LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 11
Abrogazione L.R. 14 aprile 1995, n. 37
(Revoca autorizzazione di spesa)
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a), dell'art. 17
della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, e' revocata in seguito
all'abrogazione della L.R. 37/95 (Cap. 18348).
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo della lett. a) dell'art. 17 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9,
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998, e' il
seguente:
"Art. 17 - Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
1. Per gli interventi di agevolazione al credito nel settore
dell'agricoltura, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18348 "Contributi a favore di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi del settore agricolo per la formazione e l'integrazione
dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia (L.R. 14 aprile 1995,
n. 37)" Esercizio 1996: Lire 643.000.000;
omissis.".