REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 giugno 1998, n. 813

L.R. n. 10 del 22 febbraio 1983. Approvazione dei criteri e delle modalita' di riparto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 10 del 22 febbraio 1983, concernente "Modifiche alla           
L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18 (delega di            
funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilita'              
provinciale e comunale)";                                                       
considerato:                                                                    
- che la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, inerente le norme in materia           
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti             
amministrativi, prevede al primo comma dell'art. 12 che la                      
concessione di contributi ad enti pubblici sia subordinata alla                 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle                          
Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi                 
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni               
stesse devono attenersi;                                                        
- che il secondo comma dell'art. 12 della Legge 241/90, prevede che             
l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma            
precedente deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli               
interventi di cui al medesimo comma 1;                                          
- che ne' il Piano regionale integrato dei trasporti, ne' le leggi              
regionali che normano la concessione dei contributi in oggetto                  
prevedono una specifica disciplina relativa ai criteri e alle                   
modalita' per la concessione dei contributi per la sistemazione, il             
miglioramento e la costruzione di opere stradali comunali e                     
provinciali;                                                                    
- che con deliberazione n. 903 del 3 giugno 1997 la Giunta regionale            
ha approvato i criteri e le modalita' di riparto dei contributi ai              
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e che sulla             
base di tali criteri con deliberazione n. 2652 del 30 dicembre 1997             
sono stati assegnati i contributi in conto capitale per gli                     
interventi sulla viabilita' locale relativi alla annualita' 1997;               
ritenuto opportuno, anche sulla base delle esperienze determinatesi             
nella assegnazione dei contributi della annualita' 1997, modificare             
le modalita' di formazione dei piani d'intervento ed i punteggi                 
relativi alle tipologie;                                                        
vista la L.R. 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni ed                
integrazioni nonche' la Legge 7 agosto 1990, n. 241;                            
preso atto del conforme parere favorevole espresso dalla Commissione            
consiliare "Territorio e Ambiente", ai sensi dell'art. 19, comma 2,             
lett. b), dello Statuto regionale (Legge 9 novembre 1990, n. 336);              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai              
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito            
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per            
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio               
1995;                                                                           
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in sostituzione dei criteri di cui alla                        
deliberazione della Giunta regionale 903/97, i seguenti nuovi criteri           
e modalita' per il riparto dei fondi in conto capitale da destinarsi            
alla sistemazione della viabilita' pubblica ai sensi della L.R.                 
10/83.                                                                          
Le presenti disposizioni hanno validita' pluriennale ed in ogni caso            
sino al loro ulteriore aggiornamento con atto deliberativo.                     
Ad esse dovranno attenersi:                                                     
a) i Comuni, nel proporre alle Province i propri programmi entro il             
30 giugno di ogni anno (art. 2, L.R. 10/83);                                    
b) le Province, sentite le Comunita' Montane, nel proporre alla                 
Regione i programmi d'intervento entro il mese di settembre di ogni             
anno (art. 2, L.R. 10/83) sulla base delle richieste pervenute da               
parte dei Comuni;                                                               
c) la Regione, per consentire la definizione del programma degli                
interventi da realizzare con il contributo regionale;                           
2) i contributi regionali in conto capitale saranno concessi fino al            
100% della spesa ammissibile (art. 2, L.R. 10/83).                              
Sara' data priorita' agli interventi per i quali l'Ente proprietario            
si accollera' una quota delle spese.                                            
La formale concessione dei contributi agli Enti beneficiari avverra'            
sulla base delle loro deliberazioni di approvazione dei progetti,               
secondo quanto indicato all'art. 21, lettera e), della L.R. 18/75.              
Le citate deliberazioni dovranno pervenire all'Assessorato regionale            
alla Mobilita' entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione del programma degli                          
interventi.Oltre tale data, la Regione si riservera' la facolta' di             
confermare i contributi assegnati sulla base delle motivazioni                  
addotte dal beneficiario oppure, in alternativa, di destinare i                 
contributi ad altri beneficiari o di disporne la loro revoca.                   
La liquidazione dei contributi concessi avverra' con le modalita' di            
cui all'art. 14 della L.R. 29/85;                                               
3) i contributi di cui al punto 2), sono concessi per opere non in              
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti ed aventi almeno uno            
dei seguenti scopi (secondo comma, art. 17, L.R. 10/76) di carattere            
generale:                                                                       
a) adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della                  
circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo                  
triennio, con particolare riguardo alle razionalizzazioni                       
plano-altimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di                   
trasporto pubblico delle persone e delle merci ed alle relative                 
esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;                  
b) difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e                    
manufatti dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e             
dal dissesto idrogeologico in genere;                                           
c) riqualificazione e ristrutturazione, nelle fasce montana e                   
cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al             
consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori                 
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del           
commercio;                                                                      
4) la Regione ripartira' i fondi disponibili per ambito provinciale,            
con gli arrotondamenti a seguito indicati, secondo il seguente                  
prospetto:                                                                      
Province  Percentuali                                                           
  V./A.  E.  Mobilita'  Riparto                                                 
  (1)  (2)  (3)  (4)                                                            
Piacenza   10,99   10,96   12,25   11,4                                         
Parma   11,13   16,07   11,15   12,8                                            
Reggio Emilia   11,31   11,50   12,40   11,7                                    
Modena   11,44   14,59   12,56   12,9                                           
Bologna   11,09   16,60   12,80   13,5                                          
Ferrara   10,40    8,60    9,13    9,4                                          
Ravenna   11,51    8,92    9,41    9,9                                          
Forli'-Cesena   11,31    8,28    9,05    9,5                                    
Rimini   10,82    4,48   11,25    8,9                                           
  Totale  100,00  100,00  100,00  100,0                                         
Col. 1) % V./A.: percentuale per ambito provinciale del rapporto fra            
veicoli circolanti e gli abitanti residenti; Col. 2) % E: percentuale           
per ambito provinciale dell'estesa delle strade comunali e                      
provinciali; Col. 3) % Mobilita': percentuale della mobilita' per               
bacino di traffico, sulla base della stima dei valori medi                      
giornalieri degli arrivi e delle partenze dei veicoli passeggeri e              
merci, in rapporto agli abitanti; Col. 4) % Riparto: percentuale di             
riparto (con arrotondamenti) da applicarsi, quale prodotto della                
formula = (Colonna 1 + 2 + 3) / 3);                                             
5) gli interventi di cui al punto 3) sono ammissibili a contributo              
qualora siano in possesso di almeno una delle seguenti                          
caratteristiche principali. Nel caso in cui un intervento ricada in             
piu' tipologie ammissibili i relativi punteggi dovranno essere                  
cumulati fra loro. Gli interventi dovranno riferirsi a strade                   
classificate comunali o provinciali.                                            
Tipologie degli interventi ammissibili e rispettivo punteggio                   
A) Interventi di sistemazione di strade pubbliche dissestate anche a            
seguito di rilevanti eventi calamitosi o alluvionali; 30 B)                     
Interventi di sistemazione di strade pubbliche utilizzate                       
transitoriamente come viabilita' alternativa sostitutiva di rete                
viaria statale o provinciale danneggiata da rilevanti eventi                    
calamitosi alluvionali; 28 C) Interventi di sistemazione di strade              
pubbliche di collegamento fra localita' prive di viabilita' pubblica            
alternativa, oppure raggiungibili con percorsi eccessivamente lunghi            
o tortuosi; 26 D) Interventi di sistemazione di strade pubbliche, a             
seguito della avvenuta declassificazione da parte di altra                      
Amministrazione, Ente o Azienda (l'assunzione nel proprio demanio               
deve essere avvenuta da non oltre tre anni dalla data di assegnazione           
del contributo, oppure essere in corso); 24 E) Interventi di                    
sistemazione di strade pubbliche di adduzione a localita' interessate           
da eventi calamitosi o alluvionali ed interessate dal transito dei              
mezzi operativi della Protezione civile; 12 F) Interventi di                    
sistemazione o di nuova realizzazione (per tratti di estensione non             
rilevante e con carreggiata a due corsie) di strade comunali o                  
provinciali a supporto di localita' interessate da sedi di servizi              
per la collettivita'; 10 G) Interventi di sistemazione o di nuova               
realizzazione (per tratti di estensione non rilevante e con                     
carreggiata a due corsie) di strade comunali o provinciali a supporto           
di localita' interessate dalla mobilita' turistica; 9 H) Interventi             
di sistemazione o di nuova realizzazione (per tratti di estensione              
non rilevante e con carreggiata a due corsie) di strade comunali o              
provinciali a supporto di localita' sede di attivita' economiche; 8             
I) Interventi di sistemazione di collegamenti viari al fine di                  
migliorare la transitabilita' sulla viabilita' pubblica dei mezzi               
adibiti al Servizio pubblico di trasporto; 5                                    
