REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1998, n. 1296

Linee guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale e per l'istituzione del sistema informativo. Indicazioni in ordine all'applicazione del X e XII comma dell'art. 3, DLvo 124/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che nell'ambito del processo di riordino del Servizio                  
sanitario nazionale uno dei settori che, sul piano organizzativo ed             
erogativo, ha subito maggiori modificazioni e' quello dell'assistenza           
specialistica ambulatoriale, a causa dei molteplici provvedimenti               
intervenuti in materia, i piu' significativi dei quali vengono di               
seguito individuati:                                                            
- il DLvo 502/92 cosi' come modificato dal DLvo 517/93, all'art. 8              
stabilisce che l'Unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la               
erogazione delle prestazioni specialistiche contemplate dai livelli             
di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e gli                  
indirizzi regionali avvalendosi dei propri presidi nonche' delle                
aziende e degli istituti ed Enti pubblici o privati e dei                       
professionisti accreditati, e che con tali soggetti intrattiene                 
appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo              
predeterminato a fronte della prestazione resa;                                 
- la Legge 724/94 all'art. 3, comma 8, istituisce sotto la personale            
responsabilita' del Direttore sanitario il registro delle prestazioni           
specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di                   
laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;                                         
- il DPCM 19 maggio 1995 relativo alla Carta dei Servizi individua              
tra gli impegni da assumere con il cittadino la gestione e il                   
controllo dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie;                       
- il DM 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica                 
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale            
e relative tariffe", che individua le prestazioni comprese in tale              
livello di assistenza;                                                          
- la Legge 662/96 all'art. 1, comma 32, stabilisce che la Regione               
individui, nel rispetto dei livelli di spesa programmati, le                    
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere            
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private                           
provvisoriamente accreditate;                                                   
- il DPR 14 gennaio 1997, che avvia il percorso riguardante la                  
revisione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi               
minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle                 
strutture pubbliche e private;                                                  
- il DLvo 124/98 all'art. 3, comma 10, stabilisce che le Regioni                
disciplinano i criteri secondo i quali i Direttori generali delle               
Aziende sanitarie determinano il tempo massimo che puo' intercorrere            
tra la data della richiesta di prestazioni specialistiche                       
ambulatoriali e di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti                  
diagnostici e l'erogazione delle stesse, e al successivo comma 12               
pone a carico delle Regioni l'adozione di appositi programmi che,               
ispirandosi ai principi e criteri stabiliti dalla medesima norma,               
consentano il rispetto della tempestivita' di erogazione delle                  
prestazioni specialistiche.                                                     
Preso atto del costante incremento di risorse assorbite dal settore e           
della difficolta' di acquisire elementi oggettivi sufficienti per               
correlare l'entita' delle risorse impiegate all'attivita' svolta,               
circostanza questa che acuisce l'opportunita' di un intervento                  
organico sulla materia;                                                         
considerato inoltre che la specificazione dei contratti di fornitura            
quali quelli che si stanno elaborando fra Aziende territoriali ed               
erogatori pubblici e privati e' ostacolata dalle carenze informative,           
che attualmente caratterizzano il settore, aggravando le difficolta'            
conoscitive derivanti dalla pluralita' dei soggetti erogatori;                  
valutato pertanto che la presenza di un Sistema Informativo (SI)                
adeguato e' presupposto per effettuare una rilevazione puntuale ed              
omogenea dell'attivita' erogata e si pone quindi come strumento                 
fondamentale di conoscenza per svolgere con maggiore efficacia le               
azioni di programmazione e di controllo e consentire una modulazione            
dell'offerta tale da corrispondere alle esigenze emerse;                        
valutato inoltre che per il complesso dei motivi indicati acquisisce            
particolare rilevanza introdurre elementi di razionalizzazione                  
dell'attivita' specialistica ambulatoriale ospedaliera e                        
territoriale, al fine di facilitare i percorsi assistenziali e                  
l'equita' di accesso alle prestazioni;                                          
ritenuto pertanto di intervenire emanando una prima disciplina in               
ordine alla individuazione degli strumenti idonei ad avviare un                 
processo finalizzato alla razionalizzazione del settore nell'ambito             
delle strutture pubbliche, al fine di assicurare l'effettiva                    
accessibilita' alle prestazioni, sia con interventi di                          
razionalizzazione della domanda, che con interventi tesi a                      
controllare ed aumentare il tempo di utilizzazione delle                        
apparecchiature e delle strutture, anche tramite forme di effettiva             
corresponsabilizzazione dei sanitari sia dipendenti che                         
convenzionati;                                                                  
ritenuto che l'entrata in vigore del gia' richiamato DLvo 124/98,               
avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di partecipazione al               
costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a               
norma dell'articolo 59, comma 50, della Legge 27 dicembre 1997, n.              
449", unita al complesso delle motivazioni illustrate, acuisce                  
l'esigenza e rende pressante procedere all'emanazione di una                    
direttiva che affronti in maniera organica le tematiche concernenti:            
- la riorganizzazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale resa           
sia presso le strutture distrettuali che presso le strutture                    
ospedaliere,                                                                    
- l'individuazione di criteri per la gestione delle liste di attesa e           
per la determinazione del tempo massimo di attesa per le prestazioni            
specialistiche erogate in regime ambulatoriale,                                 
- l'istituzione di un sistema informativo per l'attivita'                       
specialistica ambulatoriale;                                                    
preso atto che con successivo provvedimento saranno definiti i                  
criteri per la determinazione dei tempi massimi di attesa per i                 
ricoveri diurni finalizzati ad accertamenti diagnostici, di cui                 
all'art. 3, comma 4 del DLvo 124/98, nonche' per le modalita' di                
monitoraggio di tale fenomeno;                                                  
vista la Legge 449/97, che all'art. 32, comma 2, prevede                        
l'applicazione, in sede di ripartizione, di una riduzione della quota           
spettante di Fondo sanitario nazionale nel caso non vengano forniti,            
da parte delle Regioni e delle relative Aziende sanitarie, i dati               
indispensabili alle attivita' di programmazione e di controllo;                 
visto il DPR 22 luglio 1996, n. 484 relativo all'accordo collettivo             
nazionale con i medici di medicina generale;                                    
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 25 marzo 1997             
"Prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriali e relative              
tariffe", che indica le informazioni minime che costituiscono il                
debito informativo delle Aziende sanitarie nei confronti del livello            
regionale per il settore della specialistica ambulatoriale, sia                 
ospedaliera che territoriale, a supporto delle funzioni di                      
programmazione e di controllo;                                                  
visto l'art. 39 della L.R. 50/94 relativo alle funzioni dell'Agenzia            
sanitaria regionale;                                                            
preso atto delle risultanze del gruppo di lavoro coordinato                     
dall'Agenzia sanitaria regionale relativamente alla istituzione del             
Sistema Informativo per l'attivita' specialistica ambulatoriale e dei           
