REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1998, n. 1159

Revisione tariffe prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Tenuto presente che:                                                            
- l'art. 8, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e sue                   
successive modificazioni e integrazioni, prevede che le Regioni e               
Province autonome adottino i provvedimenti necessari per la                     
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati           
sul criterio dell'accreditamento, del pagamento a prestazione e                 
dell'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita'                
delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate;                             
- il Ministero della Sanita', con proprio decreto del 15 aprile 1994            
ha determinato i criteri generali per la fissazione delle tariffe               
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e                  
ospedaliera;                                                                    
- sempre il Ministero della Sanita', con un successivo decreto del 14           
dicembre 1994, ha definito le tariffe delle prestazioni di assistenza           
ospedaliera da adottarsi da parte delle Regioni che non abbiano                 
provveduto a definire propri tariffari;                                         
- l'art. 7 del suddetto DLgs 502/92, cosi come modificato dalla Legge           
724/94 collegata alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 1995,            
prevede che la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate             
rappresenti la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o             
negativo dell'acconto erogato alle Aziende Ospedaliere in sede di               
riparto del Fondo sanitario regionale per il 1995 e per il biennio              
successivo e che tali tariffe rappresentino altresi' la base di                 
remunerazione per la compensazione della mobilita' interregionale;              
- l'art. 2, comma 8, della Legge 549/95, prevede che le Regioni e le            
Unita' sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali                    
contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente                
rappresentative, con le strutture pubbliche e private e i                       
professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano annuale                 
preventivo che ne stabilisca quantita' presunte  e tipologia, anche             
ai fini degli oneri da sostenere;                                               
- ai sensi dell'art. 1, punto 32, della Legge 23 dicembre 1996, n.              
662, le Regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni               
previste dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre           
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, individuano,            
nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, la                 
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere            
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private, e la                     
contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'art. 6, comma           
5, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in              
conformita' alle predette indicazioni, con la fissazione del limite             
massimo di spesa sostenibile;                                                   
considerato che ai sensi dell'art. 32, punto 8, della Legge 27                  
dicembre 1997, n. 449, le Regioni, in attuazione della programmazione           
sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5,             
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,               
individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria                  
pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al                
comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi di             
spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle           
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la                        
contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 23 dicembre             
1996, n. 662;                                                                   
richiamate le proprie precedenti deliberazioni:                                 
- n. 409 del 25 marzo 1997 di determinazione delle tariffe per                  
l'assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private della                 
regione Emilia-Romagna, con le modificazioni ed integrazioni di cui             
alla deliberazione n. 923 del 3 giugno 1997 di determinazione della             
tariffa per ricoveri in ospedali monospecialistici di riabilitazione;           
- n. 1887 del 22 ottobre 1997 di determinazione delle tariffe per               
ricoveri presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico           
"II.OO.RR." di Bologna relativamente a pazienti sottoposti ad                   
interventi che comportano l'uso di artroprotesi;                                
- n. 86 del 10 febbraio 1998 di determinazione delle tariffe per                
prestazioni ospedaliere relative a trapianti o presso centri grandi             
ustionati e per protesi cocleari;                                               
visto il DM 30 giugno 1997, pubblicato nel Supplemento n. 178 alla              
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, con il quale il                
Ministero della Sanita' ha provveduto ad aggiornare le tariffe delle            
prestazioni ospedaliere di cui al proprio precedente DM 14 dicembre             
1994 soprarichiamato, nonche' a sostituire il sistema dei pesi di cui           
all'art. 3, comma 5, del DM 15 aprile 1994;                                     
considerato:                                                                    
- che ai sensi del sesto comma dell'art. 3 del sopracitato DM 15                
aprile 1994, spetta alle Regioni la determinazione e l'aggiornamento            
delle tariffe delle prestazioni da valere nel proprio ambito                    
territoriale, quale remunerazione massima che puo' essere corrisposta           
ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del DLgs 30                
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a             
fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti;                           
- che le Regioni, nell'adottare le tariffe per le prestazioni                   
ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie            
di erogatori, individuate sulla base della complessita' della                   
casistica trattata e della complessita' funzionale ed organizzativa,            
nonche' in funzione dei volumi di prestazioni erogate;                          
ritenuto di rivedere le tariffe a suo tempo determinate con le                  
precedenti deliberazioni soprarichiamate, per l'assistenza                      
ospedaliera nel territorio regionale, alla luce dei criteri dettati             
dal Ministero della Sanita' con il DM 30 giugno 1997 sopracitato;               
considerato inoltre che:                                                        
1) i criteri adottati per il riparto del Fondo sanitario regionale              
alle Aziende Unita' sanitarie locali, definiscono una previsione dei            
livelli di spesa relativamente all'assistenza ospedaliera in regime             
di degenza ordinaria e di day hospital, tendenzialmente pari al 46%             
del totale delle risorse disponibili;                                           
2) obiettivo strategico del sistema sanitario per la regione                    
Emilia-Romagna e' la riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri              
attraverso l'eliminazione  dei ricoveri inappropriati ed il corretto            
utilizzo delle attivita' di DH, anche al fine di favorire lo sviluppo           
sui territori interessati di forme di assistenza alternative alla               
degenza. In tale contesto il sistema di remunerazione per caso                  
trattato a tariffe predeterminate rappresenta uno dei principali                
strumenti per il governo dei volumi di attivita';                               
dato atto che gli indirizzi per la contrattazione tra Aziende Unita'            
sanitarie locali e ospedali pubblici e privati saranno oggetto di               
apposito successivo provvedimento;                                              
ritenuto di definire le tariffe massime per ricoveri secondo classi             
di ospedali individuate in base ai seguenti parametri:                          
1. distribuzione percentuale del numero di posti letto delle                    
specialita' di base, cosi' come definite nel DM del 13 settembre                
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n.             
225, ed utilizzate nella rilevazione ministeriale "Rilevazione delle            
attivita' gestionali ed economiche delle Unita' sanitarie locali";              
2. misura di concentrazione della casistica, che tiene conto della              
complessita' e della eterogeneita' della casistica dei pazienti                 
ricoverati;                                                                     
3. presenza di una funzione di emergenza-urgenza  di secondo livello;           
4. dimensione delle strutture ospedaliere definita in base al numero            
di posti letto presenti al 30 settembre 1997, nell'intesa che gli               
stabilimenti con meno di 120 posti letto sono comunque da iscriversi            
alla fascia C a prescindere dal valore dei parametri individuati nel            
presente comma;                                                                 
5. indice di rotazione dei posti letto;                                         
vista la proposta di classificazione in fasce degli stabilimenti                
ospedalieri pubblici, formulata sulla base dei parametri di cui                 
sopra, dal Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale;                 
ritenuto di fissare come segue le tariffe massime per i ricoveri per            
ciascuna delle 3 classi di ospedali delineate:                                  
a) Regime ordinario                                                             
a.1) Per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno                 
- tariffe massime per DRG di alta complessita' (all. n. 2)                      
ospedali di fascia A Tariffa DRG specifica                                      
ospedali di fascia B Lire 5.000.000/punto DRG                                   
ospedali di fascia C Lire 4.500.000/punto DRG                                   
- tariffe massime per DRG di non alta complessita' (all. n. 3)                  
ospedali di fascia A Lire 5.300.000/punto DRG                                   
ospedali di fascia B Lire 5.000.000/punto DRG                                   
ospedali di fascia C Lire 4.500.000/punto DRG                                   
a.2) Per i ricoveri di 1 giorno                                                 
- tariffe massime (allegati n. 2 e n. 3)                                        
DRG medici Lire 234.000                                                         
DRG chirurgici o non medici 80% della tariffa massima prevista per i            
ricoveri di piu' giorni.                                                        
b) Regime di day hospital                                                       
Tariffe massime di cui all'allegato n. 4                                        
Le tariffe massime risultano calcolate valorizzando all'80% le                  
tariffe massime ordinarie come segue:                                           
b.1) Per DRG chirurgici o non medici: 80% della tariffa massima                 
prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza superiore a 1            
giorno;                                                                         
b.2) DRG medici                                                                 
b.2.1 - con piu' di 3 accessi: 80% della tariffa massima come per il            
