REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2619

Approvazione del programma degli interventi dei progetti pubblici per gli anni 1997/1998 di cui all'art. 8 della L.R. 3/93, modificata dalla L.R. 19/97 - Soggetti di cui all'art. 6, lettera B *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta                    
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Approvazione della L.R. 6 luglio                
1984, n. 38" cosi' come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4;            
vista la L.R. 27 giugno 1997, n. 19 "Modifiche alla L.R. 11 gennaio             
1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi           
e cooperative di garanzia";                                                     
vista la L.R. 30/96 "Norme in materia di programmi speciali d'area"             
finalizzata ad accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il                
coordinamento delle iniziative e l'impegno integrato di risorse                 
finanziarie, nell'obiettivo di attuare interventi per la                        
valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari                 
situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonche'                
azioni indirizzate alla riqualificazione di aree urbane;                        
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 584 del 6 marzo               
1997, resa esecutiva dalla CCARER nella seduta del 21 marzo 1997,               
prot. n. 426/386, con la quale sono stabiliti i "Criteri e modalita'            
per la destinazione dei contributi ad operatori privati ed Enti                 
pubblici per gli anni 1997/1998, in materia di offerta turistica                
regionale (proposta della Giunta regionale in data 4 febbraio 1997,             
n. 117);                                                                        
considerato che:                                                                
- al Titolo IV della delibera di Consiglio regionale 584/97 e' stata            
prevista la disponibilita' finanziaria per gli anni 1997/1998 per il            
finanziamento delle domande presentate da Enti locali territoriali e            
relativi consorzi e da Enti pubblici alla scadenza del 31 maggio                
1997, in Lire 13.865.000.000 complessive;                                       
- che allo stesso Titolo, la delibera 584/97 stabilisce inoltre che             
al finanziamento dei progetti speciali, specificati alle lettere B) e           
C), sara' destinata una quota fino al 20% dell'intero stanziamento e            
che pertanto al finanziamento del programma dei progetti a carattere            
regionale debba essere riservato l'80% circa della stessa cifra, pari           
a Lire 11.092.000.000;                                                          
considerato inoltre che la stessa delibera di Consiglio regionale               
584/97 e' stata formulata ed approvata in fase antecedente la                   
emanazione della L.R. 19/97 e che pertanto, secondo quanto stabilito            
dal comma 5 dell'art. 15 di quest'ultima legge, il programma oggetto            
del presente atto deve essere predisposto in considerazione delle               
modifiche da questa successivamente apportate;                                  
dato atto pertanto che:                                                         
- il programma oggetto del presente atto e' definito con la                     
denominazione "Programma dei progetti pubblici", cosi' come previsto            
dalla modifica apportata dall'art. 8 della L.R. 3/93 dalla richiamata           
L.R. 19/97;                                                                     
- lo stesso programma e' approvato dalla Giunta regionale, cosi' come           
disposto dal comma 1 dello stesso art. 8 della L.R. 3/93 modificato             
dall'art. 4 della L.R. 19/97;                                                   
ritenuto che, sulla base delle proposte di finanziamento pervenute              
dalle singole Province, cosi' come stabilito dalla stessa delibera              
584/97, la cifra complessiva di Lire 11.092.000.000 possa ritenersi             
congrua e sufficiente a finanziare almeno i progetti ritenuti                   
prioritari dalle Province stesse;                                               
stabilito che la suddivisione tra le diverse Province dell'importo              
complessivo di Lire 11.092.000.000 sia effettuata, come gia' avvenuto           
per i programmi precedenti, sulla base dei parametri di presenze                
turistiche e di numero dei posti letto rilevati dal "Rapporto annuale           
sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva"            
effettuato dall'Assessorato al Turismo nel settembre 1996, fatta                
salva una quota pari al 35% dell'intero importo disponibile, da                 
suddividere in parti uguali tra tutte le Province;                              
considerato pertanto che, sulla base delle suddette valutazioni, la             
cifra complessiva di Lire 11.092.000.000 e' ripartita tra le Province           
secondo quanto riportato nel prospetto di cui alla Tabella A), parte            
integrante della presente deliberazione;                                        
verificato che le nove Province della regione hanno provveduto ad               
inviare, come stabilito al punto A.9 del Titolo IV della delibera di            
Consiglio regionale 584/97, le proprie deliberazioni relative alla              
approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a                       
finanziamento;                                                                  
viste pertanto dall'Ufficio Qualita' aree turistiche del Servizio               
Turismo e Qualita' aree turistiche, competente per materia, le                  
delibere di Giunta provinciale di seguito elencate, trattenute agli             
atti dell'Ufficio stesso:                                                       
- Provincia di Bologna:  DP n.  614 del 28/7/1997                               
  DP n.  787 del 29/9/1997                                                      
- Provincia di Modena:  DP n.  893 del 29/7/1997                                
- Provincia di Reggio Emilia:  DP n.  17809 del 31/7/1997                       
- Provincia di Parma:  DP n.  698/27 del 30/7/1997                              
  DP n.  1093/1 del 26/11/1997                                                  
- Provincia di Piacenza:  DP n.  412 del 31/7/1997                              
  DP n.  474 del 25/9/1997                                                      
- Provincia di Forli'-Cesena  DP n.  777 del 29/7/1997                          
  DP n.  1173 del 25/11/1997                                                    
- Provincia di Ravenna:  DP n.  813 del 6/8/1997                                
- Provincia di Rimini:  DP n.  288 del 16/7/1997                                
- Provincia di Ferrara:  DP n.  555 del 22/8/1997;                              
verificato, da parte dello stesso Ufficio Qualita' aree turistiche,             
la conformita' delle priorita' indicate dalle Province agli obiettivi           
regionali di sviluppo del settore turistico, cosi' come stabilito               
dalla delibera di Consiglio regionale 584/97;                                   
preso atto che tutti i progetti segnalati dalle Province sono stati             
riportati nelle Tabelle B, C e D, che formano parte integrante della            
presente deliberazione, secondo i seguenti criteri:                             
- Tabella B) elenco progetti presentati alle singole Province;                  
- Tabella C) elenco progetti dichiarati ammissibili e non prioritari            
dalle Province;                                                                 
- Tabella D) elenco progetti dichiarati non ammissibili dalle                   
Province o, nel caso di mancato rispetto dei limiti minimi di spesa             
ammissibile, direttamente dall'Ufficio Qualita' aree turistiche,                
competente per materia;                                                         
verificato che le singole Province hanno provveduto a riportare in              
un'unica graduatoria di priorita', secondo l'ordine progressivo,                
tutti i progetti ritenuti ammissibili;                                          
constatato pertanto che il Servizio Turismo e Qualita' aree                     
turistiche ha provveduto ad assegnare la quota di finanziamento                 
destinata ad ogni singola Provincia, ripartendola tra i primi                   
progetti in graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;             
constatato inoltre che l'Ufficio Qualita' aree turistiche ha                    
provveduto ad effettuare le seguenti modifiche:                                 
- inserire nell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento             
quelli che, pur segnalati dalle Province nelle graduatorie degli                
ammissibili, riportavano importi di spesa inferiori ai criteri                  
stabiliti dalla delibera del Consiglio regionale 584/97;                        
- per la Provincia di Ferrara, secondo le indicazioni della Provincia           
stessa, ad aggregare i progetti relativi alle stesse tipologie di               
intervento o incidenti nella stessa area, al fine di rendere piu'               
omogenei gli interventi stessi;                                                 
considerato che, dall'esame della attribuzione degli importi di                 
contributo indicati dalle stesse Province, e' risultata la seguente             
situazione:                                                                     
- per le Province di Bologna, Parma e Piacenza, sulla base dei                  
contributi richiesti nelle graduatorie presentate dalle stesse                  
Province, e' possibile utilizzare totalmente i fondi stanziati;                 
- per la Provincia di Reggio Emilia il finanziamento completo dei               
primi 4 progetti in graduatoria, secondo la cifra indicata dalla                
Provincia stessa, comporta un residuo di fondi per Lire 20.813.024,             
insufficienti per finanziare completamente il V progetto in                     
graduatoria;                                                                    
- per la Provincia di Modena il finanziamento completo dei primi 5              
progetti in graduatoria, secondo la cifra indicata dalla Provincia              
stessa, comporta un residuo di fondi per Lire 23.235.263,                       
insufficienti per finanziare completamente il VI progetto in                    
graduatoria;                                                                    
ritenendo pertanto opportuno utilizzare i fondi residui per le                  
Province di Reggio Emilia e di Modena per aumentare il contributo,              
indicato dalle stesse Province, dei primi interventi in graduatoria,            
il cui finanziamento passa dal 40% al 41,49% circa della spesa                  
ammessa per la Provincia di Reggio Emilia e dal 50% al 51,91% circa             
della spesa ammessa per la Provincia di Modena;                                 
considerato inoltre che:                                                        
