DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1998, n. 483
Modifiche delle delibere della Giunta regionale 1663/96 e 2921/82, per particolari categorie di interventi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia
residenziale pubblica" e 5/8/1978, n. 457 "Norme per l'edilizia
residenziale", e le loro successive modificazioni ed integrazioni;
viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2210 del 23
novembre 1994, di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica
per il quadriennio 1992/1995 e n. 438 del 9/10/1996 recante le
procedure amministrative e finanziarie per la gestione degli
interventi di edilizia agevolata;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 17 luglio
1996, che recepisce il decreto del Ministero dei Lavori pubblici
5/8/1994 relativo alla determinazione dei limiti massimi di costo per
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e
convenzionata-agevolata per il quadriennio 1992/1995;
visto il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 21 dicembre 1994
"Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di
cui all'art. 2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni ed integrazioni";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2921 del 22 giugno
1982, "Norme procedurali sull'attuazione dei programmi di edilizia
sovvenzionata, compiti degli enti attuatori e della Commissione
tecnica ex art. 63, Legge 22 ottobre 1971, n.865";
premesso:
- che la citata delibera 2210/94 recante le linee fondamentali della
programmazione dell'edilizia residenziale pubblica del quadriennio
1992/1995, ha recepito le innovazioni apportate al settore dalla
citata Legge 179/92, articolando le finalita' generali in una vasta
gamma di tipologie, mantenendo le procedure di attuazione degli
interventi all'interno del quadro di riferimento della Legge 457/78,
definito dalle citate delibere 2921/82, 1663/96, 438/96 e dalla
stessa 2210/94;
- che alcuni interventi di edilizia sovvenzionata, gia' localizzati,
sono stati inseriti dagli enti attuatori nei piani di
riqualificazione urbana, di cui al DM 21/12/1994 e successive
modificazioni, promossi dal Ministero dei Lavori pubblici e attuati
con procedure amministrative speciali, che occorre recepire;
rilevato:
- che gli interventi per particolari categorie sociali, per i quali
la Legge 179/92 prevede che i requisiti oggettivi siano stabiliti
dalle Regioni, con la citata delibera 2210/94 sono stati programmati
prescindendo dai requisiti oggettivi relativi alle superfici, vigenti
in materia di edilizia agevolata;
ritenuto pertanto opportuno stabilire:
- che le superfici utili abitabili (Su) e non residenziali (Snr) dei
suddetti interventi, siano riferite rispettivamente all'attivita'
principale e all'attivita' secondaria cosi' come definite nello
schema di regolamento edilizio tipo di cui alla delibera di Giunta n.
593 del 28/2/1995;
rilevato:
- che gli interventi finalizzati alla locazione permanente, sono
assimilabili agli interventi di edilizia sovvenzionata;ritenuto
pertanto opportuno stabilire:
- che anche per questi interventi, come per gli interventi di
edilizia sovvenzionata, i limiti di costo di realizzazione tecnica,
ai fini della determinazione del contributo, possono essere
aggiornati della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo
di costruzione dal giugno 1994, che nel periodo giugno 1994 - giugno
1997 e' pari al 5,457%;
rilevato:
- che il limite di costo degli oneri complementari degli interventi
di nuova costruzione e delle spese tecniche e generali degli
interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria e'
definito come unitario nella delibera 1663/96 citata, pur essendo
ricavato come somma di piu' voci ciascuna assoggettata ad un proprio
limite di costo;
ritenuto pertanto opportuno stabilire:
- che, ai fini della determinazione del contributo, i limiti di costo
delle voci costituenti detto prezzo complessivo non siano considerati
vincolanti, ma che l'unico vincolo da considerare sia quello globale,
indicato per ciascun intervento;
rilevato:
- che per gli interventi di edilizia sovvenzionata, gia' localizzati
ed inseriti dagli enti attuatori nei piani di riqualificazione urbana
promossi dal Ministero dei Lavori pubblici, il DM 30/10/1997 recante
il testo di accordo di programma previsto dall'art. 2 della Legge
179/92, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 71, punto 5) della
Legge 662/96, prevede la figura del funzionario delegato quale
assegnatario dei fondi per l'attuazione del programma complessivo;
considerato:
- che per gli interventi di cui al paragrafo precedente sia opportuno
