DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 giugno 1998, n. 778
Direttiva per l'istituzione del Servizio di aiuto personale di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 29/97 e modalita' e criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art. 6, comma 6 e all'art. 9, comma 3, della medesima L.R. 29/97
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 recante "Norme per favorire le
opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone
disabili", con la quale si dettano norme per l'istituzione del
Servizio di aiuto personale e si prefigurano interventi a sostegno
dell'autonomia dei cittadini disabili;
visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 e il comma 6 dell'art. 6,
della sopra citata legge, che demandano alla Giunta regionale il
compito di definire i criteri generali di accesso e di fruizione del
Servizio di aiuto personale nonche' le modalita' per la concessione
di contributi sulle spese di avvio del servizio medesimo;
visti, altresi, i commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge medesima che
demanda alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalita' per
la concessione di contributi finalizzati all'acquisto o
all'adattamento di veicoli ad uso privato destinati a consentire la
mobilita' dei cittadini con gravi disabilita';
ritenuto opportuno di dover procedere alla definizione dei criteri e
delle modalita' di cui sopra;
sentita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone
disabili di cui all'art. 12 della L.R. 29/97;
acquisito il parere favorevole della competente Commissione
consiliare sicurezza sociale espresso in data 25 maggio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2941/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita' e Servizi sociali in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,
Scuola, Qualita' urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di emanare la Direttiva ai sensi all'art. 3, comma 2, della L.R.
29/97, di cui all'Allegato A della presente deliberazione e che fa
parte integrante della stessa;
b) di emanare i criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art.
3, comma 5, e all'art. 6, comma 6, della L.R. 29/97 di cui
all'Allegato B della presente deliberazione e che fa parte integrante
della stessa;
c) di emanare i criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art.
9, comma 3, della L.R. 29/97 di cui all'Allegato C della presente
deliberazione e che fa parte integrante della stessa;
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri generali di accesso e di fruizione del Servizio di aiuto
personale e individuazione dei requisiti minimi dei corsi di
formazione specifica per coloro che prestano la loro opera
all'interno del servizio
1. Obiettivi generali del Servizio di aiuto personale
1.1. Il Servizio di aiuto personale (di seguito denominato s.a.p.) e'
istituito dai Comuni singoli e associati, dalle Comunita' Montane e
dalle Aziende Unita' sanitarie locali con lo scopo di potenziare le
opportunita' di integrazione sociale dei cittadini disabili che si
trovano in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale.
1.2. Gli interventi del s.a.p. non sono sostitutivi delle prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione
nazionale e regionale ma intervengono, ad integrazione delle
prestazioni sopracitate, per favorire il soddisfacimento di esigenze
e di progetti personali del disabile. A tale fine il s.a.p. puo'
esplicare la propria attivita':
a) in rapporto individuale con il disabile stesso,
b) a sostegno del disabile all'interno del suo ambito familiare o
delle attivita' in cui il disabile stesso e' inserito.
1.3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il s.a.p. si
avvale in via prevalente dell'apporto di:
a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente,
b) delle persone di eta' superiore a 18 anni che richiedano di
prestare attivita' volontarie di aiuto personale,
c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri di cui
all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, dei soci volontari di
cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a
livello regionale.
1.4. Il s.a.p. provvede a:
a) raccogliere le richieste dei cittadini disabili, o di chi ne fa le
veci, che intendono avvalersi del s.a.p.;
b) raccogliere le adesioni dei soggetti di cui al precedente punto
1.3. con l'indicazione delle disponibilita' dichiarate;
c) predisporre per i soggetti di cui al precedente punto b) appositi
corsi di formazione specifica sulla base dei requisiti minimi di cui
al successivo punto 4.;
d) formulare l'elenco delle risorse volontarie disponibili;
e) mettere a disposizione le necessarie risorse di personale e
strumentali per consentire e favorire l'incontro fra i richiedenti le
prestazioni e coloro che prestano il servizio.
I Comuni singoli o associati, le Comunita' Montane e le Aziende
Unita' sanitarie locali possono gestire direttamente dette attivita'
o affidarne la gestione, mediante convenzione, a cooperative sociali,
organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli
appositi Albi regionali, e enti morali articolati a livello
regionale.
1.5. L'elenco di cui al punto 1.4., lett. b), anche nel caso in cui
la proposta pervenga da parte di organizzazioni di volontariato ed
associazioni, cooperative sociali ed enti morali, deve indicare:
- le generalita' del volontario,
- le cognizioni tecniche e pratiche in suo possesso, i titoli
professionali e le eventuali esperienze maturate,
- le opzioni espresse in ordine agli ambiti in cui intende prestare
attivita' e la relativa disponibilita' in termini di tempo,
- ogni utile indicazione atta a favorire la massima congruenza
possibile fra esigenze del richiedente e disponibilita' offerta.
