DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 1998, n. 328
Ricorso ex art. 21, Legge 833/78 proposto dall'IPSIA "L. Galvani" di Reggio Emilia - Decisione su richiesta di sospensione provvedimenti di cui al verbale n. 162/DP del 14/5/1998 del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di Montecchio (RE), relativo alla sede di Sant'Ilario d'Enza
Visto il ricorso presentato dall'Istituto "L. Galvani" di Reggio
Emilia, nella persona del Preside, avverso i provvedimenti di cui al
verbale n. 162/DP del 14/5/1998, redatto dal Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli ambienti di lavoro di Montecchio e relativo alla sede
dell'Istituto di Sant'Ilario d'Enza;
visto il succitato verbale;
rilevato che il verbale contiene provvedimenti prescrittivi di cui
all'art. 20 del DPR 758/94 e che quindi sono stati impartiti dal
Servizio nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del Codice di procedura penale, cosi' come previsto dal
DLgs 758/94 stesso e pertanto non possono essere opposti in sede
amministrativa;
rilevata quindi l'incompetenza del Presidente della Regione a
decidere relativamente ai provvedimenti prescrittivi;
considerato che i provvedimenti dispositivi di cui al verbale in
oggetto attengono alla acquisizione di informazioni, alla verifica
dello stato di sicurezza ed igiene, alla sistemazione di prodotti e
ad azioni di organizzazione;
ritenuto che l'esecutivita' dei provvedimenti dispositivi, prima
della valutazione nel merito della questione, non possa costituire
per l'Istituto ricorrente un onere tale da configurare la sussistenza
di un grave motivo tale da giustificare la sospensione
dell'esecutivita' dei provvedimenti impugnati;
considerata inoltre la possibilita' di richiedere al Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro una proroga dei
termini per l'ottemperanza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
1) l'incompetenza per quanto attiene ai provvedimenti prescrittivi di
cui al verbale in oggetto, in quanto emessi dal Servizio
nell'esercizio dell'attivita' di polizia giudiziaria, cosi' come
previsto dal DLgs 758/94;
2) di non accogliere la richiesta di sospensione dell'esecutivita'
dei provvedimenti dispositivi, di cui al piu' volte citato verbale,
in quanto attengono ad azioni di accertamento, di valutazione e di
organizzazione, e tali provvedimenti sono peraltro soggetti alla
eventuale concessione di proroga dei termini di ottemperanza.
IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini