REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2497

Concessione di contributi attualizzati in conto interessi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2/1994, n. 9 e dell'art. 11 bis introdotto dall'art. 2, L.R. 48/94 - Anno 1997 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 "Interventi per la promozione di           
nuove imprese e per l'innovazione";                                             
vista la L.R. 7 dicembre 1994, n. 48 "Integrazioni alla L.R. 15                 
febbraio 1994, n. 9 ôInterventi per la promozione di nuove imprese e            
per l'innovazione'";                                                            
visti l'art. 11 della suddetta L.R. 9/94 che prevede la concessione             
di contributi attualizzati in conto interesse e l'art. 11 bis                   
introdotto dall'art. 2 della L.R. 48/94 che fissa agevolazioni per              
contratti di locazione finanziaria;                                             
visti in particolare i commi 1 e 2 del suddetto art. 11 della L.R.              
9/94, che prevedono la concessione dei succitati contributi alle                
nuove imprese innovative di cui al Titolo II e il comma 3 dello                 
stesso art. 11 della L.R. 9/94 che concede i medesimi contributi alle           
imprese esistenti di cui al Titolo III;                                         
tenuto conto che i contributi attualizzati in conto interesse, in               
coerenza con le spese di investimento stabilite dai commi 2 e 3                 
dell'art. 11 della L.R. 9/94 sono finalizzati all'abbattimento dei              
tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti e sono concessi alle              
imprese cosi' come definite dalla stessa L.R. 9/94 nelle seguenti               
misure:                                                                         
- per le imprese di cui al Titolo II, fino al 50% del tasso ufficiale           
di sconto per un importo massimo di Lire 70.000.000;                            
- per le imprese di cui al Titolo III, fino al 40% del tasso                    
ufficiale di sconto per gli interventi di cui alla lettera c) del               
comma 1 dell'art. 8, fino al 45% per gli interventi di cui alle                 
lettere e) ed f) dello stesso comma e fino al 50% per gli interventi            
di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi           
non possono superare l'importo di Lire 60.000.000 elevati a Lire                
70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti;                          
considerato inoltre che la L.R. 9/94, al comma 4 dell'art. 11 riserva           
i contributi destinati alle imprese del Titolo III, in via                      
prioritaria, nella misura del sessanta per cento alle piccole                   
imprese, come definite dal DM Industria, Commercio e Artigianato                
dell'1 giugno 1993 e nella misura del restante 40% alle altre imprese           
di cui al medesimo Titolo III;                                                  
considerato inoltre che i contributi in conto interessi sono erogati            
agli istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica              
anticipata, scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di            
concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi            
con gli istituti stessi, cosi' come stabilito dal comma 5 dell'art.             
11 della L.R. 9/94;                                                             
vista la delibera della Giunta regionale n. 3546 del 26 luglio 1994 e           
successiva delibera a rettifica n. 5166 del 18 ottobre 1994, entrambe           
esecutive, con le quali si approva lo schema di convenzione fra la              
Regione Emilia-Romagna e le banche, cosi' come previsto dall'art. 11,           
comma 5 della L.R. 9/94;                                                        
considerato inoltre che i rapporti fra Regione e societa' di leasing            
sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta                    
regionale cosi' come stabilito dal comma 5, art. 11 bis, della L.R.             
48/94;                                                                          
vista inoltre la delibera della Giunta regionale n. 904 del 7 marzo             
1995, esecutiva, con la quale si approva lo schema di convenzione fra           
la Regione Emilia-Romagna e le societa' di leasing, cosi' come                  
previsto dall'art. 11 bis, comma 5, della L.R. n. 48 del 7 dicembre             
1994;                                                                           
dato atto che alla individuazione degli istituti di credito o delle             
societa' di leasing si provvedera' con atto del Responsabile del                
Servizio competente nella fase di liquidazione del contributo a                 
favore delle imprese beneficiarie;                                              
considerato che il contributo attualizzato in conto interesse e'                
stato calcolato, cosi' come previsto dalle convenzioni di cui ai                
precedenti due punti, tenendo conto del tasso ufficiale di sconto del           
6,25% in vigore il 21 novembre 1997 e pubblicato in pari data da "Il            
Sole 24 ore";                                                                   
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 7 marzo                
1995, esecutiva ai sensi di legge, recante "Modalita' e criteri per             
la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 9 del 15                   
febbraio 1994";                                                                 
considerato che la suddetta delibera stabilisce nell'Allegato A,                
parte integrante della stessa, al punto 2) "Presentazione delle                 
domande di contributo": "Le domande potranno essere presentate                  
durante tutto l'arco dell'anno; ogni anno verranno esaminate le                 
domande pervenute entro il 31 marzo; quelle pervenute in data                   
successiva saranno oggetto di valutazione per l'ammissione a                    
finanziamento nell'esercizio successivo";                                       
visto il decreto dell'Assessore all'Industria, Artigianato, Commercio           
e Cooperazione 27 aprile 1994, n. 191, con il quale e' stato                    
costituito il Gruppo di valutazione a cui e' affidato il compito di             
istruire le domande;                                                            
visti inoltre:                                                                  
- il decreto dell'Assessore alle Attivita' produttive n. 642 del 26             
luglio 1995;                                                                    
- le determinazioni del Direttore generale alle Attivita' produttive            
n. 2955 del 6 maggio 1996, n. 608 del 30 gennaio 1997, n. 8405 del 30           
settembre 1997 e n. 9868 del 4 novembre 1997                                    
con i quali si modificava la composizione del Gruppo di valutazione             
tecnica;                                                                        
dato atto che, secondo i termini e le modalita' della delibera della            
Giunta regionale n. 901 del 7 marzo 1995, sono state presentate, alla           
data del 31 marzo 1995, n. 212 domande a valere sull'art. 11 della              
citata L.R. 9/94 "Contributi attualizzati in conto interesse";                  
preso atto dell'attivita' istruttoria tecnico-amministrativa svolta             
dal Gruppo di valutazione tecnica, di cui all'art. 15 della L.R. 9/94           
i cui risultati sono riassunti in una apposita relazione istruttoria            
finale, conservata agli atti del competente Ufficio Politiche                   
industriali con il protocollo n. 24260;                                         
considerato che a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa               
effettuata su ognuna delle domande sono state valutate:                         
- non ammissibili n. 39 domande relative all'art. 11, per le                    
motivazioni a fianco di ciascuna indicate e inserite nell'elenco                
Allegato A, acquisito agli atti dell'ufficio competente con prot. n.            
24365 del 26 novembre 1997 e che si allega in visione;                          
- ammissibili n. 139 domande presentate da imprese esistenti relative           
all'art. 11, inserite nell'elenco Allegato B, acquisito agli atti               
dell'ufficio competente con prot. n. 24365 del 26 novembre 1997 e che           
si allega in visione;                                                           
- ammissibili n. 34 domande presentate da nuove imprese relative                
all'art. 11, inserite nell'elenco Allegato C, acquisito agli atti               
dell'ufficio competente con prot. n. 24365 del 26 novembre 1997 e che           
si allega in visione;                                                           
ritenuto inoltre opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di             
spesa subordinando la concessione del contributo regionale alla                 
condizione sospensiva della previa acquisizione da parte                        
dell'Amministrazione regionale della documentazione prevista dalla              
Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione               
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di                     
manifestazione di pericolosita' sociale" e successive modificazioni,            
limitatamente ai beneficiari individuati dal DLgs 8 agosto 1994, n.             
490, e successive modificazioni e che di tale acquisizione si dara'             
atto nel provvedimento di liquidazione;                                         
ritenuto inoltre che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57,                 
secondo comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che,                   
pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente               
atto;                                                                           
vista la L.R. 5 settembre 1994, n. 40;                                          
viste le Leggi regionali 11 novembre 1997, n. 37 e n. 38;                       
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva;                                                                
dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del                 
Servizio Sviluppo della PMI dottoressa Loredana Ligabue in merito               
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
citata deliberazione 2541/95;                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Attivita' produttive dr. Bruno Molinari in merito alla                
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                  
deliberazione 2541/95;                                                          
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr.                 
Gianni Mantovani ai sensi del predetto articolo di legge e della                
succitata deliberazione;                                                        
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'elenco delle imprese non ammesse a contributo,                
inserite nell'Allegato A, acquisito agli atti dell'ufficio competente           
con prot. n. 24365 del 26 novembre 1997 e che si allega in visione,             
per le motivazioni a fianco di ciascuna domanda indicate;                       
2) di approvare la concessione dei contributi attualizzati in conto             
interesse, per gli importi a fianco indicati, alle imprese esistenti            
di cui al Titolo III, elencate nell'Allegato B, acquisito agli atti             
dell'ufficio competente con prot. n. 24365 del 26 novembre 1997 e che           
si allega in visione;                                                           
3) di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa la           
concessione dei contributi attualizzati in conto interesse, per gli             
importi a fianco indicati, alle nuove imprese innovative di cui al              
Titolo II, elencate nell'Allegato C, acquisito agli atti dell'ufficio           
competente con prot. n. 24365 del 26 novembre 1997 e che si allega in           
visione;                                                                        
4) di concedere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 9/94 e dell'art. 11            
bis introdotto dall'art. 2 della L.R. 48/94 citate in premessa, alle            
imprese elencate negli Allegati B e C, un contributo attualizzato in            
conto interesse per complessive Lire 2.570.600.648;                             
5) di subordinare la concessione del contributo di cui al precedente            
punto 4) alla condizione sospensiva della previa acquisizione, da               
parte dell'Amministrazione regionale, della documentazione prescritta           
dalla Legge 55/90 e successive modificazioni limitatamente ai                   
beneficiari di cui al DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e successive                   
modificazioni, e che di tale acquisizione si dara' atto negli atti              
formali di liquidazione del Responsabile del Servizio competente;6)             
di imputare la spesa complessiva di Lire 2.570.600.648 registrata al            
n. 5760 di impegno sul Cap. 22202 "Contributi in conto interessi                
concessi in un'unica soluzione scontando all'attualita' le rate                 
costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese                       
d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e              
del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive                 
modifiche)", del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997 che                  
presenta la necessaria disponibilita';                                          
7) di dare atto che le imprese beneficiarie dei contributi di cui               
all'art. 11 della L.R. 9/94 e art. 11 bis introdotto dall'art. 2                
della L.R. 48/94 di cui agli Allegati B e C sono tenute a portare a             
termine le iniziative entro i 24 mesi successivi alla data della                
presente deliberazione e, entro 60 giorni dalla conclusione del                 
progetto, a presentare al competente Assessorato:                               
- nota tecnica sullo stato di attuazione del progetto;                          
- elenco relativo agli investimenti effettuati nonche' tutta la                 
documentazione giustificativa delle spese ammesse a contributo                  
(fatture o note di addebito debitamente quietanzate o in secondo                
originale con bollo a norma di legge anche sulle quietanze, o in                
copia conforme all'originale autenticate ai sensi della Legge 4                 
gennaio 1968, n. 15 e in bollo a norma di legge anche sulle                     
quietanze, che risultino iscritte nel Registro cespiti                          
ammortizzabili);                                                                
8) di dare atto che alla liquidazione dei contributi a favore delle             
imprese beneficiarie e alla emissione della richiesta dei titoli di             
pagamento provvedera', con propri atti formali, il Responsabile del             
Servizio competente, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77,             
cosi' come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94, e dai               
punti 5.2 e 5.3 del dispositivo della citata deliberazione della                
Giunta regionale 2541/95, dietro presentazione della documentazione             
di cui al precedente punto 7), nonche' nel rispetto di quanto                   
indicato al precedente punto 5);                                                
9) di dare atto che i contributi in conto interessi sono erogati agli           
istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica                   
anticipata, scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di            
concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi            
con gli istituti stessi, cosi' come previsto dall'art. 11, quinto               
comma, L.R. 9/94 o alla societa' di leasing dietro apposita                     
convenzione cosi' come previsto dall'art. 11 bis introdotto dall'art.           
2 della L.R. 48/94 e che gli stessi verranno individuati dal                    
Responsabile del Servizio competente nel provvedimento di                       
liquidazione;                                                                   
10) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione           
Emilia-Romagna la presente deliberazione compresi degli Allegati in             
visione A, B e C.                                                               
(seguono Allegati)                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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