REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1998, n. 483

Modifiche delle delibere della Giunta regionale 1663/96 e 2921/82, per particolari categorie di interventi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia                   
residenziale pubblica" e 5/8/1978, n. 457 "Norme per l'edilizia                 
residenziale", e le loro successive modificazioni ed integrazioni;              
viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2210 del 23                   
novembre 1994, di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica            
per il quadriennio 1992/1995 e n. 438 del 9/10/1996 recante le                  
procedure amministrative e finanziarie per la gestione degli                    
interventi di edilizia agevolata;                                               
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 17 luglio             
1996, che recepisce il decreto del Ministero dei Lavori pubblici                
5/8/1994 relativo alla determinazione dei limiti massimi di costo per           
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e                         
convenzionata-agevolata per il quadriennio 1992/1995;                           
visto il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 21 dicembre 1994             
"Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di             
cui all'art. 2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e                
successive modificazioni ed integrazioni";                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2921 del 22 giugno             
1982, "Norme procedurali sull'attuazione dei programmi di edilizia              
sovvenzionata, compiti degli enti attuatori e della Commissione                 
tecnica ex art. 63, Legge 22 ottobre 1971,  n.865";                             
premesso:                                                                       
- che la citata delibera 2210/94 recante le linee fondamentali della            
programmazione dell'edilizia residenziale pubblica del quadriennio              
1992/1995, ha recepito le innovazioni apportate al settore dalla                
citata Legge 179/92, articolando le finalita' generali in una vasta             
gamma di tipologie, mantenendo le procedure di attuazione degli                 
interventi all'interno del quadro di riferimento della Legge 457/78,            
definito dalle citate delibere 2921/82, 1663/96, 438/96 e dalla                 
stessa 2210/94;                                                                 
- che alcuni interventi di edilizia sovvenzionata, gia' localizzati,            
sono stati inseriti dagli enti attuatori nei piani di                           
riqualificazione urbana, di cui al DM 21/12/1994 e successive                   
modificazioni, promossi dal Ministero dei Lavori pubblici e attuati             
con procedure amministrative speciali, che occorre recepire;                    
rilevato:                                                                       
- che gli interventi per particolari categorie sociali, per i quali             
la Legge 179/92 prevede che i requisiti oggettivi siano stabiliti               
dalle Regioni, con la citata delibera 2210/94 sono stati programmati            
prescindendo dai requisiti oggettivi relativi alle superfici, vigenti           
in materia di edilizia agevolata;                                               
ritenuto pertanto opportuno stabilire:                                          
- che le superfici utili abitabili (Su) e non residenziali (Snr) dei            
suddetti interventi, siano riferite rispettivamente all'attivita'               
principale e all'attivita' secondaria cosi' come definite nello                 
schema di regolamento edilizio tipo di cui alla delibera di Giunta n.           
593 del 28/2/1995;                                                              
rilevato:                                                                       
- che gli interventi finalizzati alla locazione permanente, sono                
assimilabili agli interventi di edilizia sovvenzionata;ritenuto                 
pertanto opportuno stabilire:                                                   
- che anche per questi interventi, come per gli interventi di                   
edilizia sovvenzionata, i limiti di costo di realizzazione tecnica,             
ai fini della determinazione del contributo, possono essere                     
aggiornati della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo             
di costruzione dal giugno 1994, che nel periodo giugno 1994 - giugno            
1997 e' pari al 5,457%;                                                         
rilevato:                                                                       
- che il limite di costo degli oneri complementari degli interventi             
di nuova costruzione e delle spese tecniche e generali degli                    
interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria e'                 
definito come unitario nella delibera 1663/96 citata, pur essendo               
ricavato come somma di piu' voci ciascuna assoggettata ad un proprio            
limite di costo;                                                                
ritenuto pertanto opportuno stabilire:                                          
- che, ai fini della determinazione del contributo, i limiti di costo           
delle voci costituenti detto prezzo complessivo non siano considerati           
vincolanti, ma che l'unico vincolo da considerare sia quello globale,           
indicato per ciascun intervento;                                                
rilevato:                                                                       
- che per gli interventi di edilizia sovvenzionata, gia' localizzati            
ed inseriti dagli enti attuatori nei piani di riqualificazione urbana           
promossi dal Ministero dei Lavori pubblici, il DM 30/10/1997 recante            
il testo di accordo di programma previsto dall'art. 2 della Legge               
179/92, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 71, punto 5) della             
Legge 662/96, prevede la figura del funzionario delegato quale                  
assegnatario dei fondi per l'attuazione del programma complessivo;              
considerato:                                                                    
