LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 39
ULTERIORI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER IL COMUNE DI CORNIGLIO
Art. 2
Termine
1. Al fine della concessione e della liquidazione dei contributi di
cui all'art. 6 della L.R. 32/96, le imprese devono presentare, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre 1998, la documentazione attestante
il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32, citata alla
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Sostegno delle attivita' produttive
1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli, danneggiate dall'evento franoso, la Regione
concede un contributo straordinario, della durata massima di due
anni, al fine di assicurare la continuita' nello svolgimento delle
relative attivita' produttive.
2. I contributi sono destinati alle imprese gia' ubicate in localita'
Linari nel comune di Corniglio, che siano state destinatarie di
provvedimenti di sgombero per inagibilita' emessi entro il 28
febbraio 1996, e che proseguano l'attivita' produttiva.
3. Ciascun contributo e' concesso fino alla copertura dell'ottanta
per cento degli oneri che l'impresa sostiene per proseguire la
propria attivita' dislocando temporaneamente in altro stabilimento
una o piu' fasi di produzione. Tale contributo non puo' comunque
superare l'importo di Lire 100.000.000 annue.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le
eventuali altre provvidenze disposte da leggi statali per il
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture
aziendali.".