DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 settembre 1998, n. 965
Approvazione del programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Anno 1998 (proposta della Giunta regionale in data 22 giugno 1998, n. 998)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 998, del 22 giugno 1998, con
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'approvazione
del programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Anno 1998;
preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare "Scuola, Cultura e Turismo" in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
8963 in data 3 luglio 1998;
premesso:
- che con Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato" e' stata assegnata alle Regioni la competenza di
definire con proprie norme i criteri generali per la costruzione, la
gestione e il controllo degli asili nido, tenendo conto delle
esigenze sociali delle famiglie - in termini di modalita' di
funzionamento dei servizi - e dei bisogni educativi dei bambini per
cio' che attiene alla loro organizzazione e qualita' pedagogica;
- che con Legge nazionale 29 novembre 1977, n. 891 "Norme per il
rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della Legge
istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044" si e' provveduto ad istituire a
favore delle Regioni uno speciale fondo integrativo per gli asili
nido, affidando nel contempo alle Regioni medesime il compito di
fissare l'entita' dei contributi da concedere annualmente ai Comuni
per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli
asili nido, nonche' per la gestione, il funzionamento e la
manutenzione degli stessi servizi;
- che con la Legge nazionale 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza", si e' dato avvio - tramite l'istituzione di un fondo
specifico da ripartirsi tra le Regioni - a un complesso di azioni
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i
bambini e tutti gli adolescenti, tra le quali - all'art. 5 - l'avvio
di servizi socio-educativi per la prima infanzia innovativi e
sperimentali;
vista la L.R. 21 giugno 1978, n. 17 "Concessione di contributi ai
Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili
nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al
Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre
1972, n. 14 ed alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12", ed in particolare
l'art. 6 che prevede che la concessione di contributi ai Comuni per
la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido
avvenga tenendo conto dei posti-bambino utilizzati, degli effettivi
mesi di funzionamento dei servizi e delle condizioni socio-economiche
locali, in attuazione del disposto dell'art. 8 della Legge 29
novembre 1977, n. 891 sopracitata;
viste altresi':
- la L.R. 15 dicembre 1980, n. 58 "Norme in materia di titoli di
studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido -
Modificazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della L.R.
30 agosto 1978, n. 36", ed in particolare l'art. 2 che prevede la
promozione ed il coordinamento da parte della Regione di iniziative
di formazione e qualificazione rivolte agli operatori dei servizi;
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni
di cura verso i figli" ed in particolare l'art. 10 "interventi socio-
educativi per la prima infanzia" che prevede la promozione e il
sostegno allo sviluppo da parte degli Enti locali di servizi
flessibili, con tipologie organizzative differenziate, in
corrispondenza dei bisogni sociali espressi dai genitori ed adeguati
sul piano qualitativo per rispondere alle esigenze dei bambini e
delle loro famiglie;
- la L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 sul diritto allo studio che prevede
tra i suoi obiettivi generali il coordinamento delle istituzioni e
dei servizi scolastici, formativi, socio-sanitari e culturali,
nonche' il riequilibrio delle situazioni scolastiche e formative, e
cio' anche tramite il sostegno ad iniziative volte a favorire il
raccordo tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, e
tra le istituzioni dell'infanzia pubbliche e private;
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 52 "Integrazioni alla L.R. 25 gennaio
1983, n. 6 - Diritto allo studio", che indica all'art. 2 come
obiettivo specifico nell'ambito dell'attuazione del diritto allo
studio la realizzazione di "un sistema integrato di scuole
dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla
collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di
qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze,
risorse e soggetti pubblici e privati" ed istituisce a tale scopo uno
specifico fondo regionale per il sostegno alle convenzioni tra Comuni
e scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni,
cooperative, senza fini di lucro;
visto il Bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio
1998 approvato con L.R. 14/98 che nel settore infanzia prevede uno
stanziamento complessivo di Lire 15.300.000.000, iscritto per quote
specifiche su capitoli diversi, cosi' come di seguito dettagliato:
- Lire 6.500.000.000 sul Cap. 58430 "Fondo regionale per i servizi
socio- educativi per l'infanzia. Contributi nelle spese di gestione
(Mezzi propri della Regione) (L.R. 21 giugno 1978, n. 17 e art. 10,
commi 2 e 3, L.R. 14 agosto 1989, n.27)";
- Lire 600.000.000 sul Cap. 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni
comunali per le iniziative di formazione professionale permanente
degli operatori dei servizi socio-educativi per l'infanzia (Legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e L.R. 12 dicembre 1980, n. 58 e L.R. 2
novembre 1983, n. 39)";
- Lire 4.700.000.000, al Cap. 72633 "Fondo regionale per il diritto
allo studio. Contributi ai Comuni per gli oneri derivanti dalle
convenzioni stipulate con scuole dell'infanzia private per la
realizzazione di un sistema integrato tra queste e le scuole
pubbliche. Spese correnti (art. 10, comma 1, lett. E) bis, L.R. 25
gennaio 1983, n. 6, come modificata dalla L.R. 24 aprile 1995, n.
52);
- Lire 3.500.000.000 sul Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi
socio-educativi per l'infanzia. Contributi per la costruzione,
riattamento, impianto ed arredamento delle strutture. Mezzi propri
della Regione. (L.R. n. 17 del 21 giugno 1978)";
visto altresi' il Bilancio pluriennale 1998/2000 approvato con L.R.
14/98 gia' citata che prevede per l'esercizio 1999 al Cap. 58435 uno
stanziamento di Lire 2.000.000.000;
vista la delibera del Consiglio regionale 915/98 con la quale si e'
provveduto a fissare obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse
e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di
intervento ai sensi dell'articolo 2 della Legge 285/97 su citata; e
in particolare il punto c) del dispositivo, nel quale si destina Lire
1.000.000.000 quale quota parte del Fondo regionale per i servizi
socio-educativi per l'infanzia di cui al Cap. 58430, il cui
stanziamento complessivo e' pari a Lire 6.500.000.000, alle
innovazioni e alle sperimentazioni previste dall'art. 5 della stessa
Legge 285/97, e cio' per esigenze di coerenza e di funzionalita' del
Programma complessivo di attivazione della legge;
considerato che l'azione di programmazione, indirizzo, promozione e
supporto finanziario della Regione Emilia-Romagna agli Enti locali
nel settore infanzia si e' sviluppata negli ultimi anni assumendo
come obiettivi prioritari il consolidamento, l'estensione e la
qualificazione dei servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alle
loro famiglie, il loro adeguamento ai mutamenti sociali e familiari,
anche tramite lo sviluppo di servizi integrativi agli asili nido e
alle scuole dell'infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema
integrato di servizi pubblici e privati, con particolare riferimento
alla scuola dell'infanzia;
visto l'allegato "Programma degli interventi relativi ai servizi
socio-educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni per l'anno 1998" -
che fa parte sostanziale e integrante della presente deliberazione -
nel quale sono specificati: le linee d'indirizzo generali sottese
all'insieme degli interventi; gli obiettivi specifici di ciascuno
degli interventi previsti; i criteri di spesa e le quote-parte dello
stanziamento complessivo di Lire 14.300.000.000 destinato, ai diversi
interventi, cosi' come specificati nel Programma stesso, in una
logica di finalizzazione della spesa e di maggiore incisivita' e
produttivita' del programma e delle risorse regionali a livello
locale, nonche' i criteri di ammissione, di esclusione e di
valutazione delle domande presentate dai Comuni;
vista la lettera prot n. 19951/ASF del 22 maggio 1998 con la quale
l'Assessore competente ha dato preventiva e dettagliata comunicazione
a tutti i Comuni degli indirizzi generali assunti dalla Regione in
sede di predisposizione del bilancio, in specifico dell'aumento degli
stanziamenti sulle spese di investimento e della contestuale
diminuzione sulle spese di gestione;
considerato che per l'intervento sperimentale di cui al punto 3)
dell'allegato Programma, e in particolare per l'attivazione del
percorso formativo e dello stesso servizio sperimentale, si
presentera' una specifica richiesta di cofinanziamento all'interno
del Programma operativo - Obiettivo 3 "Parco Progetti: una rete per
lo sviluppo locale", e si provvedera' quindi con successivo atto ad
impegnare la relativa spesa - pari in via previsionale a Lire
350.000.000 - sui seguenti Capitoli: 75546 Interventi a favore di
enti, organismi ed imprese attuatori di iniziative locali per
promuovere l'occupazione (Obiettivo 3, Asse 6). Fondo di rotazione
nazionale (art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e Reg. CEE
2081/93). Mezzi statali (CNI)"; 75548 "Interventi a favore di enti,
organismi ed imprese attuatori di iniziative locali per promuovere
l'occupazione (Obiettivo 3, Asse 6). (Reg. CEE 2081/93). Contributo
CE sul FSE (CNI)"; 75550 "Interventi a favore di enti, organismi ed
imprese attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione
(Obiettivo 3, Asse 6). (L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e Reg. CEE
2081/93). Quota Regione (CNI)";
considerato che per alcuni degli interventi previsti - in particolare
quelli citati ai punti 1b), 4b), 5a), 5b) e 5c) dell'allegato
Programma - i criteri di spesa hanno caratteristiche di
sperimentalita', tali per cui la definizione precisa delle relative
quote spesa sara' possibile solo ad istruttorie ultimate;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro
che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai
soggetti interessati;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare il "Programma degli interventi relativi ai servizi
socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni per l'anno 1998",
allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante
e sostanziale;
2) di approvare anche per l'anno 1999, i criteri di spesa per
l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2) dell'allegato
Programma tenuto conto dello stanziamento poliennale sul relativo
Cap. 58435, e cio' al fine di consentire la formulazione di un piano
di interventi biennale, fermo restando che l'impegno di spesa per
l'attuazione del secondo anno di intervento, verra' assunto ad
avvenuta approvazione del Bilancio regionale per l'anno 1999;
3) di stabilire che all'attuazione del Programma allegato al presente
atto deliberativo si provveda come segue:
3.1) tramite adozione dei necessari atti amministrativi da parte
della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi in esso
indicati ai punti lb), 2), 4b), 5a), 5b), 5c);
3.2) tramite adozione, da parte del Direttore generale competente per
area in base alla normativa regionale vigente, dei necessari
provvedimenti di esatta quantificazione, e assegnazione dei
contributi, relativi impegni di spesa e di modalita' di liquidazione
degli stessi per quanto attiene all'attuazione degli interventi
indicati ai punti 1a), 4a) e 4c) dello stesso Programma, ricorrendo
le condizioni previste dalla L.R. 31/77, cosi' come modificata dalla
L.R. 40/94;
4) di dare atto che per l'attuazione dell'intervento sperimentale di
cui al punto 3) dell'allegato Programma, la cui spesa e'
quantificabile in via previsionale in Lire 350.000.000, si procedera'
con successivo atto di Giunta al relativo impegno di spesa sui
Capitoli 75546, 75548, 75550, cosi' come indicato in premessa e per
le motivazioni ivi esplicitate;
5) di dare atto che quota parte pari a Lire 1.000.000.000 dello
stanziamento complessivo sul Cap. 58430 e' stato destinato, con atto
di Consiglio regionale 915/98, all'avvio di servizi per l'infanzia
innovativi, cosi' come motivato in premessa;
6) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire
14.300.000.000 relativo agli Obiettivi 1), 2), 4) e 5) del presente
Programma, trova copertura sui seguenti capitoli, meglio indicati in
premessa, del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che
presentano la necessaria disponibilita':
- quanto a Lire 5.500.000.000 sul Cap. 58430,
- quanto a Lire 600.000.000 sul Cap. 75647,
- quanto a Lire 4.700.000.000 sul Cap. 72633,
- quanto a Lire 3.500.000.000 sul Cap. 58435;
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
Programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi
rivolti ai bambini da 0 a 6 anni - Anno 1998
1. Linee di indirizzo, obiettivi specifici, risorse finanziarie
Nel quadro, degli obiettivi piu' generali delle politiche rivolte
all'infanzia, la Regione Emilia-Romagna ha individuato numerosi
terreni d'impegno, definendo in particolare le seguenti priorita':
1) il consolidamento dei servizi gia' funzionanti rivolti ai bambini
in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie;
2) l'estensione dell'offerta dei servizi tramite l'ampliamento e/o
l'adeguamento delle strutture;
3) la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste;
4) la qualificazione dei servizi funzionanti attraverso un insieme
articolato e differenziato di interventi;
5) la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia.
