DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1998, n. 1712
Direttive regionali per la gestione delegata alle Province degli interventi previsti dall'art. 9 della L.R. 45/96 "Misure di politica regionale del lavoro" e modalita' di assegnazione del relativo finanziamento per il 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare le Direttive regionali per la gestione delegata alle
Province degli interventi previsti dall'art. 9 "Interventi a sostegno
del reinserimento professionale" della L.R. 25 novembre 1996, n. 45
"Misure di politica regionale del lavoro", Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che l'onere finanziario afferente all'applicazione
della presente deliberazione risulta quantificato per il 1998 in
complessive Lire 500.000.000 dando atto che la quantificazione degli
importi da destinare per l'esercizio 1999 sara' determinata, con
successivo provvedimento adottato dai competenti organi regionali,
sulla base delle risultanze dell'attuazione nel 1998 del sopracitato
articolo 9 della L.R. 45/96 e delle effettive disponibilita' recate
dal bilancio per il medesimo esercizio;
3) di dare atto che con successivi provvedimenti, il Direttore
generale competente per area, in applicazione della normativa
regionale vigente, provvedera', tenuto conto di quanto previsto
dall'Allegato A, all'approvazione delle graduatorie delle richieste
ammissibili a finanziamento, all'assegnazione alle competenti
Province delle risorse finanziarie per la concessione dei relativi
contributi ai soggetti beneficiari, nonche' all'impegno della
relativa spesa, sui pertinenti capitoli di bilancio nei limiti degli
importi indicati al successivo punto 4) e alla liquidazione della
stessa ricorrendo le condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 31/77
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94;
4) di stabilire che l'importo complessivo di Lire 500.000.000 risulta
cosi' suddiviso:
- quanto a Lire 55.000.000 sul Capitolo 75522 "Interventi a sostegno
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Reg. CE 2081/93. Quota
Regione";
- quanto a Lire 220.000.000 sul Capitolo 75518 "Interventi a sostegno
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Fondo di rotazione nazionale
(art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e Reg. CE 2081/93) Mezzi
statali";
- quanto a Lire 225.000.000 sul Capitolo 75520 "Interventi a sostegno
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A), L.R. 25 novembre 1996,
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). (Reg. CE 2081/93) Contributo
CE sul FSE"
del Bilancio per l'esercizio 1998 che e' stato dotato della
necessaria disponibilita';
5) di stabilire che le quote di finanziamento per l'esercizio 1999,
determinate come specificato al precedente punto 2), troveranno
copertura sui capitoli corrispondenti ai capitoli di Bilancio per
l'esercizio 1998 richiamati al precedente punto 4);
6) di dare atto che i fondi che verranno erogati dagli organismi
comunitari e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
verranno introitati rispettivamente sul Capitolo 4731 e Capitolo 2966
parte entrate del bilancio regionale;
7) di dare atto inoltre che, relativamente alla quota di Fondo
sociale europeo, la programmazione regionale e' mantenuta all'interno
dei finanziamenti assegnati dalla CE sul Fondo sociale europeo;
8) di dare altresi' atto che, relativamente alla quota di
cofinanziamento nazionale, la programmazione regionale e' mantenuta
all'interno dei finanziamenti assegnati dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale e dal Ministero del Tesoro sul Fondo di
rotazione nazionale;
9) di disporre la pubblicazione integrale dell'Allegato A della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttive per l'esercizio degli interventi a sostegno del
reinserimento professionale di cui all'art. 9, L.R. 45/96
Premesse
Dopo la fase sperimentale di attuazione degli interventi a sostegno
del reinserimento professionale, di cui all'articolo 9 della L.R.
45/96, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna nel corso del 1997,
con le presenti disposizioni si intendono impartire alle Province le
direttive per l'esercizio delle funzioni delegate nell'ambito della
gestione dei sopra richiamati interventi per il biennio 1998/1999, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 17 - Compiti
della Regione e delega delle funzioni - della stessa L.R. 45/96.
A) Le Province nel proprio ambito di competenza territoriale sono
delegate a promuovere e a selezionare gli interventi a sostegno del
reinserimento professionale, di cui all'art. 9 della L.R. 45/96, con
la finalita' di favorire l'adeguamento delle capacita' professionali
dei lavoratori espulsi dal processo produttivo e sostenerne il
reinserimento professionale.
La promozione degli interventi, in coerenza con le finalita'
stabilite dalla L.R. 45/96, dovra' essere realizzata con l'obiettivo
prioritario di favorire il reinserimento delle eccedenze di personale
legate a processi di crisi, riorganizzazioni o ristrutturazioni
aziendali. A tale scopo le Amministrazioni provinciali potranno
integrare la promozione degli interventi, con la programmazione di
iniziative di orientamento e riqualificazione professionale, previste
dalle Direttive attuative per la formazione professionale e per
l'orientamento. Triennio 1997-1999. Delibera Giunta regionale 1
agosto 1997, n. 1475.
Le Amministrazioni provinciali gestiranno la selezione degli
interventi, osservando le finalita' della L.R. 45/96, con il fine di
sostenere le iniziative di reinserimento professionale che
nell'ambito dell'interesse provinciale risultino in termini
occupazionali, anche rispetto alle condizioni socio-economiche del
territorio, piu' significative dal punto di vista quantitativo e
qualitativo.
Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 9 saranno da
considerarsi ammissibili, solo se adeguatamente motivate, le
iniziative localizzate nelle aree svantaggiate come individuate dalla
normativa comunitaria - Obiettivi 2 e 5 B - ovvero ricadenti tra i
Programmi speciali d'area sui quali si realizzano a favore degli
stessi soggetti analoghe iniziative in base all'art. 5 della L.R.
45/96. Non sara' comunque ammesso il cumulo dei contributi di cui
agli art. 5 e art. 9 della L.R. 45/96.
B) Le Province nell'ambito della fase di selezione degli interventi,
procedono all'istruttoria degli stessi verificando i seguenti
requisiti:
1) requisiti delle iniziative: devono prevedere l'assunzione a tempo
indeterminato nel 1998 dei destinatari anche attraverso la
trasformazione di precedente contratto a tempo determinato;
2) requisiti formativi e di riqualificazione: devono prevedere un
inserimento formativo all'interno dell'impresa con l'ausilio di un
tutor aziendale del destinatario;
3) requisiti dei soggetti beneficiari: le imprese che realizzino le
iniziative devono essere in possesso dei requisiti di piccola e media
impresa stabiliti dalla definizione comunitaria di cui alla
"Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese",
pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996;
4) requisiti dei destinatari: lavoratori iscritti alle liste di
mobilita', lavoratori ammessi al trattamento straordinario di
integrazione salariale, disoccupati iscritti alle liste di prima
classe da almeno 12 mesi.
L'ammontare del contributo pubblico ammissibile per ogni iniziativa
e' calcolato in sede d'istruttoria nella misura di:
a) Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di eta'
superiore ai 50 anni;
b) Lire 6.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di eta'
superiore ai 50 anni;
c) Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di eta'
superiore ai 40 anni;
d) Lire 4.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di eta'
superiore ai 40 anni.
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui
alla Legge 5/2/1992, n. 104, iscritti alle liste provinciali per
l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2/4/1968, n. 482 e
successive modificazioni.
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in
meno rispetto al tempo pieno.
Per i destinatari iscritti alle liste di mobilita' la misura del
contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000 per ogni mese
per il quale al momento dell'assunzione e' ancora prevista la
corresponsione dell'indennita' di mobilita'.
Alle iniziative selezionate e giudicate ammissibili in sede di
istruttoria svolta dalla Provincia, sara' attribuito in fase di loro
approvazione da parte del competente organo provinciale un ordine per
l'eventuale finanziamento in base alle seguenti priorita':
1) iniziative concertate tra le parti sociali, intendendo con questo
termine tutte quelle iniziative che hanno alla propria base
reinserimenti proposti da enti bilaterali composti da associazioni di
datori di lavoro e organizzazioni sindacali o da impresa e/o relative
associazioni e organizzazioni sindacali aziendali e territoriali;
2) iniziative svolte nell'ambito di patti territoriali, ovvero
iniziative svolte in aree regionali interessate da tassi di
disoccupazione superiore alla media regionale;
3) iniziative di reinserimento integrate con iniziative di
orientamento o di riqualificazione professionale di formazione
professionale;
4) iniziative di reinserimento che richiedano un inserimento
formativo all'interno dell'impresa con l'ausilio di un tutor
aziendale superiore alle 100 ore.
Le Amministrazioni provinciali approvano con proprio atto le
iniziative verificate e giudicate ammissibili e ne trasmettono copia
alla Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dall'approvazione delle
presenti direttive.
C) La Regione Emilia-Romagna verifica la corrispondenza delle
iniziative approvate dalle Amministrazioni provinciali alle presenti
Direttive, di norma entro entro 30 giorni dal ricevimento del sopra
richiamato atto amministrativo.
Entro tale termine la Regione attua le procedure per l'assegnazione
alle Province delle risorse necessarie al loro finanziamento.
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze di
coordinamento dell'attivita' delegata, tenuto conto dell'ammontare
delle risorse disponibili procedera' a determinare l'assegnazione
delle risorse a ciascuna Provincia fino ad esaurimento delle stesse
seguendo il criterio di salvaguardare a livello regionale il
finanziamento di tutte le domande, anche ammesse da diverse Province,
in possesso del medesimo ordine di priorita'. Le iniziative
eventualmente non finanziate con le risorse previste nel 1998
potranno essere finanziate con le ulteriori risorse dedicate
all'attuazione degli interventi dell'art. 9 nel 1999.
D) Le Province sulla base delle risorse assegnate dalla Regione
Emilia-Romagna per il finanziamento delle iniziative predispongono
gli atti di concessione e liquidazione dei contributi ai beneficiari,
dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.
Le Province in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R.
45/96 cureranno l'attuazione del monitoraggio e la valutazione delle
iniziative presentando annualmente i risultati.
Le Province sono altresi' delegate alla gestione dei controlli sulla
realizzazione delle iniziative finanziate. In particolare, al
riguardo si richiamano gli obblighi dei beneficiari e le norme
sanzionatorie, stabiliti dall'art. 18 della L.R. 45/96. Le Province
sono delegate, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, a
procedere alla revoca dei contributi concessi ai beneficiari, secondo
le disposizioni contenute nel sopra richiamato art. 18. La Regione
Emilia-Romagna terra' conto dei contributi revocati all'atto delle
successive assegnazioni delle risorse finanziarie alle Province
interessate.
E) Le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione degli
interventi a sostegno del reinserimento professionale, di cui
all'art. 9 della L.R. 45/96 e' stabilito per il 1998 in 500.000.000
di lire.