REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38

NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE

          Art. 2                                                                
1. I proprietari che, a seguito di convenzione, abbiano ceduto                  
all'ente che realizza l'opera stradale, ferroviaria o idraulica la              
proprieta' di edifici residenziali, il cui uso abitativo divenga                
oggettivamente incompatibile con l'opera stessa, possono costruire un           
nuovo edificio ad uso residenziale secondo quanto previsto dall'art.            
1, fermo restando che la relativa concessione edilizia e' soggetta              
alla corresponsione del contributo secondo la normativa vigente. Gli            
edifici acquisiti dall'ente non possono essere destinati a funzione             
abitativa.                                                                      
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficale            
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 dicembre 1998  IL VIPRESIDENTE                                       
  Emilio Sabattini                                                              
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 981 del 22 giugno 1998; oggetto consiliare n. 3940 (VI                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 250 in data 9 luglio 1998;                                           
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione II            
"Attivita' produttive".                                                         
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.5 del             
29 settembre 1998, con relazione scritta del consigliere Ballarini;             
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1998,           
atto n. 147/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2201/4.1.13/C.G.              
del 25 novembre 1998.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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