DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 781
Modifica dell'Allegato n. 2 della L.R. n. 40 del 10 luglio 1984 in materia di orari delle attivita' commerciali (proposta della Giunta regionale in data 28 ottobre 1997, n. 1908)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1908 del 28
ottobre 1997, recante in oggetto "Modifica dell'Allegato n. 2 della
L.R. n. 40 del 10 luglio 1984 in materia di orari delle attivita'
commerciali - Proposta al Consiglio regionale" e che qui di seguito
si trascrive integralmente.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la
fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio,
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande", ed in specie l'art. 8, il quale sancisce che
l'Allegato n. 2 in esso menzionato (zone turistiche ai fini degli
orari dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al
dettaglio), facente parte integrante della legge de qua, possa essere
sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale;
ricordato altresi' che l'Allegato n. 2 alla citata L.R. 40/84
comprende gli elenchi delle localita' dell'Emilia-Romagna, la cui
economia e' riconosciuta di tipo e d'interesse turistico per le quali
le competenti Amministrazioni comunali sono autorizzate a determinare
l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso e quindi, sulla base
dei criteri contenuti nella legge, a stabilire gli orari di apertura
e chiusura dei negozi e delle altre attivita' di vendita al dettaglio
in deroga alle norme generali valevoli sul rimanente territorio;
vista la nota pervenuta in data 10 giugno 1997 da parte del Comune di
Castelvetro Piacentino con la quale si trasmette la deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 13 maggio 1997, esecutiva ai sensi di
legge, contenente la richiesta di inserimento del Comune di che
trattasi negli elenchi A) e B) di cui all'Allegato n. 2 della L.R.
40/84;
considerato che la richiesta del Comune di Castelvetro Piacentino e'
basata sulle motivazioni di seguito esposte:
a) il Comune di Castelvetro Piacentino e' situato nella parte piu' a
nord dell'Emilia-Romagna, nelle immediate vicinanze del territorio
lombardo ed in particolare della citta' di Cremona con la quale e'
collegata a mezzo di un caratteristico ponte in ferro realizzato sul
fiume Po. Fa parte del territorio dell'antico "Stato Pallavicino"
molto ricco di opere storico-monumentali-artistiche idonee a
soddisfare le richieste di un turismo culturale qualificato. Di
recente e' stato stipulato un protocollo di intesa fra tutti i Comuni
costituenti l'antico "Stato Pallavicino". E' stato gia' approntato un
progetto di itinerari artistico-culturali denominato "Le terre del
Magnifico", e cio' in vista anche dei grandi appuntamenti "Giubileo
del 2000" e "Anno Verdiano del 2001";
b) il tessuto urbano del comune di Castelvetro Piacentino si estende
fino a poche centinaia di metri dal sopracitato ponte sul fiume Po;
una tale situazione caratterizza il comune di Castelvetro quale area
di particolare interesse turistico non solo per la citta' di Cremona
ma per tutta l'area cremonese e basso Lodigiano. Il primo approccio
per le popolazioni lombarde e' costituito dall'altissimo interesse
per la cucina tipica piacentina che ha esercitato in passato ed
esercita tuttora un fortissimo richiamo;
c) altro interesse turistico e' costituito dal Po, dai suoi numerosi
anfratti e da un'oasi naturale denominata "Isola del deserto" che per
le sue caratteristiche floreali e' da considerarsi l'unica nel suo
genere. Dell'antico corso del fiume Po rimane una spiccata
depressione dei terreni con presenza di acqua risorgiva. Tale area e'
circondata da estese salicete e pioppeti che nell'insieme danno vita
ad un vasto bosco caratterizzato da alcuni specchi d'acqua costituiti
da lanche, bodri, paludi;
d) in localita' San Pedretto e' da molti anni in funzione un grosso
centro di equitazione. In localita' Bondiocca e' stato realizzato un
centro di allevamento cani con annesso centro di addestramento. Nel
quartiere Longo si svolge da alcuni anni una competizione
automobilistica di rilievo nazionale tanto da essere inserita nel
calendario della CSAI. Nel comune sono stati realizzati tre centri
sportivi con numerosi campi di calcio, tennis, di cui uno con
copertura, pallavolo, calcetto e campi da basket. Le suddette
attrezzature richiamano molti sportivi dalle zone limitrofe, sia per
la partecipazione a campionati e trofei interregionali che per
singole fruizioni;
e) sono in corso di realizzazione n. 2 grossi alberghi e di recente
si e' dato inizio alla progettazione di piste ciclo-pedonali di
collegamento tra il comune di Cremona e l'abitato di Castelvetro
Piacentino. Il forte afflusso turistico ha indotto il Comune e gli
operatori locali a organizzare tutta una serie di manifestazioni di
natura folcloristica, sportiva e ricreativa che, in aggiunta alle
tradizionali sagre, vedono la presenza di migliaia di persone su
tutto il territorio comunale nell'intero arco dell'anno in tutte le
giornate festive e domenicali.
Ritenuto pertanto che la suddetta richiesta sia da accogliere in
quanto il comune di che trattasi, per le caratteristiche
sopraesposte, e' interessato da un costante flusso turistico per
l'intero periodo dell'anno e presenta quindi le connotazioni atte a
riconoscerlo quale "localita' ed economia turistica" ex art. 8, ai
sensi e per gli effetti della L.R. 40/84;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Attivita' produttive dott. Bruno Molinari in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. n. 41 del 19 novembre 1992;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale, ing. Roberto
Donati, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione della presente
deliberazione;
- di apportare - per i motivi esposti in epigrafe - la seguente
modificazione all'Allegato n. 2 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40:
si inserisce nell'Allegato n. 2 - Zone turistiche al punto A -
Periodo estivo 4) Zone montane e altre localita' provincia di
Piacenza e al Punto B - Periodo invernale 1) Zone montane ed altre
localita' provincia di Piacenza Castelvetro Piacentino;
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 210/II.4 del 25 novembre 1997;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 28 ottobre 1997, progr. n. 1908, riportate nel
presente atto deliberativo.