REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 settembre 1998, n. 965

Approvazione del programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Anno 1998 (proposta della Giunta regionale in data 22 giugno 1998, n. 998)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 998, del 22 giugno 1998, con              
cui la Giunta regionale ha assunta l'iniziativa per l'approvazione              
del programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi              
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Anno 1998;                                 
preso atto della modificazione apportata sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Scuola, Cultura e Turismo" in sede                
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
8963 in data 3 luglio 1998;                                                     
premesso:                                                                       
- che con Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano                       
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso           
dello Stato" e' stata assegnata alle Regioni la competenza di                   
definire con proprie norme i criteri generali per la costruzione, la            
gestione e il controllo degli asili nido, tenendo conto delle                   
esigenze sociali delle famiglie - in termini di modalita' di                    
funzionamento dei servizi - e dei bisogni educativi dei bambini per             
cio' che attiene alla loro organizzazione e qualita' pedagogica;                
- che con Legge nazionale 29 novembre 1977, n. 891 "Norme per il                
rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della Legge               
istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044" si e' provveduto ad istituire a            
favore delle Regioni uno speciale fondo integrativo per gli asili               
nido, affidando nel contempo alle Regioni medesime il compito di                
fissare l'entita' dei contributi da concedere annualmente ai Comuni             
per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento degli            
asili nido, nonche' per la gestione, il funzionamento e la                      
manutenzione degli stessi servizi;                                              
- che con la Legge nazionale 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per           
la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e                     
l'adolescenza", si e' dato avvio - tramite l'istituzione di un fondo            
specifico da ripartirsi tra le Regioni - a un complesso di azioni               
organiche miranti a migliorare la qualita' della vita di tutti i                
bambini e tutti gli adolescenti, tra le quali - all'art. 5 - l'avvio            
di servizi socio-educativi per la prima infanzia innovativi e                   
sperimentali;                                                                   
vista la L.R.  21 giugno 1978, n. 17 "Concessione di contributi ai              
Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili              
nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al                      
Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre            
1972, n. 14 ed alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12", ed in particolare               
l'art. 6 che prevede che la concessione di contributi ai Comuni per             
la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido                
avvenga tenendo conto dei posti-bambino utilizzati, degli effettivi             
mesi di funzionamento dei servizi e delle condizioni socio-economiche           
locali, in attuazione del disposto dell'art. 8 della Legge 29                   
novembre 1977, n. 891 sopracitata;                                              
viste altresi':                                                                 
- la L.R. 15 dicembre 1980, n. 58 "Norme in materia di titoli di                
studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido -                       
Modificazioni alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della L.R.            
30 agosto 1978, n. 36", ed in particolare l'art. 2 che prevede la               
promozione ed il coordinamento da parte della Regione di iniziative             
di formazione e qualificazione rivolte agli operatori dei servizi;              
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la realizzazione             
di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni             
di cura verso i figli" ed in particolare l'art. 10 "interventi socio-           
educativi per la prima infanzia" che prevede la promozione e il                 
sostegno allo sviluppo da parte degli Enti locali di servizi                    
flessibili, con tipologie organizzative differenziate, in                       
corrispondenza dei bisogni sociali espressi dai genitori ed adeguati            
sul piano qualitativo per rispondere alle esigenze dei bambini e                
delle loro famiglie;                                                            
- la L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 sul diritto allo studio che prevede             
tra i suoi obiettivi generali il coordinamento delle istituzioni e              
dei servizi scolastici, formativi, socio-sanitari e culturali,                  
nonche' il riequilibrio delle situazioni scolastiche e formative, e             
cio' anche tramite il sostegno ad iniziative volte a favorire il                
raccordo tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, e            
tra le istituzioni dell'infanzia pubbliche e private;                           
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 52 "Integrazioni alla L.R. 25 gennaio              
1983, n. 6 - Diritto allo studio", che indica all'art. 2 come                   
obiettivo specifico nell'ambito dell'attuazione del diritto allo                
studio la realizzazione di "un sistema integrato di scuole                      
dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla                      
collaborazione fra le diverse offerte educative, in una logica di               
qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze,                  
risorse e soggetti pubblici e privati" ed istituisce a tale scopo uno           
specifico fondo regionale per il sostegno alle convenzioni tra Comuni           
e scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni,               
cooperative, senza fini di lucro;                                               
visto il Bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio           
1998 approvato con L.R. 14/98 che nel settore infanzia prevede uno              
stanziamento complessivo di Lire 15.300.000.000, iscritto per quote             
specifiche su capitoli diversi, cosi' come di seguito dettagliato:              
- Lire 6.500.000.000 sul Cap. 58430 "Fondo regionale per i servizi              
socio- educativi per l'infanzia. Contributi nelle spese di gestione             
(Mezzi propri della Regione) (L.R. 21 giugno 1978, n. 17 e art. 10,             
commi 2 e 3, L.R. 14 agosto 1989,  n.27)";                                      
- Lire 600.000.000 sul Cap. 75647 "Assegnazione alle Amministrazioni            
comunali per le iniziative di formazione professionale permanente               
degli operatori dei servizi socio-educativi per l'infanzia (Legge 6             
dicembre 1971, n. 1044 e L.R. 12 dicembre 1980, n. 58 e L.R. 2                  
novembre 1983, n. 39)";                                                         
- Lire 4.700.000.000, al Cap. 72633 "Fondo regionale per il diritto             
allo studio. Contributi ai Comuni per gli oneri derivanti dalle                 
convenzioni stipulate con scuole dell'infanzia private per la                   
realizzazione di un sistema integrato tra queste e le scuole                    
pubbliche. Spese correnti (art. 10, comma 1, lett. E) bis, L.R. 25              
gennaio 1983, n. 6, come modificata dalla L.R. 24 aprile 1995, n.               
52);                                                                            
- Lire 3.500.000.000 sul Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi              
socio-educativi per l'infanzia. Contributi per la costruzione,                  
riattamento, impianto ed arredamento delle strutture. Mezzi propri              
della Regione. (L.R. n. 17 del 21 giugno 1978)";                                
visto altresi' il Bilancio pluriennale 1998/2000 approvato con L.R.             
14/98 gia' citata che prevede per l'esercizio 1999 al Cap. 58435 uno            
stanziamento di Lire 2.000.000.000;                                             
vista la delibera del Consiglio regionale 915/98 con la quale si e'             
provveduto a fissare obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse           
e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di           
intervento ai sensi dell'articolo 2 della Legge 285/97 su citata; e             
in particolare il punto c) del dispositivo, nel quale si destina Lire           
1.000.000.000 quale quota parte del Fondo regionale per i servizi               
socio-educativi per l'infanzia di cui al Cap. 58430, il cui                     
stanziamento complessivo e' pari a Lire 6.500.000.000, alle                     
innovazioni e alle sperimentazioni previste dall'art. 5 della stessa            
Legge 285/97, e cio' per esigenze di coerenza e di funzionalita' del            
Programma complessivo di attivazione della legge;                               
considerato che l'azione di programmazione, indirizzo, promozione e             
supporto finanziario della Regione Emilia-Romagna agli Enti locali              
nel settore infanzia si e' sviluppata negli ultimi anni assumendo               
come obiettivi prioritari il consolidamento, l'estensione e la                  
qualificazione dei servizi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni e alle           
loro famiglie, il loro adeguamento ai mutamenti sociali e familiari,            
anche tramite lo sviluppo di servizi integrativi agli asili nido e              
alle scuole dell'infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema               
integrato di servizi pubblici e privati, con particolare riferimento            
alla scuola dell'infanzia;                                                      
visto l'allegato "Programma degli interventi relativi ai servizi                
socio-educativi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni per l'anno 1998" -             
che fa parte sostanziale e integrante della presente deliberazione -            
nel quale sono specificati: le linee d'indirizzo generali sottese               
all'insieme degli interventi; gli obiettivi specifici di ciascuno               
degli interventi previsti; i criteri di spesa e le quote-parte dello            
stanziamento complessivo di Lire 14.300.000.000 destinato, ai diversi           
interventi, cosi' come specificati nel Programma stesso, in una                 
logica di finalizzazione della spesa e di maggiore incisivita' e                
produttivita' del programma e delle risorse regionali a livello                 
locale, nonche' i criteri di ammissione, di esclusione e di                     
valutazione delle domande presentate dai Comuni;                                
vista la lettera prot n. 19951/ASF del 22 maggio 1998 con la quale              
l'Assessore competente ha dato preventiva e dettagliata comunicazione           
a tutti i Comuni degli indirizzi generali assunti dalla Regione in              
sede di predisposizione del bilancio, in specifico dell'aumento degli           
stanziamenti sulle spese di investimento e della contestuale                    
diminuzione sulle spese di gestione;                                            
considerato che per l'intervento sperimentale di cui al punto 3)                
dell'allegato Programma, e in particolare per l'attivazione del                 
percorso formativo e dello stesso servizio sperimentale, si                     
presentera' una specifica richiesta di cofinanziamento all'interno              
del Programma operativo - Obiettivo 3 "Parco Progetti: una rete per             
lo sviluppo locale", e si provvedera' quindi con successivo atto ad             
impegnare la relativa spesa - pari in via previsionale a Lire                   
350.000.000 - sui seguenti Capitoli: 75546 Interventi a favore di               
enti, organismi ed imprese attuatori di iniziative locali per                   
promuovere l'occupazione (Obiettivo 3, Asse 6). Fondo di rotazione              
nazionale (art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e Reg. CEE               
2081/93). Mezzi statali (CNI)"; 75548 "Interventi a favore di enti,             
organismi ed imprese attuatori di iniziative locali per promuovere              
l'occupazione (Obiettivo 3, Asse 6). (Reg. CEE 2081/93). Contributo             
CE sul FSE (CNI)"; 75550 "Interventi a favore di enti, organismi ed             
imprese attuatori di iniziative locali per promuovere l'occupazione             
(Obiettivo 3, Asse 6). (L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e Reg. CEE                   
2081/93). Quota Regione (CNI)";                                                 
considerato che per alcuni degli interventi previsti - in particolare           
