DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 giugno 1998, n. 813
L.R. n. 10 del 22 febbraio 1983. Approvazione dei criteri e delle modalita' di riparto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 10 del 22 febbraio 1983, concernente "Modifiche alla
L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18 (delega di
funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilita'
provinciale e comunale)";
considerato:
- che la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, inerente le norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, prevede al primo comma dell'art. 12 che la
concessione di contributi ad enti pubblici sia subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni
stesse devono attenersi;
- che il secondo comma dell'art. 12 della Legge 241/90, prevede che
l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma
precedente deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1;
- che ne' il Piano regionale integrato dei trasporti, ne' le leggi
regionali che normano la concessione dei contributi in oggetto
prevedono una specifica disciplina relativa ai criteri e alle
modalita' per la concessione dei contributi per la sistemazione, il
miglioramento e la costruzione di opere stradali comunali e
provinciali;
- che con deliberazione n. 903 del 3 giugno 1997 la Giunta regionale
ha approvato i criteri e le modalita' di riparto dei contributi ai
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e che sulla
base di tali criteri con deliberazione n. 2652 del 30 dicembre 1997
sono stati assegnati i contributi in conto capitale per gli
interventi sulla viabilita' locale relativi alla annualita' 1997;
ritenuto opportuno, anche sulla base delle esperienze determinatesi
nella assegnazione dei contributi della annualita' 1997, modificare
le modalita' di formazione dei piani d'intervento ed i punteggi
relativi alle tipologie;
vista la L.R. 24 marzo 1975, n. 18 e successive modificazioni ed
integrazioni nonche' la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
preso atto del conforme parere favorevole espresso dalla Commissione
consiliare "Territorio e Ambiente", ai sensi dell'art. 19, comma 2,
lett. b), dello Statuto regionale (Legge 9 novembre 1990, n. 336);
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in sostituzione dei criteri di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 903/97, i seguenti nuovi criteri
e modalita' per il riparto dei fondi in conto capitale da destinarsi
alla sistemazione della viabilita' pubblica ai sensi della L.R.
10/83.
Le presenti disposizioni hanno validita' pluriennale ed in ogni caso
sino al loro ulteriore aggiornamento con atto deliberativo.
Ad esse dovranno attenersi:
a) i Comuni, nel proporre alle Province i propri programmi entro il
30 giugno di ogni anno (art. 2, L.R. 10/83);
b) le Province, sentite le Comunita' Montane, nel proporre alla
Regione i programmi d'intervento entro il mese di settembre di ogni
anno (art. 2, L.R. 10/83) sulla base delle richieste pervenute da
parte dei Comuni;
c) la Regione, per consentire la definizione del programma degli
interventi da realizzare con il contributo regionale;
2) i contributi regionali in conto capitale saranno concessi fino al
100% della spesa ammissibile (art. 2, L.R. 10/83).
Sara' data priorita' agli interventi per i quali l'Ente proprietario
si accollera' una quota delle spese.
La formale concessione dei contributi agli Enti beneficiari avverra'
sulla base delle loro deliberazioni di approvazione dei progetti,
secondo quanto indicato all'art. 21, lettera e), della L.R. 18/75.
Le citate deliberazioni dovranno pervenire all'Assessorato regionale
alla Mobilita' entro 4 mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del programma degli
interventi.Oltre tale data, la Regione si riservera' la facolta' di
confermare i contributi assegnati sulla base delle motivazioni
addotte dal beneficiario oppure, in alternativa, di destinare i
contributi ad altri beneficiari o di disporne la loro revoca.