successivi approfondimenti effettuati da parte dell'Assessorato alla            
Sanita' e dell'Agenzia sanitaria regionale con le Aziende sanitarie             
della regione sul complesso delle tematiche oggetto del presente                
provvedimento;                                                                  
dato atto dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio                   
Distretti sanitari, Alberto Andreotti, e del Responsabile del                   
Servizio Presidi ospedalieri, Sergio Venturi, nonche' del parere                
favorevole di legittimita' espresso dal Direttore generale alla                 
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, ai sensi dell'art. 4,              
sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione               
della Giunta regionale 2541/95;acquisito il parere della competente             
Commissione consiliare Sicurezza sociale espresso nella seduta del 24           
luglio 1998;                                                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare la direttiva alle Aziende sanitarie concernente le linee           
guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale           
ospedaliera e territoriale articolata al suo interno in:                        
- riorganizzazione dell'attivita' specialistica ambulatoriale resa              
sia presso le strutture distrettuali che presso le strutture                    
ospedaliere,                                                                    
- individuazione dei criteri per la gestione delle liste di attesa,             
- istituzione di un sistema informativo per l'attivita' specialistica           
ambulatoriale;                                                                  
di emanare in tale contesto indicazioni in ordine ai criteri per la             
determinazione dei tempi massimi di attesa di cui all'art. 3, comma             
10, del DLvo 124/98 nonche' agli interventi finalizzati a consentire            
il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle prestazioni               
come dall'art. 3, comma 12, del citato DLvo;                                    
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO N. 1                                                                   
Linee guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica                   
ambulatoriale ospedaliera e territoriale e per l'istituzione del                
sistema informativo                                                             
Criteri per la determinazione del tempo massimo di attesa per le                
prestazioni specialistiche ambulatoriali e disciplina delle modalita'           
per il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle prestazioni           
ai sensi del X e XII comma dell'art. 3 del DLvo n. 124 del 29 aprile            
1998                                                                            
Motivazioni e finalita'                                                         
Gli elementi illustrati nelle premesse del provvedimento, uniti al              
crescente impegno di risorse destinate al settore specifico, cui non            
sempre ha fatto riscontro un miglioramento di rapporti con l'utenza e           
l'acquisizione di elementi oggettivi in ordine alla congruita' tra              
risorse impegnate e attivita' espletate, impongono la necessita' di             
intervenire profondamente sugli attuali modelli organizzativi del               
settore.                                                                        
Elemento rilevante di difficolta' e' la mancanza di un organico                 
Sistema Informativo (SI) che consenta l'acquisizione di elementi                
puntuali ed omogenei, idonei a permettere a livello locale una                  
modulazione dell'offerta rapportata alle effettive esigenze                     
dell'utenza, e, a livello piu' complessivo, una rilevazione completa            
della tipologia e della quantita' di prestazioni erogate che permetta           
una efficace azione di programmazione e di controllo.                           
La serie delle difficolta' rappresentate, unita alla molteplicita'              
degli interventi legislativi intervenuti in materia di assistenza               
specialistica tra i quali si ricorda per ultimo il DLvo 124/98, hanno           
indotto ad elaborare la presente direttiva, anche a seguito dei                 
numerosi approfondimenti condotti in collaborazione con le Aziende              
sanitarie da parte del competente Assessorato e dell'Agenzia                    
sanitaria regionale.                                                            
La finalita' del provvedimento e' intervenire sul tema specifico                
avviando a completamento il processo di riordino del SSR con riguardo           
all'assistenza specialistica ambulatoriale sia ospedaliera che                  
territoriale, al fine di facilitare i percorsi assistenziali e di               
razionalizzare l'attivita' in un contesto idoneo a rispettare il                
principio di equita' dell'accesso e di uniformita' dei tempi di                 
attesa in ambito aziendale.                                                     
La direttiva e' articolata in una prima parte avente ad oggetto                 
tematiche a carattere organizzativo, e in una seconda con l'obiettivo           
di promuovere l'attuazione di un SI organico ed omogeneo.                       
Prioritaria, ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra                    
evidenziati, e' l'affermazione in via generalizzata della necessita'            
di presa in carico del paziente da parte della struttura                        
ambulatoriale, cosi' come avviene nell'ambito della degenza e                   
dell'assistenza domiciliare integrata. Tale prassi assume la natura             
di elemento di qualificazione dell'intera area e di strumento per               
assicurare il collegamento dell'attivita' dello specialista                     
territoriale e ospedaliero con quella piu' generale dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale e con quella del distretto.                             
L'offerta di assistenza specialistica deve avere infatti                        
caratteristiche quali-quantitative omogenee a parita' di severita'              
del bisogno espresso e del grado di complessita' ed intensita'                  
assistenziale delle prestazioni erogate. Sara' il livello di                    
complessita' tecnologica a far identificare quali prestazioni possono           
essere erogate solo in ambiente ospedaliero ovvero nelle strutture              
ambulatoriali del distretto.                                                    
La riduzione dei tempi di attesa, d'altra parte, da attuarsi con il             
concorso di piu' fattori, quali l'aumento della efficienza nell'uso             
delle risorse disponibili, il potenziamento dell'offerta, la verifica           
dell'appropriatezza clinica della domanda, la corretta gestione delle           
liste d'attesa, assume un'importanza particolare sia come indicatore            
della capacita' di soddisfare la domanda da parte delle strutture che           
erogano le prestazioni, sia come percezione della efficienza del                
servizio da parte dell'utente.                                                  
In parallelo, sara' necessario promuovere nei confronti di tutto il             
personale medico ed amministrativo interessato, compreso i medici di            
medicina generale e i pediatri di libera scelta, momenti di confronto           
e di formazione finalizzati a favorire l'integrazione e lo sviluppo             
dei collegamenti sia interni che esterni alle strutture eroganti.               
1. Assistenza specialistica resa in ambiente ospedaliero e                      
territoriale                                                                    
1.1 Aree di attivita' interessate                                               
Le presenti linee guida riguardano:                                             
- l'assistenza specialistica ambulatoriale rivolta a pazienti esterni           
erogata presso strutture ospedaliere o territoriali, come consulenza            
specialistica al medico di medicina generale o come diagnosi e                  
trattamento di problemi clinici anche complessi, per i quali comunque           
non e' necessario il ricovero ospedaliero sia ordinario che di day              
hospital.                                                                       
In questo ambito di attivita' va ricompresa anche la chirurgia                  
ambulatoriale, per interventi chirurgici e procedure                            
diagnostico-terapeutiche invasive e semi-invasive in ambulatori                 
protetti, in anestesia locale e/o analgesia, per la cui definizione e           
requisiti strutturali si rimanda a successive specifiche indicazioni,           
anche in relazione ai criteri di autorizzazione e accreditamento.               
- Le prestazioni di pronto soccorso che si risolvono nel rinvio del             
paziente al proprio domicilio, in quanto, fatte salve le                        
caratteristiche di urgenza con le quali vengono erogate, possono in             
parte essere assimilate a quelle ambulatoriali.                                 
