REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 1998, n. 327

Ricorso ex art. 21, Legge 833/78 proposto dal legale rappresentante della Stemar Srl Hotel Vienna - Via Fiume n. 63 - Cattolica (RN) avverso verbale d'ispezione n. 65/GM-MT/98 del 2/6/1998 redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di Rimini

Visto il ricorso presentato dal sig. Marco Scrocchi legale                      
rappresentante della Stemar Srl gestrice dell'Hotel Vienna, sito in             
Cattolica, Via Fiume n. 63;                                                     
visto il verbale d'ispezione n. 65-GM-MT/98 del 2/6/1998 in materia             
di sicurezza del lavoro redatto dal Servizio Prevenzione ambienti               
lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria            
locale di Rimini;                                                               
rilevato che i provvedimenti di cui al verbale in oggetto sono                  
prescrizioni di cui all'art. 20 del DLgs 758/94 e che quindi sono               
state impartite dai verbalizzanti nell'esercizio delle funzioni di              
polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura                  
penale, cosi' come previsto dal succitato DLgs 758/94 e pertanto non            
possono essere opposte in sede amministrativa;                                  
rilevata quindi l'incompetenza del Presidente della Regione a                   
decidere relativamente al verbale piu' volte citato;                            
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla                     
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della             
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.           
2541 del 4/7/1995;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi             
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
alla luce delle argomentazioni sopra esposte;                                   
decreta:                                                                        
l'incompetenza per quanto attiene alla decisione in relazione ai                
provvedimenti di cui al verbale n. 65/GM-MT/98 del 2/6/1998 in quanto           
impartiti dal SPSAL del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale di Rimini nell'esercizio dell'attivita' di              
polizia giudiziaria, cosi' come previsto dal DLgs 758/94.                       
IL VICEPRESIDENTE                                                               
Emilio Sabattini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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