In corrispondenza delle priorita' di cui sopra sono stati individuati
programmi di intervento specifici, indicati di seguito, definendo per
ciascuno di essi obiettivi e risorse (quote-parte dello stanziamento
complessivo nel settore pari a Lire 14.300.000.000), in modo da
rendere esplicito cosa si intende privilegiare con ciascuno di tali
interventi, evitare rischi di frammentarieta' e garantire quindi una
loro maggiore incisivita' e una maggiore produttivita' della spesa.
La logica piu' generale assunta per la determinazione delle quote e'
costituita dall'attenzione, da un lato, per il consolidamento dei
servizi esistenti, destinando circa il 20% delle risorse disponibili
al sostegno alle spese di gestione, dall'altro all'ampliamento e alla
qualificazione, finalizzando quasi l'80% a piani di sviluppo,
riferiti sia alle strutture sia alla tipologia e alla qualita'
dell'offerta educativa, e cio' conseguentemente anche ad una piu'
esplicita ridefinizione del ruolo della Regione e delle Autonomie
locali in rapporto alle rispettive funzioni e responsabilita' nello
sviluppo dei sistemi di welfare locali.
Gli obiettivi specifici e le relative quote-parte dello stanziamento
sono i seguenti:
1) garantire un supporto nelle spese di gestione dei servizi a:
a) i Comuni la cui popolazione e' inferiore o uguale a 15.000
abitanti, che gestiscono asili nido, sia in forma diretta che in
appalto o in convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, in
base al numero dei bambini in eta' 0-3 iscritti al servizio. La
quota-parte dello stanziamento regionale complessivo e' determinata
in via previsionale in Lire 2.500.000.000 (Cap. 58430);
b) tutti i Comuni che gestiscono servizi integrativi agli asili nido,
sia in forma diretta che in appalto o in convenzione con soggetti
privati senza fini di lucro, con specifica attenzione per quei Comuni
che hanno attivato centri gioco per bambini e genitori e/o spazi
bambino (denominati nel Programma 1997 spazi accoglienza e gioco), in
quanto servizi che meglio rispondono allo stato attuale all'esigenza
di ampliare e differenziare l'offerta dei servizi tradizionali,
garantendo continuita' e qualita' dell'intervento. La quota-parte
dello stanziamento regionale complessivo, trattandosi di un
intervento introdotto per la prima volta lo scorso anno, viene
indicata in via previsionale in Lire 6.700.000.000 (Cap. 58430) e
verra' definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con
successivo atto deliberativo della Giunta regionale. Si sottolinea
inoltre che l'intervento regionale per l'avvio dei servizi
integrativi (centri gioco per bambini e genitori e spazi bambino) e'
stato inserito - unitamente alle risorse finanziarie ad esso
destinate, pari a Lire 1.000.000.000, come quota-parte dello
stanziamento sul Cap. 58430 - nel Programma regionale triennale di
attuazione della Legge 285/97, di cui alla delibera di Consiglio
regionale 915/98, e cio' per ragioni di coerenza e funzionalita',
essendo tale intervento normato all'art. 5 di tale legge;
2) garantire ai Comuni, nei quali la domanda sociale e' piu' alta, il
potenziamento dell'offerta tramite, la costruzione di edifici nuovi,
l'ampliamento o la riorganizzazione di strutture esistenti o il
riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da utilizzare come
sedi di asili nido o di servizi ad essi integrativi, cosi' come
descritti nel successivo punto 2.1b). Per tale intervento e' previsto
uno stanziamento di Lire 3.500.000.000 (Cap. 58435) che verra'
assegnato con successivo atto deliberativo della Giunta regionale;
3) promuovere lo sviluppo di una specifica sperimentazione -
l'educatore/trice familiare - nell'ambito dei servizi per l'infanzia
integrativi all'asilo nido, intesa come soluzione innovativa
individuata per combinare le esigenze di cura ed educazione dei
bambini e il sostegno alle famiglie. Poiche' dopo una fase di
analisi, elaborazione e confronto tra Regione, Enti locali e
organizzazioni sindacali - nel periodo da dicembre 1997 a maggio 1998
- si e' ritenuto piu' produttivo procedere nell'elaborazione e
attuazione del percorso formativo della nuova figura professionale,
prima della piena attivazione del servizio, per questo anno non
verranno attribuiti agli Enti locali contributi finalizzati ad
attuare tale sperimentazione, preferendo rinviarla all'avvenuta
formazione specifica di tutti gli/le educatori/trici interessati. La
spesa relativa al percorso formativo e di sostegno alla creazione di
impresa - pari a circa Lire 350.000.000 - sara' coperta con specifici
finanziamenti nell'ambito del Fondo sociale europeo, per i quali si
sta predisponendo il progetto e la relativa richiesta di contributo.
Nelle realta' locali in cui sono stati assegnati nell'anno 1997
contributi per l'attivazione del servizio presso le famiglie sara'
possibile procedere a tale attivazione solo nel caso in cui si
utilizzi personale che abbia partecipato a corsi di qualificazione,
in area socio-educativa e di avvio d'impresa, della durata di almeno
400 ore, successivi all'acquisizione dei titoli di studio previsti
dalla normativa vigente per l'accesso a posti di educatore di asilo
nido, di insegnante di scuola dell'infanzia, o successivi al
conseguimento della laurea in scienze dell'educazione o in scienze
della formazione. In tali situazioni i Comuni dovranno garantire la
qualificazione e la messa in rete del servizio di educatore/trice
familiare con gli altri servizi integrativi, attraverso i seguenti
strumenti: la formazione permanente degli educatori (anche tramite
iniziative in raccordo con gli educatori degli altri servizi), la
supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche
qualificate, la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed
educatrici agli altri servizi integrativi al nido, la
formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche della
sicurezza e della alimentazione;
4) garantire la qualificazione dei servizi gia' funzionanti
attraverso:
a) la promozione delle attivita' di formazione permanente degli
operatori degli asili nido e dei servizi integrativi, a gestione
comunale e convenzionata, finalizzata a sviluppare la qualita' e la
differenziazione delle conoscenze e a ottimizzare i rapporti e i
processi di lavoro in atto. A seguito del monitoraggio effettuato nel
1996 si sono delineati nuovi obiettivi per rendere piu' efficaci gli
interventi formativi: evitare l'eccessiva frammentazione dei corsi in
rapporto alla composizione dell'aula, spesso estremamente ridotta, e
all'articolazione oraria, altrettanto limitata; ridurre
progressivamente il numero molto ampio di sedi formative; rendere
piu' omogenei i costi in relazione agli operatori. Lo stanziamento
regionale relativo a questo intervento e' di Lire 600.000.000 (Cap.
75647) ripartiti in quote provinciali, definite sulla base del
rapporto tra numero di operatori individuati inizialmente come
fruitori della formazione - in base alla programmazione dei corsi
realizzati nell'anno formativo 1996/97 - e numero di operatori che
hanno effettivamente partecipato ai corsi (ricavato dai dati a
consuntivo relativi al medesimo anno formativo). Le differenze in
aumento o in diminuzione tra attivita' previste ed effettivamente
realizzate sono state considerate ai fini della determinazione dei
budget provinciali disponibili per l'anno 1998;
b) il sostegno diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedano
a dotarsi e ad utilizzare, in forma associata la figura professionale
del coordinatore pedagogico, indispensabile per la programmazione
educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori e piu'
in generale la predisposizione e l'attuazione del progetto pedagogico
e organizzativo dei servizi. In continuita' con le novita' introdotte
nel 1997, dopo un percorso sperimentale poliennale, si vincola
maggiormente l'erogazione dei contributi a una metodologia di lavoro
comune tra gli Enti locali interessati all'intervento e si indica ai
Comuni stessi l'opportunita' che i diversi coordinamenti pedagogici
sovracomunali abbiano un tavolo di confronto a livello provinciale,
per garantire una elaborazione condivisa delle linee piu' generali
dei progetti educativi dei servizi - asili nido, servizi integrativi
e scuole dell'infanzia - nonche' una verifica comune del processo di
qualificazione attivato nei diversi territori. La quota-parte dello
stanziamento regionale complessivo, prevista in Lire 7.800.000.000
circa (Cap. 58430), verra' determinata in modo definitivo ad
istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta regionale;
c) la promozione di azioni per favorire l'integrazione delle
politiche per l'infanzia e la realizzazione di un equilibrio
territoriale sul piano della qualita' dell'offerta educativa. In
specifico l'intervento e' finalizzato ad avviare e a sostenere il
raccordo inter-istituzionale e la continuita' sia in senso verticale
tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, sia in
senso orizzontale tra famiglie, servizi per l'infanzia (educativi,
sociali e sanitari), scuola elementare, altre agenzie di cura e sedi
formative diverse, come biblioteche, ludoteche, e tra scuole
dell'infanzia gestite da Enti diversi (statali, comunali e private).
Per l'attuazione dell'insieme di questi interventi la quota-parte
dello stanziamento regionale complessivo e' determinata in Lire
1.500.000.000 (Cap. 58430). Analogamente agli anni scorsi il fondo
verra' ripartito unicamente sulla base di progetti presentati dai
Comuni a questa Regione;
5) sostenere la realizzazione di un sistema integrato di scuole
dell'infanzia pubbliche e private, tramite interventi diversificati,
in aggiunta a quelli sostenuti finanziariamente dai Comuni,
finalizzati a:
a) il supporto alle convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia
private senza fini di lucro e/o IPAB, nelle quali siano definiti gli
impegni reciproci;
b) la promozione di una qualificazione permanente delle scuole
dell'infanzia convenzionate attraverso un sostegno mirato
all'attivazione di coordinamenti pedagogici di gruppi delle stesse
scuole, analogamente a quanto previsto per i servizi comunali
all'Obiettivo 4b) di cui sopra;
c) il sostegno a specifici progetti migliorativi dell'offerta
educativa, rivolti a gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate.
Per l'attuazione dell'insieme degli interventi di cui ai punti a), b)
e c), e' previsto uno stanziamento di Lire 4.700.000.000 sul Cap.
72633, riservando una quota di circa Lire 4.000.000.000 per
l'intervento di cui alla lettera a), e una quota-parte di circa Lire
700.000.000 per gli interventi di cui alle lettere b) e c). Poiche'
si tratta di interventi in parte nuovi, una piu' precisa
determinazione delle quote sara' possibile a istruttorie ultimate con
successivo atto deliberativo della Giunta regionale.
2. Criteri per l'assegnazione dei contributi regionali ai Comuni per
gli interventi sopra specificati
2.1a Contributi per la gestione degli asili nido (cfr. precedente
Obiettivo 1a)
Criteri di ammissione delle domande
Sono ammesse al contributo le domande presentate dai Comuni la cui
popolazione sia inferiore o pari a 15.000 abitanti, che verranno
accolte totalmente, fermo restando il rispetto delle indicazioni
procedurali contenute nell'apposita circolare regionale. Le domande
dovranno riferirsi a servizi di asili nido, sia a tempo pieno che a
part-time.
Criteri per la determinazione dei contributi
Delle risorse disponibili verra' riservata una quota-parte da
destinare in misura forfetaria - pari a Lire 10.000.000 per Comune -
ai Comuni collinari e montani con popolazione inferiore o pari a
15.000 abitanti. La restante somma verra' suddivisa per il numero
totale di bambini da 0 a 3 anni iscritti ai servizi dei Comuni che
possono accedere al contributo, individuando cosi' una quota a
bambino iscritto. Tale quota sara' incrementata, secondo una
percentuale da definire con precisione nella fase istruttoria in
rapporto alle risorse disponibili, a fronte di situazioni particolari
dal punto di vista socio-economico e geografico: l'apertura nel
periodo estivo di nuovi servizi, o un forte potenziamento di quelli
esistenti, in alcuni comuni della costa adriatica; la disponibilita'
dei Comuni ad offrire un servizio a bambini residenti in altre
realta' che ne sono sprovviste; la formalizzazione di accordi
sovracomunali per la gestione del servizio mediante consorzio,
convenzione o accordo di programma.
2.1b Contributi per la gestione di servizi integrativi all'asilo nido
(cfr. precedente Obiettivo 1b)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo
restando il rispetto delle indicazioni procedurali contenute
nell'apposita circolare regionale. In particolare, in questo secondo
anno di attivazione dell'intervento regionale potranno richiedere il
contributo i Comuni che gestiscono - o in forma diretta o in appalto
o in convenzione con soggetti ed enti privati senza fini di lucro -
centri-gioco per bambini e genitori e/o spazi bambino (denominati
"spazi gioco e accoglienza" nel Programma 1997).
I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono
richiedere il contributo solo se il centro-giochi o lo spazio bambini
funzionano ad utenza sovracomunale. I Comuni montani, data la
conformazione del loro territorio, accedono al contributo
indipendentemente dall'utilizzo sovracomunale dei servizi.
I centri-gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche,
documentate dai Comuni stessi:
- calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi;
- orario di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;
- utilizzo di personale qualificato con professionalita' educativa e
regolarmente aggiornato;
- progettazione del servizio e relativa supervisione affidate a una
figura tecnica con competenze socio-pedagogiche.
Gli spazi bambino dovranno avere le seguenti caratteristiche,
documentate dai Comuni stessi:
- l'accoglienza e l'inserimento di bambini dai 18 ai 36 mesi;
- un'apertura giornaliera (senza l'erogazione del pasto e del riposo
pomeridiano) fino ad un massimo di 5 ore e per almeno tre giorni
nell'arco della settimana: per questo primo anno di erogazione del
contributo si fissa, come requisito minimale per l'accesso, un
calendario annuale di funzionamento di almeno 6 mesi, tenuto conto
della recente istituzione e apertura di questa tipologia di servizio;
- l'iscrizione dei bambini al servizio, secondo le modalita' di
fruizione previste dal Comune, sulla base delle esigenze
socio-educative rilevate, con la garanzia di gruppi di bambini
stabili e di una loro presenza continuativa nei medesimi orari;
- l'utilizzo di personale adeguato sul piano quantitativo
(orientativamente un educatore ogni 8 bambini) e qualificato sul
piano educativo, aggiornato periodicamente e con la supervisione del
coordinatore pedagogico.
Criteri per la determinazione dei contributi
Per la determinazione dei contributi si utilizzeranno i seguenti
criteri:
- la frequenza giornaliera media dei bambini, riferita al totale dei
centri gioco e/o degli spazi bambino funzionanti in un bacino
comunale o sovracomunale, e calcolata dividendo il numero totale di
frequenze individuali in un anno (che possono essere riferite anche
allo stesso bambino che frequenta piu' volte) per il numero totale di
giornate di apertura nell'anno: in base ad essa si determinera' una
quota di contributo per singola frequenza. Tale quota sara'
incrementata, in percentuale da definirsi nella fase istruttoria, da
un minimo del 10% ad un massimo del 20%, in rapporto alla
disponibilita' finanziaria, a fronte di particolari situazioni
socio-economiche: l'assenza di altri servizi per l'infanzia, in
particolare rivolti alla fascia di eta' 0-3 anni, e l'appartenenza
dei Comuni all'area montana.
2.2 Contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di
strutture da destinare ad asili nido o a servizi integrativi (cfr.
precedente Obiettivo 2)
Criteri di ammissione delle domande
Essendo gia' quantificato lo stanziamento di bilancio anche per il
1999, i criteri di ammissibilita' e di spesa relativi a questo fondo
(Cap. 58435) hanno durata biennale. Potranno richiedere il contributo
le seguenti categorie di Comuni:
- Comuni in cui non funziona alcun tipo di servizio socio-educativo
rivolto ai bambini da 0 a 3 anni;
- Comuni sede di servizi (asili nido e/o servizi integrativi) rivolti
ai bambini da 0 a 3 anni, in cui la domanda inevasa (cioe' la lista
di attesa per l'ammissione al servizio) sia pari a piu' dei 15% della
domanda totale di servizio.
Verranno altresi' ritenute valide le domande gia' considerate
ammissibili per l'accesso al fondo 1997, che non sono state pero'
finanziate in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, non
avranno comunque priorita' sulle nuove richieste. Inoltre le domande
corredate di progetto esecutivo approvato avranno priorita' temporale
e saranno percio' inserite nell'annualita' 1998 piuttosto che nel
1999.
Criteri per la determinazione dei contributi e la valutazione dei
progetti
In corrispondenza delle tre diverse tipologie di interventi
sottoindicate e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
verranno determinati contributi differenziati in termini percentuali
rispetto alla spesa ammissibile, secondo l'ordine di priorita'
indicato di seguito e, all'interno di questo, rispetto al costo medio
previsto per posto-bambino, adottato come indicatore di efficacia
della spesa comunale:
- per riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da destinare
a servizi per l'infanzia (asili nido o servizi integrativi): il 50%
della spesa, che verra' ammessa nella misura massima di Lire
300.000.000;
- per ampliamenti o riorganizzazioni di strutture esistenti, gia'
funzionanti come servizi per l'infanzia: 50% della spesa che verra'
ammessa nella misura massima di Lire 500.000.000;
- per nuove costruzioni: il 40% della spesa che verra' ammessa nella
misura massima di Lire 1.000.000.000;
2.3 Avvio del percorso sperimentale relativo all'educatore/trice
familiare (cfr. precedente Obiettivo 3).
Come esplicitato e motivato al precedente Obiettivo 3), non sono
previsti contributi ai Comuni per questo anno finanziario.
2.4a Contributi per la formazione permanente degli operatori dei
servizi per l'infanzia (cfr. precedente Obiettivo 4a)
Criteri per la presentazione e l'ammissione dei progetti formativi
Analogamente agli anni scorsi i fondi destinati agli interventi di
formazione permanente verranno assegnati dalla Regione unicamente
sulla base di progetti presentati dai Comuni alle Province e da
queste approvati e recepiti nei piani provinciali.
Per favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e
incentivare la sinergia tra Comuni e tra coordinamenti pedagogici,
potranno presentare progetti di formazione alle Amministrazioni
provinciali competenti:
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che
interprovinciale, rappresentati da un Comune capozona per la gestione
delle attivita' formative;
- Comuni singoli con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.
I progetti dei Comuni, che dovranno essere presentati e approvati
dalle Amministrazioni provinciali, dovranno avere le seguenti
caratteristiche, ovvero prevedere:
- un coinvolgimento piu' ampio degli operatori dei servizi per
l'infanzia, tale da offrire opportunita' formative, oltre agli
operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, anche agli
operatori degli asili nido privati convenzionati con i Comuni ed a
quelli dei servizi integrativi, sia comunali che privati
convenzionati. Iniziative formative rivolte esclusivamente ad
insegnanti delle scuole dell'infanzia, comunali, statali e private
anche in forma congiunta tra loro non potranno essere finanziate,
trattandosi di attivita' previste al successivo punto 2.4c);
- un dimensionamento dell'aula per ogni corso formativo, che non sia
inferiore alle 10 persone e superiore alle 35 persone, con
possibilita' di replicare i corsi nei casi in cui l'adesione dei
partecipanti sia superiore al tetto massimo indicato. A parziale
deroga rispetto alla composizione dell'aula-tipo, potranno essere
approvate iniziative che prevedono fasi formative all'interno di un
percorso complessivo rivolte a un numero piu' alto di partecipanti
(seminari, stage ecc.);
- l'applicazione di parametri finanziari, per quel che riguarda i
compensi per i docenti e gli esperti, utilizzando una tariffa oraria
contenuta tra una cifra minima pari a Lire 120.000 e una cifra
massima di Lire 200.000 al netto di oneri contributivi e fiscali e di
IVA, secondo quanto indicato con delibera di Giunta regionale 1475/97
"Direttive attuative per la formazione professionale e per
l'orientamento. Triennio 1997-1999"; tali tariffe potranno essere
superate solo per esperti di chiara fama nazionale o per esperti
stranieri, chiamati ad intervenire nell'ambito delle iniziative
proposte sempre all'interno del preventivo complessivo di spesa
approvato;
- una durata non inferiore alle 15 ore.
Si indicano inoltre di seguito alcuni ambiti di approfondimento
ritenuti di maggiore rilevanza, cosi' come emerso anche dall'esame
dei progetti formativi realizzati nei precedenti anni, che si ritiene
possano costituire un utile quadro di riferimento in cui collocare le
specifiche iniziative formative per l'anno scolastico 1998/1999:
1) il sostegno alle competenze genitoriali, ovvero la riflessione
sulla condivisione degli impegni di cura, i cambiamenti familiari, le
nuove famiglie, i problemi socio-educativi e relazionali all'interno
delle famiglie nei loro percorsi di vita;
2) le differenze etniche: gli aspetti relativi all'inserimento dei
bambini stranieri, ai rapporti con le loro famiglie, alle dinamiche
interculturali tra le famiglie;
3) la qualita' dei servizi, ovvero gli aspetti relativi alla
valutazione dei processi, delle strategie educative e delle
specificita' professionali e dei diversi ruoli presenti nei servizi,
alla documentazione delle attivita', alla organizzazione ed ai
problemi gestionali connessi alla relazione/comunicazione tra
operatori nel servizio e tra servizi differenti, alla
relazione/comunicazione con le famiglie;
4) gli spazi destinati ai bambini ed alle famiglie nei servizi e nei
contesti urbani, comprendendo l'organizzazione, l'adattabilita', la
flessibilita' e la qualita' dello spazio interno ed esterno ai
servizi e la riprogettazione di percorsi educativi, ludici,
ricreativi rispetto alle risorse che il territorio offre;
5) l'integrazione dei bambini con deficit - progetti individuali di
inserimento e socializzazione - e la riflessione sui bambini con
problemi di disagio socio- psicologico e relazionale;
6) l'acquisizione di tecniche e/o abilita' su argomenti direttamente
legati all'attivita' (laboratori teatrali, di lettura, di animazione,
ecc.) e volti a migliorare la qualita' dell'offerta educativa.
Criteri di valutazione dei progetti formativi e di determinazione dei
contributi
La valutazione dei progetti, e la conseguente determinazione dei
contributi, verra' effettuata da parte delle Amministrazioni
provinciali sia sulla base di elementi qualitativi che in rapporto
alle spese considerate ammissibili. Nel primo caso verranno
considerati in particolare:
a) l'aggregazione di piu' realta' territoriali a livello
sovracomunale in quanto consente l'accentramento della gestione sul
piano amministrativo e organizzativo e la possibilita' di utilizzare
sedi comuni per un confronto piu' allargato tra gli operatori;
b) il coinvolgimento degli operatori degli asili nido privati
convenzionati con i Comuni e dei servizi integrativi agli asili nido,
sia comunali che privati convenzionati;
c) la congruenza della spesa in rapporto alle caratteristiche e al
dimensionamento dei corsi formativi.
Per quanto riguarda le spese ammissibili esse riguarderanno:
- i compensi ai relatori/docenti e le relative spese di viaggio e
soggiorno;
- la produzione di materiali didattici, i materiali di consumo e i
costi organizzativi;
- i costi sostenuti dagli Enti locali per le trasferte del personale
inviato in formazione, al di fuori del territorio comunale, secondo i
parametri fissati dalla normativa vigente.
Non saranno ammesse spese per acquisto di attrezzature informatiche
e/o di ufficio.
2.4b Contributi per l'incentivazione e il sostegno all'utilizzo di
figure di coordinamento pedagogico dei servizi comunali (cfr.
precedente Obiettivo 4b)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande verranno accolte totalmente, fermo restando il rispetto
delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita circolare
regionale. Le richieste dovranno contenere l'articolazione del
progetto e la definizione delle attivita' previste per il
coordinatore pedagogico.
La linea di tendenza della Regione e' quella di prevedere l'accesso
al contributo regionale esclusivamente da parte delle associazioni
sovracomunali, in modo da incentivare e consolidare la collaborazione
tra gli Enti locali - trattandosi di Comuni di dimensioni ridotte - e
garantire una maggiore razionalizzazione della funzione di
coordinamento pedagogico e una maggiore produttivita' della spesa.
In tale logica dovranno essere superate anche eventuali situazioni
critiche caratterizzate da una frammentazione dell'intervento, quali
ad esempio la presenza di piu' figure all'interno di una stessa zona
di limitate dimensioni (comprendente tre o quattro Comuni) o la
scarsa produttivita' dell'intervento stesso (ad esempio la presenza
dello stesso coordinatore in piu' associazioni sovracomunali).
Laddove permangano fattori eccezionali che impediscano il costituirsi
di associazioni - Comuni montani e situazioni particolari,
adeguatamente motivate dal punto di vista socio-culturale e
geografico - si richiede comunque la realizzazione di progetti di
lavoro comuni con altre zone di coordinamento (sulla formazione degli
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo
interistituzionale, o su altri ambiti d'intervento).