- L'attivita' ambulatoriale di pre e post-ricovero, anche se, in                
quanto funzionale alla degenza, va ricompresa nella tariffa DRG del             
ricovero corrispondente ed e' pertanto assimilata all'attivita'                 
svolta per pazienti ricoverati. In particolare ci si riferisce:                 
- all'attivita' ambulatoriale di pre-ospedalizzazione, svolta di                
norma all'interno delle strutture ospedaliere, finalizzata alla                 
predisposizione di un successivo ricovero ospedaliero programmato;              
- all'attivita' ambulatoriale di post-ricovero, attivita' diagnostica           
e terapeutica erogata dall'ospedale in forma ambulatoriale,                     
finalizzata al completamento dell'iter diagnostico e terapeutico                
iniziato in degenza, in conformita' a quanto indicato nella lettera             
di dimissione, con riduzione della durata di degenza stessa.                    
1.2 Orientamenti generali                                                       
Presupposto e criterio di orientamento e' la chiara individuazione in           
termini organizzativi e gestionali della funzione ambulatoriale, con            
connotazioni specifiche rispetto ad altre quali: degenza ordinaria e            
day hospital in ambito ospedaliero, attivita' consultoriale,                    
assistenza di base e assistenza domiciliare in ambito distrettuale.             
Da quanto detto emerge la necessita' di introdurre un nuovo modello             
organizzativo per l'attivita' specialistica nel suo complesso,                  
mutuando anche da quello del day hospital elementi per la                       
qualificazione del servizio e la riduzione delle inefficienze,                  
recependo la logica organizzativa della riduzione del numero degli              
accessi e della concentrazione in intervalli di tempo ristretti delle           
prestazioni da erogare, con la conseguente contrazione del                      
tempo/persona.                                                                  
In sostanza e' necessario ricondurre ad un momento unitario tutto il            
complesso sistema dell'attivita' ambulatoriale attualmente erogata in           
modo frammentario e, nelle strutture ospedaliere, spesso a supporto             
quasi esclusivamente dell'attivita' di degenza.                                 
1.3 Modello organizzativo                                                       
Le dimensioni della struttura di riferimento e del bacino d'utenza si           
pongono quali elementi pregiudiziali per consentire alle Aziende                
sanitarie le scelte piu' idonee, tra quelle possibili, a perseguire             
gli obiettivi evidenziati.                                                      
In un presidio ospedaliero o in un distretto con sedi ambulatoriali             
di piccole-medie dimensioni potra' essere individuata una unica                 
struttura ambulatoriale funzionalmente collegata a tutte le unita'              
operative; in quelli di maggiori dimensioni potranno essere                     
individuate diverse tipologie di aggregazione, anche con riferimento            
all'organizzazione dipartimentale.                                              
1.3.1 Organizzazione della funzione ambulatoriale                               
Nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale ospedaliera si                   
dovranno individuare i referenti-coordinatori per la funzione                   
ambulatoriale che, sulla base di criteri prestabiliti, opereranno tra           
l'altro per favorire la definizione dei percorsi assistenziali anche            
ai fini dell'attuazione delle linee di guida e per raggiungere in               
maniera condivisa una utilizzazione efficiente sia delle risorse                
umane che delle attrezzature.                                                   
Va incentivato infatti lo sforzo di ricerca di una reale logica                 
dipartimentale e di un coinvolgimento tra diversi professionisti,               
anche attraverso la definizione di diverse fasce orarie di                      
utilizzazione delle stesse attrezzature, di modulistica comune, etc.            
A livello territoriale vanno garantiti all'utente percorsi                      
assistenziali qualificati, finalizzati a rendere disponibili le                 
prestazioni richieste, anche plurispecialistiche, in tempi adeguati             
alla specifica domanda e a favorire, quando necessario, il successivo           
accesso ad altre strutture, in particolare a quelle ospedaliere, e              
l'integrazione con gli interventi di tipo socio-assistenziale.                  
Le finalita' sopra richiamate comportano iniziative tendenti                    
all'accorpamento dell'offerta presso strutture poliambulatoriali che            
presentino:                                                                     
- idonee attrezzature per la diagnostica e i trattamenti terapeutici            
e riabilitativi;                                                                
- adeguata dotazione di personale infermieristico e di altre figure             
professionali complementari;                                                    
- presenza contemporanea di piu' specialisti, su orari di apertura              
che debbono preferibilmente coprire 6 giorni a settimana, per un                
congruo numero di ore settimanali.                                              
La contemporanea presenza di piu' specialisti e del personale tecnico           
e infermieristico, oltre che migliorare l'accessibilita' e' elemento            
di qualificazione dell'attivita' e condizione indispensabile per                
determinare l'efficienza della struttura e per consentire un utilizzo           
ottimale non solo delle attrezzature disponibili, ma anche degli                
spazi e del personale.                                                          
1.3.2 Presa in carico organizzativa e clinico-assistenziale                     
Ulteriore elemento qualificante dell'assistenza specialistica nel suo           
complesso e' l'attivazione di una prassi organizzativa comportante la           
presa in carico del paziente sia in termini organizzativi (ad esempio           
concentrando in un unico accesso le prestazioni afferenti ad un unico           
profilo diagnostico-terapeutico), sia in termini                                
clinico-assistenziali.                                                          
Infatti come e' imprescindibile il ruolo del medico di medicina                 
generale o del pediatra di libera scelta, che rappresentano il punto            
di partenza e di arrivo del percorso ambulatoriale, occorre                     
individuare per i diversi percorsi derivanti dalla presa in carico da           
parte dell'area della specialistica, anche lo specialista che avra'             
la responsabilita' di seguirne le varie fasi, fino alla definizione             
diagnostica o alla conclusione del piano terapeutico, ovvero fino al            
rinvio del paziente al proprio medico curante o ad altra struttura.             
evidente come l'esigenza prima espressa andra' riferita in                      
particolare a patologie croniche o acute di particolare gravita' o              
rilevanza sociale, ovvero ai casi che comportano diagnostiche                   
complesse o ad alto costo, mentre non riguardera' le consulenze                 
aventi natura di mera episodicita', o i casi in cui la richiesta del            
curante e' riferita alla sola esecuzione di esami specialistici.                
1.3.3 Centro Servizi ambulatoriali e Punti di accoglienza                       
Da un punto di vista organizzativo il sistema dell'assistenza                   
ambulatoriale dovra', in ogni caso, trovare un punto di coordinamento           
e di unitarieta' a garanzia di una migliore accessibilita' per il               
cittadino e di un piu' razionale uso delle risorse.                             
A questo scopo occorre creare una interfaccia tra il sistema delle              
prenotazioni e il sistema erogativo delle prestazioni specialistiche            
ambulatoriali, cosi' come e' necessario identificare per ogni                   
struttura erogante un punto unico di accoglienza, preferibilmente               
afferente alla direzione di distretto e/o alla direzione ospedaliera.           
Le esigenze espresse potranno essere soddisfatte attraverso la                  
istituzione di una struttura organizzativa denominata Centro Servizi            
Ambulatoriali (CSA) che ha il compito di dare concreta attuazione, a            
livello delle strutture erogatrici, a quanto la Direzione aziendale             
ha stabilito nella programmazione e ha negoziato con i soggetti                 
erogatori, pubblici e privati. In particolare il CSA avra' il compito           
di:                                                                             
- raccordare le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema             
delle prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie del                
momento della erogazione delle prestazioni;                                     
- coordinare le iniziative necessarie al superamento della                      
moltiplicazione degli accessi, tra ambulatori della stessa struttura;           
- orientare l'attivita' degli ambulatori sulla base delle richieste             
emerse dal sistema delle prenotazioni e secondo i percorsi                      
assistenziali individuati;                                                      
- organizzare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali in                   
coerenza con le priorita' individuate nella programmazione aziendale            
e con quanto indicato nei piani preventivi annuali.                             
