DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1998, n. 1240
Classificazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee
n.78/659/CEE del 18 luglio 1978, sulla qualita' delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci;
visto il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 recante "Attuazione della
direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono
protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci";
considerato che l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto, prevede
che nella fase di prima applicazione dello stesso, ciascuna Regione
individui, nel rispettivo territorio, le acque dolci salmonicole e
ciprinicole che necessitano di protezione e miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e
d) del decreto medesimo stabilisce i criteri per la designazione,
privilegiando i corsi d'acqua che attraversano il territorio dei
parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, di parchi e riserve
naturali regionali, i laghi naturali e artificiali, gli stagni ed
altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali, le acque
dolci comprese nelle zone umide dichiarate di "importanza
internazionale", nonche' le acque dolci che presentino un rilevante
interesse scientifico, naturalistico o ambientale;
vista la delibera di Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre
1994 con la quale e' stato approvato il primo elenco delle acque
dolci superficiali nel territorio della regione Emilia-Romagna,
Allegato A, ed e' stato stabilito che con successivo atto si sarebbe
proceduto alla classificazione delle stesse;
atteso:
- che la Direzione regionale all'Ambiente ha assunto il necessario
coordinamento con le Province e con ARPA per l'effettuazione del
programma di monitoraggio;
- che in base ai risultati analitici ottenuti e alla conoscenza del
territorio e' possibile classificare una parte dei tratti designati
come ciprinicoli o salmonicoli;
- che per i rimanenti e' necessario proseguire il campionamento per
una migliore caratterizzazione del corpo idrico;
- che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo le
Regioni possono sottoporre a revisione la designazione e la
classificazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti o
sopravvenuti;
- che rispettivamente la Provincia di Modena e la Provincia di
Piacenza congiunta a quella di Parma hanno comunicato d'intesa con le
rispettive strutture ARPA che:
- il rio Salse ricompreso nella riserva naturale Salse di Nirano in
provincia di Modena, zona caratterizzata da attivita' pseudovulcanica
che provoca la fuoriuscita di fanghi salati e acqua melmosa fredda
che modifica la natura del corpo idrico, non e' risultato idoneo al
mantenimento della vita dei pesci;
- il torrente Stirone all'interno dell'omonimo parco in provincia di
Piacenza e Parma, dopo la confluenza con il torrente Ghiara risulta
fortemente influenzato dalle acque termali presenti nella zona per
cui la parte terminale del suddetto corpo idrico non e' risultata
idonea al mantenimento della vita dei pesci;
- che di conseguenza tali tratti per le particolari caratteristiche
naturali devono essere stralciati dall'elenco delle acque designate;
valutato inoltre che nella fase di classificazione e' opportuno
riformulare in forma piu' sintetica l'elencazione dei corpi idrici
gia' designati con la delibera di Consiglio 2131/94 (Allegato A)
evidenziandone l'appartenenza a zone di parco o riserva e/o il nesso
con il reticolo idrografico principale;
visto l'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio
1995, n. 2541;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della
L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;su proposta
dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di classificare in salmonicole o ciprinicole le acque dolci gia'
designate ai sensi del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 come riportate
nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di prendere atto che l'Allegato B di cui al punto 1 differisce dal
primo elenco delle acque dolci designate con atto di Consiglio n.
2131 del 28 aprile 1994 (Allegato A) poiche' sono stati stralciati i
corpi idrici rio Salse e torrente Stirone nel tratto dalla confluenza
del torrente Ghiara, al confine del parco omonimo, in quanto a
seguito di controlli eseguiti, le acque non risultano idonee al
mantenimento della vita dei pesci per caratteristiche strettamente
naturali;
3) di riservarsi con successivi atti, la classificazione dei
rimanenti corpi idrici e l'estensione della designazione e
classificazione ad altri corpi idrici regionali;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione e di trasmetterla al Ministero dell'Ambiente.
(segue Allegato)