REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 1998, n. 92

Modifica della deliberazione n. 3444 del 30 dicembre 1996: "Legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificata dalla Legge 17 maggio 1995, n. 172, L.R. 28 novembre 1986, n. 42. Direttiva alle Province per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Legge 10 maggio 1976, n. 319 cosi' come modificata dalla               
Legge 17 maggio 1995, n. 172, all'art. 14 attribuisce alle Regioni la           
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, disciplina da              
attuarsi attraverso il Piano di risanamento;                                    
- che le Regioni, sempre in base al citato art. 14, nel definire tale           
disciplina, devono conformarsi ai principi ed ai criteri di cui alla            
Direttiva 91/771/CEE, tenendo conto delle indicazioni contenute nella           
delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale;                       
- che il comma 13 dell'art. 15 della legge sopra richiamata afferma             
che "il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche           
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e' definito               
dalle Regioni nell'ambito delle discipline di cui all'art. 14                   
conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE            
del Consiglio del 21 maggio 1991";                                              
- che la Legge 17 maggio 1995, n. 172 all'art. 2, comma 2, dispone              
che "le Regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti             
gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere               
agli utenti adeguate forme di pre-trattamento delle acque reflue                
indusriali che confluiscono nelle reti fognarie e in impianti di                
trattamento delle acque reflue urbane ..." anche al fine di garantire           
"che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non                 
abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla                 
conformita' delle acque recipienti alle disposizioni vigenti",                  
nonche' garantire "che i fanghi possano essere smaltiti senza                   
pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale";                    
- che con deliberazione n. 3444 del 30 dicembre 1996 la Regione ha              
emanato la Direttiva alle Province per il rilascio delle                        
autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature;                          
considerato:                                                                    
- che nel periodo intercorso all'approvazione della citata direttiva            
si e' ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche volte a            
chiarirne l'ambito di applicazione;                                             
- che, oltre a quanto indicato in precedenza, e' opportuno modificare           
il punto 2, lett. b) della direttiva escludendo dal campo di                    
applicazione della direttiva stessa i fanghi liquidi, di natura                 
esclusivamente biologica od organica compatibili con i processi di              
trattamento, provenienti sia da depuratori delle acque reflue di                
insediamenti produttivi che da processo;                                        
- che molti depuratori di acque reflue urbane ricevono e trattano               
nella loro linea fanghi anche quelli provenienti da altri depuratori            
di acque reflue o da processo, ovviamente compatibili con le                    
caratteristiche della linea fanghi;                                             
- che i fanghi ottenuti nel modo descritto qualora destinati all'uso            
agricolo debbono sottostare alla specifica disciplina dettata dal               
DLgs 99/92 che ne assicura la compatibilita' con la normale pratica             
agricola e con l'ambiente in generale;                                          
- che, in ogni altro caso lo smaltimento dei fanghi, in quanto                  
rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. g) del DLgs 5             
febbraio 1997, n. 22 e' disciplinato dal decreto stesso;                        
ravvisata la opportunita' di apportare le modifiche precedentemente             
indicate;                                                                       
vista la Direttiva 91/771/CEE;                                                  
vista la Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del DL 17 marzo           
1995, n. 79;                                                                    
vista la L.R. 28 novembre 1986, n. 42;                                          
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;                                           
vista la L.R. 12 luglio 1994, n. 27;                                            
vista la L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                          
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3444 del 30 dicembre           
1996;                                                                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del                   
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio             
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai             
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e                 
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio           
1995, n. 2541;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla                  
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione n.             
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare l'allegato alla deliberazione n. 3444 del 30                   
dicembre 1996 "Direttiva alle Province per il rilascio delle                    
autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature" come segue:              
- al punto 2, lett. b) dopo la parola "fognatura" sono aggiunte le              
seguenti "nonche' i fanghi liquidi, di natura esclusivamente                    
biologica od organica compatibili con i processi di trattamento,                
provenienti sia da depuratori delle acque reflue di insediamenti                
produttivi che da processo";                                                    
- al punto 3, lett. a) sono soppresse le parole ", sprovviste di                
impianto di depurazione,";                                                      
- al punto 4, le parole "predetti limiti di accettabilita'" sono                
sostituite dalle parole "limiti di cui al punto 3, lett. b)";                   
- dopo il punto 10. e' aggiunto il seguente:                                    
"11. Sono fatti salvi in ogni caso limiti piu' restrittivi, imposti             
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo                  
scarico.";                                                                      
2) di dare atto che pertanto il testo della "Direttiva alle Province            
per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche               
fognature" cosi' come modificato dalla presente deliberazione e'                
quello risultante dall'allegato "A" che costituisce parte integrante            
del presente atto;                                                              
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
DIRETTIVA ALLE PROVINCE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO               
SCARICO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE                                               
1. La presente direttiva si applica al trattamento in impianti di               
depurazione delle acque reflue urbane di:                                       
- percolato proveniente da discariche di qualunque categoria e tipo,            
comunque convogliato o conferito agli impianti di depurazione delle             
acque reflue urbane;                                                            
- reflui o rifiuti liquidi comunque denominati e convogliati mediante           
mezzi mobili.                                                                   
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:                     
a) i liquami e fanghi provenienti da pozzi neri, vasche settiche di             
tipo tradizionale e vasche settiche di tipo Imhoff di cui                       
all'allegato 5 "Norme tecniche generali sulla natura e consitenza               
degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di                      
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc"               
della delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri;                       
b) i fanghi liquidi provenienti da altri depuratori delle acque                 
reflue urbane asserviti a pubbliche fognature nonche' i fanghi                  
liquidi, di natura esclusivamente biologica od organica compatibili             
con i processi di trattamento, provenienti sia da depuratori delle              
acque reflue di insediamenti produttivi che da processo;                        
c) gli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 12, comma 1, n.           