2. Modalita' di accesso
2.1. Al s.a.p. si accede su domanda individuale da parte del
cittadino disabile o di chi ne fa le veci.
La richiesta deve specificare le prestazioni prevalenti per le quali
si richiede il servizio avendo a riferimento gli ambiti di intervento
indicati all'art. 5 della L.R. 29/97.
2.2. Le richieste dei cittadini dovranno essere ordinate, per
priorita', in base alla situazione di gravita' dell'handicap valutata
mettendo in correlazione:
- la situazione patologica del richiedente,
- la rete dei servizi disponibili sul territorio,
- il contesto familiare e sociale.
Ai cittadini richiedenti deve essere reso liberamente consultabile
l'elenco di cui al precedente punto 1.4., lett. d).
2.3. All'atto dell'incontro dovra' essere fornita a cura del Servizio
ogni utile informazione, al richiedente e al prestatore, atta a
garantire un corretto svolgimento del rapporto interpersonale che si
viene ad instaurare tra le parti stesse.
Il Servizio e' tenuto, altresi, ad informare i cittadini richiedenti,
anche attraverso la consegna di apposito regolamento, che gli enti
che istituiscono gli elenchi, nonche' i gestori nel caso di
affidamento di cui al secondo comma del precedente punto 1.4., non
possono essere ritenuti responsabili di mancanze, inadempienze o
danni causati dal volontario prestatore dell'attivita'.
3. Modalita' di fruizione
3.1. Con la fruizione del s.a.p. si attiva una relazione
interpersonale tra il fruitore e il prestatore, pertanto, le
modalita' di fruizione saranno, in via prioritaria, definite e
concordate, dai medesimi, all'atto dell'incontro di cui al precedente
2.3.
3.2. Qualora gli interventi di aiuto personale vengano richiesti da,
o per, un cittadino disabile gia' fruitore di altri servizi - quali
ad esempio appoggio lavorativo, frequenza di centri
socio-riabilitativi, assistenza domiciliare - e' opportuno che i
servizi interessati ne vengano informati al fine di consentire la
massima armonizzazione possibile degli interventi.
3.3. Fermo restando che le attivita' di volontariato non possono
essere in alcun modo retribuite, gli eventuali oneri di rimborso
delle spese, se documentati e dovuti, per l'attivita' prestata dal
volontario sono a carico del richiedente.
Gli enti che istituiscono il servizio, qualora le condizioni
economiche del richiedente non consentano l'assunzione di tali
eventuali oneri, determineranno le modalita' di sostegno economico.
3.4. Gli enti che istituiscono il s.a.p., considerato anche il
carattere innovativo dello stesso e nell'intento di favorirne lo
sviluppo, provvedono, nei confronti dei soggetti iscritti all'elenco
di cui al punto 1.4., lett. b), alle necessarie coperture
assicurative.
4. Requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che
prestano la loro opera all'interno del s.a.p.
4.1. Gli enti che istituiscono il s.a.p. debbono fornire adeguata
formazione specifica ai soggetti che richiedono l'iscrizione
nell'elenco di cui al precedente punto 1.4., lett. d) avendo a
riferimento le cognizioni tecniche e pratiche e i titoli
professionali gia' posseduti dagli stessi richiedenti l'iscrizione.
4.2. I corsi organizzati per il fine di cui sopra, debbono essere
orientati al raggiungimento di competenze:
- tecniche: di attuazione di semplici procedure di aiuto nella vita
quotidiana della persona, nella deambulazione e nell'uso corretto di
ausili e attrezzature, nella comunicazione;
- cognitive: di conoscenza del contenuto dei servizi per la
disabilita', delle principali tipologie di disabilita' e delle
problematiche sociali e psicologiche ad esse connesse, delle
modalita' di intervento e di elaborazione dei progetti individuali,
delle principali dinamiche psicologiche interne alla famiglia;
- relazionali: di motivazione al ruolo e di interesse alla realta'
socio-assistenziale, di collaborazione con il disabile, la famiglia e
i servizi, di proposizione e flessibilita' a fronte di situazioni
diverse, di controllo dell'emotivita' in sede di interazione con
situazioni di sofferenza.
4.3. I corsi, organizzati per un massimo di 20 partecipanti ciascuno,
dovranno avere una durata minima di almeno 35 ore, comprensive di
eventuali momenti di stage e dovranno prevedere opportune attivita'
di follow up.