Criteri di determinazione dei contributi
La determinazione dei contributi avverra' sulla base di una
valutazione dell'impegno professionale dei coordinatori, in termini
di tempo e presenza richiesti. In particolare si utilizzeranno i
seguenti criteri:
- numero complessivo dei servizi coinvolti nel progetto globale di
qualificazione: asili nido, servizi integrativi agli asili nido, e
scuole dell'infanzia comunali (per le scuole dell'infanzia private e'
previsto uno specifico intervento, cosi' come indicato al punto
2.5b). Le scuole dell'infanzia comunali interessate al coordinamento
verranno prese in considerazione solo laddove sia presente anche
l'asilo nido e/o servizi integrativi a questo;
- numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione, cosi'
come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun coordinatore
da parte del Comune capozona.
Sulla base sia del numero dei servizi che del numero dei Comuni,
verranno definite fasce diversificate di contribuzione regionale,
privilegiando le situazioni in cui ad egual numero di servizi da
coordinare corrisponde un maggior numero di Comuni. Tali fasce
prevederanno contributi cosi' definiti:
- un minimo di Lire 6.000.000 riferito alle situazioni eccezionali di
uno o due servizi in un unico Comune;
- un massimo di Lire 22.000.000 riferito all'aggregazione di quattro
Comuni con otto servizi.
Per le associazioni che comprendono un numero maggiore di Comuni e/o
servizi e' possibile integrare il contributo, prevedendo piu' di una
figura professionale, ferme restando le indicazioni di cui sopra.
Ai Comuni montani verra' attribuita una quota forfetaria integrativa
- la cui entita' verra' definita a istruttoria ultimata - al fine di
riconoscere le specificita' socio-culturali e geografiche del loro
territorio.
2.4c Contributi per progetti di qualificazione, raccordo
inter-istituzionale e continuita' tra i servizi socio-educativi
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni (cfr. precedente Obiettivo 4c)
Criteri di ammissione delle domande e dei progetti e indicazioni di
priorita'
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo
restando il rispetto delle procedure indicate con apposita circolare;
i relativi contributi verranno assegnati esclusivamente su progetti.
Particolare attenzione verra' prestata ad alcuni elementi sia di
carattere metodologico - in coerenza con gli obiettivi specifici
sottesi all'intervento di che trattasi - sia in rapporto ad alcune
tematiche e ambiti di lavoro ritenuti prioritari e indicati di
seguito.
Tra le priorita' di tipo metodologico particolare rilievo e'
attribuito ai seguenti elementi:
- la sovracomunalita' dei progetti;
- la promozione del raccordo tra le diverse scuole dell'infanzia
(statali, comunali e private);
- la realizzazione di progetti su alcune tematiche di particolare
rilevanza socio-culturale (l'integrazione dei bambini con deficit
l'educazione interculturale e piu' in generale l'educazione alle
differenze).
Gli ambiti di lavoro e il numero massimo di progetti ammissibili al
contributo, anche al fine di evitare la frammentarieta'
nell'elaborazione dei progetti, sono definiti nel modo seguente,
fermo restando che i Comuni sceglieranno su quale di questi ambiti
orientare il proprio impegno:
a) la formazione congiunta tra gli operatori dei nidi e delle scuole
dell'infanzia, ad esclusione della formazione ordinaria: verranno
presi in considerazione solo i progetti che si distinguono, per
portata innovativa, interesse di livello regionale, sperimentalita'
delle metodologie o dei contenuti, e quelli che prevedono iniziative
di formazione congiunta tra le insegnanti di scuole dell'infanzia
gestite da Enti diversi, e tra queste e le insegnanti delle scuole
elementari;
b) la programmazione comune, da parte degli operatori dei nidi, delle
scuole dell'infanzia - sia pubbliche che private - e delle scuole
elementari, del biennio 2/4 anni e/o del biennio 5/7 anni, ovvero
degli interventi miranti a preparare il passaggio dei bambini da
un'istituzione all'altra; rientrano in tale ambito anche i progetti
per il passaggio dei bambini con deficit per i quali si richiede un
progetto complessivo che implichi il coinvolgimento dell'Azienda
Unita' sanitaria locale e il rapporto con le famiglie;
c) la programmazione di attivita' didattiche comuni tra nidi, scuole
dell'infanzia e scuole elementari, e tra scuole dell'infanzia private
e pubbliche, che implichino l'utilizzo congiunto e programmato di
centri formativi esterni ad entrambe le istituzioni (ludoteche,
biblioteche per ragazzi, teatri per bambini, centri per l'infanzia e
le famiglie, spazi verdi attrezzati, ecc.);
d) la informazione/formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini
in eta' 0-6, utenti e non dei servizi educativi, con possibilita' di
estendere le iniziative anche ai genitori dei bambini da 6 a 11 anni.
Per i Comuni o per le associazioni sovracomunali fino a 50.000
abitanti sara' ammesso un unico progetto, mentre si potranno
accogliere due progetti per i Comuni o per le associazioni
sovracomunali sopra ai 50.000 abitanti.
Criteri generali e specifici per la valutazione dei progetti e per la
determinazione dei contributi
L'assegnazione dei contributi avverra' sulla base dei seguenti
criteri, sia di carattere generale che specifico, qualitativi e
quantitativi:
- il coinvolgimento di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi,
anche in termini di capacita' progettuale e di coordinamento da parte
dell'Ente locale per favorire e sollecitare forme di dialogo e di
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzionali e non;
- la sovracomunalita' dei progetti, intesa come elemento di
razionalizzazione della spesa - sia regionale che comunale - e quindi
di ottimizzazione dell'uso delle risorse;
- la capacita' progettuale espressa dai diversi soggetti coinvolti,
pubblici e privati in relazione alle tematiche sopracitate ritenute
rilevanti rispetto agli obiettivi regionali di qualificazione dei
servizi e di valorizzazione ed integrazione delle diversita';
- la coerenza da parte dei Comuni tra la definizione delle risorse
necessarie all'attivazione dei progetti e la qualita' e la dimensione
dei progetti stessi, al fine di incentivare una logica complessiva di
produttivita' ed investimento;
- il grado di pertinenza dei progetti rispetto agli obiettivi
regionali;
- la dimensione numerica dei servizi per l'infanzia coinvolti, e
quindi l'ampiezza degli interventi previsti;
- la qualita' dei progetti, ovvero la loro validita' dal punto di
vista pedagogico, culturale, metodologico, organizzativo e in
rapporto al contenimento della spesa.
