LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 8
L'Agenzia regionale
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito
denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la
concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo
sviluppo delle attivita' di promozione e commercializzazione
turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico
dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti
compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle
direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle
azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di
cui all'art. 13 e l'APT Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di
rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da
parte dell'APT Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio
regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al
Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla
presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la
promozione e la comunicazione dell'immagine turistica
dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti
componenti l'offerta turistica regionale, nonche' l'organizzazione di
servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati
per le attivita' di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia e' diretta da un direttore e assume le sue
determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.