DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998, n. 1070
Perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico interessate da eventi franosi, nella regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 61/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della
Legge 61/98 le perimetrazioni delle aree interessate dai movimenti
franosi del dicembre 1995 e gennaio-febbraio 1996 nei comuni di
Corniglio (PR) - frana di Corniglio capoluogo, Farini (PC) - frana di
Gallare, Vetto (RE) - frana di Groppo, Canossa (RE) - frana di
Roncovetro, Montese (MO) - frana di Ca' Lazzari, Gaggio Montano (BO)
- frana di Marano e la relativa normativa, cosi' come individuate
nell'allegato tecnico;
2) di depositare presso la Segreteria di Giunta il presente
provvedimento, l'allegato tecnico predisposto dal Servizio Difesa del
suolo, che allo stesso viene allegato per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di stabilire che le perimetrazioni e la relativa normativa sono
vigenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
presente deliberazione;
5) di dare mandato all'Assessore competente di trasmettere alle
Amministrazioni interessate copia della presente delibera e stralcio
dell'allegato tecnico per le parti di interesse.
(omissis)
ALLEGATO TECNICO
Contiene:
A - Relazione
1. Descrizione degli eventi
1.1 Schede tecniche dei sei fenomeni franosi
1.2 Criteri di perimetrazione
1.3 Valutazione tecnico-scientifica
1.4 Elenco dei Comuni interessati dalle perimetrazioni e delle
relative tavole della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000
B - Norme
C - Perimetrazioni delle aree interessate da eventi franosi su CTR
1:10.000
(omissis)
B - Norme
Articolo 1
(Individuazione delle aree)
1. Le aree oggetto delle presenti norme sono individuate nelle sei
cartografie allegate in scala 1:10.000 redatte su Carta tecnica
regionale e si riferiscono alle seguenti frane:
frana di Corniglio capoluogo, comune di Corniglio (PR),
frana di Gallare, comune di Farini (PC),
frana di Groppo, comune di Vetto (RE),
frana di Roncovetro, comune di Canossa (RE),
frana di Ca' Lazzari, comune di Montese (MO),
frana di Marano, comune di Gaggio Montano (BO).
2. Per ciascuna frana la perimetrazione e' articolata in due zone:
- Zona 1: zona di frana attiva, corrispondente alla zona in cui si e'
manifestato il movimento franoso vero e proprio;
- Zona 2: zona di possibile influenza dei fenomeni, che puo' essere
interessata da una espansione del fenomeno franoso o da effetti
conseguenti alla riattivazione dello stesso.
3. Nelle zone perimetrate si applicano, dalla data di entrata in
vigore delle presenti norme, le prescrizioni di cui agli articoli 2 e
3. Tali prescrizioni prevalgono sulle diverse previsioni contenute
negli strumenti urbanistici vigenti ed operano fino all'approvazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 4.
Articolo 2
(Norme specifiche per la Zona 1)
1. Nelle zone perimetrate e contrassegnate dal numero 1 e' vietato
procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione
di nuovi insediamenti.
2. Nelle medesime zone sono ammessi:
a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria,
straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) gli interventi necessari a garantire adeguate condizioni di
sicurezza degli edifici esistenti a tutela della pubblica
incolumita';
c) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti
franosi.
Articolo 3
(Norme specifiche per la Zona 2)
1. Nelle zone perimetrate e contrassegnate dal numero 2 e' vietata la
realizzazione di nuove edificazioni e la costruzione di nuovi
insediamenti.
2. Nelle medesime zone, oltre agli interventi indicati all'articolo
2, comma 2, sono ammesse, sugli edifici esistenti, le seguenti
categorie di intervento, come disciplinate dagli artt. 36, 42 e 43
della L.R. 47/78 nel rispetto delle previsioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi vigenti:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- restauro scientifico;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento delle unita' edilizie esistenti entro il limite massimo
del 20% del volume esistente.
Articolo 4
(Procedure per il superamento o la modifica dei vincoli)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme, la Giunta regionale provvede alla revisione delle zonizzazioni
e delle relative normative di cui ai precedenti articoli, sulla base
dei risultati dei monitoraggi e della verifica della funzionalita' e
della efficacia delle opere di consolidamento realizzate, mediante le
perimetrazioni di cui all'articolo 29 del Piano territoriale
paesistico regionale.
(omissis)