prevedere la possibilita' di uniformare le procedure amministrative a
quelle previste dal Ministero dei Lavori pubblici, accogliendo la
specifica richiesta dei Comuni interessati;
ritenuto opportuno stabilire:
- che per gli interventi realizzati all'interno di Programmi di
riqualificazione urbana dai Comuni con fondi di edilizia
sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, i
fondi, su conforme richiesta alla Direzione regionale Programmazione
Pianificazione urbanistica, Servizio Qualita' edilizia, del Comune
interessato, nella quale sia specificata l'identita' del funzionario
delegato designato, siano trasferiti dal conto corrente intestato al
competente IACP presso la Tesoreria provinciale a quello intestato al
funzionario delegato per l'intervento, prevedendo che:
a) le funzioni di controllo tecnico-finanziario degli interventi,
fino ad ora svolte dalle Commissioni tecniche ex art. 63/865, vengano
assunte dall'Ufficio Tecnico comunale;
b) per questi interventi non si applichino le norme di cui ai punti
6, 7, 8, 9 e 10 della delibera di Giunta 1663/96;
- che, per gli interventi realizzati all'interno di Programmi di
riqualificazione urbana dagli IACP con fondi di edilizia
sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, i
fondi siano impiegati per i pagamenti con atti a firma congiunta del
legale rappresentante dello IACP e del funzionario delegato;
- che il funzionario delegato, con cadenza semestrale, presenti al
Servizio Qualita' edilizia un rendiconto amministrativo e contabile
degli interventi di cui ha diretta responsabilita';dato atto del
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Qualita'
edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita' tecnica
del presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale
2541/95;
dato atto del parere favorerole espresso dal Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
in merito alla legittimita' del presente provvedimento ai sensi del
predetto articolo di legge e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area e Qualita' edilizia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di modificare le delibere della Giunta regionale 1663/96 e 2921/82
come segue:
1) ai fini della determinazione del contributo degli interventi di
edilizia agevolata del quadriennio 1992/95: - per gli interventi per
particolari categorie sociali, le superfici utili abitabili (Su) e
non residenziali (Snr), sono riferite rispettivamente all'attivita'
principale e all'attivita' secondaria cosi' come definite nello
schema di regolamento edilizio tipo di cui alla delibera di Giunta n.
593 del 28/2/1995; - per gli interventi finalizzati alla locazione
permanente, i limiti di costo di realizzazione tecnica possono essere
aggiornati della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo
di costruzione dal giugno 1994, che nel periodo giugno 1994-giugno
1997 e' pari al 5,457 per cento; - per tutti gli interventi, il
limite di costo degli oneri complementari nel caso di nuova
costruzione e delle spese tecniche e generali nel caso di recupero
edilizio e manutenzione straordinaria, si intende come complessivo e
non vincolato ai limiti parziali delle voci che lo compongono;
2) i fondi degli interventi di edilizia sovvenzionata localizzati nei
programmi di riqualificazione urbana, realizzati con fondi di
edilizia sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge
560/93, su richiesta alla Direzione regionale Programmazione,
Pianificazione urbanistica, Servizio Qualita' edilizia, del Comune
interessato, nella quale sia specificata l'identita' del funzionario
delegato designato, sono trasferiti dal conto corrente intestato al
competente IACP presso la Tesoreria provinciale a quello intestato al
funzionario delegato per l'intervento, prevedendo che: a) le funzioni
di controllo tecnico-finanziario degli interventi, fino ad ora svolte
dalle Commissioni tecniche ex art. 63/865, vengano assunte
dall'Ufficio Tecnico comunale; b) per questi interventi non si
applichino le norme ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 della delibera di Giunta
regionale 1663/96;
3) i fondi finalizzati agli interventi realizzati nei Programmi di
riqualificazione urbana dagli IACP di edilizia sovvenzionata o
provenienti dal ricavato delle alienazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, versati nel conto
corrente intestato al competente IACP presso la Tesoreria
provinciale, sono impiegati con atti a firma congiunta del legale
rappresentante dello IACP e del funzionario delegato;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
5) di inviare la presente deliberazione al CER.