LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e
partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo
e lo statuto della societa' prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda: 1) la gestione e l'attuazione dei
progetti e dei piani regionali in materia di turismo; 2) l'ausilio
tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di
turismo; 3) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e
alle attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia
di turismo; 4) la gestione di azioni di marketing concertate tra
diversi settori;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1%
del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della societa' e di
un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata
all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di
promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i
soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale
detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita' di socio e'
assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna puo'
essere socio di riferimento per la costituzione della societa' di
servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la
Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle
azioni di promozione e di commercializzazione.