4.4. Al termine del corso verra' rilasciato ai partecipanti un
certificato di frequenza con l'indicazione del titolo del corso,
numero ore, competenze acquisite.
4.5. Non sono tenuti alla frequenza dei corsi coloro che siano gia'
in possesso delle competenze richieste per specifici titoli
professionali, o che possano, singolarmente o per il tramite delle
associazioni di cui fanno parte, documentarne il possesso.
ALLEGATO B
Modalita' di accesso ai contributi di cui al comma 5 dell'art. 3 e al
comma 6 dell'art. 6 della L.R. 29/97 per l'istituzione del Servizio
di aiuto personale
1. Soggetti ammessi al finanziamento
Individuato, quale livello minimo per l'attivazione del Servizio di
aiuto alla persona (s.a.p.), un ambito territoriale di almeno 20.000
abitanti, hanno titolo a chiedere i contributi, di cui al comma 5
dell'art. 3 della L.R. 29/97, i Comuni singoli o associati a norma
della Legge 142/90, le Comunita' Montane e le Aziende Unita'
sanitarie locali che istituiscono il servizio entro il primo triennio
dalla entrata in vigore della legge medesima.
2. Termine per la presentazione delle domande
Le domande per accedere ai contributi di cui sopra debbono essere
rivolte all'Assessorato Politiche sociali e familiari, Scuola,
Qualita' urbana Servizio Servizi socio-sanitari - Viale Aldo Moro n.
30 - Bologna e pervenire entro il 30 aprile di ciascun anno.
In sede di prima attuazione, della presente deliberazione, -
relativamente al 1998 - la scadenza e' prorogata al 30 settembre.
3. Modalita' di presentazione
I contributi debbono essere richiesti con atto formale, esecutivo ai
sensi di legge, assunto dall'organo competente che deve indicare le
linee progettuali, il programma di attuazione, il preventivo di spesa
per la realizzazione del servizio evidenziando:
- le azioni di informazione e sensibilizzazione programmate, al fine
di promuovere e attivare ogni utile e possibile risorsa territoriale.
In sede di prima applicazione e limitatamente al 1998, potranno
essere indicate anche le eventuali azioni gia' attivate
successivamente all'entrata in vigore della legge,
- le linee generali di organizzazione del Servizio, con l'indicazione
dei soggetti coinvolti, nel caso di affidamento in gestione cosi'
come previsto al comma 1 dell'art. 6, L.R. 29/97,
- i programmi formativi preventivati ai fini della redazione
dell'elenco dei soggetti disponibili a prestare la loro attivita',
- la previsione dei tempi di attuazione,
- il preventivo di spesa.
4. Voci di spesa ammissibili
I contributi richiesti per il finanziamento dei progetti potranno
riguardare i seguenti oneri:
- personale - o ore personale - esclusivamente destinato alle
attivita' di funzionamento del s.a.p.,
- progettazione, attrezzature, strumentazione e spese di gestione per
l'avvio e il funzionamento del Servizio,
- attivita' di sensibilizzazione e informazione rivolte al contesto
sociale territoriale relativamente alla istituzione e agli ambiti di
intervento del Servizio,
- attivita' di formazione e aggiornamento specifica,
- spese accessorie derivanti dall'utilizzo del personale volontario
che presta attivita' nel Servizio.
5. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione delle richieste pervenute terranno, in
ordine prioritario, conto:
- dei tempi di attuazione previsti per l'avvio effettivo del
Servizio,
- della situazione complessiva dei Servizi e delle opportunita'
offerte da risorse anche private presenti nell'ambito territoriale di
competenza del richiedente.
6. Entita' del finanziamento
L'entita' del contributo e' fissata nell'80% della spesa ritenuta
ammissibile, e comunque, in rapporto agli ambiti di popolazione
servita, non potra' superare gli importi massimi sottoindicati:
- a 20.000 abitanti fino a 35.000 abitanti
Lire 35 milioni
- a oltre 35.000 abitanti fino a 80.000 abitanti
Lire 50 milioni
- oltre 80.000 abitanti
Lire 70 milioni.
ALLEGATO C
Circolare applicativa dell'art. 9, comma 3 della L.R. 29/97 per
l'accesso ai contributi per acquisto e adattamento di veicoli privati
destinati a disabili gravi
1. Soggetti ammessi al finanziamento
Hanno titolo a chiedere i contributi sulle spese sostenute per
l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato:
- i cittadini disabili in situazione di gravita' di cui al comma 3
dell'art. 3 della Legge 104/92 non in possesso di patente di guida e
titolari del veicolo medesimo;
oppure
- i titolari di veicoli particolari o particolarmente adattati
acquistati per consentire la mobilita' di soggetti in situazione di
gravita' - di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92 - e che
abbiano con i medesimi legami di parentela con convivenza o di
convivenza.
