LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 39
ULTERIORI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER IL COMUNE DI CORNIGLIO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Assegnazione di finanziamenti
1. Per consentire la completa realizzazione degli obiettivi di cui
alla L.R. 19 agosto 1996, n. 32, sulla base delle esigenze
finanziarie accertate in via definitiva, la Regione:
a) concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario nel
limite massimo di Lire 250.000.000 ad integrazione del contributo di
cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 32/96 per le finalita' previste
da tale articolo nonche' per l'elaborazione di Piani
particolareggiati di attuazione del PRG, ivi compresa l'assistenza
tecnica e legale per l'attuazione degli stessi;
b) assegna al Comune di Corniglio un ulteriore finanziamento nel
limite massimo di Lire 15.000.000 annui per le finalita', alle
condizioni ed a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della L.R.
32/96.
2. Il contributo di cui alla lettera a) e' concesso sulla base di una
convenzione che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 32/96,
individui i contenuti tecnici e le metodologie per l'elaborazione dei
relativi strumenti urbanistici.
3. Il Responsabile unico nominato ai sensi dell'art. 7, comma 4,
della L.R. 32/96, oltre a provvedere agli adempimenti previsti da
tale comma, provvedera' agli stessi adempimenti anche ai fini
dell'attuazione della presente legge.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 32, concerne Provvedimenti straordinari
a seguito del fenomeno franoso nel Comune di Corniglio.
2) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 - Pianificazione urbanistica
1. In deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 28 dicembre 1992, n.
47, e' concesso al Comune di Corniglio un contributo straordinario di
Lire 500.000.000 per l'elaborazione della variante generale e di una
variante specifica al vigente PRG e per lo svolgimento delle relative
indagini e studi preliminari.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione
alloggiativa
1. La Regione assegna al Comune di Corniglio un finanziamento, nel
limite massimo di Lire 100.000.000 annui, per sostenere gli oneri
relativi alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti
residenti nel comune di Corniglio che siano stati destinatari di
ordinanze di sgombero fino alla data di ricostruzione, di acquisto o
di ripristino dell'abitazione definitiva, ovvero fino alla
concessione dell'indennizzo eventualmente previsto dalla legge
statale.
2. Gli oneri fanno carico alla Regione a decorrere dall'1 febbraio
1997 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.".
Comma 2
4) Il testo del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 - Pianificazione urbanistica
(omissis)
3. L'Amministrazione regionale e il Comune di Corniglio stipulano
un'apposita convenzione nella quale sono individuati i contenuti
tecnici e le metodologie, anche innovative, per la elaborazione degli
strumenti urbanistici di cui al comma 1.".
5) Il testo del comma 4 dell'art. 7 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7 - Modalita' di attuazione
(omissis)
4. La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32
in materia di procedimento amministrativo, nomina un responsabile
unico che provvede alla concessione, all'impegno contabile ed alla
liquidazione dei finanziamenti e dei contributi relativi a tutti gli
interventi previsti dalla presente legge nonche' alla presentazione
di relazioni periodiche sul suo stato di attuazione.".