DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 20 febbraio 1998, n. 1075
Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale relative alla movimentazione degli alveari nei comuni dell'Emilia-Romagna contaminati da colpo di fuoco batterico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
visto il DM 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria contro il colpo di
fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della
Repubblica";
preso atto che nel corso della stagione vegetativa 1997 e' stata
accertata la presenza di colpo di fuoco batterico in ampie aree
frutticole di alcune province della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la diffusione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in un
territorio indenne dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario adottare appropriate misure profilattiche allo
scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee in aree
non ancora interessate dalla malattia;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, recante "Direttive della Giunta
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4652 del 19 dicembre
1995 avente per oggetto "Attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di ufficio a seguito della prima ridefinizione delle
strutture organizzative, ai sensi dell'art. 44, comma 6, della L.R.
31/94;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 22 ottobre
1997, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Sentenza del
TAR Emilia-Romagna, Sezione II n. 643 del 1997";
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,
determina:
di vietare il trasferimento degli alveari, dal 16 marzo 1998 al 30
ottobre 1998, dalle aree dell'Emilia-Romagna contaminate da Erwinia
amylovora ad aree ufficialmente indenni dal patogeno;
di considerare contaminate, relativamente alla movimentazione degli
alveari, aree aventi un raggio di 5 Km attorno ai focolai di Erwinia
amylovora ufficialmente accertati;<196> di individuare le aree
contaminate dell'Emilia-Romagna all'interno dei comuni di cui
all'elenco seguente:
Provincia di Bologna
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna,
Budrio, Calderara di Reno, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castello
d'Argile, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo
dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Sala
Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San
Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.
Provincia di Ferrara
Argenta, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Masi Torello,
Massafiscaglia, Migliarino, Mirabello, Poggio Renatico,
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Provincia di Modena
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto sul Panaro, Carpi,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Cavezzo, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena,
Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San
Prospero, Savignano sul Panaro.
Provincia di Ravenna
Lugo.
Provincia di Reggio Emilia
Casalgrande, Correggio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti