DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 1998, n. 169
Ricorso di Mariotti Maurizio avverso il diniego di iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tenuto presso la CCIAA di Rimini
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Mariotti Maurizio nato a Cattolica
(RN) (omissis) e residente in Cattolica (omissis);
dato atto che il ricorso de quo, e' proposto ai sensi e per effetto
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio" avverso la
determinazione camerale espressa con missiva prot. n. 3/630 del 29
gennaio 1998 con la quale si dispone:
- il diniego di iscrizione al Registro esercenti il commercio per
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
per mancanza dei requisiti morali previsti dall'art. 2, comma 4,
lett. c), Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi";
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato adottato sulla
base di quanto disposto nella determinazione del Presidente della
camera ad quem, n. 2 dell'8 gennaio 1998;
dato atto che il provvedimento camerale citato, e' stato notificato
in data 31 gennaio 1998 mediante r.r., ed il ricorso de quo porta la
data dell'11 febbraio 1998, cosi' come risulta dal timbro datario
dell'Ufficio postale di partenza, pertanto nei termini prescritti
dall'art. 8 citato;
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,
ut supra, rese con missiva del 23 marzo 1998, pervenute a questa
Regione in data 25 marzo 1998, cosi' come risulta dal timbro del
protocollo generale, nonche' degli atti istruttori contestualmente
esibiti;
preso atto che il provvedimento camerale di reiezione, si e'
determinato in quanto nei confronti del ricorrente e' stato emesso
decreto penale di condanna (decreto GIP della Pretura di Rimini) che
porta la data del 16 gennaio 1996 e passato in giudicato il 6
febbraio 1996, per violazione delle norme sulla disciplina igienica
della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
di cui agli artt. 5 e 6, Legge 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina
igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e
delle bevande" e successive modifiche ed integrazioni (c.f.r.
certificato generale del Casellario giudiziale, Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini);
preso atto dei motivi di gravame dedotti dal ricorrente nell'atto
d'introduzione del giudizio, a sostegno dell'infondatezza del
provvedimento impugnato;
rilevato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza
della Cassazione penale, chiunque detenga per la vendita un prodotto
alimentare non conforme alla normativa vigente ne risponde penalmente
a titolo di colpa, a meno che risulti provata la sua buona fede, per
avere egli eseguito o fatto eseguire tutti quei controlli o adottato
tutte quelle cautele idonee ad evitare la immissione al consumo di un
prodotto non regolamentare;
rilevato che l'art. 52 del Regolamento di esecuzione delle norme
contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con DPR 26
marzo 1980, n. 327, richiede che le sostanze alimentari siano
accompagnate da una dichiarazione o da altro documento equipollente
del venditore o dello spedizioniere che contenga, fra l'altro, la
dichiarazione attestante la conformita' delle sostanze alimentari
trasportate alle norme vigenti (comma 2, n. 5);
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 citato,
sembrano essere considerate dal legislatore - secondo qualificata
dottrina - non nel loro contenuto sostanziale di reazione alla
condotta illecita, ma come indice sintomatico dal quale arguire
l'inidoneita' di un determinato soggetto a svolgere una certa
attivita' o ad essere parte di uno specifico rapporto, o anche come
misura interdittiva sul piano amministrativo, in ragione della natura
giuridica della iscrizione al Registro in oggetto, intesa come
strumento diretto ad accertare la qualificazione morale e
professionale di tutti coloro che intendano esercitare l'attivita'
commerciale, in altri termini, la citata iscrizione e' una specie che
afferisce ad un genus "atti di certezza pubblica", rectius in un
accertamento costitutivo. In tale ambito giuridico la determinazione
del Presidente della Camera di Commercio si pone "ad essentiam" come
accertamento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ai quali la
normativa sostanziale attribuisce "condicio iuris" per poter
legittimamente esercitare, o continuare ad esercitare l'attivita' di
commercio;
rilevato che secondo l'opinione maggioritaria espressa dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, i provvedimenti di iscrizione o
cancellazione di commercianti dagli elenchi formati a vari fini, sono
atti amministrativi diretti al riscontro, senza alcun margine di
valutazione autonoma, dei requisiti di legge; cosicche' la pubblica
Amministrazione nel negare l'iscrizione o nel proporre la
cancellazione e' vincolata sia per quanto concernente l'emanazione
del provvedimento sia per quanto riguarda il suo contenuto;
dato atto che nessuna delle circostanze giuridiche contemplate
dall'art. 2, comma 5 della Legge 287/91 citata, si e' realizzata;
visto l'art. 8 della legge sulla disciplina del commercio;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e
del parere favorevole del responsabile del Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera
di Giunta regionale 2541/95;
decreta:
il ricorso presentato da Mariotti Maurizio non puo', alla stregua dei
motivi puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che
precede, trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA