REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 8                                                                
L'Agenzia regionale                                                             
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito                  
denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la                  
concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo                   
sviluppo delle attivita' di promozione e commercializzazione                    
turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e                   
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico                        
dell'Emilia-Romagna.                                                            
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti              
compiti:                                                                        
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle              
direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle                
azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di            
cui all'art. 13 e l'APT Servizi;                                                
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di                    
rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da               
parte dell'APT Servizi;                                                         
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio               
regionale sul turismo;                                                          
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al                   
Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla              
presente legge.                                                                 
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la             
promozione e la comunicazione dell'immagine turistica                           
dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti                 
componenti l'offerta turistica regionale, nonche' l'organizzazione di           
servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati           
per le attivita' di promozione e commercializzazione.                           
4. L'Agenzia e' diretta da un direttore e assume le sue                         
determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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