REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 3

L.R. 50/96 - Approvazione Statuto Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di Ferrara

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 lo Statuto              
dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di              
Ferrara, allegato quale parte integrante del presente atto                      
deliberativo;                                                                   
2) di disporre che il testo dell'allegato Statuto sia pubblicato nel            
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FERRARA           
- STATUTO                                                                       
INDICE                                                                          
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI                                                    
Art.  1 - Natura giuridica e sede Art.  2 - Oggetto e principi                  
direttivi Art.  3 - Compiti Art.  4 - Principi di azione Art.  5 -              
Convenzioni ed accordi Art.  6 - Prestazioni per conto terzi                    
TITOLO II - ORGANI                                                              
Art.  7 - Organi dell'Azienda Art.  8 - Consiglio di amministrazione:           
composizione, durata Art.  9 - Incompatibilita', decadenza,                     
dimissioni dalla carica di consigliere Art. 10 - Attribuzioni del Cda           
Art. 11 - Funzionamento del Cda Art. 12 - Presidente Art. 13 -                  
Revisore dei conti Art. 14 - Competenze del Revisore unico                      
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE                      
Art. 15 - Direttore  Art. 16 - Compiti del Direttore Art. 17 -                  
Organizzazione e qualificazione del lavoro Art. 18 - Collaborazioni             
esterne                                                                         
TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITA'                                           
Art. 19 - Patrimonio Art. 20 - Gestione finanziaria, patrimoniale ed            
economica. Controllo di gestione                                                
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI                                                  
Art. 21 - Modifica dello Statuto                                                
TITOLO I                                                                        
PRINCIPI GENERALI                                                               
Art. 1                                                                          
Natura giuridica, sede                                                          
1. L'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di              
Ferrara - d'ora in avanti Azienda - e' ente dipendente dalla Regione            
con sede legale in Ferrara.                                                     
2. L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,           
di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare,            
ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di                 
seguito legge regionale.                                                        
Art. 2                                                                          
Oggetto e principi direttivi                                                    
1. L'Azienda gestisce i servizi idonei a rendere effettivo il diritto           
allo studio universitario, in particolare finalizzati a rendere piu'            
agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e a qualificare la           
permanenza nella dimensione universitaria, nonche' a favorire                   
l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e                     
meritevoli ancorche' privi o carenti di mezzi.                                  
2. I servizi gestiti dall'Azienda sono rivolti agli studenti iscritti           
ai corsi di studio dell'Universita' di Ferrara, e agli altri Istituti           
universitari e Istituti superiori di grado universitario che                    
rilasciano titoli aventi valore legale, aventi sede principale                  
nell'area territoriale ferrarese. Possono fruire dei servizi gestiti            
dall'Azienda, previa definizione delle modalita', anche gli studenti            
iscritti ad altre Universita' della regione Emilia-Romagna.                     
3. Nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, l'Azienda puo'           
indirizzare i propri servizi anche ad altri soggetti - tra i quali              
diplomati di scuola media superiore o laureati - prevedendo                     
specifiche misure di partecipazione degli utenti a totale copertura             
dei costi sostenuti, nel caso in cui risulti opportuno per                      
l'economicita' della gestione.                                                  
4. E' altresi' compito dell'Azienda agevolare la fruizione dei                  
servizi offerti ai soggetti portatori di handicap, anche                        
predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.                   
5. L'Azienda, per quanto di sua competenza, attua interventi                    
indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai                
corsi universitari.                                                             
6. L'Azienda, per quanto di sua competenza, promuove le iniziative              
idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e                 
mercato del lavoro, e a favorire una positiva integrazione della                
popolazione studentesca nelle comunita' locali.                                 
7. Nell'esercizio dei propri compiti l'Azienda realizza la piu' ampia           
armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria                   
formulati dall'Universita' di Ferrara nell'ambito delle proprie                 
attribuzioni.                                                                   
Art. 3                                                                          
Compiti                                                                         
1. L'attivita' prestata dall'Azienda nell'ambito delle sue finalita'            
istituzionali comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal            
programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo           
anche conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi           
dell'art. 4, comma 3 della legge regionale, e dei contenuti del Piano           
universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.                         
2. L'Azienda osserva la distinzione degli interventi a favore degli             
studenti a seconda che essi siano rivolti alla generalita' degli                
studenti, ovvero attribuibili per concorso.                                     
3. In particolare l'Azienda eroga alla generalita' degli studenti i             
seguenti servizi:                                                               
a) orientamento al lavoro;                                                      
b) ristorazione;                                                                
c) assistenza sanitaria;                                                        
d) editoriale e librario;                                                       
e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto               
allo studio universitario e sulle opportunita' logistiche e formative           
presenti sul territorio;                                                        
f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del           
diritto allo studio, con particolare riguardo ai servizi innovativi;            
g) eventuali altre prestazioni indicate dalla legge regionale, anche            
nei settori culturale e sportivo, compatibili con la propria area di            
intervento e con la disponibilita' delle risorse ad essa affidate.              
4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli            
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati             
attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di                
concorso finanziario. Essi consistono in:                                       
a) borse di studio;                                                             
b) servizi abitativi;                                                           
c) prestiti d'onore.                                                            
5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, l'Azienda puo'                  
disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di               
studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto             
fruire di altre forme di assistenza.                                            
Art. 4                                                                          
Principi di azione                                                              
1. L'Azienda agisce osservando i principi di buon andamento e di                
imparzialita' dell'amministrazione, ed i criteri di economicita',               
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di                 
consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici            
erogati.                                                                        
2. L'Azienda promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli            
universitari, nonche' la realizzazione di iniziative comuni, sulla              
base di apposite intese con i competenti organi dell'Universita' di             
Ferrara. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con                 
riferimento alle attivita' del Comune di Ferrara.                               
3. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,              
promuove ed attua la piu' ampia collaborazione con gli altri soggetti           
pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare              
l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di             
carattere didattico e scientifico degli studenti, nonche' di                    
coordinare le attivita' aziendali con gli altri servizi indirizzati             
alla generalita' della popolazione giovanile.                                   
4. L'Azienda garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai                   
documenti amministrativi attinenti all'attivita' aziendale, nel                 
rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della              
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per la disciplina dell'esercizio del               
diritto di accesso, l'Azienda adotta un apposito regolamento entro              
sei mesi dalla sua costituzione.                                                
5. Per l'erogazione dei servizi attribuibili per concorso e delle               
sovvenzioni straordinarie, l'Azienda provvede alla previa                       
determinazione dei criteri e delle modalita' alle quali essa si                 
impegna ad attenersi, curandone la piu' ampia diffusione a favore               
degli interessati.                                                              
6. L'ADSU promuove il coordinamento con le altre Aziende regionali              
per il diritto allo studio e la Regione Emilia-Romagna al fine di               
omogeneizzare i servizi e le prestazioni offerte.                               
Art. 5                                                                          
Convenzioni ed accordi                                                          
1. L'Azienda presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo           
della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di            
ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o                 
indirettamente interessato, per la realizzazione di finalita' comuni.           
L'Azienda si puo' in particolare avvalere di servizi resi da enti,              
soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche               
costituite ed operanti nelle Universita', previa determinazione dei             
requisiti per l'affidamento di tali interventi da parte del Consiglio           
di amministrazione, cosi' come prevede l'art. 10, comma 2, lett. s)             
del presente statuto.                                                           
2. A tale scopo, e per conseguire economicita' e razionalita' della             
gestione, l'Azienda stipula con i soggetti interessati convenzioni od           
accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali              
devono essere determinati oggetto, misura, modalita', oneri e tempi             
di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualita' dei                 
servizi prestati all'utenza.                                                    
3. Qualora l'iniziativa per la collaborazione sia dell'Azienda, il              
Presidente, previa delibera del Cda, promuove la conclusione                    
dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni                 
interessate; l'adesione ad accordi di programma promossi da altre               
Amministrazioni e' deliberata dal Cda, in relazione alla richiesta              
formulata all'Azienda.                                                          
4. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con            
soggetti terzi, l'Azienda puo' altresi' procedere alla conclusione di           
negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa               
vigente in materia di contabilita' pubblica, qualora reputi il                  
ricorso alla propria autonomia privatistica piu' funzionale alla                
migliore realizzazione dei propri compiti.                                      
Art. 6                                                                          
Prestazioni per conto terzi                                                     
1. L'Azienda, nell'ambito dei servizi di sua competenza, e nel                  
rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, puo' svolgere            
prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non                   
inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.                            
