LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 5
Istituzione dei mercati all'ingrosso
e dei centri agro-alimentari
1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei
centri agro-alimentari spetta ai Comuni, alla Citta' metropolitana e
alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale
pubblico.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni programmatiche,
autorizza l'istituzione dei nuovi centri agro-alimentari e dei
mercati all'ingrosso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'inoltro da
parte del soggetto promotore:
a) di un apposito piano economico-finanziario che dia conto
dell'analisi del rapporto tra domanda ed offerta, dell'analisi dei
costi e dei benefici, delle risorse finanziarie da investire, delle
eventuali risorse imprenditoriali disponibili, delle caratteristiche
economiche, patrimoniali e giuridiche dell'ente istitutore;
b) di un progetto tecnico che illustri le caratteristiche
urbanistiche e architettoniche dell'intervento e le caratteristiche
funzionali della struttura, corredato della documentazione rilasciata
dalle autorita' competenti alla valutazione di impatto ambientale,
quando richiesto dalle norme vigenti.