L'espletamento delle funzioni sopra indicate comporta lo svolgimento            
delle attivita' di:                                                             
1 - coordinamento organizzativo delle attivita' dei diversi                     
ambulatori e del personale nonche' della tenuta della documentazione            
e dei dati riguardanti l'attivita' ambulatoriale;                               
2 - programmazione degli accessi sulla base: a) degli elementi                  
forniti dal sistema di prenotazione, b) dei criteri considerati per             
la formulazione delle liste d'attesa, c) dei percorsi assistenziali             
individuati ed elaborati dai professionisti secondo i criteri                   
indicati a livello dipartimentale e distrettuale;                               
3 - comunicazione al sistema delle prenotazioni della disponibilita'            
degli ambulatori, sia per le richieste urgenti che per l'attivita'              
programmata;                                                                    
4 - coordinamento delle attivita' di rilevazione e di codifica dei              
dati anagrafico-amministrativi e sanitari che costituiscono il debito           
informativo dell'area nei confronti del livello aziendale, regionale            
e nazionale.                                                                    
Il CSA puo' articolarsi in punti operativi aventi la denominazione di           
punti di accoglienza (PdA), che espleteranno in particolare le                  
attivita' di:                                                                   
- accettazione: eventuale registrazione dei dati anagrafici e invio             
agli ambulatori, se non gia' effettuata tramite CUP;                            
- comunicazione al sistema delle prenotazioni degli eventuali                   
appuntamenti gia' prenotati direttamente e delle disdette, oltre che            
eventuale monitoraggio degli accessi diretti;                                   
- cura della rilevazione e codifica delle prestazioni effettuate e              
degli altri dati richiesti, lasciando ai singoli professionisti che             
erogano la prestazione la compilazione della specifica parte di                 
competenza professionale (refertazione ed eventuali ulteriori                   
prescrizioni).                                                                  
Indipendentemente dalle cartelle che le singole strutture                       
ambulatoriali utilizzano ad uso interno deve essere comunque previsto           
uno strumento di rilevazione delle informazioni che, attraverso un              
sistema di codici compatibili con i debiti informativi verso il                 
livello aziendale, regionale e nazionale, sia facilmente e                      
rapidamente compilabile ed accompagni l'utente lungo l'intero                   
percorso, dall'accesso alla refertazione e al rinvio al curante o ad            
altra struttura.                                                                
Il collegamento tra i PdA e i singoli ambulatori dovra' assicurare la           
rilevazione delle prestazioni effettivamente erogate; la soluzione              
del collegamento informatico potra' favorire la compilazione accurata           
e completa dei dati richiesti dal Sistema Informativo.                          
Sembra utile sottolineare come le strutture prospettate (CSA e PdA)             
devono far fronte ad esigenze organizzative interne finalizzate, tra            
l'altro, a sfrondare il rapporto tra Servizio Sanitario e cittadino             
da inutili rinvii ed appesantimenti motivati da esigenze                        
burocratico-formali. A questo proposito si evidenzia che in nessun              
caso il cittadino dovra' essere utilizzato quale tramite per                    
risolvere problemi di comunicazione interna e di passaggio di                   
informazioni.                                                                   
2. Criteri per la gestione delle liste di attesa e per la                       
determinazione del tempo massimo di attesa                                      
Per rendere omogenei in ambito regionale i comportamenti delle                  
Aziende Sanitarie e dei diversi soggetti erogatori e' necessario                
prevedere oltre all'attuazione del modello organizzativo illustrato,            
anche l'identificazione dei criteri uniformi per la determinazione e            
la gestione delle liste d'attesa.                                               
In ottemperanza al comma X del DLvo 124/98 vengono inoltre stabiliti            
i criteri per la determinazione del tempo massimo di attesa per le              
prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale            
e di laboratorio.                                                               
2.1 Gestione delle liste di attesa                                              
La gestione efficente delle liste di attesa richiede in via                     
preliminare l'individuazione delle prestazioni che non vanno inserite           
nella lista in quanto previste all'interno della continuita'                    
diagnostico-terapeutica (es. controlli specialistici, prestazioni e/o           
accertamenti diagnostici successivi alla prima visita e necessari per           
la conclusione diagnostica o terapeutica).                                      
Analogamente non vanno inserite nelle liste di attesa le prestazioni            
previste dal programma regionale di screening per la prevenzione dei            
tumori del collo dell'utero e della mammella, in quanto effettuate su           
chiamata diretta da parte delle Aziende sanitarie. Per queste                   
prestazioni e' in ogni caso attivo un sistema di sorveglianza                   
regionale.                                                                      
Per le prestazioni comprese all'interno della continuita'                       
diagnostico-terapeutica e' necessario comunque prevedere, da parte              
delle strutture eroganti, una apposita programmazione basata sui dati           
epidemiologici, sui protocolli assistenziali presenti e sulle linee             
guida definite. I CSA e i PdA provvederanno ad inserirle, con                   
specifiche modalita', all'interno del sistema delle prenotazioni.               
Anche la rilevazione di tali prestazioni e' necessaria per conoscere            
la complessiva attivita' svolta dalle strutture eroganti e per                  
valutarne la coerenza con i protocolli assistenziali e con le linee             
di guida.                                                                       
La gestione efficiente delle liste di attesa con tempi medio-lunghi             
(superiori a 2 mesi) richiede una loro revisione periodica. Si                  
verifica infatti in questo caso, con una certa frequenza, la rinuncia           
a fruire della prestazione da parte degli utenti, motivata dal fatto            
che gli stessi hanno ottenuto nel frattempo la prestazione presso               
altre strutture, ovvero sono intervenute modificazioni nelle                    
indicazioni cliniche ecc. Si potra' pertanto anche prevedere, sulla             
base delle esperienze locali e delle specifiche tipologie di                    
prestazioni, un numero di prenotazioni superiore rispetto alle                  
disponibilita' effettive dichiarate dalla struttura erogante.                   
L'applicazione dei criteri sopradescritti per una gestione efficiente           
delle liste di attesa, comporta il superamento della chiusura                   
periodica delle prenotazioni che attualmente e' prassi per alcune               
tipologie di prestazioni con lunghi tempi di attesa.                            
Per rendere confrontabili i dati a livello regionale e aziendale,               
occorre utilizzare le due dimensioni della lista di attesa: la                  
numerosita' e la durata. Pertanto la consistenza di una lista deve              
essere contemporaneamente misurata come numero di pazienti presenti e           
come tempo medio per ottenere la prestazione.                                   
La numerosita' e' data dal numero dei pazienti presenti nella lista             
delle prenotazioni ad un determinato momento.                                   
