DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2619
Approvazione del programma degli interventi dei progetti pubblici per gli anni 1997/1998 di cui all'art. 8 della L.R. 3/93, modificata dalla L.R. 19/97 - Soggetti di cui all'art. 6, lettera B *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Approvazione della L.R. 6 luglio
1984, n. 38" cosi' come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4;
vista la L.R. 27 giugno 1997, n. 19 "Modifiche alla L.R. 11 gennaio
1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi
e cooperative di garanzia";
vista la L.R. 30/96 "Norme in materia di programmi speciali d'area"
finalizzata ad accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il
coordinamento delle iniziative e l'impegno integrato di risorse
finanziarie, nell'obiettivo di attuare interventi per la
valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari
situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonche'
azioni indirizzate alla riqualificazione di aree urbane;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 584 del 6 marzo
1997, resa esecutiva dalla CCARER nella seduta del 21 marzo 1997,
prot. n. 426/386, con la quale sono stabiliti i "Criteri e modalita'
per la destinazione dei contributi ad operatori privati ed Enti
pubblici per gli anni 1997/1998, in materia di offerta turistica
regionale (proposta della Giunta regionale in data 4 febbraio 1997,
n. 117);
considerato che:
- al Titolo IV della delibera di Consiglio regionale 584/97 e' stata
prevista la disponibilita' finanziaria per gli anni 1997/1998 per il
finanziamento delle domande presentate da Enti locali territoriali e
relativi consorzi e da Enti pubblici alla scadenza del 31 maggio
1997, in Lire 13.865.000.000 complessive;
- che allo stesso Titolo, la delibera 584/97 stabilisce inoltre che
al finanziamento dei progetti speciali, specificati alle lettere B) e
C), sara' destinata una quota fino al 20% dell'intero stanziamento e
che pertanto al finanziamento del programma dei progetti a carattere
regionale debba essere riservato l'80% circa della stessa cifra, pari
a Lire 11.092.000.000;
considerato inoltre che la stessa delibera di Consiglio regionale
584/97 e' stata formulata ed approvata in fase antecedente la
emanazione della L.R. 19/97 e che pertanto, secondo quanto stabilito
dal comma 5 dell'art. 15 di quest'ultima legge, il programma oggetto
del presente atto deve essere predisposto in considerazione delle
modifiche da questa successivamente apportate;
dato atto pertanto che:
- il programma oggetto del presente atto e' definito con la
denominazione "Programma dei progetti pubblici", cosi' come previsto
dalla modifica apportata dall'art. 8 della L.R. 3/93 dalla richiamata
L.R. 19/97;
- lo stesso programma e' approvato dalla Giunta regionale, cosi' come
disposto dal comma 1 dello stesso art. 8 della L.R. 3/93 modificato
dall'art. 4 della L.R. 19/97;
ritenuto che, sulla base delle proposte di finanziamento pervenute
dalle singole Province, cosi' come stabilito dalla stessa delibera
584/97, la cifra complessiva di Lire 11.092.000.000 possa ritenersi
congrua e sufficiente a finanziare almeno i progetti ritenuti
prioritari dalle Province stesse;
stabilito che la suddivisione tra le diverse Province dell'importo
complessivo di Lire 11.092.000.000 sia effettuata, come gia' avvenuto
per i programmi precedenti, sulla base dei parametri di presenze
turistiche e di numero dei posti letto rilevati dal "Rapporto annuale
sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva"
effettuato dall'Assessorato al Turismo nel settembre 1996, fatta
salva una quota pari al 35% dell'intero importo disponibile, da
suddividere in parti uguali tra tutte le Province;
considerato pertanto che, sulla base delle suddette valutazioni, la
cifra complessiva di Lire 11.092.000.000 e' ripartita tra le Province
secondo quanto riportato nel prospetto di cui alla Tabella A), parte
integrante della presente deliberazione;
verificato che le nove Province della regione hanno provveduto ad
inviare, come stabilito al punto A.9 del Titolo IV della delibera di
Consiglio regionale 584/97, le proprie deliberazioni relative alla
approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento;
viste pertanto dall'Ufficio Qualita' aree turistiche del Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche, competente per materia, le
delibere di Giunta provinciale di seguito elencate, trattenute agli
atti dell'Ufficio stesso:
- Provincia di Bologna: DP n. 614 del 28/7/1997
DP n. 787 del 29/9/1997
- Provincia di Modena: DP n. 893 del 29/7/1997
- Provincia di Reggio Emilia: DP n. 17809 del 31/7/1997
- Provincia di Parma: DP n. 698/27 del 30/7/1997
DP n. 1093/1 del 26/11/1997
- Provincia di Piacenza: DP n. 412 del 31/7/1997
DP n. 474 del 25/9/1997
- Provincia di Forli'-Cesena DP n. 777 del 29/7/1997
DP n. 1173 del 25/11/1997
- Provincia di Ravenna: DP n. 813 del 6/8/1997
- Provincia di Rimini: DP n. 288 del 16/7/1997
- Provincia di Ferrara: DP n. 555 del 22/8/1997;
verificato, da parte dello stesso Ufficio Qualita' aree turistiche,
la conformita' delle priorita' indicate dalle Province agli obiettivi
regionali di sviluppo del settore turistico, cosi' come stabilito
dalla delibera di Consiglio regionale 584/97;
preso atto che tutti i progetti segnalati dalle Province sono stati
riportati nelle Tabelle B, C e D, che formano parte integrante della
presente deliberazione, secondo i seguenti criteri:
- Tabella B) elenco progetti presentati alle singole Province;
- Tabella C) elenco progetti dichiarati ammissibili e non prioritari
dalle Province;
- Tabella D) elenco progetti dichiarati non ammissibili dalle
Province o, nel caso di mancato rispetto dei limiti minimi di spesa
ammissibile, direttamente dall'Ufficio Qualita' aree turistiche,
competente per materia;
verificato che le singole Province hanno provveduto a riportare in
un'unica graduatoria di priorita', secondo l'ordine progressivo,
tutti i progetti ritenuti ammissibili;
constatato pertanto che il Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche ha provveduto ad assegnare la quota di finanziamento
destinata ad ogni singola Provincia, ripartendola tra i primi
progetti in graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
constatato inoltre che l'Ufficio Qualita' aree turistiche ha
provveduto ad effettuare le seguenti modifiche:
- inserire nell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento
quelli che, pur segnalati dalle Province nelle graduatorie degli
ammissibili, riportavano importi di spesa inferiori ai criteri
stabiliti dalla delibera del Consiglio regionale 584/97;
- per la Provincia di Ferrara, secondo le indicazioni della Provincia
stessa, ad aggregare i progetti relativi alle stesse tipologie di
intervento o incidenti nella stessa area, al fine di rendere piu'
omogenei gli interventi stessi;
considerato che, dall'esame della attribuzione degli importi di
contributo indicati dalle stesse Province, e' risultata la seguente
situazione:
- per le Province di Bologna, Parma e Piacenza, sulla base dei
contributi richiesti nelle graduatorie presentate dalle stesse
Province, e' possibile utilizzare totalmente i fondi stanziati;
- per la Provincia di Reggio Emilia il finanziamento completo dei
primi 4 progetti in graduatoria, secondo la cifra indicata dalla
Provincia stessa, comporta un residuo di fondi per Lire 20.813.024,
insufficienti per finanziare completamente il V progetto in
graduatoria;
- per la Provincia di Modena il finanziamento completo dei primi 5
progetti in graduatoria, secondo la cifra indicata dalla Provincia
stessa, comporta un residuo di fondi per Lire 23.235.263,
insufficienti per finanziare completamente il VI progetto in
graduatoria;
ritenendo pertanto opportuno utilizzare i fondi residui per le
Province di Reggio Emilia e di Modena per aumentare il contributo,
indicato dalle stesse Province, dei primi interventi in graduatoria,
il cui finanziamento passa dal 40% al 41,49% circa della spesa
ammessa per la Provincia di Reggio Emilia e dal 50% al 51,91% circa
della spesa ammessa per la Provincia di Modena;
considerato inoltre che:
- per la Provincia di Ferrara il finanziamento dei primi 5 progetti
in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi
disponibili e che pertanto, d'accordo con la Provincia di Ferrara,
l'Ufficio Qualita' aree turistiche ha provveduto a ridurre,
dell'importo di Lire 220.776 il contributo indicato dalla Provincia
di Ferrara per il progetto riportato nella delibera n. 555 del 22
agosto 1997 come ultimo dei progetti ammessi a contributo;
- per la Provincia di Ravenna il finanziamento dei primi 7 progetti
in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi
disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il contributo
del VII progetto (Comune di Brisighella - Riqualificazione spazi
pubblici Via Fossa) di Lire 20.201.196 rispetto a quanto richiesto;
- per la Provincia di Forli'-Cesena il finanziamento dei primi 6
progetti in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella
delibera di Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai
fondi disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il
contributo del VI progetto (Comune di Bagno di Romagna -
Ristrutturazione del fabbricato denominato "Ex teatro Garibaldi" per
la creazione di un centro congressi e servizi culturali polivalenti)
di Lire 19.999 rispetto a quanto richiesto;
- per la Provincia di Rimini il finanziamento dei primi 7 progetti in
graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi
disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il contributo
del VII progetto (Comune di Montescudo - Arredo urbano - Recupero
degli spazi pubblici - riqualificazione delle vie esterne al centro
storico II stralcio) di Lire 3.656.598 rispetto a quanto richiesto;
verificato pertanto che il programma dei Progetti pubblici previsto
dall'art. 8 della L.R. 3/93, cosi' come modificato dall'art. 4 della
L.R. 19/97, formulato sulla base dei criteri di cui alla richiamata
deliberazione 584/97 e tenuto conto di quanto sopraspecificato, e'
costituito dagli interventi e per gli importi riportati nelle
allegate Tabelle C) ed E) che formano parte integrante della presente
deliberazione;
ritenuto pertanto di assegnare alle Province competenti per
territorio i fondi necessari per la gestione del finanziamento degli
interventi contenuti nel programma poliennale, nonche' di approvare
il relativo impegno di Lire 11.092.000.000 a carico del bilancio
regionale;
dato atto che, sulla base di quanto stabilito al punto A.9 della
delibera di Consiglio regionale 584/97, piu' sopra richiamata, le
Province competenti per territorio provvederanno a notificare ai
beneficiari l'ammissibilita' a contributo ed a richiedere il relativo
progetto esecutivo che dovra' essere presentato dai beneficiari entro
60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
ricordato che, secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio
regionale 584/97:
- le Province provvederanno alla liquidazione delle quote di
contributo sulla base della presentazione, da parte dei beneficiari,
dei vari stati di avanzamento;
- nell'atto di concessione di ogni singolo contributo le Province
dovranno stabilire i termini di inizio e conclusione delle opere, in
relazione all'entita' dell'intervento e comunque nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 8 dell'art. 5 della L.R. 3/93;
- in caso di gare di appalto, verificata una aggiudicazione per
importi inferiori a quelli concessi a contributo, la parte residua
del contributo stesso potra' essere utilizzata, previa richiesta
specifica, che sara' autorizzata dalla Provincia, per la
realizzazione di altri interventi collegati strettamente a quelli
approvati, fatta eccezione per le opere gia' precedentemente escluse,
in misura tale che il contributo regionale per la copertura di tali
spese non superi comunque la proporzione fissata per l'intervento
iniziale;
- il beneficiario, a lavori ultimati, dovra' trasmettere alla
Provincia competente per territorio la seguente documentazione:
- computo metrico consuntivo dei lavori;
- certificato di fine lavori firmato dal direttore dei lavori;
- delibera dell'Ente beneficiario di approvazione del certificato di
regolare esecuzione e/o collaudo ove necessiti;
- le Province provvederanno ad accertare, con sopralluoghi, la
conformita' dell'opera realizzata al progetto ammesso a contributo,
approvando con proprio atto formale la documentazione di cui sopra,
comprensiva della definizione dell'importo finale ammissibile;
- la Regione si riserva di effettuare verifiche sui cantieri in atto,
avvertendo i beneficiari dei contributi e le Province competenti per
territorio;
dato atto inoltre che, qualora si accerti, a seguito dell'istruttoria
tecnica effettuata dalle Province sui progetti esecutivi, un importo
di spesa ammissibile inferiore a quello approvato e indicato nella
Tabella E), parte integrante del presente atto, il relativo
contributo concesso rimane confermato purche' rientri nei limiti
stabiliti dalla delibera di Consiglio regionale 584/97; in caso
contrario il contributo dovra' essere ridotto proporzionalmente al
fine di ricondurlo entro i predetti limiti;
ricordato inoltre che, per motivi di trasparenza e promozione
turistica, i Comuni beneficiari del contributo regionale dovranno
provvedere a riportare, in appositi cartelli ubicati nei cantieri,
gli estremi del contributo stesso, nonche' a segnalare, negli
eventuali articoli di stampa, che la realizzazione delle opere e'
avvenuta con finanziamento regionale;
dato atto inoltre che la liquidazione dei fondi assegnati alle
Province avvenga, con appositi atti del Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche secondo le modalita' stabilite
dalla delibera del Consiglio regionale 584/97;
ribadito che le Province, ogni 12 mesi ed a consuntivo, dovranno
trasmettere al Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche,
una relazione dettagliata sulla realizzazione del programma e sulla
gestione dei relativi fondi assegnati e trasferiti;
vista la necessaria disponibilita' sul Capitolo n. 25528 "Contributi
in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad
altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di
opere inerenti l'attivita' turistica (art. 5, comma 1, lett. A), art.
6, lett. B) e art. 7, commi 1 e 2, lett. C), L.R. 11 gennaio 1993, n.
3 come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" del Bilancio
poliennale 1997/1999, sull'esercizio 1998;
viste:
- la L.R. n. 7 del 24 aprile 1997 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n.31, e
successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del Bilancio
pluriennale 1997/1999" ed in particolare l'art. 57;
- la L.R. n. 8 del 24 aprile 1997 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e Bilancio
pluriennale 1997/1999";
- la L.R. n. 37 dell'11 novembre 1997 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge
di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997,
primo provvedimento generale di variazione" ed in particolare l'art.
31;
- la L.R. n. 38 dell'11 novembre 1997 "Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
1997 e del Bilancio pluriennale 1997/1999 a norma dell'art. 37 della
L.R. 6 luglio 1977, n.31 e successive modifiche - Primo
provvedimento generale di variazione";
constatato che i fondi necessari alla realizzazione del presente
piano pluriennale degli interventi a carattere regionale sono stati
resi disponibili solo con la L.R. n. 38 dell'11 novembre 1997 di
"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997/1999
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modifiche - Primo provvedimento generale di variazione";
vista la deliberazione di Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dott. Stefano Vannini, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale Area
Cultura e Turismo Alessandro Chili, in merito alla legittimita' della
presente deliberazione ai sensi del predetto articolo di legge e
della sopracitata deliberazione;
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani, ai sensi
del predetto articolo di legge e della sopracitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la ripartizione dei fondi alle Province, secondo i
criteri di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, compresa nell'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione;
2) di approvare l'elenco riportato nella Tabella B) "Progetti
presentati alle singole Province" che forma parte integrante della
presente delibera;
3) di stabilire che i progetti riportati nella Tabella D), "Elenco
progetti non ammissibili" parte integrante della presente
deliberazione, non sono ammissibili per le motivazioni a fianco di
ciascuno indicate;
4) di definire, viste le premesse che si intendono qui integralmente
riportate, il programma 1997/1999 - Progetti pubblici di cui all'art.
8 della L.R. 3/93, cosi' come modificato dall'art. 4 della L.R.
19/97, dettagliato negli Allegati C) ed E), che costituiscono parte
integrante del presente atto, comprendenti l'elenco dei progetti
ammissibili ma non prioritari e l'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, con l'indicazione dell'importo della spesa ammessa a
contributo oltre all'importo del contributo relativamente
all'Allegato E);
5) di stabilire che le Province provvederanno a notificare ai
beneficiari l'ammissione a contributo ed a richiedere il relativo
progetto esecutivo, indicando nello stesso atto l'iter procedurale
nonche' le modalita' amministrative alle quali gli stessi beneficiari
dovranno attenersi per la concessione e la liquidazione del
contributo, secondo quanto gia' stabilito al punto A.9 della
deliberazione del Consiglio regionale 584/97 e ricordato in premessa;
6) di stabilire che gli Enti locali territoriali beneficiari dovranno
presentare alle Province competenti per territorio, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pena la decadenza
della priorita' e del conseguente inserimento nel programma, i
progetti esecutivi degli interventi ammessi redatti in conformita'
con le normative vigenti in materia di opere pubbliche, completi di:
- documentazione cartografica;
- computo metrico estimativo;
- capitolato speciale d'appalto;
- delibera di approvazione del progetto esecutivo;
- delibera di approvazione del relativo piano economico-finanziario;
- certificazione del Sindaco in cui si attesta la conformita'
dell'intervento alle vigenti normative, urbanistiche ed ambientali,
nazionali, regionali e comunali;
- dichiarazione del Sindaco relativa ai tempi previsti per l'avvio
dei cantieri e per l'ultimazione delle opere;
7) di dare atto che le Province dovranno attenersi alle disposizioni
di cui alla delibera di Consiglio 584/97 e richiamate in premessa,
specificando inoltre che, qualora si accerti, a seguito
dell'istruttoria tecnica effettuata dalle Province sui progetti
esecutivi, un importo di spesa ammissibile inferiore a quello
approvato e indicato nella Tabella E), parte integrante del presente
atto, il relativo contributo concesso rimane confermato purche'
rientri nei limiti stabiliti dalla delibera di Consiglio regionale
584/97; in caso contrario il contributo dovra' essere ridotto
proporzionalmente al fine di ricondurlo entro i predetti limiti;
8) di imputare la spesa complessiva di Lire 11.092.000.000 registrata
con il n. 147 di impegno sul Capitolo del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1998 che presenta la necessaria disponibilita',
corrispondente al Capitolo 25528 "Contributi in conto capitale a Enti
locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per
la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attivita'
turistica (art. 5, comma 1, lett. A), art. 6, lett. B) e art. 7,
commi 1 e 2, lett. C), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata
dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1997;
9) di dare atto che l'esecutivita' dell'impegno per l'esercizio 1998
di cui al punto precedente rimane subordinata alle norme di gestione
del bilancio, cosi' come previsto dalla L.R. 31/77 modificata dalla
L.R. 40/94;
10) di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi alle
Province provvedera' con propri atti formali, ai sensi della L.R.
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 nonche' del punto 5.2
della deliberazione 2541/95 il Responsabile del Servizio competente
secondo le seguenti modalita':
- il 50% ad esecutivita' della presente deliberazione e nel rispetto
di quanto specificato al precedente punto 9);
- le successive liquidazioni saranno erogate man mano che le Province
esauriranno le somme a loro disposizione; oppure in alternativa in
un'unica soluzione fino al massimo dell'80% dell'ammontare
complessivo dei contributi, ad avvenuto esaurimento dei fondi erogati
con il primo acconto;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(seguono Allegati)