2. Termine per la presentazione delle domande
In sede di prima attuazione della presente delibera le domande
dovranno essere presentate direttamente dal richiedente
all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari, Scuola, Qualita'
urbana - Servizio Servizi socio-sanitari - Viale Aldo Moro n.30 -
Bologna entro il 30 settembre 1998 e dovranno riferirsi ad acquisti o
adattamenti avvenuti successivamente alla entrata in vigore della
L.R. 29/97 e cioe' al 4 settembre 1997.
A far data dal 1999 le domande per accedere ai contributi di cui
sopra devono essere presentate direttamente al Comune di residenza
entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Documentazione da presentare
La domanda di accesso ai contributi dovra' contenere:
- le generalita' del soggetto titolare del veicolo,
- le generalita' del disabile per il quale si richiede l'intervento
qualora non corrisponda con il soggetto titolare di cui al punto
precedente,
- la specificazione del titolo per il quale si richiede il
contributo: spese di acquisto o spese di adattamento,
- autocertificazione attestante:
a) il grado di parentela con convivenza o di convivenza con il
disabile a cui e' finalizzato l'intervento,
b) il reddito personale del disabile o della persona alla quale il
disabile e' fiscalmente a carico - relativamente all'anno 1997 - con
esclusione della pensione e assegno di invalidita' civile e
dell'indennita' di accompagnamento e assimilate;
c) che per lo stesso veicolo non sono stati richiesti finanziamenti
ad altro ente, fatte salve le eventuali agevolazioni gia' previste in
merito all'acquisto di mezzi destinati a soggetti disabili da norme
nazionali;
e dovra' essere corredata da:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 in merito alla gravita' dell'handicap
in relazione all'autonomia e alla mobilita',
- copia della documentazione di spesa relativa agli oneri sostenuti
per l'acquisto o l'adattamento del veicolo.
4. Modalita' di valutazione
In sede di applicazione e relativamente al 1998 l'istruttoria delle
richieste e la relativa graduatoria verra' effettuata avendo a
riferimento in ordine di priorita' i seguenti elementi:
- la gravita' e la complessita' della patologia in relazione alle
esigenze di mobilita';
- la situazione economica;
- il livello organizzativo delle offerte di trasporto, idoneo alle
esigenze dei disabili, gia' attivate dalla programmazione
territoriale nell'ambito di residenza del richiedente.
In sede di prima attuazione, al fine di acquisire gli elementi
necessari alla formulazione della graduatoria di cui sopra, la
Regione potra' avvalersi della collaborazione dei Servizi
territoriali competenti per residenza del disabile.
A partire dal 1999 l'istruttoria e le graduatorie di cui sopra
verranno effettuate dai Comuni cui verra' inoltrata la domanda.
Le graduatorie con l'indicazione del relativo fabbisogno saranno
trasmesse all'Assessorato regionale alle Politiche sociali e
familiari, Scuola, Qualita' urbana, entro il 30 giugno di ogni anno.
Entro il 30 novembre 1998 la Regione fornira' ai Comuni indicazioni
integrative al presente atto al fine di raggiungere la massima
omogeneita' nell'utilizzo dei criteri per la predisposizione delle
graduatorie dei richiedenti anche alla luce degli elementi di
riferimento di cui al DL 31 marzo 1998, n. 109.
5. Entita' del finanziamento
Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo, e' fissato in
Lire 55.000.000 in caso di acquisto e in Lire 12.000.000 in caso di
adattamento.
I contributi sulle spese di acquisto o sulle spese di adattamento non
sono tra loro cumulabili.
6. Modalita' di finanziamento
Per il 1998 i contributi verranno erogati ai richiedenti in ordine di
graduatoria fino ad esaurimento della disponibilita' di bilancio per
l'esercizio di riferimento.
A partire dal 1999 i contributi verranno erogati per il tramite dei
Comuni.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili per l'esercizio di
riferimento i contributi verranno assegnati ai Comuni con criterio di
proporzionalita', in base al fabbisogno segnalato.
Le richieste gia' in graduatoria e non finanziate per esaurimento
delle risorse disponibili partecipano, automaticamente ed unicamente,
alla formulazione della graduatoria per l'anno successivo a quello di
presentazione della domanda.