REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 39

ULTERIORI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER IL COMUNE DI CORNIGLIO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Assegnazione di finanziamenti                                                   
1. Per consentire la completa realizzazione degli obiettivi di cui              
alla L.R. 19 agosto 1996, n. 32, sulla base delle esigenze                      
finanziarie accertate in via definitiva, la Regione:                            
a) concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario nel               
limite massimo di Lire 250.000.000 ad integrazione del contributo di            
cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 32/96 per le finalita' previste             
da tale articolo nonche' per l'elaborazione di Piani                            
particolareggiati di attuazione del PRG, ivi compresa l'assistenza              
tecnica e legale per l'attuazione degli stessi;                                 
b) assegna al Comune di Corniglio un ulteriore finanziamento nel                
limite massimo di Lire 15.000.000 annui per le finalita', alle                  
condizioni ed a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della L.R.                
32/96.                                                                          
2. Il contributo di cui alla lettera a) e' concesso sulla base di una           
convenzione che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 32/96,               
individui i contenuti tecnici e le metodologie per l'elaborazione dei           
relativi strumenti urbanistici.                                                 
3. Il Responsabile unico nominato ai sensi dell'art. 7, comma 4,                
della L.R. 32/96, oltre a provvedere agli adempimenti previsti da               
tale comma, provvedera' agli stessi adempimenti anche ai fini                   
dell'attuazione della presente legge.                                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 32, concerne Provvedimenti straordinari           
a seguito del fenomeno franoso nel Comune di Corniglio.                         
2) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,           
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 3 - Pianificazione urbanistica                                            
1. In deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 28 dicembre 1992, n.            
47, e' concesso al Comune di Corniglio un contributo straordinario di           
Lire 500.000.000 per l'elaborazione della variante generale e di una            
variante specifica al vigente PRG e per lo svolgimento delle relative           
indagini e studi preliminari.                                                   
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32, citata alla           
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 4 - Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione                   
alloggiativa                                                                    
1. La Regione assegna al Comune di Corniglio un finanziamento, nel              
limite massimo di Lire 100.000.000 annui, per sostenere gli oneri               
relativi alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti                 
residenti nel comune di Corniglio che siano stati destinatari di                
ordinanze di sgombero fino alla data di ricostruzione, di acquisto o            
di ripristino dell'abitazione definitiva, ovvero fino alla                      
concessione dell'indennizzo eventualmente previsto dalla legge                  
statale.                                                                        
2. Gli oneri fanno carico alla Regione a decorrere dall'1 febbraio              
1997 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.".                              
Comma 2                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,           
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 3 - Pianificazione urbanistica                                            
(omissis)                                                                       
3. L'Amministrazione regionale e il Comune di Corniglio stipulano               
un'apposita convenzione nella quale sono individuati i contenuti                
tecnici e le metodologie, anche innovative, per la elaborazione degli           
strumenti urbanistici di cui al comma 1.".                                      
5) Il testo del comma 4 dell'art. 7 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,           
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 7 - Modalita' di attuazione                                               
(omissis)                                                                       
4. La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32             
in materia di procedimento amministrativo, nomina un responsabile               
unico che provvede alla concessione, all'impegno contabile ed alla              
liquidazione dei finanziamenti e dei contributi relativi a tutti gli            
interventi previsti dalla presente legge nonche' alla presentazione             
di relazioni periodiche sul suo stato di attuazione.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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