REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 39

ULTERIORI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER IL COMUNE DI CORNIGLIO

          Art. 2                                                                
Termine                                                                         
1. Al fine della concessione e della liquidazione dei contributi di             
cui all'art. 6 della L.R. 32/96, le imprese devono presentare, a pena           
di decadenza, entro il 31 dicembre 1998, la documentazione attestante           
il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste.           
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32, citata alla              
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 6 - Sostegno delle attivita' produttive                                   
1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione            
di prodotti agricoli, danneggiate  dall'evento franoso, la Regione              
concede un contributo straordinario, della durata massima di due                
anni, al fine di assicurare la continuita' nello svolgimento delle              
relative attivita' produttive.                                                  
2. I contributi sono destinati alle imprese gia' ubicate in localita'           
Linari nel comune di Corniglio, che siano state destinatarie di                 
provvedimenti di sgombero per inagibilita' emessi entro il 28                   
febbraio 1996, e che proseguano l'attivita' produttiva.                         
3. Ciascun contributo e' concesso fino alla copertura dell'ottanta              
per cento degli oneri che l'impresa sostiene per proseguire la                  
propria attivita' dislocando temporaneamente in altro stabilimento              
una o piu' fasi di produzione. Tale contributo non puo' comunque                
superare l'importo di Lire 100.000.000 annue.                                   
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le              
eventuali altre provvidenze disposte da leggi statali per il                    
ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture                  
aziendali.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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