2), all'art. 13, comma 1 n. 2) e all'art. 14 della Legge 319/76 come            
modificata dal DL 17 marzo 1996, n. 79 convertito con Legge 1 marzo             
1995, n. 172.                                                                   
3. Nel rilascio ovvero nel rinnovo delle autorizzazioni allo scarico            
delle pubbliche fognature le Province si attengono alle seguenti                
disposizioni:                                                                   
a) e' vietata la immissione nelle pubbliche fognature di qualsiasi              
rifiuto comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento                
mobile;                                                                         
b) i reflui e i rifiuti liquidi comunque denominati e convogliati               
nella rete fognaria pubblica o direttamente nel depuratore delle                
acque reflue urbane mediante mezzi mobili devono rispettare, salvo              
prescrizioni piu' restrittive previste nel regolamento di fognatura,            
i limiti di accettabilita' di cui alla Tabella C allegata alla Legge            
319/76 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai              
seguenti parametri: metalli e non metalli tossici totali arsenico               
cadmio cromo III cromo VI mercurio nichel piombo rame selenio zinco             
oli minerali fenoli solventi organici aromatici solventi organici               
azotati solventi clorurati pesticidi totali pesticidi fosforati.                
4. I reflui conferiti mediante mezzi mobili all'impianto di                     
depurazione delle acque reflue urbane devono essere convogliati in un           
pozzetto di raccolta e sottoposti a preventivo trattamento, se                  
richiesto, per l'adeguamento ai limiti di cui al punto 3, lett. b) o            
ad altre disposizioni contenute nel regolamento di fognatura. In ogni           
caso il refluo deve essere agevolmente ispezionabile e campionabile             
prima della immissione nel sistema fognario/depurativo.                         
5. I reflui costituiti da percolato proveniente da discariche di                
qualunque categoria e tipo devono essere sottoposti a preventivo                
trattamento per l'abbattimento dei metalli pesanti, delle sostanze              
tossiche, persistenti e/o bioaccumulabili di cui al punto 3. Il                 
trattamento puo' essere effettuato presso il luogo di produzione del            
percolato ovvero nell'area dell'impianto di depurazione delle acque             
reflue urbane, ma in apposito e distinto impianto di trattamento.               
L'obbligo di trattamento non sussiste nel caso in cui le                        
caratteristiche chimiche del percolato siano tali da rispettare i               
valori di tutti i parametri indicati al punto 3.                                
Il rispetto dei valori dei parametri di cui al punto 3. dovra' essere           
comprovato mediante determinazioni analitiche su campioni di                    
percolato da eseguirsi almeno 6 volte all'anno ad intervalli di due             
mesi.                                                                           
L'obbligo di trattamento di cui al primo capoverso non sussiste                 
qualora almeno l'80% dei campioni esaminati rispetto i valori fissati           
per i parametri indicati al punto 3. ed, in caso di superamento degli           
stessi, il valore rilevato sia inferiore a due volte il limite                  
fissato.                                                                        
6. Il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e l'eventuale trattamento            
in apposito e distinto impianto, ancorche' situato nella stessa area            
dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, di reflui               
convogliati con mezzi mobili all'impianto di depurazione, sono                  
soggetti alle disposizioni di cui al DPR 915/82 e successive                    
modifiche e integrazioni.                                                       
7. Il trattamento di percolati delle discariche o di rifiuti speciali           
liquidi, anche tossici e nocivi, provenienti da altre regioni, e'               
soggetto altresi' alle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R.                
27/94. Gli impianti di tipo chimico fisico che effettuano il                    
trattamento dei rifiuti liquidi di cui sopra mediante precipitazione            
con calce, sali di ferro o di alluminio sotto qualunque forma non               
rientrano tra quelli considerati ad elevata e particolare tecnologia            
di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 27/94.                          
8. Qualora la portata massima di percolato trattato giornalmente sia            
inferiore al 2% della portata trattata giornalmente dall'impianto e             
la portata massima trattata giornalmente di reflui conferiti con                
mezzi mobili sia inferiore al 5% della portata trattata giornalmente            
dall'impianto, l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane              
resta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 42/86. In caso            
contrario l'impianto di depurazione si configura come impianto di               
trattamento ai sensi dell'art. 30 della L.R. 7/83 e viene pertanto              
assoggettato, come insediamento produttivo e per quanto attiene agli            
scarichi originati, alle disposizioni della Legge 319/76.                       
9. Le Province adeguano e integrano le autorizzazioni allo scarico              
delle pubbliche fognature, in conformita' alla presente direttiva,              
entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione. Nei suddetti provvedimenti                  
autorizzativi le Province dispongono che gli enti gestori si adeguino           
alle prescrizioni della presente direttiva entro un anno dalla sua              
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione anche                      
provvedendo all'aggiornamento dei rispettivi regolamenti di                     
fognatura.                                                                      
10. In particolare entro il termine fissato al punto 9, gli impianti            
di depurazione a cui vengono conferiti per il trattamento reflui o              
rifiuti liquidi mediante mezzi mobili, dovranno essere dotati dei               
dispositivi per la raccolta ed il campionamento dei reflui stessi,              
nonche' di idonei impianti di pre-trattamento di cui ai precedenti              
punti 4 e 5 ovvero, in mancanza di questi ultimi, della                         
certificazione comprovante il rispetto dei limiti di accettabilita'             
di cui alla Tabella C della Legge 319/76 per i parametri di cui al              
precedente punto 3.                                                             
11. Sono fatti salvi in ogni caso limiti piu' restrittivi imposti               
dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo                  
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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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