REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 1782

Criteri per l'attuazione della Legge 1 luglio 1997, n.206 concernente interventi a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la              
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause                 
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;                      
visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge,                   
approvato con RD 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;               
vista la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle                     
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";                           
visto in particolare l'art. 1 della citata Legge 206/97 che prevede             
la concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito             
ed il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni            
di "Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di            
"Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla             
lotta obbligatoria ai sensi dei decreti ministeriali del 27 marzo               
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e            
del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del            
10 dicembre 1996;                                                               
visto il DM n. 103070 in data 30 dicembre 1997 con il quale sono                
ripartite fra le Regioni interessate le risorse, pari a complessive             
Lire 10 miliardi, stanziate dalla predetta Legge 206/97;                        
preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna col            
decreto ministeriale sopracitato ammontano a Lire 4.766.856.887 e che           
dette risorse sono state acquisite al Bilancio regionale per                    
l'esercizio finanziario 1998 sul Capitolo di parte entrata n. 02817             
"Assegnazione dello Stato per l'estirpazione e il reimpianto di                 
drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka            
e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n. 206) CNI" e stanziate           
sul Capitolo di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per                     
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite                    
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora                
(Legge 1 luglio 1997, n. 206). Mezzi statali. CNI" con propria                  
deliberazione di variazione di bilancio n. 1073 in data 6 luglio                
1998, esecutiva;                                                                
considerate:                                                                    
- l'importanza delle produzioni frutticole nell'economia della                  
regione Emilia-Romagna, ed in particolare quelle relative alle                  
coltivazioni di drupacee e di pomacee;                                          
- la gravita' e la rapidita' con cui "Sharka" ed "Erwinia amylovora"            
hanno colpito le coltivazioni frutticole regionali;                             
preso atto dei rischi fitosanitari a cui sono sottoposte le colture             
frutticole e ritenuto pertanto indispensabile intervenire                       
tempestivamente per adottare tutte le azioni di prevenzione                     
necessarie a contenere tale rischio, ivi compreso l'obbligo per gli             
operatori agricoli interessati di provvedere all'estirpazione e alla            
distruzione delle piante da frutto infette, cosi' come previsto dai             
sopracitati decreti;                                                            
constatato che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna e'              
soggetto alla lotta obbligatoria alla "Sharka" ed all"Erwinia                   
amylovora", ai sensi dei decreti precedentemente richiamati;                    
considerato che, in base a quanto  stabilito all'art. 1 della Legge             
206/97, e' data facolta' alle Regioni di concedere contributi fino ad           
un massimo di Lire:                                                             
Eta' dell'impianto  Lire per pianta  Lire per ettaro                            
primo anno di impianto  60.000  fino ad un massimo       di                     
18.000.000                                                                      
secondo anno di impianto  75.000  fino ad un massimo       di                   
22.000.000                                                                      
terzo anno di impianto  90.000  fino ad un massimo       di                     
27.000.000                                                                      
dal quarto anno al nono anno  95.000  fino ad un massimo       di               
36.000.000                                                                      
decimo anno di impianto  75.000  fino ad un massimo       di                    
30.000.000                                                                      
undicesimo anno di impianto  60.000  fino ad un massimo       di                
24.000.000                                                                      
dal dodicesimo anno  20.000  fino ad un massimo       di 18.000.000             
vivai  5.000 per astone                                                         
preso atto che l'applicazione dei parametri cosi' come definiti dalla           
legge a fronte degli estirpi imposti alle aziende del territorio                
emiliano-romagnolo dal Servizio Fitosanitario regionale                         
determinerebbero un  fabbisogno, stimato alla data del 31 marzo 1998,           
di oltre Lire 13 miliardi;                                                      
ritenuto opportuno, anche in considerazione del diffondersi delle               
infezioni qui in esame cui conseguira' un aumento delle aziende                 
potenzialmente ammissibili all'aiuto, definire il limite di                     
intervento regionale nel 75% del contributo massimo per quanto                  
riguarda gli impianti in produzione e allevamento e nel 40% per gli             
astoni in vivaio i massimali previsti dalla Legge 206/97, e stabilire           
criteri di formulazione della graduatoria per la concessione del                
contributo cosi' ridefinito secondo quanto indicato nell'Allegato 1)            
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;                          
dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole           
e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:                         
- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto                  
disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal                
Servizio Fitosanitario regionale;                                               
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,            
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante            
infette, fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli            
aiuti di cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione           
di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele,               
pere, pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso           
disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;              
dato atto che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della Legge 206/97,           
il contributo concedibile cosi' come definito con il presente atto              
deve essere ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto           
sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli              
obblighi stabiliti dalla precedentemente citata normativa                       
comunitaria;                                                                    
preso atto che e' attualmente all'esame delle Camere un provvedimento           
legislativo di rifinanziamento della Legge 206/97;                              
dato atto che l'inadeguatezza dell'assegnazione disposta in favore              
della Regione Emilia-Romagna rispetto al fabbisogno stimato ha reso             
necessarie approfondite valutazioni, anche attraverso la                        
consultazione delle Organizzazioni professionali, in ordine alla                
ridefinizione dei massimali di contributo e alla formulazione di                
criteri di priorita' per l'accesso ai contributi stessi;                        
considerato che e' ora necessario provvedere con urgenza alla                   
attivazione in Emilia-Romagna dell'intervento previsto dalla Legge              
206/97, anche in considerazione dei rilevanti danni prodotti alla               
situazione economica delle aziende colpite dalle infezioni di che               
trattasi;                                                                       
assunti, quindi i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art.             
19, secondo comma, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica;                    
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per                  
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 31 luglio             
1998, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti e dal Direttore                
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente               
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta deliberazione               
2541/95;                                                                        
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Responsabile              
del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito            
alla regolarita' contabile del presente provvedimento ai sensi dei              
predetti articoli di legge e deliberazione, nonche' secondo quanto              
disposto con determinazione del Direttore generale Risorse                      
finanziarie e strumentali 7350/96;                                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla             
base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di              
cui alla Legge 206/97, per l'estirpazione, il mancato reddito ed il             
reimpianto di alberi di pomacee e drupacee, riconosciuti contaminati            
dal Servizio Fitosanitario regionale rispettivamente dall'infezione             
di "Erwinia amylovora" e  di "Sharka";                                          
2) di stabilire che l'intervento verra' attuato in due tranches                 
secondo le modalita' ed i criteri indicati nell'Allegato 1) al                  
presente atto quale parte integrante e sostanziale;                             
3) di stabilire che i massimali di contributo concedibili sono                  
definiti negli importi indicati al punto 5 dell'Allegato 1), ritenuti           
congrui in relazione alle finalita' contributive perseguite dalla               
legge e alle attuali effettive disponibilita' finanziarie;                      
4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della Legge             
206/97, il contributo concedibile cosi' come definito al precedente             
punto 3) e' ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto           
sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli              
obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di                    
risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e                
pesche-noci;                                                                    
5) di dare atto che le risorse assegnate dal Ministero competente per           
la realizzazione dell'intervento in oggetto, come meglio descritto in           
premessa, ammontano a Lire 4.766.856.887 e sono allocate al Capitolo            
di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il              
reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle                  
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n.             
206). Mezzi statali. CNI" del Bilancio regionale per l'esercizio                
finanziario 1998 per effetto della deliberazione di Giunta regionale            
n. 1073 del 6 luglio 1998 di variazione del bilancio;                           
6) di stabilire che la Giunta regionale provvedera', con propri atti,           
ad approvare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio,                 
distintamente per ciascuna delle due tranches in cui si articola                
l'intervento, alla concessione dei contributi e all'assunzione del              
relativo impegno di spesa nei limiti delle disponibilita' recate dal            
bilancio regionale;                                                             
7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Fitosanitario                  
regionale provvedera' con propri atti formali, ai sensi degli artt.             
61 e 62 della L.R. 31/77 come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della              
L.R. 40/94 nonche' della deliberazione di Giunta regionale 2541/95,             
alla liquidazione dei contributi in favore delle aziende beneficiarie           
e alla emissione delle relative richieste dei titoli di pagamento               
come segue:                                                                     
per le aziende tenute al reimpianto:                                            
- un anticipo pari all'80% del  contributo concesso ad esecutivita'             
della deliberazione di approvazione della graduatoria;                          
- il saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio                       
Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti previsti,            
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante            
infette;                                                                        
per le aziende per le quali il reimpianto  sia comunque vietato:                
- in unica soluzione ad esecutivita' della deliberazione di                     
approvazione della graduatoria;                                                 
8) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno                   
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile            
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del                
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.             
18, terzo comma, della L.R. 15/97;                                              
9) di stabilire che le risorse eventualmente derivanti dal                      
rifinanziamento della citata Legge 206/97 saranno utilizzate con le             
seguenti priorita':                                                             
- finanziamento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie di              
cui al punto 5 da disporsi con atto del Direttore generale                      
Agricoltura nei limiti degli importi stabiliti nelle rispettive                 
deliberazioni della Giunta regionale;                                           
- integrazione dei contributi ai beneficiari individuati secondo i              
criteri stabiliti con il presente atto, da disporsi con atto della              
Giunta regionale attraverso la ridefinizione dei parametri di cui al            
precedente punto 3), fermi restando i massimali stabiliti dalla Legge           
206/97;                                                                         
10) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                  
regionale a norma dell'art. 19, secondo comma, lettera i), dello                
Statuto.                                                                        
ratificata dal Consiglio regionale con atto 23 novembre 1998,  n.1021           
ALLEGATO N. 1                                                                   
Disposizioni, criteri, parametri e modalita' per la concessione dei             
contributi di cui alla Legge 206/97 "Norme in favore delle produzioni           
agricole danneggiate da organismi nocivi"                                       
1. Beneficiari                                                                  
Possono accedere ai contributi previsti dalla Legge 206/97 i                    
proprietari, ovvero gli affittuari o chi a diverso titolo                       
documentabile abbia condotto l'impresa, nel momento in cui sia stato            
imposto da parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di                   
drupacee o rosacee colpite da "Sharka" o "Erwinia amylovora" nei                
seguenti periodi:                                                               
a) prima tranche: abbattimento di pesco, susino, albicocco, ciliegio,           
pero e melo prima del 31 marzo 1998;                                            
b) seconda tranche: abbattimento di pesco, susino, albicocco,                   
ciliegio, pero e melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il             
31 gennaio 1999.                                                                
2. Presentazione delle domande                                                  
a) Le domande dovranno essere presentate direttamente al Servizio               
Fitosanitario regionale - Via di Corticella n. 133 - 40129 Bologna              
(tel. 051/352917) o presso le sue sedi periferiche o inviate,                   
all'indirizzo precedentemente indicato, tramite lettera raccomandata            
con ricevuta di ritorno facendo fede in tal caso, ai fini del                   
rispetto del termine, la data del timbro postale. La scadenza per la            
presentazione delle domande di abbattimenti e' definita come segue in           
funzione delle epoche di abbattimento:                                          
- per gli abbattimenti avvenuti entro il 31 marzo 1998, oggetto della           
prima tranche di intervento, le domande dovranno essere presentate              
entro le ore 12 del sessantesimo giorno, o del primo giorno                     
lavorativo successivo se il sessantesimo giorno cade di sabato,                 
domenica o altro giorno festivo, dalla data di pubblicazione del                
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;           
- per gli abbattimenti avvenuti tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio            
1999, oggetto della seconda tranche di intervento, le domande                   
dovranno essere presentate entro le ore 12 dell'1 aprile 1999.                  
b) Le domande dovranno essere redatte utilizzando i modelli                     
predisposti dal Servizio Fitosanitario regionale.                               
c) Nelle domande dovra' essere esplicitato:                                     
per tutte le aziende:                                                           
- il proprietario dell'azienda, ovvero gli estremi del contratto                
d'affitto o il titolo in base al quale sia comprovata la sussistenza            
del diritto reale di godimento del terreno sul quale e' avvenuto                
l'espianto; tali titoli dovranno essere comprovati mediante copia               
conforme all'originale del contratto di affitto ovvero del titolo               
comprovante la sussistenza di altri diritti reali di godimento del              
terreno; in alternativa  potra' essere presentata dichiarazione                 
sostitutiva di atto notorio (art. 4 della Legge 15/68) attestante la            
sussistenza dei diritti di cui sopra;                                           
- il numero di protocollo e la data della determinazione del                    
Responsabile del Servizio Fitosanitario relativa alle  prescrizioni             
fitosanitarie per l'estirpazione delle piante colpite e                         
all'accertamento  dell'avvenuto abbattimento, ovvero la fotocopia dei           
verbali di prescrizione e di accertamento dell'abbattimento redatti             
dagli Ispettori fitosanitari individuati ai sensi della L.R. n. 3 del           
1998;                                                                           
- la dichiarazione di non aver usufruito di premi per il risanamento            
della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci ai             
sensi dei Regg. CE 2200/97 e 2467/97 ovvero per quali superfici ne              
abbia usufruito;                                                                
per le aziende che abbiano abbattuto piu' di 293 piante di eta'                 
compresa tra 1 e 11 anni, ovvero 900 o piu' piante di oltre 12 anni:            
- alla domanda dovra' essere allegata un'autocertificazione relativa            
alla  SAU investita a drupacee e rosacee al momento dell'espianto e             
alla superficie abbattuta; di quest'ultima dovra' essere precisato il           
sesto di impianto e l'estratto catastale o la planimetria aziendale             
con  evidenziazione delle superfici oggetto di estirpazione.                    
3. Obbligo di reimpianto                                                        
Per l'ammissione ai contributi le aziende agricole devono impegnarsi            
a reimpiantare, entro la terza annata agraria successiva                        
all'espianto, drupacee o rosacee in una superficie che sia almeno               
della stessa entita' interessata dall'abbattimento; nel caso in cui i           
contributi siano stati calcolati sul numero delle piante abbattute, o           
che abbiano interessato meno di un ettaro, il reimpianto dovra'                 
interessare un numero di piante che non sia inferiore al numero di              
piante effettivamente abbattute.                                                
Il reimpianto potra' avvenire anche con specie differenti da quelle             
espiantate, purche' siano drupacee o rosacee. Il reimpianto potra'              
avvenire anche in particelle diverse da quelle oggetto dell'espianto;           
in tal caso nella domanda dovra' essere precisata la specie e la sede           
(particelle della stessa azienda o di altro corpo aziendale)                    
destinata al reimpianto.                                                        
In quest'ultimo caso, il Servizio Fitosanitario regionale valutera'             
la fattibilita' tecnica del reimpianto sia sotto il profilo                     
fitosanitario che sotto il profilo tecnico, considerando la vocazione           
colturale delle particelle individuate e l'esistenza nella zona di              
infrastrutture indispensabili per la realizzazione della coltura                
stessa.                                                                         
4. Criteri di priorita' da applicare per la formulazione delle                  
graduatorie per l'accesso ai benefici di cui alla Legge 206/97                  
Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate all'attuazione           
della prima tranche di intervento. Detta priorita' permane anche per            
l'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione             
della Regione attraverso il rifinanziamento della Legge 206/97.                 
Per entrambe le tranches di attuazione dell'intervento si                       
stabiliscono le seguenti priorita' per la formulazione delle singole            
graduatorie:                                                                    
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:               
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio                                                                      
- pero                                                                          
- melo.                                                                         
Nell'ambito della stessa specie sono definite  le seguenti priorita':           
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'             
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto           
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale                     
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli                
abbattimenti;                                                                   
2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 ettaro: la                 
priorita' e' attribuita alla azienda che ha diritto al contributo di            
maggiore entita';                                                               
b) estirpazione di astoni in vivaio di:                                         
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio                                                                      
- pero                                                                          
- melo.                                                                         
5. Parametri per la quantificazione del contributo nel caso di                  
reimpianto                                                                      
Eta' dell'impianto  Lire per pianta  Lire per ettaro                            
primo anno di impianto  45.000  fino ad un massimo       di                     
13.500.000                                                                      
secondo anno di impianto  56.250  fino ad un massimo       di                   
16.500.000                                                                      
terzo anno di impianto  67.500  fino ad un massimo       di                     
20.250.000                                                                      
dal quarto anno al nono anno  71.250  fino ad un massimo       di               
27.000.000                                                                      
decimo anno di impianto  56.250  fino ad un massimo       di                    
22.500.000                                                                      
undicesimo anno di impianto  45.000  fino ad un massimo       di                
18.000.000                                                                      
dal dodicesimo anno  15.000  fino ad un massimo       di 13.500.000             
vivai  2.000/astone                                                             
6. Modalita' da seguire nella determinazione del contributo                     
Il contributo e' determinato per numero di piante abbattute e per               
eta' di impianto fermo restando il limite massimo stabilito per                 
ettaro. Il numero delle piante da considerare e la loro eta' sono               
desunti dalle determinazioni del Responsabile del Servizio                      
Fitosanitario regionale che ha disposto e accertato gli abbattimenti,           
ovvero dai verbali di prescrizione e di accertamento                            
dell'abbattimento redatti dagli Ispettori fitosanitari.                         
In base ai parametri previsti al punto 5 del presente allegato, il              
contributo verra' calcolato:                                                    
- in base ai massimali previsti per pianta quando nella stessa                  
azienda siano state espiantate meno di:                                         
- 300 piante di 1 anno;                                                         
- 293 piante di 2 anni;                                                         
- 300 piante di 3 anni;                                                         
- 379 piante dai 4 ai 9 anni;                                                   
- 400 piante di 10 e 11 anni;                                                   
- 900 piante oltre i 12 anni;                                                   
- in base ai massimali previsti per 1 ettaro quando nella stessa                
azienda siano state espiantate, in una superficie complessivamente              
uguale o inferiore ad un ettaro, un numero di piante superiore a                
quelle indicate al punto precedente;                                            
- in base ai massimali previsti per superficie quando nella stessa              
azienda sia stato espiantato piu' di 1 ettaro.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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