- che per gli interventi di cui al paragrafo precedente sia opportuno           
prevedere la possibilita' di uniformare le procedure amministrative a           
quelle previste dal Ministero dei Lavori pubblici, accogliendo la               
specifica richiesta dei Comuni interessati;                                     
ritenuto opportuno stabilire:                                                   
- che per gli interventi realizzati all'interno di Programmi di                 
riqualificazione urbana dai Comuni con fondi di edilizia                        
sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni degli                
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, i           
fondi, su conforme richiesta alla Direzione regionale Programmazione            
Pianificazione urbanistica, Servizio Qualita' edilizia, del Comune              
interessato, nella quale sia specificata l'identita' del funzionario            
delegato designato, siano trasferiti dal conto corrente intestato al            
competente IACP presso la Tesoreria provinciale a quello intestato al           
funzionario delegato per l'intervento, prevedendo che:                          
a) le funzioni di controllo tecnico-finanziario degli interventi,               
fino ad ora svolte dalle Commissioni tecniche ex art. 63/865, vengano           
assunte dall'Ufficio Tecnico comunale;                                          
b) per questi interventi non si applichino le norme di cui ai punti             
6, 7, 8, 9 e 10 della delibera di Giunta 1663/96;                               
- che, per gli interventi realizzati all'interno di Programmi di                
riqualificazione urbana dagli IACP con fondi di edilizia                        
sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni degli                
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, i           
fondi siano impiegati per i pagamenti con atti a firma congiunta del            
legale rappresentante dello IACP e del funzionario delegato;                    
- che il funzionario delegato, con cadenza semestrale, presenti al              
Servizio Qualita' edilizia un rendiconto amministrativo e contabile             
degli interventi di cui ha diretta responsabilita';dato atto del                
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Qualita'               
edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita' tecnica              
del presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R.             
19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale            
2541/95;                                                                        
dato atto del parere favorerole espresso dal Direttore generale                 
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
in merito alla legittimita' del presente provvedimento ai sensi del             
predetto articolo di legge e della deliberazione della Giunta                   
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area e Qualita' edilizia,             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di modificare le delibere della Giunta regionale 1663/96 e 2921/82              
come segue:                                                                     
1) ai fini della determinazione del contributo degli interventi di              
edilizia agevolata del quadriennio 1992/95: - per gli interventi per            
particolari categorie sociali, le superfici utili abitabili (Su) e              
non residenziali (Snr), sono riferite rispettivamente all'attivita'             
principale e all'attivita' secondaria cosi' come definite nello                 
schema di regolamento edilizio tipo di cui alla delibera di Giunta n.           
593 del 28/2/1995; - per gli interventi finalizzati alla locazione              
permanente, i limiti di costo di realizzazione tecnica possono essere           
aggiornati della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo             
di costruzione dal giugno 1994, che nel periodo giugno 1994-giugno              
1997 e' pari al 5,457 per cento; - per tutti gli interventi, il                 
limite di costo degli oneri complementari nel caso di nuova                     
costruzione e delle spese tecniche e generali nel caso di recupero              
edilizio e manutenzione straordinaria, si intende come complessivo e            
non vincolato ai limiti parziali delle voci che lo compongono;                  
2) i fondi degli interventi di edilizia sovvenzionata localizzati nei           
programmi di riqualificazione urbana, realizzati con fondi di                   
edilizia sovvenzionata o provenienti dal ricavato delle alienazioni             
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge               
560/93, su richiesta alla Direzione regionale Programmazione,                   
Pianificazione urbanistica, Servizio Qualita' edilizia, del Comune              
interessato, nella quale sia specificata l'identita' del funzionario            
delegato designato, sono trasferiti dal conto corrente intestato al             
competente IACP presso la Tesoreria provinciale a quello intestato al           
funzionario delegato per l'intervento, prevedendo che: a) le funzioni           
di controllo tecnico-finanziario degli interventi, fino ad ora svolte           
dalle Commissioni tecniche ex art. 63/865, vengano assunte                      
dall'Ufficio Tecnico comunale; b) per questi interventi non si                  
applichino le norme ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 della delibera di Giunta           
regionale 1663/96;                                                              
3) i fondi finalizzati agli interventi realizzati nei Programmi di              
riqualificazione urbana dagli IACP di edilizia sovvenzionata o                  
provenienti dal ricavato delle alienazioni degli alloggi di edilizia            
residenziale pubblica di cui alla Legge 560/93, versati nel conto               
corrente intestato al competente IACP presso la Tesoreria                       
provinciale, sono impiegati con atti a firma congiunta del legale               
rappresentante dello IACP e del funzionario delegato;                           
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
5) di inviare la presente deliberazione al CER.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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