LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 38
NORME PER LA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRADALI, FERROVIARIE E IDRAULICHE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli edifici funzionali all'agricoltura e ricadenti in zone
territoriali omogenee E, di cui all'art. 40 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47 modificata ed integrata, che debbono essere demoliti in
conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla
realizzazione di opere pubbliche stradali o ferroviarie o idrauliche,
possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto, in
aree contigue e della medesima proprieta' anche in deroga alle
limitazioni derivanti dal Piano regolatore generale, fatte salve le
previsioni del Piano territoriale paesistico regionale e le eventuali
prescrizioni conseguenti a vincoli apposti ai sensi delle Leggi 1
giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Il Comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire
diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti
ai sensi del medesimo comma, ancorche' ricadenti al di fuori delle
zone territoriali omogenee E predette, a mezzo di variante al PRG
assunta con le modalita' previste dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata e integrata.
3. Il Consiglio comunale individua altresi' gli edifici le cui
destinazioni d'uso, in atto o previste dal PRG, siano rese
incompatibili a seguito della realizzazione di opere pubbliche
stradali, ferroviarie e idrauliche, determinandone gli usi
ammissibili, in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il
medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni
urbanistiche, necessarie per garantire la funzionalita' degli
immobili interessati dalla realizzazione delle opere.
4. Le concessioni relative agli edifici ricostruiti ai sensi del
presente articolo a parita' di superficie utile e/o volume sono
rilasciate a titolo gratuito.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 40 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:
"Art. 40 - Zone agricole - Zone territoriali omogenee E
Sono zone territoriali omogenee E, zone agricole, le parti dei
territorio di cui all'articolo 13, zona E.
In tutte le zone agricole il Piano regolatore generale opera nel
rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel
Piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel Piano di
sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e
dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le
unita' produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei
lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme
associative e cooperative.
In assenza di tali strumenti il Piano regolatore generale persegue
direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8,
punto 5), lettere a), b), c), della presente legge.
Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della
produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei
loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle
zone agricole.
Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla
produzione agricola quando sono realizzate in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e
culturali:
a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto
affittuario che dedica all'attivita' agricola almeno la meta' del
tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attivita' almeno la
meta' del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30%
nel caso dei comuni compresi nel territorio delle Comunita' Montane;
b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma
dell'articolo 7 della L.R. 5 maggio 1977, n. 18: - proprietari
concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle
esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori
interessati e dei loro familiari; - proprietari conduttori in
economia e dei loro familiari; - affittuari e conduttori mezzadri in
possesso del titolo di cui alla Legge 11 febbraio 1971, n. 11, ed
alla Legge 15 settembre 1964, n. 756; - cooperative agricole di
conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal Piano regolatore
generale gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i
seguenti strumenti:
a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti
dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;
b) piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 24,
lettera d), della presente legge;
c) piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa
privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R.
5 maggio 1977, n. 18, che stabiliscono, in funzione delle reali
necessita' produttive delle aziende, la qualita' e quantita' degli
interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo;
d) concessioni gratuite in conformita' alle norme del Piano
regolatore generale nei soli casi di cui all'articolo 9 della Legge
28 gennaio 1977, n. 10;
e) concessioni onerose in conformita alle norme del Piano regolatore
generale in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non
ricompresi nella concessione gratuita.
I piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono redatti in
conformita' alle disposizioni di cui alla L.R. 5 maggio 1977, n. 18,
ed approvati dall'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale,
il quale ne verifica la corrispondenza alle norme vigenti, con
particolare riguardo a quanto e' indicato nel presente articolo.
Il piano va corredato degli elementi previsti dall'articolo 21 della
citata L.R. n. 18 e degli elaborati richiesti dalle norme del Piano
regolatore generale. Il piano puo' essere approvato indipendentemente
dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla stessa L.R.
n. 18.
Gli indici fissati dalle norme di zona possono essere superati in
sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale e nell'ambito
degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, qualora cio' sia
previsto dalle norme del Piano regolatore generale che disciplinano
la zona agricola nel rispetto del presente articolo. Gli incrementi
di cui al presente comma sono strettamente correlati alle esigenze
produttive.
Gli interventi previsti ai punti a), b) e c) sono comunque sottoposti
alla procedura della concessione.
Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso
assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla
destinazione d'uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
In sede di formazione del PRG o di sua variante, il Comune effettua
il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che
presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse
storico-testimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici
secondo le categorie d'intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3),
punto 1, dell'art. 36 e puo' consentire anche destinazioni d'uso non
connesse con l'esercizio di attivita' agricole, purche' compatibili
con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il
contesto ambientale.
Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adottata anche ai sensi
dell'art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli
interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente
nelle zone E ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero
degli edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita'
agricola, in conformita ai seguenti principi:
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di
norma, deve prevedere la possibilita' di recupero per uso
residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attivita'
agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la
tipologia dell'immobile;
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella
abitativa, il PRG puo' consentire soltanto interventi di recupero che
risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche
degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto
ambientale;
c) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed
ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi di altezza
inferiore a m. 2,5.
In tutti i casi in cui venga consentito il recupero per funzioni non
connesse con l'esercizio di attivita' agricole di edifici
precedentemente asserviti ad unita' poderali agricole, ai sensi dei
commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che
nella medesima unita' poderale agricola, anche a seguito di
frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi, il
PRG puo' subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una
convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale
realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione
ambientale - quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza,
manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico,
demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con
la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione
degli scarichi - in luogo del pagamento dei contributi di
concessione, di cui all'art. 3 della Legge 10/77.
Fino all'adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai
precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 e' ammesso il
mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche
dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa, che non
presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si provveda
alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell'art. 9 del
DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla Legge
26 febbraio 1994, n. 133.
Per valutare la conformita' degli interventi di cui ai punti a), b),
c), d) ed e) del sesto comma del presente articolo, il Sindaco si
avvale della Commissione consultiva agricola all'uopo costituita con
delibera del Consiglio comunale. Tale Commissione e' composta almeno
da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali
agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente
rappresentative a livello regionale. La Commissione e' presieduta dal
Sindaco o da un suo delegato.
In luogo della Commissione di cui sopra, il Consiglio comunale puo'
decidere, per le concessioni di cui al presente articolo, di
integrare la composizione della Commissione edilizia con l'inclusione
di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel
precedente comma.".
2) La Legge 1 giugno 1939, n. 1089, concerne Tutela delle cose
d'interesse artistico.
3) La Legge 29 giugno 1939, n. 1497, concerne Protezione delle
bellezze naturali.
Comma 2
4) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 15 - Varianti al Piano regolatore generale
(omissis)
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle
Comunita' Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art.
1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non
risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che
dette varianti: 1) non prevedano, nell'arco di validita' del piano,
incrementi complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi
delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con
abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per
i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale; 2)
non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della
presente legge; 3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata
per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della
presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di
intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano
incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;
d) adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o
regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere
generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di
programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente
al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei
casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito,
osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di
approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni
puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la
variante si considera valutata positivamente dalla Giunta
provinciale.".