6) nel caso in cui le richieste di contributi pervenute alla                    
Provincia siano superiori alla quota resa disponibile dal bilancio              
regionale per l'ambito provinciale, le Amministrazioni provinciali              
valuteranno l'opportunita' di inserire con priorita', interventi                
posti in Comuni che non hanno beneficiato di assegnazioni di                    
contributi nel programma precedente, ovvero di inserire un solo                 
intervento per Comune.                                                          
fatta inoltre salva la facolta' delle Province di escludere dalle               
priorita' della graduatoria, gli interventi il cui costo (per la                
parte relativa al contributo richiesto) non sia ritenuto compatibile            
con la quota resa disponibile complessivamente per il singolo ambito            
provinciale.                                                                    
Per tale esclusione, si valuta che la soglia di riferimento potra'              
essere la meta' della quota provinciale.                                        
Le scelte effettuate dalle Province dovranno essere esplicitate e               
motivate nella proposta da inviare alla Regione;                                
7) a parita' di punteggio fra diversi interventi proposti, dovra'               
essere data priorita' a quelli per i quali l'ente proprietario                  
contribuira' con la maggiore quota percentuale di partecipazione                
finanziaria (anche comprendendo i fondi resi disponibili da parte di            
altri enti).                                                                    
Non potranno invece computarsi, ai fini della determinazione della              
quota di partecipazione finanziaria, gli oneri a carico                         
dell'Amministrazione richiedente (ad esempio personale e mezzi) per             
quanto riguarda le opere da realizzare in economia;                             
8) i programmi comunali dovranno essere trasmessi alle rispettive               
Province entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai criteri            
di cui ai punti 3) e 5).                                                        
Tali programmi dovranno contenere l'elenco degli interventi in ordine           
di priorita', con riferimento alle tipologie ipotizzate di cui al               
punto 5) e dovranno essere corredati dalle informazioni di cui al               
successivo punto 11).                                                           
Ogni intervento dovra' riferirsi ad una unica strada (comunale o                
provinciale). Non sono pertanto ammesse, per ogni singolo contributo,           
richieste di finanziamento che riguardino piu' strade.                          
L'esaustiva compilazione da parte delle Amministrazioni comunali                
dell'apposita scheda informativa riportata all'Allegato "A", parte              
integrante della presente delibera, rendera' maggiormente omogenee le           
richieste di contributo ed agevolera' l'istruttoria da parte delle              
Province e della Regione;                                                       
9) tenuto conto di quanto indicato ai punti 3) e 5), valutate le                
proposte comunali di cui al punto 8), le Amministrazioni provinciali            
dovranno approvare i programmi con apposito atto deliberativo.                  
Le proposte di contributo relative alla viabilita' provinciale                  
dovranno osservare le stesse indicazioni poste per la viabilita'                
comunale.                                                                       
I programmi provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione entro            
il 30 settembre di ogni anno, elencando gli interventi in ordine di             
priorita', in riferimento ai punteggi assegnati ed alle indicazioni             
di cui al successivo punto 11).                                                 
L'esaustiva compilazione da parte delle Province dell'apposita scheda           
informativa riportata all'Allegato "A", parte integrante della                  
presente delibera, rendera' maggiormente omogenei i programmi                   
provinciali ed agevolera' l'istruttoria regionale;                              
10) qualora non venga trasmesso il programma d'intervento da parte di           
qualche Provincia, si procedera' a finanziare i soli programmi                  
pervenuti;                                                                      
11) il programma d'intervento redatto da ogni Provincia dovra'                  
contenere per ogni opera proposta, oppure in via esemplificativa, per           
le sole opere comprese nella quota di finanziamento assegnata allo              
specifico ambito provinciale, le seguenti indicazioni:                          
a) il Comune interessato al contributo, la descrizione sintetica                
dell'intervento, il costo dello stesso oppure dello stralcio                    
funzionale realizzabile, l'ammontare del contributo richiesto                   
l'eventuale quota di partecipazione finanziaria riferita all'intero             
intervento o allo stralcio funzionale;                                          
b) il formale riferimento alle caratteristiche dell'intervento di cui           
ai punti 3) e 5) e relative tipologie, sulla base di una sintetica              
relazione illustrativa delle opere previste, predisposta dall'ente              
richiedente (oppure in alternativa una breve descrizione                        
dell'intervento predisposta da parte della provincia) ed una                    
planimetria in scala territoriale adeguata ai fini                              
dell'individuazione del tratto di viabilita' oggetto dell'intervento            
in una porzione significativa dell'ambito provinciale;                          
12) per i fini di cui alla L.R. 10/83, potranno altresi' essere                 
assegnati ulteriori specifici contributi con le modalita' di cui alla           
L.R. 30/96 "Norme in materia di programmi speciali d'area";                     
13) di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna il presente atto.                                        
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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