DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 1998, n. 3
L.R. 50/96 - Approvazione Statuto Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di Ferrara
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 50/96 lo Statuto
dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di
Ferrara, allegato quale parte integrante del presente atto
deliberativo;
2) di disporre che il testo dell'allegato Statuto sia pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FERRARA
- STATUTO
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Natura giuridica e sede Art. 2 - Oggetto e principi
direttivi Art. 3 - Compiti Art. 4 - Principi di azione Art. 5 -
Convenzioni ed accordi Art. 6 - Prestazioni per conto terzi
TITOLO II - ORGANI
Art. 7 - Organi dell'Azienda Art. 8 - Consiglio di amministrazione:
composizione, durata Art. 9 - Incompatibilita', decadenza,
dimissioni dalla carica di consigliere Art. 10 - Attribuzioni del Cda
Art. 11 - Funzionamento del Cda Art. 12 - Presidente Art. 13 -
Revisore dei conti Art. 14 - Competenze del Revisore unico
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE
Art. 15 - Direttore Art. 16 - Compiti del Direttore Art. 17 -
Organizzazione e qualificazione del lavoro Art. 18 - Collaborazioni
esterne
TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 19 - Patrimonio Art. 20 - Gestione finanziaria, patrimoniale ed
economica. Controllo di gestione
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Modifica dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Natura giuridica, sede
1. L'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario di
Ferrara - d'ora in avanti Azienda - e' ente dipendente dalla Regione
con sede legale in Ferrara.
2. L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,
di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare,
ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24 dicembre 1996, n. 50 - di
seguito legge regionale.
Art. 2
Oggetto e principi direttivi
1. L'Azienda gestisce i servizi idonei a rendere effettivo il diritto
allo studio universitario, in particolare finalizzati a rendere piu'
agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e a qualificare la
permanenza nella dimensione universitaria, nonche' a favorire
l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e
meritevoli ancorche' privi o carenti di mezzi.
2. I servizi gestiti dall'Azienda sono rivolti agli studenti iscritti
ai corsi di studio dell'Universita' di Ferrara, e agli altri Istituti
universitari e Istituti superiori di grado universitario che
rilasciano titoli aventi valore legale, aventi sede principale
nell'area territoriale ferrarese. Possono fruire dei servizi gestiti
dall'Azienda, previa definizione delle modalita', anche gli studenti
iscritti ad altre Universita' della regione Emilia-Romagna.
3. Nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, l'Azienda puo'
indirizzare i propri servizi anche ad altri soggetti - tra i quali
diplomati di scuola media superiore o laureati - prevedendo
specifiche misure di partecipazione degli utenti a totale copertura
dei costi sostenuti, nel caso in cui risulti opportuno per
l'economicita' della gestione.
4. E' altresi' compito dell'Azienda agevolare la fruizione dei
servizi offerti ai soggetti portatori di handicap, anche
predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.
5. L'Azienda, per quanto di sua competenza, attua interventi
indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai
corsi universitari.
6. L'Azienda, per quanto di sua competenza, promuove le iniziative
idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e
mercato del lavoro, e a favorire una positiva integrazione della
popolazione studentesca nelle comunita' locali.
7. Nell'esercizio dei propri compiti l'Azienda realizza la piu' ampia
armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria
formulati dall'Universita' di Ferrara nell'ambito delle proprie
attribuzioni.
Art. 3
Compiti
1. L'attivita' prestata dall'Azienda nell'ambito delle sue finalita'
istituzionali comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal
programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo
anche conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 4, comma 3 della legge regionale, e dei contenuti del Piano
universitario di cui alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.
2. L'Azienda osserva la distinzione degli interventi a favore degli
studenti a seconda che essi siano rivolti alla generalita' degli
studenti, ovvero attribuibili per concorso.
3. In particolare l'Azienda eroga alla generalita' degli studenti i
seguenti servizi:
a) orientamento al lavoro;
b) ristorazione;
c) assistenza sanitaria;
d) editoriale e librario;
e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto
allo studio universitario e sulle opportunita' logistiche e formative
presenti sul territorio;
f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del
diritto allo studio, con particolare riguardo ai servizi innovativi;
g) eventuali altre prestazioni indicate dalla legge regionale, anche
nei settori culturale e sportivo, compatibili con la propria area di
intervento e con la disponibilita' delle risorse ad essa affidate.
4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati
attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di
concorso finanziario. Essi consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) prestiti d'onore.
5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, l'Azienda puo'
disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di
studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto
fruire di altre forme di assistenza.
Art. 4
Principi di azione
1. L'Azienda agisce osservando i principi di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, ed i criteri di economicita',
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di
consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici
erogati.
2. L'Azienda promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli
universitari, nonche' la realizzazione di iniziative comuni, sulla
base di apposite intese con i competenti organi dell'Universita' di
Ferrara. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con
riferimento alle attivita' del Comune di Ferrara.
3. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
promuove ed attua la piu' ampia collaborazione con gli altri soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di
carattere didattico e scientifico degli studenti, nonche' di
coordinare le attivita' aziendali con gli altri servizi indirizzati
alla generalita' della popolazione giovanile.
4. L'Azienda garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai
documenti amministrativi attinenti all'attivita' aziendale, nel
rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per la disciplina dell'esercizio del
diritto di accesso, l'Azienda adotta un apposito regolamento entro
sei mesi dalla sua costituzione.
5. Per l'erogazione dei servizi attribuibili per concorso e delle
sovvenzioni straordinarie, l'Azienda provvede alla previa
determinazione dei criteri e delle modalita' alle quali essa si
impegna ad attenersi, curandone la piu' ampia diffusione a favore
degli interessati.
6. L'ADSU promuove il coordinamento con le altre Aziende regionali
per il diritto allo studio e la Regione Emilia-Romagna al fine di
omogeneizzare i servizi e le prestazioni offerte.
Art. 5
Convenzioni ed accordi
1. L'Azienda presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo
della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di
ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o
indirettamente interessato, per la realizzazione di finalita' comuni.
L'Azienda si puo' in particolare avvalere di servizi resi da enti,
soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche
costituite ed operanti nelle Universita', previa determinazione dei
requisiti per l'affidamento di tali interventi da parte del Consiglio
di amministrazione, cosi' come prevede l'art. 10, comma 2, lett. s)
del presente statuto.
2. A tale scopo, e per conseguire economicita' e razionalita' della
gestione, l'Azienda stipula con i soggetti interessati convenzioni od
accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali
devono essere determinati oggetto, misura, modalita', oneri e tempi
di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualita' dei
servizi prestati all'utenza.
3. Qualora l'iniziativa per la collaborazione sia dell'Azienda, il
Presidente, previa delibera del Cda, promuove la conclusione
dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni
interessate; l'adesione ad accordi di programma promossi da altre
Amministrazioni e' deliberata dal Cda, in relazione alla richiesta
formulata all'Azienda.
4. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con
soggetti terzi, l'Azienda puo' altresi' procedere alla conclusione di
negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa
vigente in materia di contabilita' pubblica, qualora reputi il
ricorso alla propria autonomia privatistica piu' funzionale alla
migliore realizzazione dei propri compiti.
Art. 6
Prestazioni per conto terzi
1. L'Azienda, nell'ambito dei servizi di sua competenza, e nel
rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, puo' svolgere
prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non
inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.
TITOLO II
ORGANI
Art. 7
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei conti.
Art. 8
Consiglio di amministrazione: composizione, durata
1. Il Consiglio di amministrazione (Cda) dell'Azienda e' composto da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Ferrara;
c) due rappresentanti dell'Universita', di cui uno eletto dalla
componente studentesca.
2. I componenti del Cda durano in carica quattro anni, salvo quanto
previsto dallo Statuto dell'Universita' di Ferrara per le elezioni
della componente studentesca. Essi sono rieleggibili nella carica per
una sola volta consecutiva.
3. Allo scadere del mandato i componenti del Cda restano in carica
sino all'insediamento dei loro successori, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono
diventate esecutive.
4. Le indennita' e i rimborsi spettanti ai consiglieri sono regolati
dalla normativa regionale vigente in materia di compensi e rimborsi a
favore dei componenti di Enti e di Aziende regionali e spettano anche
nei casi di partecipazione, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori
di organismi, collegi e comitati.
Art. 9
Incompatibilita', decadenza, dimissioni
dalla carica di consigliere
1. La carica di componente del Cda dell'Azienda, e' incompatibile con
la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di un'Amministrazione provinciale;
componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Azienda ovvero dipendente con
funzioni direttive del medesimo organismo.
2. La carica di consigliere e' altresi' incompatibile con:
- la titolarita' di azienda individuale;
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in
accomandita semplice;
- la qualifica di amministratore o dirigente in societa' a
responsabilita' limitata, qualora dette funzioni siano ricoperte in
imprese fornitrici od esercenti, direttamente od indirettamente,
attivita' connesse ai servizi gestiti dall'Azienda.
3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilita' entro il
trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla
carica.
4. I componenti del Cda che non intervengano a tre sedute consecutive
senza darne giustificata motivazione scritta decadono dalla carica.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate
presso la sede legale dell'Azienda per iscritto, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Azienda ed hanno
effetto dalla data del loro ricevimento.
6. In caso di decadenza, dimissione, o cessazione dalla carica di
consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne da' immediata
comunicazione al Cda ed all'organo competente alla nomina del nuovo
rappresentante in Consiglio.
7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Cda
comportano la decadenza del Cda stesso, che rimane in carica per la
sola ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi
consiglieri.
Art. 10
Attribuzioni del Cda
1. Il Cda formula gli indirizzi ai quali l'attivita' aziendale deve
essere orientata; il Cda esercita inoltre tutti i poteri
amministrativi connessi alla realizzazione delle finalita'
istituzionali dell'Azienda, ad eccezione di quelli rientranti nelle
attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo statuto agli altri organi
dell'ente, ovvero al Direttore dell'Azienda.
2. In particolare, il Cda:
a) adotta lo statuto dell'Azienda;
b) adotta un regolamento di contabilita';
c) delibera la nomina e la risoluzione del rapporto con il Direttore;
d) adotta la dotazione organica dell'Azienda;
e) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di
cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce;
f) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui esso si riferisce;
g) delibera l'assunzione di finanziamenti;
h) accetta donazioni, eredita', e legati;
i) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, i contratti che
non rientrino nella competenza del Direttore dell'Azienda;
l) delibera, su proposta del Direttore, i regolamenti interni
dell'Azienda, e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei
servizi;
m) delibera i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli
interventi attribuibili per concorso, di competenza dell'Azienda;
n) delibera, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la
determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche
per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso,
gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore, e le
tariffe ed i prezzi dei servizi;
o) delibera gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei
servizi di competenza dell'Azienda;
p) vigila sul funzionamento dei Servizi e sulla conservazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Azienda;
q) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria
amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e
contabile;
r) ha facolta', previa diffida, di sostituire il Direttore
nell'adozione di atti di sua competenza in caso di omissione o
ritardo nell'esercizio delle funzioni dirigenziali tali da recare
pregiudizio all'interesse pubblico;
s) definisce, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale,
i requisiti per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza
dell'Azienda ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente
costituite ed operanti nell'Universita';
t) esprime, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale, il
parere sulla definizione della quota di risorse che l'Azienda deve
finalizzare alla erogazione del salario accessorio in ambito della
contrattazione decentrata regionale;
u) esercita le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore,
dallo statuto e dai regolamenti;
v) determina, sulla base dei limiti e nel rispetto dei criteri e
delle direttive fissate dalla Regione, l'importo degli emolumenti da
corrispondere ai componenti dei propri organi.
Art. 11
Funzionamento del Cda
1. Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente, di regola
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno due
componenti del Cda, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
2. La convocazione, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il
giorno, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere inviata a
ciascun componente del Cda ed al Direttore nella rispettiva residenza
anagrafica, ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta
dell'interessato, almeno cinque giorni prima della data fissata per
le riunioni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima,
anche mediante telegramma, ovvero telex o telefax.
3. La convocazione e' altresi' comunicata, negli stessi termini
appena indicati, al Revisore unico, il quale puo' assistere alle
sedute del Cda.
4. Il Direttore partecipa al Cda senza diritto di voto.
5. Le sedute del Cda non sono pubbliche.
6. Ad esse possono essere invitati a partecipare, ai soli fini
conoscitivi, i soggetti che il Cda ritenga utili per ottenere
chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.
7. Non possono partecipare alle deliberazioni del Cda i componenti
che abbiano un interesse personale essi stessi, o loro congiunti e
affini entro il quarto grado, sugli atti in discussione.
8. Le riunioni del Cda sono valide qualora siano presenti la
maggioranza dei componenti in carica, sempreche' tra i presenti sia
compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a cio'
espressamente delegato.
9. Il Cda delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo che sia
richiesta una diversa maggioranza per legge o per statuto; in caso di
parita' prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del
Vicepresidente.
10. Le delibere del Cda sono immediatamente efficaci ed eseguibili,
ad eccezione di quelle per le quali la legge regionale prescrive
l'approvazione regionale.
11. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a votazione
segreta.
Art. 12
Presidente
1. Il Presidente dell'Azienda e' nominato dalla Giunta regionale
d'intesa con l'Universita'.
2. Il Presidente dura in carica 5 anni; egli non e' immediatamente
rieleggibile per piu' di un mandato consecutivo.
3. Per la carica di Presidente vigono le stesse cause di
incompatibilita' stabilite per la carica di componente del Cda. Le
dimissioni dalla carica devono essere presentate presso la sede
legale dell'Azienda per iscritto, ed hanno effetto dal loro
ricevimento; esse devono essere immediatamente comunicate al Cda,
nonche' alla Giunta regionale ed all'Universita' ai fini della nomina
del nuovo Presidente.
4. E' compito del Presidente:
a) rappresentare legalmente l'Azienda nei confronti dei terzi e nei
rapporti istituzionali;
b) convocare e presiedere i lavori del Cda e sovrintendere alla
esecuzione delle relative deliberazioni, nonche' firmarne gli atti e
la corrispondenza;
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonche'
sull'operato del Direttore dell'Azienda, per garantirne l'efficienza
e determinare la corretta individuazione delle responsabilita'
correlate alle eventuali disfunzioni da sottoporre al Cda;
d) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, e
sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari che rientrano
nell'ordinaria competenza del Cda; tali provvedimenti devono essere
sottoposti alla ratifica del Cda nella prima riunione successiva
utile;
e) eseguire gli incarichi eventualmente affidatigli dal Cda;
f) esercitare le altre eventuali attribuzioni spettantegli in base
alla legge, allo statuto e ai regolamenti interni.
5. Il Presidente designa all'interno del Cda un Vicepresidente che lo
sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento
o assenza; il Presidente puo' espressamente delegare alcune materie
al Vicepresidente.
6. Il Presidente puo' inoltre temporaneamente assegnare, con atto
scritto, l'assolvimento di determinati suoi compiti a singoli
componenti del Cda.
Art. 13
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti e' unico, nominato dalla Giunta regionale,
scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al
DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Revisore dura in carica quattro anni.
3. La carica di Revisore non puo' essere assunta da parenti ed affini
entro il quarto grado dei componenti gli altri organi dell'Azienda.
Il Revisore non puo' assumere incarichi professionali o consulenze
presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere
dalla carica.
4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la
sospensione dal ruolo dei Revisori contabili, il mancato espletamento
delle proprie funzioni per tre trimestri consecutivi senza
giustificata motivazione scritta, e l'assenza, anche se giustificata,
protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere
immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed alla Giunta
regionale, la quale provvedera' alla nomina di un nuovo Revisore.
5. Il Revisore deve espletare le proprie funzioni almeno una volta
ogni trimestre. Delle riunioni, ispezioni o verifiche effettuate deve
essere redatto apposito verbale.
6. Al Revisore spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dalla
legislazione regionale e nazionale.
Art. 14
Competenze del Revisore unico
1. Il Revisore:
a) effettua un riscontro sulla gestione economico-finanziaria
dell'Azienda ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto,
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di
propria competenza;
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Azienda, che ne
informa immediatamente il Cda, sulle eventuali irregolarita'
riscontrate in sede di esercizio dell'attivita' di vigilanza e di
controllo;
f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di
produttivita' ed efficienza di gestione;
g) fornisce al Cda, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche
utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del
Cda stesso.
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i
relativi risultati sono posti a disposizione del Revisore.
3. Il Revisore puo' chiedere notizie agli amministratori dell'Azienda
sull'andamento di determinati affari od operazioni dell'Azienda.
4. Il Revisore puo' procedere in ogni momento ad ispezioni e
controlli.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
E DEL PERSONALE
Art. 15
Direttore
1. Il Direttore occupa la posizione dirigenziale piu' elevata
nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.
2. L'incarico di Direttore e' incompatibile con l'assunzione di
cariche elettive presso gli organi rappresentantivi dello Stato,
della Regione e degli Enti locali rappresentati in seno al Cda.
L'incarico e' altresi' incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto
di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi
professione o industria, nonche' con qualsiasi prestazione anche di
carattere occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli
interessi e le funzioni dell'Azienda. Il Direttore puo' accettare
incarichi temporanei di carattere professionale estranei
all'attivita' aziendale previa autorizzazione scritta del Presidente,
da richiedere di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di
incompatibilta' entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza
comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente
dell'Azienda, la decadenza dall'incarico.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato su
delibera del Cda.
4. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con
provvedimento motivato del Cda, previa contestazione all'interessato,
in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi
aziendali, o di irregolarita' gravi nella gestione amministrativa e
contabile imputabili alla sua direzione.
5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni
sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal
dirigente piu' anziano in ruolo.
Art. 16
Compiti del Direttore
1. Il Direttore ha la responsabilita' della struttura organizzativa e
amministrativa dell'Azienda e svolge un'attivita' generale di
indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del
personale dell'Azienda, in attuazione degli obiettivi definiti dagli
organi di governo dell'Azienda, definisce le competenze analitiche
delle strutture organizzative; provvede, in osservanza delle
direttive del Cda, all'andamento dei servizi prestati dall'Azienda,
ne regola il funzionamento e ne e' responsabile; puo' formulare
proposte al Cda ai fini dell'adozione di atti aziendali di competenza
del Cda stesso.
2. In particolare, il Direttore:
a) partecipa alle riunioni del Cda, con funzione consultiva;
b) dirige e coordina le strutture aziendali e risponde del loro
efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al Cda;
c) adotta i provvedimenti e le misure opportune per migliorare
l'efficienza delle attivita' gestite dall'Azienda, compresa
l'eventuale delega di funzioni e di firma;
d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per
le delibere del Cda;
e) cura l'esecuzione delle delibere del Cda;
f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative
relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al Cda;
g) predispone periodicamente, in accordo con il Presidente, i
progetti e piani operativi per la realizzazione degli indirizzi
indicati dal Cda;
h) redige la relazione annuale sull'attivita' dell'Azienda e sugli
obiettivi raggiunti, da sottoporre al Cda;
i) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture, e
quelle per i concorsi;
l) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella
competenza del Presidente;
m) dirige il personale, adottando i provvedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico e la disciplina del personale, in osservanza
delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti
collettivi;
n) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Azienda
relazionando al Presidente sulle modalita' di scelta;
o) assume il ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono
il patrimonio aziendale, fatte salve le responsabilita' espressamente
imputate a carico di altri soggetti;
p) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Azienda
che gli e' attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e
dal Cda.
3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilita'
ed eventualmente integrati con delibera del Cda da aggiornare
periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede agli
acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento
dell'Azienda, sottoponendo al Cda idonea rendicontazione.
Art. 17
Organizzazione e qualificazione del lavoro
1. Nel pieno rispetto della legge e degli accordi collettivi, le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale addetto ai
servizi dell'Azienda perseguono la massima produttivita' possibile e
sono adeguate alle esigenze primarie degli utenti, ed a quelle
scientifico-didattiche dell'Universita'.
2. Gli orari degli uffici dell'Azienda aperti al pubblico sono
stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza,
coordinandoli con quelli degli altri uffici aperti al pubblico.
3. L'Azienda promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e
lo sviluppo della professionalita' del personale.
Art. 18
Collaborazioni esterne
1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i
suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il
personale di servizio, l'Azienda puo' ricorrere a incarichi e a
consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a
persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.
TITOLO IV
PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 19
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed
immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dai beni all'uopo
trasferiti dalla Regione, nonche' dai beni derivanti da acquisizioni,
donazioni, eredita' e legati.
3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono
vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto
allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta il
ritrasferimento degli stessi al patrimonio regionale.
4. L'alienazione dei beni immobili dell'Azienda deve essere
autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente
approvare la relativa delibera di cessione.
5. Il ricavato della vendita dei beni immobili e' in ogni caso
destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al
diritto allo studio.
Art. 20
Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.
Controllo di gestione
1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento
del sistema di controllo di gestione dell'Azienda sono disciplinati
dalla legge e dal regolamento di contabilita', deliberato dal Cda ed
approvato dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e
finanziario.
4. Gli strumenti necessari all'attivita' di direzione ed alle
valutazioni di competenza degli organi dell'Azienda sono forniti da
un apposito sistema di controllo di gestione.
5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa
attestazione da parte del Direttore, o di suo delegato, della
esistenza e della sufficienza della copertura necessaria
preventivata.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Modifica dello Statuto
1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto
sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei
componenti del Cda compreso il Presidente, e diventano esecutive con
l'approvazione della Giunta regionale.