La liquidazione dei contributi concessi avverra' con le modalita' di
cui all'art. 14 della L.R. 29/85;
3) i contributi di cui al punto 2), sono concessi per opere non in
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti ed aventi almeno uno
dei seguenti scopi (secondo comma, art. 17, L.R. 10/76) di carattere
generale:
a) adeguamento della rete viaria esistente alle esigenze della
circolazione sulla stessa in atto o prevedibile nel successivo
triennio, con particolare riguardo alle razionalizzazioni
plano-altimetriche finalizzate alla circolazione dei mezzi di
trasporto pubblico delle persone e delle merci ed alle relative
esigenze di spazi ed impianti per la sosta e lo stazionamento;
b) difesa della rete viaria esistente e dei relativi ponti e
manufatti dalle frane e dalle corrosioni dei fiumi e dei torrenti e
dal dissesto idrogeologico in genere;
c) riqualificazione e ristrutturazione, nelle fasce montana e
cispadana, delle strade direttamente finalizzate allo sviluppo o al
consolidamento di zone, aree ed impianti produttivi nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e del
commercio;
4) la Regione ripartira' i fondi disponibili per ambito provinciale,
con gli arrotondamenti a seguito indicati, secondo il seguente
prospetto:
Province Percentuali
V./A. E. Mobilita' Riparto
(1) (2) (3) (4)
Piacenza 10,99 10,96 12,25 11,4
Parma 11,13 16,07 11,15 12,8
Reggio Emilia 11,31 11,50 12,40 11,7
Modena 11,44 14,59 12,56 12,9
Bologna 11,09 16,60 12,80 13,5
Ferrara 10,40 8,60 9,13 9,4
Ravenna 11,51 8,92 9,41 9,9
Forli'-Cesena 11,31 8,28 9,05 9,5
Rimini 10,82 4,48 11,25 8,9
Totale 100,00 100,00 100,00 100,0
Col. 1) % V./A.: percentuale per ambito provinciale del rapporto fra
veicoli circolanti e gli abitanti residenti; Col. 2) % E: percentuale
per ambito provinciale dell'estesa delle strade comunali e
provinciali; Col. 3) % Mobilita': percentuale della mobilita' per
bacino di traffico, sulla base della stima dei valori medi
giornalieri degli arrivi e delle partenze dei veicoli passeggeri e
merci, in rapporto agli abitanti; Col. 4) % Riparto: percentuale di
riparto (con arrotondamenti) da applicarsi, quale prodotto della
formula = (Colonna 1 + 2 + 3) / 3);
5) gli interventi di cui al punto 3) sono ammissibili a contributo
qualora siano in possesso di almeno una delle seguenti
caratteristiche principali. Nel caso in cui un intervento ricada in
piu' tipologie ammissibili i relativi punteggi dovranno essere
cumulati fra loro. Gli interventi dovranno riferirsi a strade
classificate comunali o provinciali.
Tipologie degli interventi ammissibili e rispettivo punteggio
A) Interventi di sistemazione di strade pubbliche dissestate anche a
seguito di rilevanti eventi calamitosi o alluvionali; 30 B)
Interventi di sistemazione di strade pubbliche utilizzate
transitoriamente come viabilita' alternativa sostitutiva di rete
viaria statale o provinciale danneggiata da rilevanti eventi
calamitosi alluvionali; 28 C) Interventi di sistemazione di strade
pubbliche di collegamento fra localita' prive di viabilita' pubblica
alternativa, oppure raggiungibili con percorsi eccessivamente lunghi
o tortuosi; 26 D) Interventi di sistemazione di strade pubbliche, a
seguito della avvenuta declassificazione da parte di altra
Amministrazione, Ente o Azienda (l'assunzione nel proprio demanio
deve essere avvenuta da non oltre tre anni dalla data di assegnazione
del contributo, oppure essere in corso); 24 E) Interventi di
sistemazione di strade pubbliche di adduzione a localita' interessate
da eventi calamitosi o alluvionali ed interessate dal transito dei
mezzi operativi della Protezione civile; 12 F) Interventi di
sistemazione o di nuova realizzazione (per tratti di estensione non
rilevante e con carreggiata a due corsie) di strade comunali o
provinciali a supporto di localita' interessate da sedi di servizi
per la collettivita'; 10 G) Interventi di sistemazione o di nuova
realizzazione (per tratti di estensione non rilevante e con
carreggiata a due corsie) di strade comunali o provinciali a supporto
di localita' interessate dalla mobilita' turistica; 9 H) Interventi
di sistemazione o di nuova realizzazione (per tratti di estensione
non rilevante e con carreggiata a due corsie) di strade comunali o
provinciali a supporto di localita' sede di attivita' economiche; 8
I) Interventi di sistemazione di collegamenti viari al fine di
migliorare la transitabilita' sulla viabilita' pubblica dei mezzi
adibiti al Servizio pubblico di trasporto; 5
6) nel caso in cui le richieste di contributi pervenute alla
Provincia siano superiori alla quota resa disponibile dal bilancio
regionale per l'ambito provinciale, le Amministrazioni provinciali
valuteranno l'opportunita' di inserire con priorita', interventi
posti in Comuni che non hanno beneficiato di assegnazioni di
contributi nel programma precedente, ovvero di inserire un solo
intervento per Comune.
fatta inoltre salva la facolta' delle Province di escludere dalle
priorita' della graduatoria, gli interventi il cui costo (per la
parte relativa al contributo richiesto) non sia ritenuto compatibile
con la quota resa disponibile complessivamente per il singolo ambito
provinciale.