TITOLO II                                                                       
ORGANI                                                                          
Art. 7                                                                          
Organi dell'Azienda                                                             
1. Sono organi dell'Azienda:                                                    
a) il Consiglio di amministrazione;                                             
b) il Presidente;                                                               
c) il Revisore dei conti.                                                       
Art. 8                                                                          
Consiglio di amministrazione: composizione, durata                              
1. Il Consiglio di amministrazione (Cda) dell'Azienda e' composto da:           
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;            
b) un rappresentante nominato dal Comune di Ferrara;                            
c) due rappresentanti dell'Universita', di cui uno eletto dalla                 
componente studentesca.                                                         
2. I componenti del Cda durano in carica quattro anni, salvo quanto             
previsto dallo Statuto dell'Universita' di Ferrara per le elezioni              
della componente studentesca. Essi sono rieleggibili nella carica per           
una sola volta consecutiva.                                                     
3. Allo scadere del mandato i componenti del Cda restano in carica              
sino all'insediamento dei loro successori, e comunque non oltre il              
quindicesimo giorno dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono           
diventate esecutive.                                                            
4. Le indennita' e i rimborsi spettanti ai consiglieri sono regolati            
dalla normativa regionale vigente in materia di compensi e rimborsi a           
favore dei componenti di Enti e di Aziende regionali e spettano anche           
nei casi di partecipazione, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori           
di organismi, collegi e comitati.                                               
Art. 9                                                                          
Incompatibilita', decadenza, dimissioni                                         
dalla carica di consigliere                                                     
1. La carica di componente del Cda dell'Azienda, e' incompatibile con           
la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;             
componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare              
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda ovvero dipendente con                 
funzioni direttive del medesimo organismo.                                      
2. La carica di consigliere e' altresi' incompatibile con:                      
- la titolarita' di azienda individuale;                                        
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di             
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in             
accomandita semplice;                                                           
- la qualifica di amministratore o dirigente in societa' a                      
responsabilita' limitata, qualora dette funzioni siano ricoperte in             
imprese fornitrici od esercenti, direttamente od indirettamente,                
attivita' connesse ai servizi gestiti dall'Azienda.                             
3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilita' entro il               
trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla             
carica.                                                                         
4. I componenti del Cda che non intervengano a tre sedute consecutive           
senza darne giustificata motivazione scritta decadono dalla carica.             
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate           
presso la sede legale dell'Azienda per iscritto, tramite raccomandata           
con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Azienda ed hanno                  
effetto dalla data del loro ricevimento.                                        
6. In caso di decadenza, dimissione, o cessazione dalla carica di               
consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne da' immediata                 
comunicazione al Cda ed all'organo competente alla nomina del nuovo             
rappresentante in Consiglio.                                                    
7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Cda           
comportano la decadenza del Cda stesso, che rimane in carica per la             
sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi                       
consiglieri.                                                                    
Art. 10                                                                         
Attribuzioni del Cda                                                            
1. Il Cda formula gli indirizzi ai quali l'attivita' aziendale deve             
essere orientata; il Cda esercita inoltre tutti i poteri                        
amministrativi connessi alla realizzazione delle finalita'                      
istituzionali dell'Azienda, ad eccezione di quelli rientranti nelle             
attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo statuto agli altri organi           
dell'ente, ovvero al Direttore dell'Azienda.                                    
2. In particolare, il Cda:                                                      
a) adotta lo statuto dell'Azienda;                                              
b) adotta un regolamento di contabilita';                                       
c) delibera la nomina e la risoluzione del rapporto con il Direttore;           
d) adotta la dotazione organica dell'Azienda;                                   
e) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di                 
cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si            
riferisce;                                                                      
f) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno                    
successivo a quello cui esso si riferisce;                                      
g) delibera l'assunzione di finanziamenti;                                      
h) accetta donazioni, eredita', e legati;                                       
i) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, i contratti che             
non rientrino nella competenza del Direttore dell'Azienda;                      
l) delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti interni                   
dell'Azienda, e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei              
servizi;                                                                        
m) delibera i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli                 
interventi attribuibili per concorso, di competenza dell'Azienda;               
n) delibera, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la             
determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche            
per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso,           
gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore, e le                  
tariffe ed i prezzi dei servizi;                                                
o) delibera gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei             
servizi di competenza dell'Azienda;                                             
p) vigila sul funzionamento dei Servizi e sulla conservazione del               
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Azienda;                                
q) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria           
amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e           
contabile;                                                                      
r) ha facolta', previa diffida, di sostituire il Direttore                      
nell'adozione di atti di sua competenza in caso di omissione o                  
ritardo nell'esercizio delle funzioni dirigenziali tali da recare               
pregiudizio all'interesse pubblico;                                             
s) definisce, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale,            
i requisiti per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza            
dell'Azienda ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente             
costituite ed operanti nell'Universita';                                        
t) esprime, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale, il           
parere sulla definizione della quota di risorse che l'Azienda deve              
finalizzare alla erogazione del salario accessorio in ambito della              
contrattazione decentrata regionale;                                            
u) esercita le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore,                
dallo statuto e dai regolamenti;                                                
v) determina, sulla base dei limiti e nel rispetto dei criteri e                
delle direttive fissate dalla Regione, l'importo degli emolumenti da            
corrispondere ai componenti dei propri organi.                                  
Art. 11                                                                         
Funzionamento del Cda                                                           
1. Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente, di regola                 
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo                
ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno due                  
componenti del Cda, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.                  
2. La convocazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il           
giorno, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere inviata a                 
ciascun componente del Cda ed al Direttore nella rispettiva residenza           
anagrafica, ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta                   
dell'interessato, almeno cinque giorni prima della data fissata per             
le riunioni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima,               
anche mediante telegramma, ovvero telex o telefax.                              
3. La convocazione e' altresi' comunicata, negli stessi termini                 
appena indicati, al Revisore unico, il quale puo' assistere alle                
sedute del Cda.                                                                 
4. Il Direttore partecipa al Cda senza diritto di voto.                         
5. Le sedute del Cda non sono pubbliche.                                        
6. Ad esse possono essere invitati a partecipare, ai soli fini                  
conoscitivi, i soggetti che il Cda ritenga utili per ottenere                   
chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.              
7. Non possono partecipare alle deliberazioni del Cda i componenti              
che abbiano un interesse personale essi stessi, o loro congiunti e              
affini entro il quarto grado, sugli atti in discussione.                        
8. Le riunioni del Cda sono valide qualora siano presenti la                    
maggioranza dei componenti in carica, sempreche' tra i presenti sia             
compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a cio'                   
espressamente delegato.                                                         
9. Il Cda delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo che sia               
richiesta una diversa maggioranza per legge o per statuto; in caso di           
parita' prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del                  
Vicepresidente.                                                                 
10. Le delibere del Cda sono immediatamente efficaci ed eseguibili,             
ad eccezione di quelle per le quali la legge regionale prescrive                
l'approvazione regionale.                                                       
11. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a votazione               
segreta.                                                                        
Art. 12                                                                         
Presidente                                                                      
1. Il Presidente dell'Azienda e' nominato dalla Giunta regionale                
d'intesa con l'Universita'.                                                     
2. Il Presidente dura in carica 5 anni; egli non e' immediatamente              
rieleggibile per piu' di un mandato consecutivo.                                
3. Per la carica di Presidente vigono le stesse cause di                        
incompatibilita' stabilite per la carica di componente del Cda. Le              
dimissioni dalla carica devono essere presentate presso la sede                 
legale dell'Azienda per iscritto, ed hanno effetto dal loro                     
ricevimento; esse devono essere immediatamente comunicate al Cda,               
nonche' alla Giunta regionale ed all'Universita' ai fini della nomina           
del nuovo Presidente.                                                           
4. E' compito del Presidente:                                                   
a) rappresentare legalmente l'Azienda nei confronti dei terzi e nei             
rapporti istituzionali;                                                         
b) convocare e presiedere i lavori del Cda e sovrintendere alla                 
esecuzione delle relative deliberazioni, nonche' firmarne gli atti e            
la corrispondenza;                                                              
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonche'            
sull'operato del Direttore dell'Azienda, per garantirne l'efficienza            
e determinare la corretta individuazione delle responsabilita'                  
correlate alle eventuali disfunzioni da sottoporre al Cda;                      
d) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, e                
sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari che rientrano           
nell'ordinaria competenza del Cda; tali provvedimenti devono essere             
sottoposti alla ratifica del Cda nella prima riunione successiva                
utile;                                                                          
e) eseguire gli incarichi eventualmente affidatigli dal Cda;                    
f) esercitare le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base              
alla legge, allo statuto e ai regolamenti interni.                              
5. Il Presidente designa all'interno del Cda un Vicepresidente che lo           
sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento            
o assenza; il Presidente puo' espressamente delegare alcune materie             
al Vicepresidente.                                                              
6. Il Presidente puo' inoltre temporaneamente assegnare, con atto               
scritto, l'assolvimento di determinati suoi compiti a singoli                   
componenti del Cda.                                                             
Art. 13                                                                         
Revisore dei conti                                                              
1. Il Revisore dei conti e' unico, nominato dalla Giunta regionale,             
scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al              
DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.                                                    
2. Il Revisore dura in carica quattro anni.                                     
3. La carica di Revisore non puo' essere assunta da parenti ed affini           
entro il quarto grado dei componenti gli altri organi dell'Azienda.             
Il Revisore non puo' assumere incarichi professionali o consulenze              
presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere            
dalla carica.                                                                   
4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la                   
sospensione dal ruolo dei Revisori contabili, il mancato espletamento           
delle proprie funzioni per tre trimestri consecutivi senza                      
giustificata motivazione scritta, e l'assenza, anche se giustificata,           
protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere               
immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed alla Giunta             
regionale, la quale provvedera' alla nomina di un nuovo Revisore.               
5. Il Revisore deve espletare le proprie funzioni almeno una volta              
ogni trimestre. Delle riunioni, ispezioni o verifiche effettuate deve           
essere redatto apposito verbale.                                                
6. Al Revisore spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dalla            
legislazione regionale e nazionale.                                             
Art. 14                                                                         
Competenze del Revisore unico                                                   
1. Il Revisore:                                                                 
a) effettua un riscontro sulla gestione economico-finanziaria                   
dell'Azienda ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle                    
scritture contabili;                                                            
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto,                          
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di           
propria competenza;                                                             
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;                     
e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Azienda, che ne                 
informa immediatamente il Cda, sulle eventuali irregolarita'                    
riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di vigilanza e di               
controllo;                                                                      
f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di                   
produttivita' ed efficienza di gestione;                                        
g) fornisce al Cda, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche           
utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del           
Cda stesso.                                                                     
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i                   
relativi risultati sono posti a disposizione del Revisore.                      
3. Il Revisore puo' chiedere notizie agli amministratori dell'Azienda           
sull'andamento di determinati affari od operazioni dell'Azienda.                
4. Il Revisore puo' procedere in ogni momento ad ispezioni e                    
controlli.                                                                      
TITOLO III                                                                      
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA                                                   
E DEL PERSONALE                                                                 
Art. 15                                                                         
Direttore                                                                       
1. Il Direttore occupa la posizione dirigenziale piu' elevata                   
nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.                              
2. L'incarico di Direttore e' incompatibile con l'assunzione di                 
cariche elettive presso gli organi rappresentantivi dello Stato,                
della Regione e degli Enti locali rappresentati in seno al Cda.                 
L'incarico e' altresi' incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto           
di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi                    
professione o industria, nonche' con qualsiasi prestazione anche di             
carattere occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli            
interessi e le funzioni dell'Azienda. Il Direttore puo' accettare               
incarichi temporanei di carattere professionale estranei                        
all'attivita' aziendale previa autorizzazione scritta del Presidente,           
da richiedere di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di           
incompatibilta' entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza                
comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente                        
dell'Azienda, la decadenza dall'incarico.                                       
3. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato su           
delibera del Cda.                                                               
4. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con                     
provvedimento motivato del Cda, previa contestazione all'interessato,           
in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi                  
aziendali, o di irregolarita' gravi nella gestione amministrativa e             
contabile imputabili alla sua direzione.                                        
5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni           
sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal              
dirigente piu' anziano in ruolo.                                                
Art. 16                                                                         
Compiti del Direttore                                                           
1. Il Direttore ha la responsabilita' della struttura organizzativa e           
amministrativa dell'Azienda e svolge un'attivita' generale di                   
indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del                    
personale dell'Azienda, in attuazione degli obiettivi definiti dagli            
organi di governo dell'Azienda, definisce le competenze analitiche              
delle strutture organizzative; provvede, in osservanza delle                    
direttive del Cda, all'andamento dei servizi prestati dall'Azienda,             
ne regola il funzionamento e ne e' responsabile; puo' formulare                 
proposte al Cda ai fini dell'adozione di atti aziendali di competenza           
del Cda stesso.                                                                 
2. In particolare, il Direttore:                                                
