REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 520

Rivalutazione delle tariffe delle prestazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 2079 del 21 luglio 1994 per l'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con deliberazione consiliare n. 2079 del 21 luglio 1994 e' stata              
approvata la revisione delle tariffe delle prestazioni svolte dalle             
allora Unita' sanitarie locali, ora Aziende Unita' sanitarie locali e           
Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ai sensi              
dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19;                                   
- la succitata deliberazione ha previsto, fra l'altro, la                       
rivalutazione delle tariffe per le prestazioni erogate, su istanza e            
nell'interesse dell'utente, nelle misure del 2,5% per l'anno 1995 e             
del 2% per l'anno 1996 secondo gli indici di incremento previsti per            
la spesa sanitaria contemplati nel Piano sanitario 1994/96, in                  
considerazione della concreta definizione di indici che quantifichino           
la variazione dei costi per l'erogazione delle suddette prestazioni;            
- con deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 18 febbraio               
1997, ratificata con provvedimento del Consiglio regionale n. 590 del           
26 marzo 1997, si e' dato corso alla rivalutazione delle prestazioni            
di cui alla gia' richiamata deliberazione consiliare n. 2079 del 21             
luglio 1994, i cui contenuti qui si richiamano;                                 
atteso che:                                                                     
- non e' possibile determinare in modo certo gli indici di incremento           
della spesa sanitaria anche per l'anno 1998, ne' sono attualmente               
definiti specifici indici che quantifichino la variazione dei costi             
per l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;                             
- e' pertanto necessario ed opportuno rideterminare, a far data                 
dall'1 gennaio 1998, le tariffe in parola, secondo l'indice annuale             
di rivalutazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla               
base della variazione percentuale nel periodo di tempo compreso fra             
il gennaio 1997 e il dicembre 1997;                                             
- l'incremento teste' detto e' risultato pari all'1,7% e gli importi            
derivanti dall'applicazione di tale rivalutazione alle tariffe                  
regionali delle prestazioni di cui trattasi devono essere arrotondati           
alle dieci, cento e mille lire superiori, quando le tariffe                     
incrementate sono rispettivamente dell'ordine delle centinaia,                  
migliaia e decine di migliaia;                                                  
valutato di dover confermare i criteri ed i contenuti gia'                      
contemplati dalla piu' volte richiamata deliberazione consiliare n.             
2079 del 21 luglio 1994;                                                        
considerata l'urgenza di consentire alle Aziende Unita' sanitarie               
locali e all'ARPA della Regione di aggiornare, come detto, all'1                
gennaio 1998, le tariffe delle prestazioni erogate su istanza e                 
nell'interesse dell'utente;                                                     
ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento con i poteri            
del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett.             
"i" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con Legge 9           
novembre 1990, n. 336;                                                          
atteso altresi' di dover sottoporre, ai sensi della norma citata al             
capo precedente, il presente provvedimento alla ratifica del                    
Consiglio regionale;                                                            
ritenuto altresi' che per gli anni successivi al 1998 le tariffe di             
cui al presente provvedimento vengano aggiornate agli incrementi                
della spesa sanitaria determinati dal Piano sanitario nazionale,                
ovvero, in assenza di tali indici, si applichi l'indice annuale, di             
rivalutazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla base             
della variazione media annuale e secondo i criteri di arrotondamento            
previsti dal presente atto;                                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto             
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di               
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                     
dato atto altresi' del parere favorevole del Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali Francesco Taroni, in merito alla                      
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,              
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta                    
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                                            
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni,                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di assumere, per i motivi espressi in premessa che qui                       
integralmente si richiamano, il presente provvedimento con i poteri             
del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera           
"i" dello Statuto regionale, approvato con L.R. 9 novembre 1990, n.             
336;                                                                            
2) di determinare a partire dall'1 gennaio 1998 l'incremento delle              
tariffe relative alle prestazioni erogate dalle Aziende Unita'                  
sanitarie locali e ARPA su istanza e nell'interesse dell'utente e               
contemplate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2079 del             
21 luglio 1994, secondo l'indice annuale di rivalutazione dei prezzi            
al consumo che l'ISTAT ha calcolato, come detto in premessa, pari               
all'1,7%, sulla base della variazione percentuale verificatasi nel              
periodo di tempo compreso fra il gennaio 1997 e il dicembre 1997;               
3) di confermare i criteri ed i contenuti contemplati nella citata              
deliberazione del Consiglio regionale n. 2079 del 21 luglio 1994;               
4) di determinare che per gli anni successivi al 1998 le tariffe di             
cui al presente provvedimento vengano aggionate agli incrementi della           
spesa sanitaria determinati dal Piano sanitario nazionale, ovvero, in           
assenza di tali indici, si applichi l'indice annuale di rivalutazione           
dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla base della                     
variazione media annuale e secondo i criteri di arrotondamento                  
previsti dal presente atto;                                                     
5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del                    
Consiglio regionale;                                                            
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia Romagna.                                                   
(Ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 914 del 26             
maggio 1998).                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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