- per la Provincia di Ferrara il finanziamento dei primi 5 progetti             
in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di           
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi                  
disponibili e che pertanto, d'accordo con la Provincia di Ferrara,              
l'Ufficio Qualita' aree turistiche ha provveduto a ridurre,                     
dell'importo di Lire 220.776 il contributo indicato dalla Provincia             
di Ferrara per il progetto riportato nella delibera n. 555 del 22               
agosto 1997 come ultimo dei progetti ammessi a contributo;                      
- per la Provincia di Ravenna il finanziamento dei primi 7 progetti             
in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di           
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi                  
disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il contributo             
del VII progetto (Comune di Brisighella - Riqualificazione spazi                
pubblici Via Fossa) di Lire 20.201.196 rispetto a quanto richiesto;             
- per la Provincia di Forli'-Cesena il finanziamento dei primi 6                
progetti in graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella              
delibera di Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai            
fondi disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il                  
contributo del VI progetto (Comune di Bagno di Romagna -                        
Ristrutturazione del fabbricato denominato "Ex teatro Garibaldi" per            
la creazione di un centro congressi e servizi culturali polivalenti)            
di Lire 19.999 rispetto a quanto richiesto;                                     
- per la Provincia di Rimini il finanziamento dei primi 7 progetti in           
graduatoria, sulla base dei contributi richiesti nella delibera di              
Giunta provinciale, comporterebbe una spesa superiore ai fondi                  
disponibili e che pertanto risulta necessario ridurre il contributo             
del VII progetto (Comune di Montescudo - Arredo urbano - Recupero               
degli spazi pubblici - riqualificazione delle vie esterne al centro             
storico II stralcio) di Lire 3.656.598 rispetto a quanto richiesto;             
verificato pertanto che il programma dei Progetti pubblici previsto             
dall'art. 8 della L.R. 3/93, cosi' come modificato dall'art. 4 della            
L.R. 19/97, formulato sulla base dei criteri di cui alla richiamata             
deliberazione 584/97 e tenuto conto di quanto sopraspecificato, e'              
costituito dagli interventi e per gli importi riportati nelle                   
allegate Tabelle C) ed E) che formano parte integrante della presente           
deliberazione;                                                                  
ritenuto pertanto di assegnare alle Province competenti per                     
territorio i fondi necessari per la gestione del finanziamento degli            
interventi contenuti nel programma poliennale, nonche' di approvare             
il relativo impegno di Lire 11.092.000.000 a carico del bilancio                
regionale;                                                                      
dato atto che, sulla base di quanto stabilito al punto A.9 della                
delibera di Consiglio regionale 584/97, piu' sopra richiamata, le               
Province competenti per territorio provvederanno a notificare ai                
beneficiari l'ammissibilita' a contributo ed a richiedere il relativo           
progetto esecutivo che dovra' essere presentato dai beneficiari entro           
60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
ricordato che, secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio             
regionale 584/97:                                                               
- le Province provvederanno alla liquidazione delle quote di                    
contributo sulla base della presentazione, da parte dei beneficiari,            
dei vari stati di avanzamento;                                                  
- nell'atto di concessione di ogni singolo contributo le Province               
dovranno stabilire i termini di inizio e conclusione delle opere, in            
relazione all'entita' dell'intervento e comunque nel rispetto delle             
condizioni previste dal comma 8 dell'art. 5 della L.R. 3/93;                    
- in caso di gare di appalto, verificata una aggiudicazione per                 
importi inferiori a quelli concessi a contributo, la parte residua              
del contributo stesso potra' essere utilizzata, previa richiesta                
specifica, che sara' autorizzata dalla Provincia, per la                        
realizzazione di altri interventi collegati strettamente a quelli               
approvati, fatta eccezione per le opere gia' precedentemente escluse,           
in misura tale che il contributo regionale per la copertura di tali             
spese non superi comunque la proporzione fissata per l'intervento               
iniziale;                                                                       
- il beneficiario, a lavori ultimati, dovra' trasmettere alla                   
Provincia competente per territorio la seguente documentazione:                 
- computo metrico consuntivo dei lavori;                                        
- certificato di fine lavori firmato dal direttore dei lavori;                  
- delibera dell'Ente beneficiario di approvazione del certificato di            
regolare esecuzione e/o collaudo ove necessiti;                                 
- le Province provvederanno ad accertare, con sopralluoghi, la                  