Il tempo di attesa puo' essere determinato come:                                
- tempo di attesa prospettato - attesa media del tempo intercorso fra           
la data del 1o contatto, quindi della richiesta, e la data di                   
prenotazione comunicata al cittadino;                                           
- tempo di attesa effettivo - attesa media del tempo intercorso fra             
la data del 1o contatto e la data effettiva della erogazione della              
prestazione.                                                                    
Sulla base dei criteri sopracitati a livello aziendale ogni struttura           
erogante dovra' effettuare verifiche trimestrali sull'andamento dei             
tempi di attesa, anche al fine di riorientare l'offerta.                        
Dati di sintesi saranno oggetto di un apposito flusso informativo               
regionale.                                                                      
Periodicamente le Aziende dovranno dare idonea diffusione di tali               
informazioni cosi' come previsto dal X comma dell'art. 3 del DLvo               
124/98, salvaguardando il rispetto della privacy del singolo.                   
Ogni Azienda dovra' inoltre adottare un regolamento che stabilisca i            
criteri per la gestione in sede locale delle liste di attesa.                   
2.2 Criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni                         
specialistiche                                                                  
L'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte del            
cittadino si realizza con l'ammissibilita' alla lista di attesa, che            
viene definita sulla base di criteri di gravita' clinica e                      
sull'appropriatezza delle indicazioni alla prestazione.                         
Il criterio di priorita' utile ai fini della creazione delle liste di           
attesa e' basato sulla gravita' delle condizioni cliniche del                   
paziente ed e' articolato in 3 livelli:                                         
- Livello 1 - prestazioni urgenti.                                              
Trattasi di prestazioni ambulatoriali specialistiche urgenti, per le            
quali non e' necessario l'accesso al pronto soccorso, ma la cui                 
effettuazione deve avvenire con carattere d'urgenza nell'arco della             
giornata di presentazione del paziente o in un periodo immediatamente           
successivo.                                                                     
- Livello 2 - prestazioni urgenti differibili.                                  
Trattasi di prestazioni ambulatoriali specialistiche urgenti la cui             
effettuazione puo' essere differibile di qualche giorno, ma che                 
necessitano comunque di una effettuazione in tempi brevi (entro i 7             
giorni).                                                                        
- Livello 3 - prestazioni programmabili.                                        
Trattasi di prestazioni che non rivestono carattere d'urgenza per le            
quali l'effettuazione tempestiva e' requisito importante per                    
assicurare la qualita' e l'efficacia del processo assistenziale in              
atto.                                                                           
All'interno dei tre livelli il criterio di ordine cronologico regola            
successivamente l'accesso.                                                      
2.3 Determinazione del tempo massimo intercorso fra la data della               
richiesta e la erogazione delle prestazioni                                     
Gli elementi sopra illustrati diventano la base di riferimento per la           
determinazione del tempo massimo che puo' intercorrere tra la data              
della richiesta di prestazioni da parte del cittadino e l'erogazione            
della stessa, ai sensi del comma X dell'art. 3 del DLvo 124/98.                 
Fermo restando quanto indicato per i primi due livelli di priorita',            
per le prestazioni programmabili i Direttori generali delle Aziende,            
sulla base delle potenzialita' delle proprie strutture e dei piani              
preventivi annuali, stabiliscono i tempi massimi di attesa                      
raggruppando le prestazioni specialistiche in 4 principali tipologie:           
- visite specialistiche;                                                        
- prestazioni di laboratorio;                                                   
- prestazioni di diagnostica strumentale;                                       
- prestazioni terapeutiche.                                                     
Attenzione particolare dovra' essere posta per la riduzione dei tempi           
di attesa delle prestazioni ad alta efficacia diagnostica e ad                  
elevato contenuto terapeutico.                                                  
Ai sensi della norma in esame e' necessario, inoltre, dare                      
comunicazione formale al cittadino, al momento in cui effettua la               
richiesta di prestazione, del tempo massimo definito dall'Azienda per           
la prestazione stessa.                                                          
In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di attesa occorre                 
esplicitarne le motivazioni. In tale contesto va attuata                        
l'informazione sui doveri che, una volta a regime la nuova                      
regolamentazione, lo stesso cittadino e' tenuto a rispettare.                   
In particolare lo stesso e' tenuto al pagamento della quota di                  
partecipazione della prestazione prenotata, quando "non si presenti             
ovvero non preannunci l'impossibilita' di fruire della prestazione"             
ai sensi del XV comma dell'art. 3, DLvo 124/98.                                 
Si ritiene che l'applicazione del complesso delle procedure richieste           
dal citato DLvo debba considerarsi a regime entro il 1 semestre 1999.           
Dall'1 luglio 1999 le Aziende provvederanno a recuperare, ai sensi              
del sopracitato comma, le quote di partecipazione delle prestazioni             
nei confronti del cittadino, ove non esente.                                    
2.4. Registro delle prenotazioni                                                
Il registro delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali                  
previsto dall'art. 3, della Legge 724/94 costituisce per i Direttori            
generali lo strumento di vigilanza e controllo piu' efficace per la             
corretta applicazione della norma di cui al DLvo 124/98.                        
Si coglie l'occasione per precisare le caratteristiche principali che           
deve possedere un registro di prenotazioni sia per le prestazioni               
ambulatoriali che di ricovero ospedaliero, al fine di rendere                   
omogenea tale applicazione sul territorio regionale.                            
Tale registro e' un documento formale di tipo cartaceo o                        
informatizzato che contiene:                                                    
- data di richiesta della prenotazione da parte del cittadino                   
- cognome e nome                                                                
- indirizzo e recapito telefonico (se ritenuto necessario ai fini               
gestionali)                                                                     
- tipo di prestazione richiesta classificata secondo il nomenclatore            
tariffario regionale                                                            
- medico proponente                                                             
- data prevista per l'effettuazione della prestazione                           
- classificazione delle prestazioni sulla base dei criteri di                   
priorita' espressi in precedenza.                                               
Il Direttore sanitario dell'Azienda e' responsabile della definizione           
delle procedure relative alla registrazione delle prenotazioni,                 
dell'esplicitazione dei criteri clinici che identificano le priorita'           
per l'accesso alle prestazioni, vigila sulla corretta tenuta del                
registro stesso.                                                                
2.5 Indicazioni in ordine all'applicazione del XII comma dell'art. 3            
del DLvo 124/98                                                                 
La formulazione della presente direttiva, con riferimento particolare           
agli orientamenti in materia di rimodulazione dell'assetto                      
organizzativo della funzione specialistica nelle singole Aziende, di            
per se' si pone quale disciplina specifica adottata ai sensi del XII            
comma dell'art. 3 del DLvo 124/98.                                              
L'attuazione del complesso delle iniziative indicate agisce                     
prevalentemente su aspetti di natura organizzativa, mentre la norma             
in esame richiama espressamente l'opportunita' di attivare anche                
interventi di razionalizzazione della domanda e dell'offerta.                   
2.5.1 Razionalizzazione della domanda                                           
Il tema specifico comprende tutte le iniziative tendenti ad agire               
sull'appropriatezza della richiesta di prestazioni, e quindi                    
l'adesione a criteri di efficacia clinica da parte di tutti i medici            
interessati e il ricorso a percorsi assistenziali condivisi.                    