I contributi verranno assegnati in modo differenziato - in rapporto
alle richieste avanzate complessivamente dai Comuni e all'ammontare
dei finanziamenti disponibili - secondo una percentuale decrescente
da un massimo del 70% ad un minimo del 30% della spesa ammessa a
contributo per ciascun progetto, in corrispondenza di progetti che
comprendano tutti gli elementi qualitativi e quantitativi sopra
citati oppure solo parte di essi. La mancata presentazione del
rendiconto sui contributi regionali gia' assegnati comportera' il
ridimensionamento della valutazione iniziale, e quindi dell'entita'
del contributo.
I progetti poliennali dopo il terzo anno di attuazione, saranno
ammessi a contributo con una percentuale inferiore alla valutazione
iniziale.
Contributi pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento saranno
concessi solo in corrispondenza di progetti che, oltre a presentare
tutti gli elementi positivi sopracitati, siano in fase di avvio.
Criteri di esclusione
Costituira' motivo di esclusione dal contributo uno o piu' dei
seguenti elementi:
- la non pertinenza dei progetti agli obiettivi di questo intervento
regionale (ad esempio progetti per cui sono previste altre forme di
sostegno regionale, oppure il semplice acquisto di materiali);
- l'esubero del numero dei progetti presentati rispetto agli standard
di cui sopra. In questi casi si procedera' alla selezione del/i
progetto/i utilizzando i criteri generali evidenziati sopra;
- la presentazione di progetti gia' finanziati negli anni precedenti
e ripresentati nella stessa forma, senza sostanziali ampliamenti;
- la presentazione dei progetti non da parte dei Comuni ma di singole
scuole dell'infanzia;
- le richieste che si connotano come programmazioni
educativo-didattiche degli asili nido e delle scuole dell'infanzia,
piuttosto che come veri e propri progetti di qualificazione, in
quanto considerate parte della normale attivita'.
2.5a - 5b - 5c Contributi per il sostegno alle convenzioni tra Enti
locali e scuole dell'infanzia private senza fini di lucro, per
l'attivazione di coordinamenti pedagogici di gruppi delle stesse
scuole e per la promozione di progetti migliorativi dell'offerta
educativa (cfr. precedente Obiettivo 5.)
Criteri di ammissione delle domande
Le domande presentate dai Comuni ai sensi della L.R. 52/95 verranno
accolte totalmente, fermo restando il rispetto delle procedure
indicate con apposita circolare e nei limiti della disponibilita'
finanziaria.
Per quanto attiene in particolare alle domande inerenti il
coordinamento pedagogico, esse dovranno riguardare gruppi di scuole
dell'infanzia convenzionate e specificare nell'atto di incarico le
funzioni effettivamente previste per il coordinatore.
Quanto ai progetti migliorativi, intervento parzialmente nuovo, essi
dovranno coinvolgere gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate e
prestare particolare attenzione agli ambiti tematici di seguito
indicati:
- formazione degli insegnanti;
- formazione/informazione dei genitori;
- integrazione di bambini con handicap;
- allestimento di spazi per specifici progetti educativo-didattici.
Per ciascun ambito provinciale potra' essere presentato un numero
massimo di due progetti per le province con popolazione fino a
500.000 abitanti e un numero massimo di 3 progetti per le province
con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Criteri per la determinazione dei contributi
Per la ripartizione della quota-parte pari a circa Lire 4.000.000.000
relativa al sostegno a titolo generale delle convenzioni gia' in atto
verranno considerati i seguenti elementi:
- il numero delle sezioni convenzionate;
- l'ampiezza demografica dei comuni;
- la presenza nel territorio comunale esclusivamente di scuole
dell'infanzia gestite dagli Enti privati o da IPAB.
Nei limiti dello stanziamento complessivo verra' quindi assegnato un
contributo calcolato sulla base del numero di sezioni funzionanti
nelle scuole materne convenzionate, differenziando la quota per
sezione, in base all'ampiezza demografica, prevedendo cioe' un
incremento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Un ulteriore incremento della quota per sezione sara' destinato ai
Comuni che siano sede solo di scuole dell'infanzia private o IPAB,
per sostenere e incentivare un intervento qualificato dell'Ente
locale nei confronti di tali scuole. Per la ripartizione della quota
parte pari a circa di Lire 700.000.000 relativa ai coordinatori
pedagogici e ai progetti migliorativi i criteri saranno i seguenti:
- per la valutazione dei progetti di coordinamento per la
determinazione del relativo contributo si considerera' l'impegno
professionale dei coordinatori definito in base al numero di scuole
dell'infanzia convenzionate coordinate, tenuto conto altresi' delle
specificita' territoriali (conformazione dei territori, distanza tra
i comuni sede delle scuole coordinate, collocazione delle scuole
all'interno dei diversi comuni, ecc.);
- per la valutazione dei progetti migliorativi e la determinazione
del relativo contributo, si considereranno la loro qualita' e
pertinenza agli obiettivi regionali, e la coerenza tra i progetti
stessi e la tipologia ed entita' delle voci di spesa previste.
L'entita' dei contributi sara' determinata sulla base di tali
elementi, da un massimo del 70% a un minimo del 30% delle spese
ammesse, in analogia con quanto previsto per i contributi concessi ai
Comuni per gli interventi di cui al precedente punto 2.4c).
Criteri di esclusione
Non verranno accolte le domande di Comuni che non siano titolari di
convenzione con le scuole dell'infanzia private senza fini di lucro o
gestite da IPAB. Sia per i progetti migliorativi che per i
coordinamenti pedagogici non verranno prese in considerazione
richieste che non riguardino gruppi di scuole. Inoltre, per quanto
attiene in specifico l'intervento di promozione del coordinamento
pedagogico, nel totale delle scuole coordinate non saranno comprese
quelle seguite da coordinatori pedagogici eventualmente finanziati
dai Comuni nell'ambito degli accordi territoriali tra i Comuni stessi
e i gestori delle scuole convenzionate.