conformita' dell'opera realizzata al progetto ammesso a contributo,             
approvando con proprio atto formale la documentazione di cui sopra,             
comprensiva della definizione dell'importo finale ammissibile;                  
- la Regione si riserva di effettuare verifiche sui cantieri in atto,           
avvertendo i beneficiari dei contributi e le Province competenti per            
territorio;                                                                     
dato atto inoltre che, qualora si accerti, a seguito dell'istruttoria           
tecnica effettuata dalle Province sui progetti esecutivi, un importo            
di spesa ammissibile inferiore a quello approvato e indicato nella              
Tabella E), parte integrante del presente atto, il relativo                     
contributo concesso rimane confermato purche' rientri nei limiti                
stabiliti dalla delibera di Consiglio regionale 584/97; in caso                 
contrario il contributo dovra' essere ridotto proporzionalmente al              
fine di ricondurlo entro i predetti limiti;                                     
ricordato inoltre che, per motivi di trasparenza e promozione                   
turistica, i Comuni beneficiari del contributo regionale dovranno               
provvedere a riportare, in appositi cartelli ubicati nei cantieri,              
gli estremi del contributo stesso, nonche' a segnalare, negli                   
eventuali articoli di stampa, che la realizzazione delle opere e'               
avvenuta con finanziamento regionale;                                           
dato atto inoltre che la liquidazione dei fondi assegnati alle                  
Province avvenga, con appositi atti del Responsabile del Servizio               
Turismo e Qualita' aree turistiche secondo le modalita' stabilite               
dalla delibera del Consiglio regionale 584/97;                                  
ribadito che le Province, ogni 12 mesi ed a consuntivo, dovranno                
trasmettere al Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche,           
una relazione dettagliata sulla realizzazione del programma e sulla             
gestione dei relativi fondi assegnati e trasferiti;                             
vista la necessaria disponibilita' sul Capitolo n. 25528 "Contributi            
in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad           
altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di               
opere inerenti l'attivita' turistica (art. 5, comma 1, lett. A), art.           
6, lett. B) e art. 7, commi 1 e 2, lett. C), L.R. 11 gennaio 1993, n.           
3 come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" del Bilancio               
poliennale 1997/1999, sull'esercizio 1998;                                      
viste:                                                                          
- la L.R. n. 7 del 24 aprile 1997 "Legge finanziaria regionale                  
adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977,  n.31, e            
successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del                 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del Bilancio                      
pluriennale 1997/1999" ed in particolare l'art. 57;                             
- la L.R. n. 8 del 24 aprile 1997 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e Bilancio                   
pluriennale 1997/1999";                                                         
- la L.R. n. 37 dell'11 novembre 1997 "Legge finanziaria regionale              
adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e             
successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della legge             
di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997,                
primo provvedimento generale di variazione" ed in particolare l'art.            
31;                                                                             
- la L.R. n. 38 dell'11 novembre 1997 "Assestamento del bilancio di             
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
1997 e del Bilancio pluriennale 1997/1999 a norma dell'art. 37 della            
L.R. 6 luglio 1977,  n.31 e successive modifiche - Primo                        
provvedimento generale di variazione";                                          
constatato che i fondi necessari alla realizzazione del presente                
piano pluriennale degli interventi a carattere regionale sono stati             
resi disponibili solo con la L.R. n. 38 dell'11 novembre 1997 di                
"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna           
per l'esercizio finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997/1999           
a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modifiche - Primo provvedimento generale di variazione";                        
vista la deliberazione di Giunta regionale 2541 del 4 luglio 1995,              
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dott. Stefano Vannini, in           
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale Area            
Cultura e Turismo Alessandro Chili, in merito alla legittimita' della           
presente deliberazione ai sensi del predetto articolo di legge e                
della sopracitata deliberazione;                                                
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Responsabile              
del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani, ai sensi              
del predetto articolo di legge e della sopracitata deliberazione;               
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
                                                                                
