LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38
NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE
Art. 2
1. I proprietari che, a seguito di convenzione, abbiano ceduto
all'ente che realizza l'opera stradale, ferroviaria o idraulica la
proprieta' di edifici residenziali, il cui uso abitativo divenga
oggettivamente incompatibile con l'opera stessa, possono costruire un
nuovo edificio ad uso residenziale secondo quanto previsto dall'art.
1, fermo restando che la relativa concessione edilizia e' soggetta
alla corresponsione del contributo secondo la normativa vigente. Gli
edifici acquisiti dall'ente non possono essere destinati a funzione
abitativa.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 dicembre 1998 IL VIPRESIDENTE
Emilio Sabattini
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 981 del 22 giugno 1998; oggetto consiliare n. 3940 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 250 in data 9 luglio 1998;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione II
"Attivita' produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.5 del
29 settembre 1998, con relazione scritta del consigliere Ballarini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1998,
atto n. 147/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2201/4.1.13/C.G.
del 25 novembre 1998.