DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 ottobre 1998, n. 247
L.R. 32/97. Funzionamento Gruppi consiliari. Regolamento del Gruppo consiliare "Misto" (proposta n. 263)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il IV comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, secondo cui
ogni consigliere deve avere a disposizione, presso la sede della
Regione, le attrezzature ed i servizi necessari per l'esercizio delle
proprie funzioni;
vista la L.R. 32/97, ed in particolare il IV comma dell'art. 1 della
stessa, in base al quale l'Ufficio di Presidenza ha il compito di
assicurare ai Gruppi consiliari "e per loro tramite ai consiglieri"
la disponibilita' del personale e dei mezzi necessari
all'assolvimento delle loro funzioni;
dato atto che e' opportuno prevedere la possibilita' che, oltre alla
effettiva costituzione del Gruppo "Misto", lo stesso possa essere
formato da piu' consiglieri e da varie componenti politiche, a
conferma del ruolo specificamente affidato a detto Gruppo;
visto l'art. 1 della L.R. 32/97, il quale, al comma 3, cosi' dispone
"Ogni eventuale regolamento riguardante il Gruppo Misto e'
predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza";
ritenuto, pertanto, a seguito degli opportuni approfondimenti, dar
corso alla disposizione anzi citata, tramite l'approvazione di un
regolamento disciplinare l'attivita' del Gruppo "Misto";
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni dal
Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla legittimita' e
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
a voti unanimi, delibera:
di approvare il regolamento del Gruppo consiliare "Misto" di cui in
premessa, allegato quale parte integrante al presente atto.
Regolamento per il funzionamento
del Gruppo consiliare "Misto"
Articolo 1
1. Il presente regolamento e' adottato in attuazione di quanto
previsto ai commi 3 e 7 dell'articolo 1 della L.R. 32/97. Tiene conto
delle pecularita' che caratterizzano il Gruppo Misto, e in
particolare del carattere obbligatorio o automatico che riveste
l'assegnazione al Gruppo Misto e della pluralita' delle componenti
politiche che possono essere presenti in esso.
2. L'Ufficio di Presidenza accerta e dichiara le componenti politiche
presenti nel Gruppo Misto, ai fini di quanto previsto nel presente
regolamento.
Articolo 2
1. Sono organi del Gruppo Misto:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) i Vicepresidenti;
d) l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Assemblea, costituita da tutti gli appartenenti al gruppo,
delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri
appartenenti al Gruppo, ed a maggioranza dei presenti. Compete
all'Assemblea eleggere e revocare il Presidente.
3. Ogni componente politica presente nel Gruppo, ad eccezione di
quella cui appartiene il Presidente, designa un Vicepresidente.
4. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente e dai
Vicepresidenti. L'Ufficio di Presidenza delibera tenendo
proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti
politiche rappresentate da ciascun componente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati da
ciascun componente.
5. Compete all'Ufficio di Presidenza convocare l'assemblea del
Gruppo, ed assumere le altre decisioni organizzative che interessino
necessariamente tutto il Gruppo, e comunque sempre prima delle
conferenze dei Presidenti dei Gruppi.
6. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo
ritenga che da una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza risulti
pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, puo' ricorrere
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza,
uditi il Presidente ed i Vicepresidenti del Gruppo promuove accordi
per superare il conflitto; ove non risulti possibile l'accordo,
decide sul ricorso.
7. I Vicepresidenti sostituiscono, a turno, il Presidente in caso di
assenza o di impedimento.
8. Ove, per qualsiasi ragione, l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza
non siano in grado di adottare le deliberazioni di loro competenza,
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede in via sostitutiva,
salvaguardando per quanto possibile i diritti e le aspettative di
tutte le componenti politiche del Gruppo.
Articolo 3
1. Ogni componente politica presente nel Gruppo Misto puo'
utilizzare, nell'attivita' svolta fuori dell'ambito istituzionale del
Consiglio regionale, la denominazione di "Gruppo Misto" aggiungendo
ad essa la propria denominazione. Non puo' usare denominazioni che
possano ingenerare equivoci con la denominazione di altri Gruppi
consiliari.
2. Nel caso di discussione organizzata in Consiglio con tempi
contingentati, il tempo riservato al Gruppo Misto deve tenere conto
delle diverse componenti politiche in esso presenti, ed e' ripartito
tra di esse avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Ove sia
previsto che nella discussione, organizzata o non organizzata,
intervenga un oratore per Gruppo, il Presidente del Consiglio concede
la parola ad un rappresentante per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo Misto.
Articolo 4
1. Le dotazioni di sedi, attrezzature e materiali attribuite al
Gruppo Misto sono determinate avendo riguardo al numero ed alla
consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo da
poter essere ripartite tra di loro in ragione delle esigenze di base
comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina la dotazione della
Segreteria del Gruppo Misto, in conformita' a quanto disposto dagli
articoli 9 e 10 della L.R. 44/84.
3. Il personale di cui al comma 2 assegnato al Gruppo e' distribuito
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio tra le componenti politiche
del Gruppo Misto, salvo diverso accordo approvato all'unanimita'
dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso.
4. Ogni componente sceglie il personale assegnatole attenendosi a
quanto disposto dall'articolo 4 della L.R. 32/97.
5. La surrogazione, a norma dell'articolo 4, comma 5, della L.R.
32/97, per l'eventuale mancata copertura di una parte del personale,
va riferita, per il Gruppo Misto, a ciascuna componente politica in
esso costituita, per la quota di personale ad essa spettante.
Articolo 5
1. I contributi in denaro, di cui all'articolo 3 della L.R. 32/97,
sono integralmente ripartiti tra le componenti costituite nel Gruppo
in proporzione alla loro consistenza numerica, salvo diverso accordo
approvato all'unanimita' dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo.
2. Il Vicepresidente designato da ognuna delle componenti politiche
costituite nel Gruppo Misto ha, per quanto riguarda la gestione e la
rendicontazione dei contributi in denaro attribuiti alle componenti
politiche a norma del comma 1, i poteri, le facolta', i doveri e le
responsabilita' attribuite dalla Legge 32/97 al Presidente di gruppo.