Con la circolare dell'Assessorato alla Sanita' 24/97 sono state                 
espresse prime indicazioni in merito a due importanti gruppi di                 
prestazioni, afferenti alle branche specialistiche di medicina                  
fisica-riabilitazione e di laboratorio, fornendo alcuni criteri di              
erogabilita' e di appropriatezza della domanda.                                 
Interventi in tema di appropriatezza della domanda e dei percorsi               
sono stati posti come obiettivi prioritari anche in sede di                     
individuazione degli obiettivi specifici posti ai Direttori generali            
per l'anno 1998. In attesa degli adempimenti nazionali previsti sia             
dalla Legge 662/96 sia dal Piano Sanitario nazionale 1998-2000 in               
tema di linee di guida, si sottolinea l'opportunita' di dar corso ad            
una puntuale applicazione dei protocolli elaborati a livello                    
aziendale in applicazione del Piano delle azioni 1998, per la parte             
relativa alla "uniformazione e semplificazione dei percorsi per                 
l'accesso alle prestazioni ambulatoriali specialistiche e definizioni           
di protocolli (diagnostici/terapeutici) tra specialisti                         
ambulatoriali, ospedalieri e medici di medicina generale", la cui               
pratica attuazione comporta interventi tesi a correggere e ad                   
eliminare percorsi irrazionali eventualmente tuttora esistenti                  
nell'erogazione delle prestazioni.                                              
In tale contesto si richiama quanto gia' previsto per l'applicazione            
degli accordi con i medici di medicina generale (MMG), in particolare           
relativamente alla loro partecipazione a processi assistenziali                 
riguardanti patologie sociali (quali diabete, ipertensione, patologie           
invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche             
ecc.), secondo linee di guida e protocolli che definiscano le                   
competenze del MMG e quelle del livello specialistico, nell'ambito              
del monitoraggio del decorso cronico di tali patologie.                         
2.5.2 Razionalizzazione dell'offerta                                            
Anche relativamente a questo aspetto, indicazioni specifiche sono               
state poste con la gia' citata circolare 24/97, relativamente ai                
criteri per la definizione dei Piani preventivi di attivita' e per la           
individuazione delle priorita'. La circolare individua anche nei                
processi di riconversione da parte dei soggetti erogatori una delle             
modalita' da perseguire per indirizzare la produzione di prestazioni            
secondo gli obiettivi della programmazione aziendale e regionale,               
prevedendo in questo caso anche eventuali deroghe rispetto al                   
superamento dei livelli di spesa programmati.                                   
Con il Piano delle azioni per l'anno 1997, inoltre, e' stata indicata           
tra le azioni finalizzate alla riorganizzazione delle attivita'                 
ospedaliere, all'utilizzazione ottimale delle tecnologie e alla                 
riduzione delle liste d'attesa, la "condivisione delle sedi                     
ambulatoriali e delle dotazioni strumentali disponibili per                     
massimizzarne l'utilizzo, secondo uno standard tendenziale non                  
inferiore a 36 ore settimanali".                                                
Si tratta ora di sviluppare ulteriormente tale indicazione                      
individuando, nell'ambito dello standard indicato, la quota da                  
destinare all'attivita' specialistica per esterni ed estendendo tale            
standard al complesso delle strutture aziendali.                                
Ai fini di cui sopra i Direttori generali, dopo aver promosso una               
puntuale ricognizione delle attrezzature presenti e del loro livello            
di utilizzazione effettiva, procederanno alla individuazione delle              
potenzialita' aziendali per le diverse tipologie di prestazioni,                
valutate in relazione ai tempi di attesa massimi determinati ai sensi           
del X comma gia' illustrato.                                                    
In tale contesto procederanno alla formulazione di un programma che,            
tenendo conto dei contenuti del Piano preventivo per l'anno in corso            
relativo alle prestazioni acquisite da altri soggetti, pubblici o               
privati, evidenzi le iniziative da assumere per garantire l'effettiva           
possibilita' di erogare le prestazioni nei tempi stabiliti.                     
Qualora gli interventi di cui sopra non assicurino il completo                  
rispetto dei tempi massimi di attesa determinati, le Aziende                    
sanitarie possono fare ricorso ai seguenti altri due istituti, come             
dalla lettera a) del XII comma:                                                 
1 - attivita' libero professionale intra muraria;                               
2 - forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione           
di quanto previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro.                     
Per quanto riguarda l'istituto della libera professione intra                   
muraria, si richiama quanto precisato con la circolare 23/97 del                
competente Assessorato alla Sanita' circa gli adempimenti preliminari           
all'attivazione della stessa, cui sono tenute le Aziende per                    
garantire la piena funzionalita' dell'attivita' istituzionale dei               
presidi e dei servizi. In particolare si fa riferimento alle previste           
azioni di verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro              
rispetto all'entita' della domanda istituzionale nonche' di                     
ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio tecnologico, condizioni             
indispensabili ai fini della regolamentazione dell'esercizio                    
dell'attivita' libero professionale.                                            
I regolamenti aziendali relativi alla libera professione intra                  
muraria dovranno essere integrati, qualora necessario, alla luce dei            
criteri esplicitati nella presente direttiva.                                   
In sede di individuazione degli obiettivi specifici per il Piano                
delle azioni per l'anno 1998 e' stato incluso anche quello relativo             
alla riorganizzazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale.              
L'attuazione della presente direttiva ricomprende tale obiettivo                
specifico, anche ai fini del riconoscimento delle forme di                      
remunerazione legate al risultato per tutto il personale coinvolto.             
Il XIV comma dell'art. 3 pone a carico del Direttore generale                   
dell'Azienda il compito di vigilare sull'attuazione delle                       
disposizioni relative ai commi XII e XIII. Si tratta di una norma               
particolarmente rilevante perche' dalla stessa scaturisce l'invito a            
dar corso ad iniziative di carattere disciplinare o a carattere                 
contabile, qualora si accerti che la mancata erogazione di                      
prestazioni nei termini stabiliti sia imputabile a comportamenti di             
singoli operatori.                                                              
Appare evidente come tale previsione abbia quale presupposto                    
l'emanazione di una regolamentazione attuativa inequivocabile e                 
suffragata dall'esatta conoscenza della situazione aziendale in                 
materia di organizzazione e di erogazione dell'assistenza                       
specialistica.                                                                  
In tal senso e' opportuno che la definizione dei tempi massimi di               
attesa debba essere preceduta da iniziative tese al superamento di              
eventuali disfunzioni o diseconomie, nel cui contesto vanno                     
ovviamente ricondotte le riconversioni di attivita' e l'utilizzazione           
di risorse umane anche in mobilita', nel rispetto ovviamente degli              
accordi e, piu' in generale, della normativa vigente.                           
