REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1998, n. 1240

Classificazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee                        
n.78/659/CEE del 18 luglio 1978, sulla qualita' delle acque dolci che           
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei           
pesci;                                                                          
visto il DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 recante "Attuazione della                 
direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che richiedono            
protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci";              
considerato che l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto, prevede            
che nella fase di prima applicazione dello stesso, ciascuna Regione             
individui, nel rispettivo territorio, le acque dolci salmonicole e              
ciprinicole che necessitano di protezione e miglioramento per essere            
idonee alla vita dei pesci;                                                     
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e             
d) del decreto medesimo stabilisce i criteri per la designazione,               
privilegiando i corsi d'acqua che attraversano il territorio dei                
parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, di parchi e riserve            
naturali regionali, i laghi naturali e artificiali, gli stagni ed               
altri corpi idrici situati nei predetti ambiti territoriali, le acque           
dolci comprese nelle zone umide dichiarate di "importanza                       
internazionale", nonche' le acque dolci che presentino un rilevante             
interesse scientifico, naturalistico o ambientale;                              
vista la delibera di Consiglio regionale n. 2131 del 28 settembre               
1994 con la quale e' stato approvato il primo elenco delle acque                
dolci superficiali nel territorio della regione Emilia-Romagna,                 
Allegato A, ed e' stato stabilito che con successivo atto si sarebbe            
proceduto alla classificazione delle stesse;                                    
atteso:                                                                         
- che la Direzione regionale all'Ambiente ha assunto il necessario              
coordinamento con le Province e con ARPA per l'effettuazione del                
programma di monitoraggio;                                                      
- che in base ai risultati analitici ottenuti e alla conoscenza del             
territorio e' possibile classificare una parte dei tratti designati             
come ciprinicoli o salmonicoli;                                                 
- che per i rimanenti e' necessario proseguire il campionamento per             
una migliore caratterizzazione del corpo idrico;                                
- che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo le             
Regioni possono sottoporre a revisione la designazione e la                     
classificazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti o             
sopravvenuti;                                                                   
- che rispettivamente la Provincia di Modena e la Provincia di                  
Piacenza congiunta a quella di Parma hanno comunicato d'intesa con le           
rispettive strutture ARPA che:                                                  
- il rio Salse ricompreso nella riserva naturale Salse di Nirano in             
provincia di Modena, zona caratterizzata da attivita' pseudovulcanica           
che provoca la fuoriuscita di fanghi salati e acqua melmosa fredda              
che modifica la natura del corpo idrico, non e' risultato idoneo al             
mantenimento della vita dei pesci;                                              
- il torrente Stirone all'interno dell'omonimo parco in provincia di            
Piacenza e Parma, dopo la confluenza con il torrente Ghiara risulta             
fortemente influenzato dalle acque termali presenti nella zona per              
cui la parte terminale del suddetto corpo idrico non e' risultata               
idonea al mantenimento della vita dei pesci;                                    
- che di conseguenza tali tratti per le particolari caratteristiche             
naturali devono essere stralciati dall'elenco delle acque designate;            
valutato inoltre che nella fase di classificazione e' opportuno                 
riformulare in forma piu' sintetica l'elencazione dei corpi idrici              
gia' designati con la delibera di Consiglio 2131/94 (Allegato A)                
evidenziandone l'appartenenza a zone di parco o riserva e/o il nesso            
con il reticolo idrografico principale;                                         
visto l'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130;            
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio             
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai             
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e                 
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio           
1995, n. 2541;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della              
L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;su proposta              
dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di classificare in salmonicole o ciprinicole le acque dolci gia'             
designate ai sensi del DLgs 25 gennaio 1992, n. 130 come riportate              
nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
2) di prendere atto che l'Allegato B di cui al punto 1 differisce dal           
primo elenco delle acque dolci designate con atto di Consiglio n.               
2131 del 28 aprile 1994 (Allegato A) poiche' sono stati stralciati i            
corpi idrici rio Salse e torrente Stirone nel tratto dalla confluenza           
del torrente Ghiara, al confine del parco omonimo, in quanto a                  
seguito di controlli eseguiti, le acque non risultano idonee al                 
mantenimento della vita dei pesci per caratteristiche strettamente              
naturali;                                                                       
3) di riservarsi con successivi atti, la classificazione dei                    
rimanenti corpi idrici e l'estensione della designazione e                      
classificazione ad altri corpi idrici regionali;                                
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione e di trasmetterla al Ministero dell'Ambiente.                     
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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