a) partecipa alle riunioni del Cda, con funzione consultiva;                    
b) dirige e coordina le strutture aziendali e risponde del loro                 
efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al Cda;                   
c) adotta i provvedimenti e le misure opportune per migliorare                  
l'efficienza delle attivita' gestite dall'Azienda, compresa                     
l'eventuale delega di funzioni e di firma;                                      
d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per             
le delibere del Cda;                                                            
e) cura l'esecuzione delle delibere del Cda;                                    
f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative             
relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al Cda;                          
g) predispone periodicamente, in accordo con il Presidente, i                   
progetti e piani operativi per la realizzazione degli indirizzi                 
indicati dal Cda;                                                               
h) redige la relazione annuale sull'attivita' dell'Azienda e sugli              
obiettivi raggiunti, da sottoporre al Cda;                                      
i) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture, e            
quelle per i concorsi;                                                          
l) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella                   
competenza del Presidente;                                                      
m) dirige il personale, adottando i provvedimenti relativi allo stato           
giuridico ed economico e la disciplina del personale, in osservanza             
delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti                      
collettivi;                                                                     
n) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Azienda                     
relazionando al Presidente sulle modalita' di scelta;                           
o) assume il ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono           
il patrimonio aziendale, fatte salve le responsabilita' espressamente           
imputate a carico di altri soggetti;                                            
p) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Azienda              
che gli e' attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e             
dal Cda.                                                                        
3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilita'           
ed eventualmente integrati con delibera del Cda da aggiornare                   
periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede agli                  
acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento                       
dell'Azienda, sottoponendo al Cda idonea rendicontazione.                       
Art. 17                                                                         
Organizzazione e qualificazione del lavoro                                      
1. Nel pieno rispetto della legge e degli accordi collettivi, le                
modalita' di organizzazione del lavoro del personale addetto ai                 
servizi dell'Azienda perseguono la massima produttivita' possibile e            
sono adeguate alle esigenze primarie degli utenti, ed a quelle                  
scientifico-didattiche dell'Universita'.                                        
2. Gli orari degli uffici dell'Azienda aperti al pubblico sono                  
stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza,                        
coordinandoli con quelli degli altri uffici aperti al pubblico.                 
3. L'Azienda promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e             
lo sviluppo della professionalita' del personale.                               
Art. 18                                                                         
Collaborazioni esterne                                                          
1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i            
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il                  
personale di servizio, l'Azienda puo' ricorrere a incarichi e a                 
consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a                 
persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.                      
TITOLO IV                                                                       
PATRIMONIO E CONTABILITA'                                                       
Art. 19                                                                         
Patrimonio                                                                      
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed                 
immobili.                                                                       
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dai beni all'uopo                   
trasferiti dalla Regione, nonche' dai beni derivanti da acquisizioni,           
donazioni, eredita' e legati.                                                   
3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono                  
vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto               
allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta il                  
ritrasferimento degli stessi al patrimonio regionale.                           
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Azienda deve essere                     
autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente                    
approvare la relativa delibera di cessione.                                     
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili e' in ogni caso                  
destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al           
diritto allo studio.                                                            
Art. 20                                                                         
Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.                                
Controllo di gestione                                                           
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento            
del sistema di controllo di gestione dell'Azienda sono disciplinati             
dalla legge e dal regolamento di contabilita', deliberato dal Cda ed            
approvato dalla Giunta regionale.                                               
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.                          
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e                 
finanziario.                                                                    
4. Gli strumenti necessari all'attivita' di direzione ed alle                   
valutazioni di competenza degli organi dell'Azienda sono forniti da             
un apposito sistema di controllo di gestione.                                   
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa           
attestazione da parte del Direttore, o di suo delegato, della                   
esistenza e della sufficienza della copertura necessaria                        
preventivata.                                                                   
TITOLO V                                                                        
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
Art. 21                                                                         
Modifica dello Statuto                                                          
1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto           
sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei                 
componenti del Cda compreso il Presidente, e diventano esecutive con            
l'approvazione della Giunta regionale.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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