punto b.1;                                                                      
b.2.2 - con 1, 2 o massimo 3 accessi: tariffa forfettaria                       
omnicomprensiva di Lire 234.000                                                 
b.2.3 - per i casi attribuiti ai DRGs 409M (radioterapia), 410M                 
(chemioterapia non associata a diagnosi sec. di leucemia acuta) e               
492M (chemioterapia associata a diagnosi sec. di leucemia): tariffa:            
con 1 accesso Lire 234.000; per un numero di accessi uguale o                   
superiore a 2: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri                
ordinari con durata di degenza superiore a 1 giorno                             
b.2.4 - per i DRGs 369M e 467M, indipendentemente dal numero di                 
accessi: tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 200.000                    
b.2.5 - per i DRGs 124M (malattie cardiovascolari no IMA, con                   
cateterismo cardiaco e diagnosi complicata) e 125M (idem con                    
cateterismo cardiaco e senza diagnosi compl.), riferiti anche a                 
ricoveri di 1 giorno in regime ordinario o di 1, 2 o 3 accessi in Day           
Hospital: 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri ordinari            
con durata di  degenza superiore ad 1 giorno, in presenza dei                   
seguenti codici di procedura IDC-IX CM:                                         
- 88.52 - Angiocardiografia del cuore destro                                    
- 88.53 - Angiocardiografia del cuore sinistro                                  
- 88.54 - Angiocardiografia combinata del cuore destro e sinistro               
- 88.55 - Arteriografia coronarica con catetere singolo                         
- 88.56 - Arteriografia coronarica con catetere doppio                          
- 88.57 - Altra e non specificata arteriografia coronarica                      
b.2.6 - per il DRG 323M - Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia             
mediante ultrasuoni - indipendentemente dal numero di accessi: 80%              
della tariffa prevista per i ricoveri ordinari con durata di degenza            
superiore ad 1 giorno.                                                          
c) Neonato sano dimesso dal nido                                                
- Per i neonati ospitati e dimessi dal nido (codice 31),                        
indipendentemente dall'attribuzione al DRG: tariffa massima Lire                
600.000                                                                         
Nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e                  
trasferito ad altro presidio entro 0/1 giorno.                                  
d) Nuovi pesi per i DRGs specifici 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375           
La tariffa massima e' determinata prendendo a riferimento il valore             
PUNTO/DRG proprio della fascia di appartenenza dell'ospedale ed il              
nuovo peso che viene fissato rispettivamente in:                                
- DRG 232C - Artroscopia peso = 0,6939                                          
- DRG 370C - Taglio cesareo con cc peso = 0,7132                                
- DRG 371C - Taglio cesareo no cc peso = 0,5071                                 
- DRG 372M - Parto vaginale con cc peso = 0,3695                                
- DRG 373M - Parto vaginale no cc peso = 0,2545                                 
- DRG 374C - Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione peso            
= 0,5037                                                                        
- DRG 375G - Parto vaginale con altro intervento eccetto                        
sterilizzazione peso = 0,5536.                                                  
e) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai              
valori soglia                                                                   
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma           
fra la tariffa DRG/specifica ed il prodotto fra le giornate di                  
degenza oltre il valore soglia e la tariffa giornaliera "pro die" DRG           
specifica (allegati n. 2, 3).                                                   
f) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti           
ad altro istituto o deceduti                                                    
Come da DM 14 dicembre 1994, la tariffa da corrispondere e' pari a              
due volte la tariffa DRG specifica individuata in allegati 2, 3                 
(colonna trasferito/deceduto 1 g.).                                             
g) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di               
diagnosi e cura di ospedali per acuti                                           
Tariffa pro die: Lire 350.000.                                                  
h) Lungo degenza post-acuzie e riabilitazione estensiva (Cod. 60)               
Tariffa pro-die: Lire 214.000.                                                  
i) Espianti e trapianti                                                         
Tariffe massime: quelle di cui alla precedente deliberazione Giunta             
regionale 86/98.                                                                
Valutata la necessita' di provvedere, causa i maggiori oneri                    
derivanti dalla presenza delle Facolta' di Medicina e Chirurgia, un             
incremento delle tariffe massime sopra individuate, di un ulteriore             
5% relativamente alle prestazioni erogate dalle Aziende Ospedaliere             
di Parma, Modena, Bologna e Ferrara, e dagli II.OO.RR., nei confronti           
dei soli cittadini non residenti nella regione Emilia-Romagna, in               
quanto per i cittadini residenti e' gia' stato previsto, come per il            
passato, uno specifico finanziamento;                                           
considerato che, come previsto anche dalla circolare del Ministero              
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,                 
