REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38

NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Gli edifici funzionali all'agricoltura e ricadenti in zone                   
territoriali omogenee E, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre               
1978, n. 47 modificata ed integrata, che debbono essere demoliti in             
conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla                        
realizzazione di opere pubbliche stradali o ferroviarie o idrauliche,           
possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in               
aree contigue e della medesima proprieta' anche in deroga alle                  
limitazioni derivanti dal Piano regolatore generale, fatte salve le             
previsioni del Piano territoriale paesistico regionale e le eventuali           
prescrizioni conseguenti a vincoli apposti ai sensi delle Leggi 1               
giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.                                 
2. Il Comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire           
diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti           
ai sensi del medesimo comma, ancorche' ricadenti al di fuori delle              
zone territoriali omogenee E predette, a mezzo di variante al PRG               
assunta con le modalita' previste dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della            
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata e integrata.                            
3. Il Consiglio comunale individua altresi' gli edifici le cui                  
destinazioni d'uso, in atto o previste dal PRG, siano rese                      
incompatibili a seguito della realizzazione di opere pubbliche                  
stradali, ferroviarie e idrauliche, determinandone gli usi                      
ammissibili, in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il                 
medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni             
urbanistiche, necessarie per garantire la funzionalita' degli                   
immobili interessati dalla realizzazione delle opere.                           
4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti ai sensi del                
presente articolo a parita' di superficie utile e/o volume sono                 
rilasciate a titolo gratuito.                                                   
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,                     
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:                        
"Art. 40 - Zone agricole - Zone territoriali omogenee E                         
Sono zone territoriali omogenee E, zone agricole, le parti dei                  
territorio di cui all'articolo 13, zona E.                                      
In tutte le zone agricole il Piano regolatore generale opera nel                
rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel               
Piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel Piano di               
sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e             
dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le                 
unita' produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei              
lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme              
associative e cooperative.                                                      
In assenza di tali strumenti il Piano regolatore generale persegue              
direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8,           
punto 5), lettere a), b), c), della presente legge.                             
Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della                 
produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei              
loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle               
zone agricole.                                                                  
Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla             
produzione agricola quando sono realizzate in funzione della                    
conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e             
culturali:                                                                      
a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto               
affittuario che dedica all'attivita' agricola almeno la meta' del               
tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attivita' almeno la                
meta' del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30%             
nel caso dei comuni compresi nel territorio delle Comunita' Montane;            
b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di                      
imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma             
dell'articolo 7 della L.R. 5 maggio 1977, n. 18: - proprietari                  
concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle               
esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori                
interessati e dei loro familiari; - proprietari conduttori in                   
economia e dei loro familiari; - affittuari e conduttori mezzadri in            
possesso del titolo di cui alla Legge 11 febbraio 1971, n. 11, ed               
alla Legge 15 settembre 1964, n. 756; - cooperative agricole di                 
conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.                          
Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal Piano regolatore           
generale gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i             
seguenti strumenti:                                                             
a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti           
dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;                                    
b) piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 24,                
lettera d), della presente legge;                                               
c) piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa                   
privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R.            
5 maggio 1977, n. 18, che stabiliscono, in funzione delle reali                 
necessita' produttive delle aziende, la qualita' e quantita' degli              
interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo;              
d) concessioni gratuite in conformita' alle norme del Piano                     
regolatore generale nei soli casi di cui all'articolo 9 della Legge             
28 gennaio 1977, n. 10;                                                         
e) concessioni onerose in conformita alle norme del Piano regolatore            
generale in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non            
ricompresi nella concessione gratuita.                                          
I piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono redatti in                  
conformita' alle disposizioni di cui alla L.R. 5 maggio 1977, n. 18,            
ed approvati dall'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale,            
il quale ne verifica la corrispondenza alle norme vigenti, con                  
particolare riguardo a quanto e' indicato nel presente articolo.                
Il piano va corredato degli elementi previsti dall'articolo 21 della            
citata L.R. n. 18 e degli elaborati richiesti dalle norme del Piano             
regolatore generale. Il piano puo' essere approvato indipendentemente           
dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla stessa L.R.            
n. 18.                                                                          
Gli indici fissati dalle norme di zona possono essere superati in               
sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale e nell'ambito              
degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, qualora cio' sia                
previsto dalle norme del Piano regolatore generale che disciplinano             
la zona agricola nel rispetto del presente articolo. Gli incrementi             
di cui al presente comma sono strettamente correlati alle esigenze              
produttive.                                                                     
Gli interventi previsti ai punti a), b) e c) sono comunque sottoposti           
alla procedura della concessione.                                               
Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso                 
assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla              
destinazione d'uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10            
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.                                             
In sede di formazione del PRG o di sua variante, il Comune effettua             
il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che               
presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse                  
storico-testimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici             
secondo le categorie d'intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3),           
punto 1, dell'art. 36 e puo' consentire anche destinazioni d'uso non            
connesse con l'esercizio di attivita' agricole, purche' compatibili             
con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il                
contesto ambientale.                                                            
Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adottata anche ai sensi            
dell'art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli             
interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente               
nelle zone E ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero            
degli edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita'                  
agricola, in conformita ai seguenti principi:                                   
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di                
norma, deve prevedere la possibilita' di recupero per uso                       
residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attivita'                   
agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la                 
tipologia dell'immobile;                                                        
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella                    
abitativa, il PRG puo' consentire soltanto interventi di recupero che           
risultino compatibili  con le attuali caratteristiche tipologiche               
degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto                  
ambientale;                                                                     
c) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed               
ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi di altezza                
inferiore a m. 2,5.                                                             
In tutti i casi in cui venga consentito il recupero  per funzioni non           
connesse con l'esercizio di attivita' agricole di edifici                       
precedentemente asserviti  ad unita' poderali agricole, ai sensi dei            
commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che           
nella medesima unita' poderale agricola, anche a seguito di                     
frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi, il            
PRG puo' subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una             
convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale            
realizzazione  delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione            
ambientale - quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza,             
manutenzione dei drenaggi,  opere di consolidamento idrogeologico,              
demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori  incongrui con             
la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione              
degli scarichi - in luogo del pagamento dei contributi di                       
concessione,  di cui all'art. 3 della Legge 10/77.                              
Fino all'adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai                     
precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e                     
quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 e' ammesso il                  
mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche           
dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa, che non           
presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si provveda               
alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell'art. 9 del             
DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla Legge             
26 febbraio 1994, n. 133.                                                       
Per valutare la conformita' degli interventi di cui ai punti a), b),            
c), d) ed e) del sesto comma del presente articolo, il Sindaco si               
avvale della Commissione  consultiva agricola all'uopo costituita con           
delibera del Consiglio comunale. Tale Commissione  e' composta almeno           
da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali                
agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente                     
rappresentative a livello regionale. La Commissione e' presieduta dal           
Sindaco o da un suo delegato.                                                   
In luogo della Commissione di cui sopra, il Consiglio comunale puo'             
decidere, per le concessioni  di cui al presente articolo, di                   
integrare la composizione della Commissione edilizia con l'inclusione           
di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel                  
precedente comma.".                                                             
2) La Legge 1 giugno 1939, n. 1089, concerne Tutela delle cose                  
d'interesse artistico.                                                          
3) La Legge 29 giugno 1939, n. 1497, concerne Protezione delle                  
bellezze naturali.                                                              
Comma 2                                                                         
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale                                
(omissis)                                                                       
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui               
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al           
PRG relative a:                                                                 
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di            
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le                
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in           
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province  o delle                   
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.             
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani                  
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non                   
risultino sufficienti;                                                          
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,             
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;              
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che               
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,             
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi           
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con               
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per           
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle                
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)           
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della            
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata             
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della                  
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di           
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano               
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;             
d) adeguamento del PRG agli standards urbanistici  previsti dalla               
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o            
regionali, che abbiano valenza territoriale;                                    
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente  necessaria per                 
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere            
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di                  
programmazione e pianificazione territoriale.                                   
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse,  contemporaneamente            
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine                
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei           
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,                    
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di                        
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni                 
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la           
variante si considera valutata positivamente  dalla Giunta                      
provinciale.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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