DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 1998, n. 92
Modifica della deliberazione n. 3444 del 30 dicembre 1996: "Legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificata dalla Legge 17 maggio 1995, n. 172, L.R. 28 novembre 1986, n. 42. Direttiva alle Province per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la Legge 10 maggio 1976, n. 319 cosi' come modificata dalla
Legge 17 maggio 1995, n. 172, all'art. 14 attribuisce alle Regioni la
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, disciplina da
attuarsi attraverso il Piano di risanamento;
- che le Regioni, sempre in base al citato art. 14, nel definire tale
disciplina, devono conformarsi ai principi ed ai criteri di cui alla
Direttiva 91/771/CEE, tenendo conto delle indicazioni contenute nella
delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale;
- che il comma 13 dell'art. 15 della legge sopra richiamata afferma
che "il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e' definito
dalle Regioni nell'ambito delle discipline di cui all'art. 14
conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1991";
- che la Legge 17 maggio 1995, n. 172 all'art. 2, comma 2, dispone
che "le Regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti
gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere
agli utenti adeguate forme di pre-trattamento delle acque reflue
indusriali che confluiscono nelle reti fognarie e in impianti di
trattamento delle acque reflue urbane ..." anche al fine di garantire
"che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non
abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla
conformita' delle acque recipienti alle disposizioni vigenti",
nonche' garantire "che i fanghi possano essere smaltiti senza
pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale";
- che con deliberazione n. 3444 del 30 dicembre 1996 la Regione ha
emanato la Direttiva alle Province per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature;
considerato:
- che nel periodo intercorso all'approvazione della citata direttiva
si e' ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche volte a
chiarirne l'ambito di applicazione;
- che, oltre a quanto indicato in precedenza, e' opportuno modificare
il punto 2, lett. b) della direttiva escludendo dal campo di
applicazione della direttiva stessa i fanghi liquidi, di natura
esclusivamente biologica od organica compatibili con i processi di
trattamento, provenienti sia da depuratori delle acque reflue di
insediamenti produttivi che da processo;
- che molti depuratori di acque reflue urbane ricevono e trattano
nella loro linea fanghi anche quelli provenienti da altri depuratori
di acque reflue o da processo, ovviamente compatibili con le
caratteristiche della linea fanghi;
- che i fanghi ottenuti nel modo descritto qualora destinati all'uso
agricolo debbono sottostare alla specifica disciplina dettata dal
DLgs 99/92 che ne assicura la compatibilita' con la normale pratica
agricola e con l'ambiente in generale;
- che, in ogni altro caso lo smaltimento dei fanghi, in quanto
rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. g) del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 e' disciplinato dal decreto stesso;
ravvisata la opportunita' di apportare le modifiche precedentemente
indicate;
vista la Direttiva 91/771/CEE;
vista la Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del DL 17 marzo
1995, n. 79;
vista la L.R. 28 novembre 1986, n. 42;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;
vista la L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
vista la L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3444 del 30 dicembre
1996;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio
1995, n. 2541;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione n.
2541/95;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare l'allegato alla deliberazione n. 3444 del 30
dicembre 1996 "Direttiva alle Province per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature" come segue:
- al punto 2, lett. b) dopo la parola "fognatura" sono aggiunte le
seguenti "nonche' i fanghi liquidi, di natura esclusivamente
biologica od organica compatibili con i processi di trattamento,
provenienti sia da depuratori delle acque reflue di insediamenti
produttivi che da processo";
- al punto 3, lett. a) sono soppresse le parole ", sprovviste di
impianto di depurazione,";
- al punto 4, le parole "predetti limiti di accettabilita'" sono
sostituite dalle parole "limiti di cui al punto 3, lett. b)";
- dopo il punto 10. e' aggiunto il seguente:
"11. Sono fatti salvi in ogni caso limiti piu' restrittivi, imposti
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico.";
2) di dare atto che pertanto il testo della "Direttiva alle Province
per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche
fognature" cosi' come modificato dalla presente deliberazione e'
quello risultante dall'allegato "A" che costituisce parte integrante
del presente atto;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
DIRETTIVA ALLE PROVINCE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
1. La presente direttiva si applica al trattamento in impianti di
depurazione delle acque reflue urbane di:
- percolato proveniente da discariche di qualunque categoria e tipo,
comunque convogliato o conferito agli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane;
- reflui o rifiuti liquidi comunque denominati e convogliati mediante
mezzi mobili.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:
a) i liquami e fanghi provenienti da pozzi neri, vasche settiche di
tipo tradizionale e vasche settiche di tipo Imhoff di cui
all'allegato 5 "Norme tecniche generali sulla natura e consitenza
degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc"
della delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri;
b) i fanghi liquidi provenienti da altri depuratori delle acque
reflue urbane asserviti a pubbliche fognature nonche' i fanghi
liquidi, di natura esclusivamente biologica od organica compatibili
con i processi di trattamento, provenienti sia da depuratori delle
acque reflue di insediamenti produttivi che da processo;
c) gli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 12, comma 1, n.