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti           
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno                        
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed            
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la             
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre           
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;                        
ritenuto a tale scopo, di individuare i seguenti fenomeni quali                 
elementi di riferimento per la specifica e sistematica attivita' di             
controllo:                                                                      
- la proporzione di casi, per ciascun DRG, con durata di degenza                
significativamente piu' bassa rispetto alla media, per individuare              
eventuali tendenze a ricorrere a ricoveri inappropriati, dimissioni             
anticipate e ricoveri ripetuti, al fine di moltiplicare le                      
prestazioni e i relativi introiti;                                              
- la proporzione, per ciascun DRG, di casi anomali per durata della             
degenza, al fine di individuare eventuali tendenze ad allungare                 
fittiziamente le durate di degenza per ottenere il pagamento                    
aggiuntivo oltre la tariffa forfettaria;                                        
- la proporzione di casi, per ciascun DRG, trasferiti ad altro                  
istituto di ricovero entro la seconda giornata di ricovero, al fine             
di individuare eventuali tendenze a trasferire inappropriatamente               
alcuni casi, assicurandosi comunque la tariffa riconosciuta ai                  
ricoveri di una sola giornata trasferiti ad altro istituto di                   
ricovero;                                                                       
- la proporzione di DRG, con diagnosi concomitanti e/o complicanti,             
al fine di individuare eventuali comportamenti orientati a                      
incrementare, in maniera non conforme alle condizioni cliniche dei              
pazienti, la quota di DRG con maggiore complessita' e, quindi, con              
maggiore remunerazione;                                                         
- la proporzione, per ciascun DRG, di ricoveri ripetuti, al fine di             
individuare eventuali comportamenti orientati a moltiplicare                    
inappropriatamente le prestazioni;                                              
- l'appropriatezza del ricovero, valutata su base campionaria nei               
singoli erogatori attraverso il ricorso a specifici protocolli di               
valutazione, al fine di individuare eventuali comportamenti orientati           
a moltiplicare inappropriatamente le prestazioni;                               
ritenuto di rinviare a successivo separato provvedimento le tariffe             
per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla riabilitazione;                   
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica              
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio             
Presidi ospedalieri, dott. Sergio Venturi, ai sensi dell'art. 4 -               
sesto comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                        
deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                    
dato atto del parere favorevole in ordine alla legittimita' della               
presente deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanita' e           
Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, ai sensi dell'art. 4 - sesto           
comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di             
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                     
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza Sociale"            
espresso nella seduta dell'8 luglio 1998;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la classificazione in fascia A o B o C degli                    
stabilimenti ospedalieri delle Aziende sanitarie della regione                  
Emilia-Romagna, come da tabelle di cui all'allegato n. 1 che forma              
parte integrante del presente provvedimento;                                    
2) di determinare le tariffe massime dei ricoveri per acuti riferiti            
a ciascuna fascia di classificazione, quali risultano dagli allegati            
contraddistinti dai numeri 2, 3 e 4, pure essi parte integrante del             
presente provvedimento, concernenti:                                            
- l'allegato n. 2, le tariffe relative ai DRGs di alta complessita';            
- l'allegato n. 3, le tariffe relative ai DRGs non di alta                      
complessita';                                                                   
- l'allegato n. 4, le tariffe relative ai ricoveri in regime di                 
Day-Hospital;                                                                   
3) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente             
punto 2 devono intendersi comprensive dei pasti consumati                       
dall'accompagnatore per il minore degli anni 12 o del soggetto                  
portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92;                              
4) di fissare nei termini indicati in premessa le tariffe massime               
per:                                                                            
a) neonato sano, per il quale deve essere obbligatoriamente compilata           
la scheda di dimissione;                                                        
b) DRGs 124M, 125M, 323M, 232C, 370C, 371C, 372M, 373M, 374C e 375C;            
5) di fissare in Lire 350.000 pro-die la tariffa per l'assistenza               
psichiatrica, relativamente a ricoveri in reparti di diagnosi e cura            
di stabilimenti ospedalieri per acuti;                                          
6) di confermare in Lire 214.000 la tariffa pro-die per i ricoveri in           
unita' di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva (cod.             
