REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 11                                                               
L'APT Servizi                                                                   
1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e           
partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita'                 
limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo            
e lo statuto della societa' prevedano che:                                      
a) l'oggetto sociale comprenda: 1) la gestione e l'attuazione dei               
progetti e dei piani regionali in materia di turismo; 2) l'ausilio              
tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di                
turismo; 3) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e               
alle attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia            
di turismo; 4) la gestione di azioni di marketing concertate tra                
diversi settori;                                                                
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1%            
del capitale sociale;                                                           
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della societa' e di             
un componente il Collegio sindacale;                                            
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata                        
all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di               
promozione e di commercializzazione turistica;                                  
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i           
soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale                    
detenute.                                                                       
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita' di socio e'                
assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.                
3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna puo'                
essere socio di riferimento per la costituzione della societa' di               
servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la               
Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle           
azioni di promozione e di commercializzazione.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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