REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 781

Modifica dell'Allegato n. 2 della L.R. n. 40 del 10 luglio 1984 in materia di orari delle attivita' commerciali (proposta della Giunta regionale in data 28 ottobre 1997, n. 1908)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1908 del 28             
ottobre 1997, recante in oggetto "Modifica dell'Allegato n. 2 della             
L.R. n. 40 del 10 luglio 1984 in materia di orari delle attivita'               
commerciali - Proposta al Consiglio regionale" e che qui di seguito             
si trascrive integralmente.                                                     
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Vista la L.R. 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la                   
fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura             
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio,           
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso                  
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di            
alimenti e bevande", ed in specie l'art. 8, il quale sancisce che               
l'Allegato n. 2 in esso menzionato (zone turistiche ai fini degli               
orari dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al                
dettaglio), facente parte integrante della legge de qua, possa essere           
sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale;               
ricordato altresi' che l'Allegato n. 2 alla citata L.R. 40/84                   
comprende gli elenchi delle localita' dell'Emilia-Romagna, la cui               
economia e' riconosciuta di tipo e d'interesse turistico per le quali           
le competenti Amministrazioni comunali sono autorizzate a determinare           
l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso e quindi, sulla base            
dei criteri contenuti nella legge, a stabilire gli orari di apertura            
e chiusura dei negozi e delle altre attivita' di vendita al dettaglio           
in deroga alle norme generali valevoli sul rimanente territorio;                
vista la nota pervenuta in data 10 giugno 1997 da parte del Comune di           
Castelvetro Piacentino con la quale si trasmette la deliberazione del           
Consiglio comunale n. 7 del 13 maggio 1997, esecutiva ai sensi di               
legge, contenente la richiesta di inserimento del Comune di che                 
trattasi negli elenchi A) e B) di cui all'Allegato n. 2 della L.R.              
40/84;                                                                          
considerato che la richiesta del Comune di Castelvetro Piacentino e'            
basata sulle motivazioni di seguito esposte:                                    
a) il Comune di Castelvetro Piacentino e' situato nella parte piu' a            
nord dell'Emilia-Romagna, nelle immediate vicinanze del territorio              
lombardo ed in particolare della citta' di Cremona con la quale e'              
collegata a mezzo di un caratteristico ponte in ferro realizzato sul            
fiume Po. Fa parte del territorio dell'antico "Stato Pallavicino"               
molto ricco di opere storico-monumentali-artistiche idonee a                    
soddisfare le richieste di un turismo culturale qualificato. Di                 
recente e' stato stipulato un protocollo di intesa fra tutti i Comuni           
costituenti l'antico "Stato Pallavicino". E' stato gia' approntato un           
progetto di itinerari artistico-culturali denominato "Le terre del              
Magnifico", e cio' in vista anche dei grandi appuntamenti "Giubileo             
del 2000" e "Anno Verdiano del 2001";                                           
b) il tessuto urbano del comune di Castelvetro Piacentino si estende            
fino a poche centinaia di metri dal sopracitato ponte sul fiume Po;             
una tale situazione caratterizza il comune di Castelvetro quale area            
di particolare interesse turistico non solo per la citta' di Cremona            
ma per tutta l'area cremonese e basso Lodigiano. Il primo approccio             
per le popolazioni lombarde e' costituito dall'altissimo interesse              
per la cucina tipica piacentina che ha esercitato in passato ed                 
esercita tuttora un fortissimo richiamo;                                        
c) altro interesse turistico e' costituito dal Po, dai suoi numerosi            
anfratti e da un'oasi naturale denominata "Isola del deserto" che per           
le sue caratteristiche floreali e' da considerarsi l'unica nel suo              
genere. Dell'antico corso del fiume Po rimane una spiccata                      
depressione dei terreni con presenza di acqua risorgiva. Tale area e'           
circondata da estese salicete e pioppeti che nell'insieme danno vita            
ad un vasto bosco caratterizzato da alcuni specchi d'acqua costituiti           
da lanche, bodri, paludi;                                                       
d) in localita' San Pedretto e' da molti anni in funzione un grosso             
centro di equitazione. In localita' Bondiocca e' stato realizzato un            
centro di allevamento cani con annesso centro di addestramento. Nel             
quartiere Longo si svolge da alcuni anni una competizione                       
automobilistica di rilievo nazionale tanto da essere inserita nel               
calendario della CSAI. Nel comune sono stati realizzati tre centri              
sportivi con numerosi campi di calcio, tennis, di cui uno con                   
copertura, pallavolo, calcetto e campi da basket. Le suddette                   
attrezzature richiamano molti sportivi dalle zone limitrofe, sia per            
la partecipazione a campionati e trofei interregionali che per                  
singole fruizioni;                                                              
e) sono in corso di realizzazione n. 2 grossi alberghi e di recente             
si e' dato inizio alla progettazione di piste ciclo-pedonali di                 
collegamento tra il comune di Cremona e l'abitato di Castelvetro                
Piacentino. Il forte afflusso turistico ha indotto il Comune e gli              
operatori locali a organizzare tutta una serie di manifestazioni di             
natura folcloristica, sportiva e ricreativa che, in aggiunta alle               
tradizionali sagre, vedono la presenza di migliaia di persone su                
tutto il territorio comunale nell'intero arco dell'anno in tutte le             
giornate festive e domenicali.                                                  
Ritenuto pertanto che la suddetta richiesta sia da accogliere in                
quanto il comune di che trattasi, per le caratteristiche                        
sopraesposte, e' interessato da un costante flusso turistico per                
l'intero periodo dell'anno e presenta quindi le connotazioni atte a             
riconoscerlo quale "localita' ed economia turistica" ex art. 8, ai              
sensi e per gli effetti della L.R. 40/84;                                       
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Attivita' produttive dott. Bruno Molinari in merito alla              
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. n. 41 del 19 novembre 1992;                             
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale, ing. Roberto           
Donati, in merito alla regolarita' tecnica della presente                       
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41;                                                           
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale l'approvazione della presente                
deliberazione;                                                                  
- di apportare - per i motivi esposti in epigrafe - la seguente                 
modificazione all'Allegato n. 2 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40:               
si inserisce nell'Allegato n. 2 - Zone turistiche al punto A -                  
Periodo estivo 4) Zone montane e altre localita' provincia di                   
Piacenza e al Punto B - Periodo invernale 1) Zone montane ed altre              
localita' provincia di Piacenza Castelvetro Piacentino;                         
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.";                                       
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 210/II.4 del 25 novembre 1997;                             
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 28 ottobre 1997, progr. n. 1908, riportate nel            
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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