REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1998, n. 1666

Approvazione nuovo statuto IPAB "Pio ritiro di Santa Chiara" di Piacenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi Socio-sanitari l'istanza in            
data 2 giugno 1997, con cui il Presidente dell'IPAB "Pio Ritiro di              
Santa Chiara", avente sede in Piacenza, chiede che la Regione                   
Emilia-Romagna approvi il nuovo statuto deliberato dal Consiglio di             
amministrazione con atto n. 7 del 24 aprile 1997;                               
dato atto che il suindicato provvedimento e' stato pubblicato senza             
seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale, nonche' al Foglio            
annunzi legali della provincia di Piacenza;                                     
vista la deliberazione n. 346/2 del 16 giugno 1997, con cui la Giunta           
provinciale di Piacenza esprime parere favorevole in ordine allo                
statuto di cui trattasi;                                                        
dato atto che detto statuto aggiorna le finalita' dell'ente e le                
modalita' di perseguimento delle medesime ed, inoltre, ridefinisce le           
modalita' di funzionamento dell'ente stesso recependo i principi                
ispiratori del DLgs 29/93 nella misura consentita dalle sue ridotte             
dimensioni;                                                                     
considerata l'opportunita' di approvare lo statuto di cui trattasi,             
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:                                
 1) nel preambolo storico, la data "22 settembre 1967" e' sostituita            
con "22 settembre 1867";                                                        
 2) all'art. 2: 2.1) il primo comma viene cosi' sostituito: "1.                 
L'Ente ha per scopo di offrire alloggio ed assistenza a donne prive             
di famiglia ed in disagiate condizioni socio-economiche, nonche' a              
donne che abbiano l'esigenza di separarsi da contesti familiari                 
problematici in quanto pregiudizievoli per la salute psico-fisica               
delle donne stesse"; 2.2) al secondo comma viene eliminata la frase             
"persegue detto scopo con interventi socio-assistenziali ed";                   
 3) nell'intitolazione dell'art. 3 vengono eliminate le parole "e               
durata";                                                                        
 4) all'art. 8 vengono eliminate le parole: "c) la Superiora; d) il             
Segretario,";                                                                   
 5) all'art. 9: 5.1) il primo comma viene cosi' sostituito: "1. Il              
Consiglio di amministrazione si compone: a) della Superiora e della             
Vice Superiora; b) di tre membri nominati dalla Provincia di                    
Piacenza, scelti fra cittadini residenti che non siano ospiti del               
Ritiro"; 5.2) al secondo comma vengono eliminate le parole "viene               
costituito dalla Regione Emilia-Romagna";                                       
 6) al secondo comma dell'art. 10 vengono aggiunte le parole: "1)               
l'importo della retta per i servizi prestati";                                  
 7) al primo comma dell'art. 11 la parola "trenta" e' sostituita con            
"venti";                                                                        
 8) al primo comma dell'art. 12, dopo le parole "modificazioni                  
statutarie" vengono aggiunte le parole "e dell'elezione del                     
Presidente e del Vice Presidente";                                              
 9) il quarto comma dell'art. 13 e' cosi' sostituito: "4. In caso di            
assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le                  
funzioni sono svolte dal Consigliere di nomina provinciale che fa               
parte del Consiglio da piu' tempo o, a parita', dal Consigliere di              
nomina provinciale piu' anziano di eta'";                                       
10) al secondo comma dell'art. 14 vengono eliminate le parole "con le           
espressioni organizzate dell'utenza";                                           
11) con l'attuale art. 15 "Eleggibilita' e gratuita' della carica"              
termina il Titolo II ed inizia il Titolo III "Ordinamento                       
amministrativo", il cui primo articolo (che assume il n. 16 e viene             
intitolato "Segretario") ha il testo dell'attuale art. 19;                      
12) il Titolo III prosegue con gli artt. 17, 18 e 19 corrispondenti             
rispettivamente agli attuali artt. 20, 21 e 22, con intitolazione e             
testi invariati;                                                                
13) all'ex art. 23 (ora n. 20), ultimo articolo del Titolo III: 13.1)           
al primo comma, dopo le parole "dell'Istituzione" vengono inserite le           
parole "nonche' per il rilascio di copia delle deliberazioni"; 13.2)            
il secondo comma viene eliminato;                                               
14) di seguito al nuovo art. 20 ha inizio il Titolo IV intitolato               
"Superiora", composto da un unico articolo (che assume il n. 21 e               
viene intitolato "Nomina e compiti"), con il seguente testo: "1. La             
Superiora viene eletta, a maggioranza assoluta di voti, dalla                   
comunita' delle ospiti raccolte in assemblea generale convocata e               
presieduta dal Presidente. 2. La Superiora sovrintende alla vita                
comunitaria, delegando al disimpegno di singole incombenze le ospiti            
ritenute piu' idonee e rimanendo in sua facolta' di sostituirle o               
mutarne le incombenze alla fine di ciascun anno. 3. La Superiora,               
inoltre, funge da tramite fra la comunita' delle ospiti ed il                   
Segretario, rappresentando esigenze e formulando proposte per il                
miglior funzionamento della comunita'. 4. La Superiora, appena                  
eletta, nomina fra le ospiti una Vice Superiora, che la sostituisce             
nei casi di assenza o impedimento temporaneo e, a richiesta, la                 
coadiuva nell'attivita' ordinaria.";                                            
15) di seguito al nuovo art. 21 ha inizio il Titolo V "Disposizioni             
finali e transitorie" composto dagli artt. 22, 23 e 23 corrispondenti           
agli attuali artt. 24, 25 e 26, con intitolazione e testi invariati             
ad eccezione della data "31 dicembre 1999" di cui all'attuale art.              
24, che viene sostituita con "31 dicembre 1998";                                
dato atto che le modificazioni di cui sopra sono state comunicate               
all'IPAB in oggetto con nota dell'Assessorato alle Politiche sociali,           
educative e familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti                     
internazionali prot. n. 32990/SOC del 28 agosto 1998 e che                      
l'Amministrazione interessata ha espresso assenso in proposito con              
nota prot. n. 57 del 31 agosto 1998;                                            
visti gli artt. 62 e 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed 1                
lett. a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Pio Ritiro di Santa Chiara",           
avente sede in Piacenza, nel testo deliberato dal Consiglio di                  
amministrazione con atto n. 7 del 24 aprile 1997, con le                        
modificazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente            
riportate;                                                                      
di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                    
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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