60);                                                                            
7) di confermare in Lire 27.600.000 la tariffa per i ricoveri presso            
gli II.OO.RR. di Bologna, relativamente agli interventi chirurgici              
che comportano l'uso di artroprotesi riconducibili al DRG 209, gia'             
valida per il 1997 e di cui alla precedente deliberazione di Giunta             
regionale n. 1887 del 22 ottobre 1997;                                          
8) di stabilire che le tariffe cosi' come sopra determinate e                   
fissate, trovino applicazione a decorrere dall' 1 gennaio 1998, fatta           
eccezione per le tariffe di cui ai punti C e D esposti in premessa,             
la cui decorrenza viene fissata all'1 agosto 1998;                              
9) di darsi atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come                
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione             
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale                       
territoriale di competenza laddove ne sussistano i presupposti di               
compatibilita' con i costi di produzione;                                       
10) di revocare dalla stessa data 1 gennaio 1998 la propria                     
precedente deliberazione n. 409 del 25 marzo 1997 relativamente alle            
prestazioni di ricovero previste nel presente provvedimento;                    
11) di disporre che le tariffe stesse trovino applicazione anche nei            
confronti delle strutture private accreditate di ricovero e cura,               
intendendosi, di conseguenza, modificato ed integrato l'Accordo                 
Regione/AIOP-ARIS sottoscritto in data 20 maggio 1997 e recepito con            
deliberazione di Giunta regionale n. 1356 del 12 luglio 1997;                   
12) di confermare i contenuti e le tariffe stabilite con precedente             
deliberazione n. 86 del 10 febbraio 1998 relativamente alle voci non            
comprese negli allegati 2, 3 e 4 di cui al precedente punto 2,                  
significando che:                                                               
a) relativamente alle protesi cocleari, la tariffa determinata in               
Lire 55 milioni dalla stessa deliberazione n. 86, e' da intendersi              
riferita agli interventi di impianto effettuati presso le Aziende               
ospedaliere di Parma e Reggio Emilia in considerazione dell'incidenza           
del costo della particolare protesi impiantata;                                 
b) per quanto riguarda l'espianto d'organo,  la relativa tariffa                
determinata in Lire 4.800.000, e' da porsi a carico della Unita'                
sanitaria locale di residenza del cittadino ricevente;                          
c) relativamente al DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di               
pelle), la tariffa determinata in Lire 42.592.000 dalla stessa                  
deliberazione n. 86, e' da intendersi riferita all'attivita' per                
Centri grandi ustionati;                                                        
13) di stabilire che a riconoscimento dei maggiori oneri previsti dal           
DM 15 aprile 1994, collegati alle funzioni di didattica e di ricerca,           
cosi' come previsti dal DI Ministero dell'Universita' e della Ricerca           
scientifica e tecnologica/Ministero della Sanita' del 31 luglio 1997            
e in attuazione del protocollo di intesa Regione Emilia-Romagna -               
Universita', le tariffe massime cosi' come determinate ai punti                 
precedenti, siano incrementate di un ulteriore 5% relativamente alle            
prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere di Parma, Modena,                 
Bologna e Ferrara e dagli II.OO.RR., dando atto che per i ricoveri              
dei cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna, la Regione                
provvedera' direttamente a compensare tali maggiori costi,                      
complessivamente quantificati in 40 miliardi e come tali previsti               
nella ripartizione del fondo regionale;                                         
14) di approvare come da allegato n. 5 che forma parte integrante, le           
modalita' procedurali e di rimborso per la compensazione finanziaria            
della mobilita' sanitaria, per l'espianto d'organo e relative                   
attivita' di trapianto;                                                         
15) di rinviare a successivo separato provvedimento la determinazione           
delle tariffe per le tipologie di ricoveri ascrivibili alla                     
riabilitazione non estensiva, significando che, nelle more, trovano             
applicazione le tariffe previste per le stesse tipologie dalla                  
deliberazione 409/97; in sede di revisione della presente tipologia             
tariffaria, saranno riconsiderate anche le tariffe relative alla                
lungodegenza  riabilitativa post-acuzie;                                        
16) di stabilire altresi che le Aziende sanitarie debbano sviluppare            
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di           
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri                 
ospedalieri e l'equilibrio economico finanziario della gestione;                
17) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo            
attraverso il monitoraggio della appropriatezza delle codifiche, del            
rispetto della spesa per macrolivelli, del tasso di ospedalizzazione            
e del corretto utilizzo del Day Hospital;                                       
18) di rinviare a successiva separata determinazione, i provvedimenti           
di competenza in applicazione  delle disposizioni di cui al DLgs 29             
aprile 1998, n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di                
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime                
delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della Legge 27                 
dicembre 1997, n. 449.                                                          

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