DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 febbraio 1998, n. 1341
Integrazione alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale relative alla movimentazione degli alveari (determinazione n. 1075 del 20 febbraio 1998)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
visto il DM 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria contro il colpo di
fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della
Repubblica";
preso atto che nel corso della stagione vegetativa 1997 e' stata
accertata la presenza di colpo di fuoco batterico in ampie aree
frutticole di alcune province della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la diffusione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in un
territorio indenne dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario adottare appropriate misure profilattiche allo
scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee in aree
non ancora interessate dalla malattia;
vista la determinazione n. 1075 del 20 febbraio 1998 "Prescrizioni
del Servizio Fitosanitario regionale relative alla movimentazione
degli alveari nei comuni dell'Emilia-Romagna contaminati da colpo di
fuoco batterico";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, recante "Direttive della Giunta
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4652 del 19 dicembre
1995 avente per oggetto "Attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di ufficio a seguito della prima ridefinizione delle
strutture organizzative, ai sensi dell'art. 44, comma 6, della L.R.
31/94;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 22 ottobre
1997, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Sentenza del
TAR Emilia-Romagna, Sezione II n. 643 del 1997";
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,
determina:
di vietare il trasferimento degli alveari, dal 16 marzo 1998 al 30
ottobre 1998, dalle aree dell'Emilia-Romagna contaminate da Erwinia
amylovora ad aree ufficialmente indenni dal patogeno;<196> di
considerare contaminate, relativamente alla movimentazione degli
alveari, aree aventi un raggio di 5 Km attorno ai focolai di Erwinia
amylovora ufficialmente accertati;
di aggiungere all'elenco dei comuni, di cui alla suddetta
determinazione n. 1075 del 20 febbraio 1998:
- Iolanda di Savoia (FE);
- Rio Saliceto (RE),
in cui sono stati recentemente individuati focolai della batteriosi;
di individuare aree contaminate anche all'interno dei comuni, di cui
all'elenco seguente, sul cui territorio non e' stata ufficialmente
rilevata la presenza di focolai della batteriosi:
Provincia di Bologna
Bazzano, Casalecchio di Reno, Castenaso, Castel San Pietro Terme,
Monte San Pietro, Monteveglio.
Provincia di Ferrara
Codigoro, Formignana, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro,
Tresigallo.
Provincia di Modena
Concordia sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, San Cesario sul
Panaro, Sassuolo, Soliera, Spilamberto, Vignola.
Provincia di Ravenna
Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Massa Lombarda, Sant'Agata
sul Santerno, Solarolo.
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Novellara, Reggio Emilia,
Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti