REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1998, n. 1712

Direttive regionali per la gestione delegata alle Province degli interventi previsti dall'art. 9 della L.R. 45/96 "Misure di politica regionale del lavoro" e modalita' di assegnazione del relativo finanziamento per il 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare le Direttive regionali per la gestione delegata alle            
Province degli interventi previsti dall'art. 9 "Interventi a sostegno           
del reinserimento professionale" della L.R. 25 novembre 1996, n. 45             
"Misure di politica regionale del lavoro", Allegato A parte                     
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
2) di stabilire che l'onere finanziario afferente all'applicazione              
della presente deliberazione risulta quantificato per il 1998 in                
complessive Lire 500.000.000 dando atto che la quantificazione degli            
importi da destinare per l'esercizio 1999 sara' determinata, con                
successivo provvedimento adottato dai competenti organi regionali,              
sulla base delle risultanze dell'attuazione nel 1998 del sopracitato            
articolo 9 della L.R. 45/96 e delle effettive disponibilita' recate             
dal bilancio per il medesimo esercizio;                                         
3) di dare atto che con successivi provvedimenti, il Direttore                  
generale competente per area, in applicazione della normativa                   
regionale vigente, provvedera', tenuto conto di quanto previsto                 
dall'Allegato A, all'approvazione delle graduatorie delle richieste             
ammissibili a finanziamento, all'assegnazione alle competenti                   
Province delle risorse finanziarie per la concessione dei relativi              
contributi ai soggetti beneficiari, nonche' all'impegno della                   
relativa spesa, sui pertinenti capitoli di bilancio nei limiti degli            
importi indicati al successivo punto 4) e alla liquidazione della               
stessa ricorrendo le condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 31/77             
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94;                            
4) di stabilire che l'importo complessivo di Lire 500.000.000 risulta           
cosi' suddiviso:                                                                
- quanto a Lire 55.000.000 sul Capitolo 75522 "Interventi a sostegno            
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,            
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Reg. CE 2081/93. Quota                  
Regione";                                                                       
- quanto a Lire 220.000.000 sul Capitolo 75518 "Interventi a sostegno           
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,            
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Fondo di rotazione nazionale            
(art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e Reg. CE 2081/93) Mezzi           
statali";                                                                       
- quanto a Lire 225.000.000 sul Capitolo 75520 "Interventi a sostegno           
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,            
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). (Reg. CE 2081/93) Contributo            
CE sul FSE"                                                                     
del Bilancio per l'esercizio 1998 che e' stato dotato della                     
necessaria disponibilita';                                                      
5) di stabilire che le quote di finanziamento per l'esercizio 1999,             
determinate come specificato al precedente punto 2), troveranno                 
copertura sui capitoli corrispondenti ai capitoli di Bilancio per               
l'esercizio 1998 richiamati al precedente punto 4);                             
6) di dare atto che i fondi che verranno erogati dagli organismi                
comunitari e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale                
verranno introitati rispettivamente sul Capitolo 4731 e Capitolo 2966           
parte entrate del bilancio regionale;                                           
7) di dare atto inoltre che, relativamente alla quota di Fondo                  
sociale europeo, la programmazione regionale e' mantenuta all'interno           
dei finanziamenti assegnati dalla CE sul Fondo sociale europeo;                 
8) di dare altresi' atto che, relativamente alla quota di                       
cofinanziamento nazionale, la programmazione regionale e' mantenuta             
all'interno dei finanziamenti assegnati dal Ministero del Lavoro e              
della Previdenza sociale e dal Ministero del Tesoro sul Fondo di                
rotazione nazionale;                                                            
9) di disporre la pubblicazione integrale dell'Allegato A della                 
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Direttive per l'esercizio degli interventi a sostegno del                       
reinserimento professionale di cui all'art. 9, L.R. 45/96                       
Premesse                                                                        
Dopo la fase sperimentale di attuazione degli interventi a sostegno             
del reinserimento professionale, di cui all'articolo 9 della L.R.               
45/96, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna nel corso del 1997,              
con le presenti disposizioni si intendono impartire alle Province le            
direttive per l'esercizio delle funzioni delegate nell'ambito  della            
gestione dei sopra richiamati interventi per il biennio 1998/1999, in           
ottemperanza alle disposizioni  contenute nell'articolo 17 - Compiti            
della Regione e delega delle funzioni - della stessa L.R. 45/96.                
A) Le Province nel proprio ambito di competenza territoriale sono               
delegate a promuovere e a selezionare gli interventi a sostegno del             
reinserimento professionale, di cui all'art. 9 della L.R. 45/96, con            
la finalita' di favorire l'adeguamento delle capacita' professionali            
dei lavoratori espulsi dal processo produttivo e sostenerne il                  
reinserimento professionale.                                                    
La promozione degli interventi, in coerenza con le finalita'                    
stabilite dalla L.R. 45/96, dovra' essere realizzata con l'obiettivo            
prioritario di favorire il reinserimento delle eccedenze di personale           
legate a processi di crisi, riorganizzazioni o ristrutturazioni                 
aziendali. A tale scopo le Amministrazioni provinciali potranno                 
integrare la promozione degli interventi, con la programmazione di              
iniziative di orientamento e riqualificazione professionale, previste           
dalle Direttive attuative per la formazione professionale e per                 
l'orientamento. Triennio 1997-1999. Delibera Giunta regionale 1                 
agosto 1997, n. 1475.                                                           
Le Amministrazioni provinciali gestiranno la selezione degli                    
interventi, osservando le finalita' della L.R. 45/96, con il fine di            
sostenere le iniziative di reinserimento professionale che                      
nell'ambito dell'interesse provinciale risultino in termini                     
occupazionali, anche rispetto alle condizioni socio-economiche del              
territorio, piu' significative dal punto di vista quantitativo e                
qualitativo.                                                                    
Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 9 saranno da                       
considerarsi ammissibili, solo se adeguatamente motivate, le                    
iniziative localizzate nelle aree svantaggiate come individuate dalla           
normativa comunitaria - Obiettivi 2 e 5 B - ovvero ricadenti tra i              
Programmi speciali d'area sui quali si realizzano a favore degli                
stessi soggetti analoghe iniziative in base all'art. 5 della L.R.               
45/96. Non sara' comunque ammesso il cumulo dei contributi di cui               
agli art. 5 e art. 9 della L.R. 45/96.                                          
B) Le Province nell'ambito della fase di selezione degli interventi,            
procedono all'istruttoria degli  stessi verificando i seguenti                  
requisiti:                                                                      
1) requisiti delle iniziative: devono prevedere l'assunzione a tempo            
indeterminato nel 1998 dei destinatari anche attraverso la                      
trasformazione di precedente contratto a tempo determinato;                     
2) requisiti formativi e di riqualificazione: devono prevedere un               
inserimento formativo all'interno dell'impresa con l'ausilio di un              
tutor aziendale del destinatario;                                               
3) requisiti dei soggetti beneficiari: le imprese che realizzino le             
iniziative devono essere in possesso dei requisiti di piccola e media           
impresa stabiliti dalla definizione comunitaria di cui alla                     
"Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese",                  
pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996;                                    
4) requisiti dei destinatari: lavoratori iscritti alle liste di                 
mobilita', lavoratori ammessi al trattamento straordinario di                   
integrazione salariale, disoccupati iscritti alle liste di prima                
classe da almeno 12 mesi.                                                       
L'ammontare del contributo pubblico ammissibile per ogni iniziativa             
e' calcolato in sede d'istruttoria nella misura di:                             
a) Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di eta'             
superiore ai 50 anni;                                                           
b) Lire 6.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di eta'               
superiore ai 50 anni;                                                           
c) Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di eta'              
superiore ai 40 anni;                                                           
d) Lire 4.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di eta'               
superiore ai 40 anni.                                                           
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire                   
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui              
alla Legge 5/2/1992, n. 104, iscritti alle liste provinciali per                
l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2/4/1968, n. 482 e                  
successive modificazioni.                                                       
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo             
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in            
meno rispetto al tempo pieno.                                                   
Per i destinatari iscritti alle liste di mobilita' la misura del                
contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000 per ogni mese              
per il quale al momento dell'assunzione e' ancora prevista la                   
corresponsione dell'indennita' di mobilita'.                                    
Alle iniziative selezionate e giudicate ammissibili in sede di                  
istruttoria svolta dalla Provincia, sara' attribuito in fase di loro            
approvazione da parte del competente organo provinciale un ordine per           
l'eventuale finanziamento in base alle seguenti priorita':                      
1) iniziative concertate tra le parti  sociali, intendendo con questo           
termine tutte quelle iniziative che hanno alla propria base                     
reinserimenti proposti da enti bilaterali composti da associazioni di           
datori di lavoro e organizzazioni sindacali o da impresa e/o relative           
associazioni e organizzazioni sindacali aziendali e territoriali;               
2) iniziative svolte nell'ambito di patti territoriali, ovvero                  
iniziative svolte in aree regionali interessate da tassi di                     
disoccupazione superiore alla media regionale;                                  
3) iniziative di reinserimento integrate con iniziative di                      
orientamento o di riqualificazione professionale di formazione                  
professionale;                                                                  
4) iniziative di reinserimento che richiedano un inserimento                    
formativo all'interno dell'impresa con l'ausilio di un tutor                    
aziendale superiore alle 100 ore.                                               
Le Amministrazioni provinciali approvano con proprio atto le                    
iniziative verificate e giudicate ammissibili e ne trasmettono copia            
alla Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dall'approvazione delle             
presenti direttive.                                                             
C) La Regione Emilia-Romagna verifica la corrispondenza delle                   
iniziative approvate dalle Amministrazioni provinciali alle presenti            
Direttive, di norma entro entro 30 giorni dal ricevimento del sopra             
richiamato atto amministrativo.                                                 
Entro tale termine la Regione attua le procedure per l'assegnazione             
alle Province delle risorse necessarie al loro finanziamento.                   
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze di              
coordinamento dell'attivita' delegata, tenuto conto dell'ammontare              
delle risorse disponibili procedera' a determinare l'assegnazione               
delle risorse a ciascuna Provincia fino ad esaurimento delle stesse             
seguendo il criterio di salvaguardare a livello regionale il                    
finanziamento di tutte le domande, anche ammesse da diverse Province,           
in possesso del medesimo ordine di priorita'. Le iniziative                     
eventualmente non finanziate con le risorse previste nel 1998                   
potranno essere finanziate con le ulteriori risorse dedicate                    
all'attuazione degli interventi dell'art. 9 nel 1999.                           
D) Le Province sulla base delle risorse assegnate dalla Regione                 
Emilia-Romagna per il finanziamento delle iniziative predispongono              
gli atti di concessione e liquidazione dei contributi ai beneficiari,           
dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.                              
Le Province in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R.           
45/96 cureranno l'attuazione del monitoraggio e la valutazione delle            
iniziative presentando annualmente i risultati.                                 
Le Province sono altresi' delegate alla gestione dei controlli sulla            
realizzazione delle iniziative finanziate. In particolare, al                   
riguardo si richiamano gli obblighi dei beneficiari e le norme                  
sanzionatorie, stabiliti dall'art. 18 della L.R. 45/96. Le Province             
sono delegate, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, a              
procedere alla revoca dei contributi concessi ai beneficiari, secondo           
le disposizioni contenute nel sopra richiamato art. 18. La Regione              
Emilia-Romagna terra' conto dei contributi revocati all'atto delle              
successive assegnazioni delle risorse finanziarie alle Province                 
interessate.                                                                    
E) Le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione degli                  
interventi a sostegno del reinserimento professionale, di cui                   
all'art. 9 della L.R. 45/96 e' stabilito per il 1998 in 500.000.000             
di lire.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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