2), all'art. 13, comma 1 n. 2) e all'art. 14 della Legge 319/76 come
modificata dal DL 17 marzo 1996, n. 79 convertito con Legge 1 marzo
1995, n. 172.
3. Nel rilascio ovvero nel rinnovo delle autorizzazioni allo scarico
delle pubbliche fognature le Province si attengono alle seguenti
disposizioni:
a) e' vietata la immissione nelle pubbliche fognature di qualsiasi
rifiuto comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento
mobile;
b) i reflui e i rifiuti liquidi comunque denominati e convogliati
nella rete fognaria pubblica o direttamente nel depuratore delle
acque reflue urbane mediante mezzi mobili devono rispettare, salvo
prescrizioni piu' restrittive previste nel regolamento di fognatura,
i limiti di accettabilita' di cui alla Tabella C allegata alla Legge
319/76 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai
seguenti parametri: metalli e non metalli tossici totali arsenico
cadmio cromo III cromo VI mercurio nichel piombo rame selenio zinco
oli minerali fenoli solventi organici aromatici solventi organici
azotati solventi clorurati pesticidi totali pesticidi fosforati.
4. I reflui conferiti mediante mezzi mobili all'impianto di
depurazione delle acque reflue urbane devono essere convogliati in un
pozzetto di raccolta e sottoposti a preventivo trattamento, se
richiesto, per l'adeguamento ai limiti di cui al punto 3, lett. b) o
ad altre disposizioni contenute nel regolamento di fognatura. In ogni
caso il refluo deve essere agevolmente ispezionabile e campionabile
prima della immissione nel sistema fognario/depurativo.
5. I reflui costituiti da percolato proveniente da discariche di
qualunque categoria e tipo devono essere sottoposti a preventivo
trattamento per l'abbattimento dei metalli pesanti, delle sostanze
tossiche, persistenti e/o bioaccumulabili di cui al punto 3. Il
trattamento puo' essere effettuato presso il luogo di produzione del
percolato ovvero nell'area dell'impianto di depurazione delle acque
reflue urbane, ma in apposito e distinto impianto di trattamento.
L'obbligo di trattamento non sussiste nel caso in cui le
caratteristiche chimiche del percolato siano tali da rispettare i
valori di tutti i parametri indicati al punto 3.
Il rispetto dei valori dei parametri di cui al punto 3. dovra' essere
comprovato mediante determinazioni analitiche su campioni di
percolato da eseguirsi almeno 6 volte all'anno ad intervalli di due
mesi.
L'obbligo di trattamento di cui al primo capoverso non sussiste
qualora almeno l'80% dei campioni esaminati rispetto i valori fissati
per i parametri indicati al punto 3. ed, in caso di superamento degli
stessi, il valore rilevato sia inferiore a due volte il limite
fissato.
6. Il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e l'eventuale trattamento
in apposito e distinto impianto, ancorche' situato nella stessa area
dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, di reflui
convogliati con mezzi mobili all'impianto di depurazione, sono
soggetti alle disposizioni di cui al DPR 915/82 e successive
modifiche e integrazioni.
7. Il trattamento di percolati delle discariche o di rifiuti speciali
liquidi, anche tossici e nocivi, provenienti da altre regioni, e'
soggetto altresi' alle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R.
27/94. Gli impianti di tipo chimico fisico che effettuano il
trattamento dei rifiuti liquidi di cui sopra mediante precipitazione
con calce, sali di ferro o di alluminio sotto qualunque forma non
rientrano tra quelli considerati ad elevata e particolare tecnologia
di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 27/94.
8. Qualora la portata massima di percolato trattato giornalmente sia
inferiore al 2% della portata trattata giornalmente dall'impianto e
la portata massima trattata giornalmente di reflui conferiti con
mezzi mobili sia inferiore al 5% della portata trattata giornalmente
dall'impianto, l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane
resta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 42/86. In caso
contrario l'impianto di depurazione si configura come impianto di
trattamento ai sensi dell'art. 30 della L.R. 7/83 e viene pertanto
assoggettato, come insediamento produttivo e per quanto attiene agli
scarichi originati, alle disposizioni della Legge 319/76.
9. Le Province adeguano e integrano le autorizzazioni allo scarico
delle pubbliche fognature, in conformita' alla presente direttiva,
entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Nei suddetti provvedimenti
autorizzativi le Province dispongono che gli enti gestori si adeguino
alle prescrizioni della presente direttiva entro un anno dalla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione anche
provvedendo all'aggiornamento dei rispettivi regolamenti di
fognatura.
10. In particolare entro il termine fissato al punto 9, gli impianti
di depurazione a cui vengono conferiti per il trattamento reflui o
rifiuti liquidi mediante mezzi mobili, dovranno essere dotati dei
dispositivi per la raccolta ed il campionamento dei reflui stessi,
nonche' di idonei impianti di pre-trattamento di cui ai precedenti
punti 4 e 5 ovvero, in mancanza di questi ultimi, della
certificazione comprovante il rispetto dei limiti di accettabilita'
di cui alla Tabella C della Legge 319/76 per i parametri di cui al
precedente punto 3.
11. Sono fatti salvi in ogni caso limiti piu' restrittivi imposti
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico.