DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 1782
Criteri per l'attuazione della Legge 1 luglio 1997, n.206 concernente interventi a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge,
approvato con RD 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;
vista la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
visto in particolare l'art. 1 della citata Legge 206/97 che prevede
la concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito
ed il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni
di "Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di
"Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla
lotta obbligatoria ai sensi dei decreti ministeriali del 27 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e
del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
10 dicembre 1996;
visto il DM n. 103070 in data 30 dicembre 1997 con il quale sono
ripartite fra le Regioni interessate le risorse, pari a complessive
Lire 10 miliardi, stanziate dalla predetta Legge 206/97;
preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna col
decreto ministeriale sopracitato ammontano a Lire 4.766.856.887 e che
dette risorse sono state acquisite al Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 1998 sul Capitolo di parte entrata n. 02817
"Assegnazione dello Stato per l'estirpazione e il reimpianto di
drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle infezioni di Sharka
e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n. 206) CNI" e stanziate
sul Capitolo di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206). Mezzi statali. CNI" con propria
deliberazione di variazione di bilancio n. 1073 in data 6 luglio
1998, esecutiva;
considerate:
- l'importanza delle produzioni frutticole nell'economia della
regione Emilia-Romagna, ed in particolare quelle relative alle
coltivazioni di drupacee e di pomacee;
- la gravita' e la rapidita' con cui "Sharka" ed "Erwinia amylovora"
hanno colpito le coltivazioni frutticole regionali;
preso atto dei rischi fitosanitari a cui sono sottoposte le colture
frutticole e ritenuto pertanto indispensabile intervenire
tempestivamente per adottare tutte le azioni di prevenzione
necessarie a contenere tale rischio, ivi compreso l'obbligo per gli
operatori agricoli interessati di provvedere all'estirpazione e alla
distruzione delle piante da frutto infette, cosi' come previsto dai
sopracitati decreti;
constatato che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna e'
soggetto alla lotta obbligatoria alla "Sharka" ed all"Erwinia
amylovora", ai sensi dei decreti precedentemente richiamati;
considerato che, in base a quanto stabilito all'art. 1 della Legge
206/97, e' data facolta' alle Regioni di concedere contributi fino ad
un massimo di Lire:
Eta' dell'impianto Lire per pianta Lire per ettaro
primo anno di impianto 60.000 fino ad un massimo di
18.000.000
secondo anno di impianto 75.000 fino ad un massimo di
22.000.000
terzo anno di impianto 90.000 fino ad un massimo di
27.000.000
dal quarto anno al nono anno 95.000 fino ad un massimo di
36.000.000
decimo anno di impianto 75.000 fino ad un massimo di
30.000.000
undicesimo anno di impianto 60.000 fino ad un massimo di
24.000.000
dal dodicesimo anno 20.000 fino ad un massimo di 18.000.000
vivai 5.000 per astone
preso atto che l'applicazione dei parametri cosi' come definiti dalla
legge a fronte degli estirpi imposti alle aziende del territorio
emiliano-romagnolo dal Servizio Fitosanitario regionale
determinerebbero un fabbisogno, stimato alla data del 31 marzo 1998,
di oltre Lire 13 miliardi;
ritenuto opportuno, anche in considerazione del diffondersi delle
infezioni qui in esame cui conseguira' un aumento delle aziende
potenzialmente ammissibili all'aiuto, definire il limite di
intervento regionale nel 75% del contributo massimo per quanto
riguarda gli impianti in produzione e allevamento e nel 40% per gli
astoni in vivaio i massimali previsti dalla Legge 206/97, e stabilire
criteri di formulazione della graduatoria per la concessione del
contributo cosi' ridefinito secondo quanto indicato nell'Allegato 1)
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole
e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto
disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal
Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante
infette, fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli
aiuti di cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione
di premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele,
pere, pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso
disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;
dato atto che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della Legge 206/97,
il contributo concedibile cosi' come definito con il presente atto
deve essere ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto
sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli
obblighi stabiliti dalla precedentemente citata normativa
comunitaria;
preso atto che e' attualmente all'esame delle Camere un provvedimento
legislativo di rifinanziamento della Legge 206/97;
dato atto che l'inadeguatezza dell'assegnazione disposta in favore
della Regione Emilia-Romagna rispetto al fabbisogno stimato ha reso
necessarie approfondite valutazioni, anche attraverso la
consultazione delle Organizzazioni professionali, in ordine alla
ridefinizione dei massimali di contributo e alla formulazione di
criteri di priorita' per l'accesso ai contributi stessi;
considerato che e' ora necessario provvedere con urgenza alla
attivazione in Emilia-Romagna dell'intervento previsto dalla Legge
206/97, anche in considerazione dei rilevanti danni prodotti alla
situazione economica delle aziende colpite dalle infezioni di che
trattasi;
assunti, quindi i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art.
19, secondo comma, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 31 luglio
1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti e dal Direttore
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta deliberazione
2541/95;
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, in merito
alla regolarita' contabile del presente provvedimento ai sensi dei
predetti articoli di legge e deliberazione, nonche' secondo quanto
disposto con determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali 7350/96;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla
base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di
cui alla Legge 206/97, per l'estirpazione, il mancato reddito ed il
reimpianto di alberi di pomacee e drupacee, riconosciuti contaminati
dal Servizio Fitosanitario regionale rispettivamente dall'infezione
di "Erwinia amylovora" e di "Sharka";
2) di stabilire che l'intervento verra' attuato in due tranches
secondo le modalita' ed i criteri indicati nell'Allegato 1) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che i massimali di contributo concedibili sono
definiti negli importi indicati al punto 5 dell'Allegato 1), ritenuti
congrui in relazione alle finalita' contributive perseguite dalla
legge e alle attuali effettive disponibilita' finanziarie;
4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della Legge
206/97, il contributo concedibile cosi' come definito al precedente
punto 3) e' ridotto all'80% per le aziende per le quali il reimpianto
sia vietato per prescrizione fitosanitaria o per adempimento degli
obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di
risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e
pesche-noci;
5) di dare atto che le risorse assegnate dal Ministero competente per
la realizzazione dell'intervento in oggetto, come meglio descritto in
premessa, ammontano a Lire 4.766.856.887 e sono allocate al Capitolo
di spesa n. 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione e il
reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n.
206). Mezzi statali. CNI" del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1998 per effetto della deliberazione di Giunta regionale
n. 1073 del 6 luglio 1998 di variazione del bilancio;
6) di stabilire che la Giunta regionale provvedera', con propri atti,
ad approvare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio,
distintamente per ciascuna delle due tranches in cui si articola
l'intervento, alla concessione dei contributi e all'assunzione del
relativo impegno di spesa nei limiti delle disponibilita' recate dal
bilancio regionale;
7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale provvedera' con propri atti formali, ai sensi degli artt.
61 e 62 della L.R. 31/77 come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della
L.R. 40/94 nonche' della deliberazione di Giunta regionale 2541/95,
alla liquidazione dei contributi in favore delle aziende beneficiarie
e alla emissione delle relative richieste dei titoli di pagamento
come segue:
per le aziende tenute al reimpianto:
- un anticipo pari all'80% del contributo concesso ad esecutivita'
della deliberazione di approvazione della graduatoria;
- il saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio
Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti previsti,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante
infette;
per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque vietato:
- in unica soluzione ad esecutivita' della deliberazione di
approvazione della graduatoria;
8) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.
18, terzo comma, della L.R. 15/97;
9) di stabilire che le risorse eventualmente derivanti dal
rifinanziamento della citata Legge 206/97 saranno utilizzate con le
seguenti priorita':
- finanziamento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie di
cui al punto 5 da disporsi con atto del Direttore generale
Agricoltura nei limiti degli importi stabiliti nelle rispettive
deliberazioni della Giunta regionale;
- integrazione dei contributi ai beneficiari individuati secondo i
criteri stabiliti con il presente atto, da disporsi con atto della
Giunta regionale attraverso la ridefinizione dei parametri di cui al
precedente punto 3), fermi restando i massimali stabiliti dalla Legge
206/97;
10) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale a norma dell'art. 19, secondo comma, lettera i), dello
Statuto.
ratificata dal Consiglio regionale con atto 23 novembre 1998, n.1021
ALLEGATO N. 1
Disposizioni, criteri, parametri e modalita' per la concessione dei
contributi di cui alla Legge 206/97 "Norme in favore delle produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi"
1. Beneficiari
Possono accedere ai contributi previsti dalla Legge 206/97 i
proprietari, ovvero gli affittuari o chi a diverso titolo
documentabile abbia condotto l'impresa, nel momento in cui sia stato
imposto da parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di
drupacee o rosacee colpite da "Sharka" o "Erwinia amylovora" nei
seguenti periodi:
a) prima tranche: abbattimento di pesco, susino, albicocco, ciliegio,
pero e melo prima del 31 marzo 1998;
b) seconda tranche: abbattimento di pesco, susino, albicocco,
ciliegio, pero e melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il
31 gennaio 1999.
2. Presentazione delle domande
a) Le domande dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Fitosanitario regionale - Via di Corticella n. 133 - 40129 Bologna
(tel. 051/352917) o presso le sue sedi periferiche o inviate,
all'indirizzo precedentemente indicato, tramite lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno facendo fede in tal caso, ai fini del
rispetto del termine, la data del timbro postale. La scadenza per la
presentazione delle domande di abbattimenti e' definita come segue in
funzione delle epoche di abbattimento:
- per gli abbattimenti avvenuti entro il 31 marzo 1998, oggetto della
prima tranche di intervento, le domande dovranno essere presentate
entro le ore 12 del sessantesimo giorno, o del primo giorno
lavorativo successivo se il sessantesimo giorno cade di sabato,
domenica o altro giorno festivo, dalla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- per gli abbattimenti avvenuti tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio
1999, oggetto della seconda tranche di intervento, le domande
dovranno essere presentate entro le ore 12 dell'1 aprile 1999.
b) Le domande dovranno essere redatte utilizzando i modelli
predisposti dal Servizio Fitosanitario regionale.
c) Nelle domande dovra' essere esplicitato:
per tutte le aziende:
- il proprietario dell'azienda, ovvero gli estremi del contratto
d'affitto o il titolo in base al quale sia comprovata la sussistenza
del diritto reale di godimento del terreno sul quale e' avvenuto
l'espianto; tali titoli dovranno essere comprovati mediante copia
conforme all'originale del contratto di affitto ovvero del titolo
comprovante la sussistenza di altri diritti reali di godimento del
terreno; in alternativa potra' essere presentata dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (art. 4 della Legge 15/68) attestante la
sussistenza dei diritti di cui sopra;
- il numero di protocollo e la data della determinazione del
Responsabile del Servizio Fitosanitario relativa alle prescrizioni
fitosanitarie per l'estirpazione delle piante colpite e
all'accertamento dell'avvenuto abbattimento, ovvero la fotocopia dei
verbali di prescrizione e di accertamento dell'abbattimento redatti
dagli Ispettori fitosanitari individuati ai sensi della L.R. n. 3 del
1998;
- la dichiarazione di non aver usufruito di premi per il risanamento
della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche-noci ai
sensi dei Regg. CE 2200/97 e 2467/97 ovvero per quali superfici ne
abbia usufruito;
per le aziende che abbiano abbattuto piu' di 293 piante di eta'
compresa tra 1 e 11 anni, ovvero 900 o piu' piante di oltre 12 anni:
- alla domanda dovra' essere allegata un'autocertificazione relativa
alla SAU investita a drupacee e rosacee al momento dell'espianto e
alla superficie abbattuta; di quest'ultima dovra' essere precisato il
sesto di impianto e l'estratto catastale o la planimetria aziendale
con evidenziazione delle superfici oggetto di estirpazione.
3. Obbligo di reimpianto
Per l'ammissione ai contributi le aziende agricole devono impegnarsi
a reimpiantare, entro la terza annata agraria successiva
all'espianto, drupacee o rosacee in una superficie che sia almeno
della stessa entita' interessata dall'abbattimento; nel caso in cui i
contributi siano stati calcolati sul numero delle piante abbattute, o
che abbiano interessato meno di un ettaro, il reimpianto dovra'
interessare un numero di piante che non sia inferiore al numero di
piante effettivamente abbattute.
Il reimpianto potra' avvenire anche con specie differenti da quelle
espiantate, purche' siano drupacee o rosacee. Il reimpianto potra'
avvenire anche in particelle diverse da quelle oggetto dell'espianto;
in tal caso nella domanda dovra' essere precisata la specie e la sede
(particelle della stessa azienda o di altro corpo aziendale)
destinata al reimpianto.
In quest'ultimo caso, il Servizio Fitosanitario regionale valutera'
la fattibilita' tecnica del reimpianto sia sotto il profilo
fitosanitario che sotto il profilo tecnico, considerando la vocazione
colturale delle particelle individuate e l'esistenza nella zona di
infrastrutture indispensabili per la realizzazione della coltura
stessa.
4. Criteri di priorita' da applicare per la formulazione delle
graduatorie per l'accesso ai benefici di cui alla Legge 206/97
Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate all'attuazione
della prima tranche di intervento. Detta priorita' permane anche per
l'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse messe a disposizione
della Regione attraverso il rifinanziamento della Legge 206/97.
Per entrambe le tranches di attuazione dell'intervento si
stabiliscono le seguenti priorita' per la formulazione delle singole
graduatorie:
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
- pero
- melo.
Nell'ambito della stessa specie sono definite le seguenti priorita':
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli
abbattimenti;
2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 ettaro: la
priorita' e' attribuita alla azienda che ha diritto al contributo di
maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
- pero
- melo.
5. Parametri per la quantificazione del contributo nel caso di
reimpianto
Eta' dell'impianto Lire per pianta Lire per ettaro
primo anno di impianto 45.000 fino ad un massimo di
13.500.000
secondo anno di impianto 56.250 fino ad un massimo di
16.500.000
terzo anno di impianto 67.500 fino ad un massimo di
20.250.000
dal quarto anno al nono anno 71.250 fino ad un massimo di
27.000.000
decimo anno di impianto 56.250 fino ad un massimo di
22.500.000
undicesimo anno di impianto 45.000 fino ad un massimo di
18.000.000
dal dodicesimo anno 15.000 fino ad un massimo di 13.500.000
vivai 2.000/astone
6. Modalita' da seguire nella determinazione del contributo
Il contributo e' determinato per numero di piante abbattute e per
eta' di impianto fermo restando il limite massimo stabilito per
ettaro. Il numero delle piante da considerare e la loro eta' sono
desunti dalle determinazioni del Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale che ha disposto e accertato gli abbattimenti,
ovvero dai verbali di prescrizione e di accertamento
dell'abbattimento redatti dagli Ispettori fitosanitari.
In base ai parametri previsti al punto 5 del presente allegato, il
contributo verra' calcolato:
- in base ai massimali previsti per pianta quando nella stessa
azienda siano state espiantate meno di:
- 300 piante di 1 anno;
- 293 piante di 2 anni;
- 300 piante di 3 anni;
- 379 piante dai 4 ai 9 anni;
- 400 piante di 10 e 11 anni;
- 900 piante oltre i 12 anni;
- in base ai massimali previsti per 1 ettaro quando nella stessa
azienda siano state espiantate, in una superficie complessivamente
uguale o inferiore ad un ettaro, un numero di piante superiore a
quelle indicate al punto precedente;
- in base ai massimali previsti per superficie quando nella stessa
azienda sia stato espiantato piu' di 1 ettaro.