REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 1998, n. 1033

Proroga dei termini relativi alla ammissione a contributo sulle spese di investimento di cui alla delibera di Giunta regionale 2688/97 per gli interventi programmati per l'anno 1997

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 15/94 relativa a "Riorganizzazione della mobilita' urbana e           
miglioramento della accessibilita' ai servizi di interesse pubblico";           
- la delibera di Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997,                  
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in             
data 27 novembre 1997, con la quale sono stati approvati gli Accordi            
di programma e di servizio 1997/2000 per la mobilita' e il trasporto            
pubblico locale nei bacini di Rimini, Ravenna, Forli'-Cesena,                   
Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza;                      
- la delibera di Giunta regionale 2688/97 del 30 dicembre 1997,                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in             
data 11 febbraio 1998, relativa alla "Ammissione a contributo delle             
spese d'investimento previste nel triennio 1997/1999 per interventi             
corrispondenti alle finalita' di cui alla L.R. 15/94";                          
considerato:                                                                    
- che la delibera di Giunta regionale 2688/97 individua l'elenco                
degli interventi da avviare da parte dei soggetti attuatori per le              
annualita' 1997/1999 e i relativi contributi a carico della Regione;            
- che la medesima deliberazione al punto d) del disposto specifica              
"che ai sensi dell'art. 17 degli Accordi approvati con la delibera di           
Giunta regionale n. 1895 del 22 ottobre 1997, il mancato impegno                
della quota dei fondi regionali entro l'annualita' indicata per                 
l'effettuazione di ogni singolo investimento, che non derivi da cause           
di forza maggiore riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna,                    
determina la riduzione del relativo contributo regionale nella misura           
del 10%, mentre il mancato impegno della quota regionale entro                  
l'annualita' successiva a quella indicata, che derivi da cause non              
dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna, determina la decadenza dal             
diritto al relativo finanziamento regionale";                                   
- che l'approvazione della delibera di Giunta regionale 2688/97                 
avvenuta nel dicembre 1997 e la conseguente pubblicazione nel                   
febbraio 1998, hanno comportato uno slittamento all'annualita'                  
successiva a quella stabilita, dell'avvio degli interventi                      
programmati per l'annualita' 1997 e pertanto della presentazione alla           
Regione Emilia-Romagna dei documenti necessari per la concessione               
impegno del contributo;                                                         
ritenuto:                                                                       
- che quanto sopra esposto non avendo consentito ai soggetti                    
attuatori l'assunzione tempestiva del quadro programmatorio e il                
conseguente avvio progettuale degli interventi, rappresenti causa di            
forza maggiore, ai sensi dell'art. 17 degli Accordi di programma                
succcitati;                                                                     
- che pertanto si ritiene plausibile prorogare per un termine di otto           
mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale             
2688/97, avvenuta nel febbraio 1998, la presentazione alla Regione              
Emilia-Romagna dei documenti necessari alla concessione impegno dei             
contributi pattuiti, senza incorrere nella decurtazione del 10% di              
cui all'art. 17 succitato, limitatamente agli interventi programmati            
per l'annualita' 1997;                                                          
verificato:                                                                     
- che, con le Leggi regionali del 23 aprile 1998, n. 13 e n. 14, e'             
stato approvato il Bilancio di previsione della Regione                         
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e Bilancio pluriennale               
1998/2000;                                                                      
- che le cifre stanziate nei Capitoli 43100 - 43110 - 43115 - 43217 -           
43219 - 43221 - 43223, del Bilancio regionale per gli anni 1998/1999            
relativi all'attuazione degli interventi di cui alle Leggi regionali            
15/94 e 48/89, risultano pari a complessive Lire 91.384.709.245 al              
netto delle quote previste in detrazione nella previsione di                    
assestamento di Bilancio per l'esercizio finanziario 1998/2000 e                
delle quote gia' impegnate nell'anno 1998 (pari a Lire                          
10.223.433.000) e al lordo delle quote PTTA (pari a Lire                        
5.432.200.000);                                                                 
- che la quota relativa agli interventi programmati per gli anni                
1997/1999 pari a Lire 91.211.266.000 al netto della quota impegnata             
nel 1998 pari a Lire 10.223.433.000, e comprensiva delle quote PTTA             
gia' programmate e non impegnate (pari a Lire 5.432.200.000) risulta            
coperta dagli stanziamenti di bilancio evidenziati al precedente                
alinea;                                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai              
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito            
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Trasporti pubblici, dott. ing. Bruno Ginocchini, per               
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio               
1995;                                                                           
dato atto, inoltre, del parere favorevole di regolarita' contabile              
espresso sul presente programma dal Responsabile del Servizio                   
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi dell'art. 4,             
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di riconoscere, per quanto esposto in premessa, la causa di forza            
maggiore relativamente al mancato avvio degli interventi programmati            
per l'annualita' 1997;                                                          
b) di prorogare all'11 ottobre 1998 il termine di presentazione alla            
Regione Emilia-Romagna dei documenti necessari per la concessione               
impegno dei contributi relativi agli interventi programmati                     
nell'annualita' 1997;                                                           
c) di stabilire che gli interventi presentati entro i termini di cui            
sopra non saranno soggetti alla decurtazione del 10% di cui al citato           
art. 17 degli Accordi di programma, riconoscendone la causa di forza            
maggiore per le motivazioni esposte in premessa;                                
d) di confermare che in relazione alla programmazione effettuata in             
base alla delibera di Giunta regionale 2688/97 il bilancio regionale            
approvato con Leggi regionali n. 13 e n. 14 del 23 aprile 1998                  
attesta la disponibilita' relativa agli interventi programmati;                 
e) di confermare infine in ogni altra parte la deliberazione di                 
Giunta 2688/97.                                                                 
La presente delibera verra' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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