Per tale esclusione, si valuta che la soglia di riferimento potra'
essere la meta' della quota provinciale.
Le scelte effettuate dalle Province dovranno essere esplicitate e
motivate nella proposta da inviare alla Regione;
7) a parita' di punteggio fra diversi interventi proposti, dovra'
essere data priorita' a quelli per i quali l'ente proprietario
contribuira' con la maggiore quota percentuale di partecipazione
finanziaria (anche comprendendo i fondi resi disponibili da parte di
altri enti).
Non potranno invece computarsi, ai fini della determinazione della
quota di partecipazione finanziaria, gli oneri a carico
dell'Amministrazione richiedente (ad esempio personale e mezzi) per
quanto riguarda le opere da realizzare in economia;
8) i programmi comunali dovranno essere trasmessi alle rispettive
Province entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai criteri
di cui ai punti 3) e 5).
Tali programmi dovranno contenere l'elenco degli interventi in ordine
di priorita', con riferimento alle tipologie ipotizzate di cui al
punto 5) e dovranno essere corredati dalle informazioni di cui al
successivo punto 11).
Ogni intervento dovra' riferirsi ad una unica strada (comunale o
provinciale). Non sono pertanto ammesse, per ogni singolo contributo,
richieste di finanziamento che riguardino piu' strade.
L'esaustiva compilazione da parte delle Amministrazioni comunali
dell'apposita scheda informativa riportata all'Allegato "A", parte
integrante della presente delibera, rendera' maggiormente omogenee le
richieste di contributo ed agevolera' l'istruttoria da parte delle
Province e della Regione;
9) tenuto conto di quanto indicato ai punti 3) e 5), valutate le
proposte comunali di cui al punto 8), le Amministrazioni provinciali
dovranno approvare i programmi con apposito atto deliberativo.
Le proposte di contributo relative alla viabilita' provinciale
dovranno osservare le stesse indicazioni poste per la viabilita'
comunale.
I programmi provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione entro
il 30 settembre di ogni anno, elencando gli interventi in ordine di
priorita', in riferimento ai punteggi assegnati ed alle indicazioni
di cui al successivo punto 11).
L'esaustiva compilazione da parte delle Province dell'apposita scheda
informativa riportata all'Allegato "A", parte integrante della
presente delibera, rendera' maggiormente omogenei i programmi
provinciali ed agevolera' l'istruttoria regionale;
10) qualora non venga trasmesso il programma d'intervento da parte di
qualche Provincia, si procedera' a finanziare i soli programmi
pervenuti;
11) il programma d'intervento redatto da ogni Provincia dovra'
contenere per ogni opera proposta, oppure in via esemplificativa, per
le sole opere comprese nella quota di finanziamento assegnata allo
specifico ambito provinciale, le seguenti indicazioni:
a) il Comune interessato al contributo, la descrizione sintetica
dell'intervento, il costo dello stesso oppure dello stralcio
funzionale realizzabile, l'ammontare del contributo richiesto
l'eventuale quota di partecipazione finanziaria riferita all'intero
intervento o allo stralcio funzionale;
b) il formale riferimento alle caratteristiche dell'intervento di cui
ai punti 3) e 5) e relative tipologie, sulla base di una sintetica
relazione illustrativa delle opere previste, predisposta dall'ente
richiedente (oppure in alternativa una breve descrizione
dell'intervento predisposta da parte della provincia) ed una
planimetria in scala territoriale adeguata ai fini
dell'individuazione del tratto di viabilita' oggetto dell'intervento
in una porzione significativa dell'ambito provinciale;
12) per i fini di cui alla L.R. 10/83, potranno altresi' essere
assegnati ulteriori specifici contributi con le modalita' di cui alla
L.R. 30/96 "Norme in materia di programmi speciali d'area";
13) di pubblicare in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna il presente atto.
(segue Allegato)