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la definizione, con la           
presente direttiva, della disciplina specifica prevista dal XII comma           
dell'art. 3, comporta la mancata vigenza, sul territorio regionale,             
delle disposizioni di cui al XIII comma.                                        
2.5.3 Tempi di attuazione. Vigilanza e controllo                                
Appare opportuno riepilogare i limiti temporali stabiliti dalla legge           
per l'attuazione della normativa in esame:                                      
- entrata in vigore del DLvo: 1 maggio 1998;                                    
- emanazione dei criteri per i tempi massimi di attesa da parte della           
Regione (vedi punto 2.3 della presente direttiva): 31 luglio 1998;              
- determinazione dei tempi massimi di attesa da parte dei Direttori             
generali delle Aziende: 30 giorni dalla entrata in vigore della                 
direttiva. I 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della              
stessa nel Bollettino Ufficiale regionale.                                      
Anche ai fini dell'espletamento delle attivita' di vigilanza e                  
controllo di cui all'art. 32, comma 9, della Legge 449/97, le Aziende           
sanitarie provvederanno a trasmettere al competente Assessorato copia           
degli atti adottati in applicazione di quanto indicato ai punti 1.              
(Assistenza specialistica resa in ambiente ospedaliero e                        
territoriale) e 2. (Criteri per la gestione delle liste di attesa e             
per la determinazione del tempo massimo di attesa).                             
3. Sistema informativo per l'attivita' specialistica ambulatoriale              
Obiettivi                                                                       
L'attivazione di un sistema informativo dell'attivita' specialistica            
ambulatoriale ha come scopo la descrizione/valutazione dell'attivita'           
ambulatoriale a fini sia epidemiologico-clinici, sia di                         
finanziamento, sia organizzativo-gestionali.                                    
Si sottolinea che la presenza di un sistema informativo dettagliato             
ed esaustivo rappresentera' criterio di valutazione per                         
l'accreditamento delle strutture ambulatoriali.                                 
Al fine di definire un flusso informativo standardizzato,                       
l'identificazione delle prestazioni avverra', per tutte le branche              
specialistiche, secondo il Nomenclatore tariffario regionale                    
(delibera di Giunta regionale 410/97), inclusa la psichiatria che,              
fino ad oggi, ha seguito percorsi autonomi. Discorso analogo                    
occorrera' sviluppare per l'attivita' di pronto soccorso non seguita            
da ricovero che, pur con le necessarie specificita', dovra' avere               
identiche modalita' di raccolta dati.                                           
Per la corretta codifica ed identificazione delle prestazioni nonche'           
per la uniforme interpretazione del Nomenclatore tariffario                     
regionale, occorre attenersi alle indicazioni tecniche fornite                  
dall'Assessorato alla Sanita' sulla base dell'attivita' di                      
coordinamento svolta a livello regionale dal gruppo di lavoro,                  
istituito dall'Agenzia sanitaria regionale, per il controllo di                 
qualita' della codifica delle prestazioni di assistenza specialistica           
ambulatoriale e per la verifica dell'uniforme applicazione del                  
Nomenclatore tariffario regionale.                                              
Il Sistema Informativo, oltre a favorire la programmazione, la                  
gestione e la valutazione a livello aziendale, deve essere in grado             
di rispondere anche ai seguenti debiti informativi:                             
- monitoraggio dei tempi di attesa;                                             
- mobilita' sanitaria extra ed infra regionale;                                 
- flusso per il Ministero della Sanita' (Modello STS21);                        
- dati aggregati per il livello di governo regionale (definiti                  
annualmente).                                                                   
La rilevazione e la gestione analitica delle informazioni relative              
all'attivita' specialistica ambulatoriale avverra' a livello                    
aziendale con modalita' standardizzate come previsto dalla gia'                 
citata delibera regionale 410/97. La rilevazione che si propone e'              
esaustiva per quanto concerne le risposte ai debiti informativi sopra           
evidenziati e costituisce la base di un sistema informativo                     
relazionale che, a livello aziendale, puo' essere ampliato con                  
informazioni aggiuntive per rispondere a esigenze conoscitive locali            
(esempio dati economico-finanziari, etc).                                       
Non si ritiene di aggiungere ulteriori informazioni riguardo al                 
ticket, dal momento che sono previste a livello nazionale modifiche             
alle attuali modalita' di computo e riscossione dello stesso.                   
3.1 Struttura del Sistema Informativo                                           
Il Sistema Informativo prefigurato si basa sul modello organizzativo            
ottimale che prevede un Centro Servizi ambulatoriali (CSA) che svolge           
attivita' integrata con i Centri di prenotazione per l'aggiornamento            
delle agende di prenotazione, in relazione ai piani di attivita'                
delle unita' erogatrici e per la gestione delle liste d'attesa. A tal           
fine occorre un'interfaccia comune, intesa in senso informatico, fra            
CSA e Centri di prenotazione, per lo scambio e l'aggiornamento                  
continuo dei dati.                                                              
Il CSA, dal punto di vista del sistema informativo, coordina le                 
attivita' di raccolta e gestione dei dati primari. Per dati primari             
si intendono i dati relativi alle disponibilita' di prenotazione                
delle prestazioni, i dati sulle prenotazioni effettuate e i dati                
relativi alle prestazioni erogate.                                              
Il rapporto tra il CSA e Centri di prenotazione e' cosi'                        
esemplificato: l'utente accede ai diversi punti di prenotazione,                
originando la lista di attesa che viene trasmessa ai CSA i quali:               
- curano la predisposizione delle agende di attivita';                          
- modulano l'offerta delle strutture erogatrici in feed back con il             
sistema delle prenotazioni.                                                     
3.2 Dati relativi alle prenotazioni                                             
Le prenotazioni per le prestazioni specialistiche ambulatoriali                 
possono avvenire in sedi e con modalita' diverse.                               
importante che tutte le informazioni possano essere gestite a livello           
del CSA che, in maniera coordinata rispetto alle singole unita'                 
erogatrici, curano la predisposizione delle agende di lavoro in modo            
da prevedere una gestione flessibile ed efficiente delle liste di               
attesa.                                                                         
Fra i dati relativi alle prenotazioni si ritiene utile inserire un              
codice che individui tutte le prestazioni prenotate da uno stesso               
paziente in occasione di un accesso al Centro di prenotazione. Tale             
codice, che in un sistema informatizzato sara' autogenerato, puo'               
essere definito come "codice contatto".                                         
In una prima fase di implementazione del SI alcune realta' aziendali            
sperimenteranno la raccolta di questa variabile; in tal modo si                 
prefigura la possibilita' di analizzare e descrivere non solo quante            
e quali prestazioni vengono richieste ed erogate, ma anche,                     
verosimilmente, per quali pazienti a fronte di quali problemi,                  
venendo a definire in maniera sempre piu' completa, man mano che                
aumenta l'integrazione tra banche dati allocate in sedi diverse, i              
percorsi dei pazienti e gli episodi di malattia.                                
