DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 520
Rivalutazione delle tariffe delle prestazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 2079 del 21 luglio 1994 per l'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 2079 del 21 luglio 1994 e' stata
approvata la revisione delle tariffe delle prestazioni svolte dalle
allora Unita' sanitarie locali, ora Aziende Unita' sanitarie locali e
Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ai sensi
dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
- la succitata deliberazione ha previsto, fra l'altro, la
rivalutazione delle tariffe per le prestazioni erogate, su istanza e
nell'interesse dell'utente, nelle misure del 2,5% per l'anno 1995 e
del 2% per l'anno 1996 secondo gli indici di incremento previsti per
la spesa sanitaria contemplati nel Piano sanitario 1994/96, in
considerazione della concreta definizione di indici che quantifichino
la variazione dei costi per l'erogazione delle suddette prestazioni;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 18 febbraio
1997, ratificata con provvedimento del Consiglio regionale n. 590 del
26 marzo 1997, si e' dato corso alla rivalutazione delle prestazioni
di cui alla gia' richiamata deliberazione consiliare n. 2079 del 21
luglio 1994, i cui contenuti qui si richiamano;
atteso che:
- non e' possibile determinare in modo certo gli indici di incremento
della spesa sanitaria anche per l'anno 1998, ne' sono attualmente
definiti specifici indici che quantifichino la variazione dei costi
per l'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;
- e' pertanto necessario ed opportuno rideterminare, a far data
dall'1 gennaio 1998, le tariffe in parola, secondo l'indice annuale
di rivalutazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla
base della variazione percentuale nel periodo di tempo compreso fra
il gennaio 1997 e il dicembre 1997;
- l'incremento teste' detto e' risultato pari all'1,7% e gli importi
derivanti dall'applicazione di tale rivalutazione alle tariffe
regionali delle prestazioni di cui trattasi devono essere arrotondati
alle dieci, cento e mille lire superiori, quando le tariffe
incrementate sono rispettivamente dell'ordine delle centinaia,
migliaia e decine di migliaia;
valutato di dover confermare i criteri ed i contenuti gia'
contemplati dalla piu' volte richiamata deliberazione consiliare n.
2079 del 21 luglio 1994;
considerata l'urgenza di consentire alle Aziende Unita' sanitarie
locali e all'ARPA della Regione di aggiornare, come detto, all'1
gennaio 1998, le tariffe delle prestazioni erogate su istanza e
nell'interesse dell'utente;
ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento con i poteri
del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett.
"i" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con Legge 9
novembre 1990, n. 336;
atteso altresi' di dover sottoporre, ai sensi della norma citata al
capo precedente, il presente provvedimento alla ratifica del
Consiglio regionale;
ritenuto altresi' che per gli anni successivi al 1998 le tariffe di
cui al presente provvedimento vengano aggiornate agli incrementi
della spesa sanitaria determinati dal Piano sanitario nazionale,
ovvero, in assenza di tali indici, si applichi l'indice annuale, di
rivalutazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla base
della variazione media annuale e secondo i criteri di arrotondamento
previsti dal presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva Paolo Tori in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto altresi' del parere favorevole del Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di assumere, per i motivi espressi in premessa che qui
integralmente si richiamano, il presente provvedimento con i poteri
del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera
"i" dello Statuto regionale, approvato con L.R. 9 novembre 1990, n.
336;
2) di determinare a partire dall'1 gennaio 1998 l'incremento delle
tariffe relative alle prestazioni erogate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali e ARPA su istanza e nell'interesse dell'utente e
contemplate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2079 del
21 luglio 1994, secondo l'indice annuale di rivalutazione dei prezzi
al consumo che l'ISTAT ha calcolato, come detto in premessa, pari
all'1,7%, sulla base della variazione percentuale verificatasi nel
periodo di tempo compreso fra il gennaio 1997 e il dicembre 1997;
3) di confermare i criteri ed i contenuti contemplati nella citata
deliberazione del Consiglio regionale n. 2079 del 21 luglio 1994;
4) di determinare che per gli anni successivi al 1998 le tariffe di
cui al presente provvedimento vengano aggionate agli incrementi della
spesa sanitaria determinati dal Piano sanitario nazionale, ovvero, in
assenza di tali indici, si applichi l'indice annuale di rivalutazione
dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT sulla base della
variazione media annuale e secondo i criteri di arrotondamento
previsti dal presente atto;
5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del
Consiglio regionale;
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.
(Ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 914 del 26
maggio 1998).