1) di approvare la ripartizione dei fondi alle Province, secondo i              
criteri di cui in premessa e che qui si intendono integralmente                 
riportati, compresa nell'Allegato A, parte integrante della presente            
deliberazione;                                                                  
                                                                                
2) di approvare l'elenco riportato nella Tabella B) "Progetti                   
presentati alle singole Province" che forma parte integrante della              
presente delibera;                                                              
                                                                                
3) di stabilire che i progetti riportati nella Tabella D), "Elenco              
progetti non ammissibili" parte integrante della presente                       
deliberazione, non sono ammissibili per le motivazioni a fianco di              
ciascuno indicate;                                                              
                                                                                
4) di definire, viste le premesse che si intendono qui integralmente            
riportate, il programma 1997/1999 - Progetti pubblici di cui all'art.           
8 della L.R. 3/93, cosi' come modificato dall'art. 4 della L.R.                 
19/97, dettagliato negli Allegati C) ed E), che costituiscono parte             
integrante del presente atto, comprendenti l'elenco dei progetti                
ammissibili ma non prioritari e l'elenco dei progetti ammessi a                 
finanziamento, con l'indicazione dell'importo della spesa ammessa a             
contributo oltre all'importo del contributo relativamente                       
all'Allegato E);                                                                
                                                                                
5) di stabilire che le Province provvederanno a notificare ai                   
beneficiari l'ammissione a contributo ed a richiedere il relativo               
progetto esecutivo, indicando nello stesso atto l'iter procedurale              
nonche' le modalita' amministrative alle quali gli stessi beneficiari           
dovranno attenersi per la concessione e la liquidazione del                     
contributo, secondo quanto gia' stabilito al punto A.9 della                    
deliberazione del Consiglio regionale 584/97 e ricordato in premessa;           
                                                                                
6) di stabilire che gli Enti locali territoriali beneficiari dovranno           
presentare alle Province competenti per territorio, entro 60 giorni             
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pena la decadenza            
della priorita' e del conseguente inserimento nel programma, i                  
progetti esecutivi degli interventi ammessi redatti in conformita'              
con le normative vigenti in materia di opere pubbliche, completi di:            
- documentazione cartografica;                                                  
- computo metrico estimativo;                                                   
- capitolato speciale d'appalto;                                                
- delibera di approvazione del progetto esecutivo;                              
- delibera di approvazione del relativo piano economico-finanziario;            
- certificazione del Sindaco in cui si attesta la conformita'                   
dell'intervento alle vigenti normative, urbanistiche ed ambientali,             
nazionali, regionali e comunali;                                                
- dichiarazione del Sindaco relativa ai tempi previsti per l'avvio              
dei cantieri e per l'ultimazione delle opere;                                   
                                                                                
7) di dare atto che le Province dovranno attenersi alle disposizioni            
di cui alla delibera di Consiglio 584/97 e richiamate in premessa,              
specificando inoltre che, qualora si accerti, a seguito                         
dell'istruttoria tecnica effettuata dalle Province sui progetti                 
esecutivi, un importo di spesa ammissibile inferiore a quello                   
approvato e indicato nella Tabella E), parte integrante del presente            
atto, il relativo contributo concesso rimane confermato purche'                 
rientri nei limiti stabiliti dalla delibera di Consiglio regionale              
584/97; in caso contrario il contributo dovra' essere ridotto                   
proporzionalmente al fine di ricondurlo entro i predetti limiti;                
                                                                                
8) di imputare la spesa complessiva di Lire 11.092.000.000 registrata           
con il n. 147 di impegno sul Capitolo del Bilancio per l'esercizio              
finanziario 1998 che presenta la necessaria disponibilita',                     
corrispondente al Capitolo 25528 "Contributi in conto capitale a Enti           
locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per            
la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attivita'            
turistica (art. 5, comma 1, lett. A), art. 6, lett. B) e art. 7,                
commi 1 e 2, lett. C), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata               
dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" del Bilancio per l'esercizio                 
finanziario 1997;                                                               
                                                                                
9) di dare atto che l'esecutivita' dell'impegno per l'esercizio 1998            
di cui al punto precedente rimane subordinata alle norme di gestione            
del bilancio, cosi' come previsto dalla L.R. 31/77 modificata dalla             
L.R. 40/94;                                                                     
                                                                                
10) di dare atto che alla liquidazione dei contributi concessi alle             
Province provvedera' con propri atti formali, ai sensi della L.R.               
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 nonche' del punto 5.2              
della deliberazione 2541/95 il Responsabile del Servizio competente             
secondo le seguenti modalita':                                                  
- il 50% ad esecutivita' della presente deliberazione e nel rispetto            
di quanto specificato al precedente punto 9);                                   
- le successive liquidazioni saranno erogate man mano che le Province           
esauriranno le somme a loro disposizione; oppure in alternativa in              
un'unica soluzione fino al massimo dell'80% dell'ammontare                      
complessivo dei contributi, ad avvenuto esaurimento dei fondi erogati           
con il primo acconto;                                                           
                                                                                
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(seguono Allegati)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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