Le informazioni relative alle prenotazioni, raccolte in gran parte da           
chi svolge la funzione di prenotazione, saranno trasmesse al CSA che            
provvedera' a integrarle e/o inserirle nel proprio sistema                      
informativo. Queste si dividono in:                                             
A) variabili relative al singolo paziente: - codice fiscale - cognome           
(separato dal nome) - nome (separato dal cognome) - comune di nascita           
(codice Istat) - data di nascita - sesso - comune di residenza                  
(codice Istat) - indirizzo (recapito, se ritenuto necessario a fini             
gestionali) - numero telefonico (recapito, se ritenuto necessario a             
fini gestionali)                                                                
B) variabili relative alla singola prenotazione: - data in cui il               
paziente si presenta al Centro di prenotazione per richiedere la                
prestazione sanitaria (I contatto), - codice contatto di                        
prenotazione, ovvero un codice identico attribuito a tutte le                   
prestazioni prenotate per lo stesso paziente in un accesso al Centro            
di prenotazione (facoltativo nella prima fase di implementazione del            
SI) - numero prescrizione - data prescrizione - codice medico                   
proponente - tipologia medico richiedente - codice prestazione                  
richiesta - data di prenotazione comunicata - codice di precedenza              
(sulla base dei criteri indicati per le liste di attesa e dei                   
protocolli individuati a livello aziendale).                                    
3.3 Dati relativi alle prestazioni erogate                                      
Per quanto riguarda la rilevazione delle variabili relative alle                
prestazioni erogate occorre precisare che la visita, intesa come                
incontro fra paziente e medico specialista, e' l'unita' base di                 
rilevazione e il referto lo strumento stesso di rilevazione delle               
informazioni. E' da sottolineare che buona parte delle informazioni             
richieste dovrebbero essere gia' disponibili perche' rilevate al                
momento della prenotazione (dati anagrafici, dati relativi alla                 
prescrizione e al medico richiedente) e, quindi, che i referti                  
dovrebbero arrivare al professionista sanitario gia' pre-compilati.             
- Base informativa minima: il referto specialistico. Avendo definito            
come unita' di base della rilevazione la visita documentata nel                 
referto specialistico, vengono di seguito riportate le informazioni             
di minima richieste per il referto. Fra queste informazioni sono                
incluse anche quelle relative al ticket poiche' il referto e'                   
considerato il documento unico che registra tutte le informazioni               
relative ad una visita.                                                         
Le informazioni del referto si suddividono in:                                  
A) variabili relative al singolo paziente: - tutti i dati anagrafici            
gia' elencati fra le variabili relative al singolo paziente nei dati            
relativi alle prenotazioni - modalita' di accesso (prenotazione,                
libero accesso, PS) - posizione ticket (esente, non esente, pagamento           
quota ricetta)                                                                  
B) variabili relative alle prestazioni erogate: - codice referto                
(codice univoco all'interno della struttura erogatrice) - numero                
prescrizione/proposta (ricetta) - codice unita' che eroga la                    
prestazione - codice della prestazione erogata - numero prestazioni             
erogate per ogni tipologia - data di erogazione (la data e' unica per           
tutte le prestazioni di uno stesso referto) - prestazioni                       
pre-ricovero o post-ricovero (si', no) - diagnosi/segni/sintomi                 
(facoltativo nella prima fase di implementazione del SI).                       
La rilevazione di diagnosi/segni/sintomi verra' condotta in via                 
sperimentale, nelle prime fasi di implementazione del SI, presso                
alcune realta' aziendali e per alcune tipologie di prestazioni.                 
3.4 Implementazione del Sistema Informativo                                     
Sono state fin qui individuate le informazioni che devono essere                
raccolte al momento della prenotazione e a quello dell'erogazione               
delle prestazioni. A partire dai dati primari e' necessario                     
individuare una struttura informativa standard che li contenga e                
permetta la loro disaggregazione e la successiva riaggregazione per             
livelli significativi.                                                          
In tutti i casi occorre che le basi dati siano il piu' omogenee                 
possibili dal punto di vista dei contenuti e delle tecnologie                   
utilizzate. Va da se' che, almeno a livello aziendale, i vari punti             
di erogazione debbano adottare tecnologie e strutture di dati                   
assolutamente omogenee e compatibili. Ma sarebbe indubbiamente utile            
che anche a livello interaziendale si raggiungesse un'integrazione              
ottimale delle basi dati.                                                       
Dovendo implementare ex novo un sistema informativo o dovendo                   
reingegnerizzare un sistema gia' esistente, non bisogna precludersi             
possibilita' di analisi, e quindi conviene predisporre la base di               
dati sia dal punto di vista dei contenuti che delle soluzioni                   
tecnologiche per gli sviluppi futuri potenzialmente utili del                   
sistema.                                                                        
A tale scopo viene istituito un gruppo di coordinamento dei                     
responsabili del Sistema Informativo dell'attivita' specialistica               
ambulatoriale presso l'Agenzia Sanitaria, finalizzato a verificare le           
compatibilita' per realizzare l'integrazione ottimale delle basi dati           
anche al fine di:                                                               
1 - costruire a livello aziendale una struttura relazionale che, a              
partire dai dati anagrafici del paziente, riaggreghi tutte le                   
prestazioni erogate in un definito intervallo di tempo;                         
2 - integrare in rete, a livello aziendale, gli archivi dei CSA;                
3 - verificare la possibilita' della consultazione in rete degli                
archivi aziendali da parte del livello regionale.                               
INDICE                                                                          
Atto deliberativo di approvazione della direttiva pag.  2 Allegato n.           
1 - Linee guida per la rimodulazione dell'attivita' specialistica               
ambulatoriale ospedaliera e territoriale e per l'istituzione del                
Sistema Informativo. Criteri per la determinazione del tempo massimo            
di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e                     
disciplina delle modalita' per il rispetto della tempestivita'                  
dell'erogazione delle prestazioni ai sensi del X e XII comma                    
dell'art. 3 del DLvo n. 124 del 29 aprile 1998. pag.  3 Motivazioni e           
finalita' pag.  3 1 - Assistenza specialistica resa in ambiente                 
ospedaliero e territoriale pag.  3 1 - Aree di attivita' interessate            
pag.  3 2 - Orientamenti generali pag.  3 3 - Modello organizzativo             
pag.  4 1 - Organizzazione della funzione ambulatoriale pag.  4 2 -             
Presa in carico organizzativa e clinico-assistenziale pag.  4 3 -               
Centro servizi ambulatoriali e Punti di accoglienza pag.  4 2 -                 
Criteri per la gestione delle liste di attesa e per la determinazione           
del tempo massimo di attesa pag.  5 1 - Gestione delle liste di                 
attesa pag.  5 2 - Criteri di priorita' per l'accesso alle                      
prestazioni specialistiche pag.  5 3 - Determinazione del tempo                 
massimo tra la data della richiesta e la erogazione delle prestazioni           
pag.  5 4 - Registro delle prenotazioni pag.  6 5 - Indicazioni in              
ordine all'applicazione del XII comma dell'art. 3 del DLvo 124/98               
pag.  6 1 - Razionalizzazione della domanda pag.  6 2 -                         
Razionalizzazione dell'offerta pag.  6 3 - Tempi di attuazione.                 
Vigilanza e controllo pag.  7 3 - Sistema Informativo per l'attivita'           
specialistica ambulatoriale pag.  7 Obiettivi pag.  7 1 - Struttura             
del Sistema Informativo pag.  7 2 - Dati relativi alle prenotazioni             
pag.  7 3 - Dati relativi alle prestazioni erogate pag.  8 4 -                  
Implementazione del Sistema Informativo pag.  8                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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