quelli citati ai punti 1b), 4b), 5a), 5b) e 5c) dell'allegato                   
Programma - i criteri di spesa hanno caratteristiche di                         
sperimentalita', tali per cui la definizione precisa delle relative             
quote spesa sara' possibile solo ad istruttorie ultimate;                       
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di                 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede tra l'altro             
che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati           
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei                
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai            
soggetti interessati;                                                           
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare il "Programma degli interventi relativi ai servizi              
socio-educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni per l'anno 1998",           
allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante           
e sostanziale;                                                                  
2) di approvare anche per l'anno 1999, i criteri di spesa per                   
l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2) dell'allegato                   
Programma tenuto conto dello stanziamento poliennale sul relativo               
Cap. 58435, e cio' al fine di consentire la formulazione di un piano            
di interventi biennale, fermo restando che l'impegno di spesa per               
l'attuazione del secondo anno di intervento, verra' assunto ad                  
avvenuta approvazione del Bilancio regionale per l'anno 1999;                   
3) di stabilire che all'attuazione del Programma allegato al presente           
atto deliberativo si provveda come segue:                                       
3.1) tramite adozione dei necessari atti amministrativi da parte                
della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi in esso                
indicati ai punti lb), 2), 4b), 5a), 5b), 5c);                                  
3.2) tramite adozione, da parte del Direttore generale competente per           
area in base alla normativa regionale vigente, dei necessari                    
provvedimenti di esatta quantificazione, e assegnazione dei                     
contributi, relativi impegni di spesa e di modalita' di liquidazione            
degli stessi per quanto attiene all'attuazione degli interventi                 
indicati ai punti 1a), 4a) e 4c) dello stesso Programma, ricorrendo             
le condizioni previste dalla L.R. 31/77, cosi' come modificata dalla            
L.R. 40/94;                                                                     
4) di dare atto che per l'attuazione dell'intervento sperimentale di            
cui al punto 3) dell'allegato Programma, la cui spesa e'                        
quantificabile in via previsionale in Lire 350.000.000, si procedera'           
con successivo atto di Giunta al relativo impegno di spesa sui                  
Capitoli 75546, 75548, 75550, cosi' come indicato in premessa e per             
le motivazioni ivi esplicitate;                                                 
5) di dare atto che quota parte pari a Lire 1.000.000.000 dello                 
stanziamento complessivo sul Cap. 58430 e' stato destinato, con atto            
di Consiglio regionale 915/98, all'avvio di servizi per l'infanzia              
innovativi, cosi' come motivato in premessa;                                    
6) di dare atto che l'onere finanziario complessivo di Lire                     
14.300.000.000 relativo agli Obiettivi 1), 2), 4) e 5) del presente             
Programma, trova copertura sui seguenti capitoli, meglio indicati in            
premessa, del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che                     
presentano la necessaria disponibilita':                                        
- quanto a Lire 5.500.000.000 sul Cap. 58430,                                   
- quanto a Lire 600.000.000 sul Cap. 75647,                                     
- quanto a Lire 4.700.000.000 sul Cap. 72633,                                   
- quanto a Lire 3.500.000.000 sul Cap. 58435;                                   
7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                           
Programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi                  
rivolti ai bambini da 0 a 6 anni - Anno 1998                                    
1. Linee di indirizzo, obiettivi specifici, risorse finanziarie                 
Nel quadro, degli obiettivi piu' generali delle politiche rivolte               
all'infanzia,  la Regione Emilia-Romagna ha individuato numerosi                
terreni d'impegno, definendo in particolare le seguenti priorita':              
1) il consolidamento dei servizi gia' funzionanti rivolti ai bambini            
in eta' 0-6 anni e alle loro famiglie;                                          
2) l'estensione dell'offerta dei servizi tramite l'ampliamento e/o              
l'adeguamento delle strutture;                                                  
3) la realizzazione di azioni sperimentali che prefigurino soluzioni            
di cura ed educazione dei bambini piu' differenziate e flessibili               
rispetto a quelle esistenti, e coerenti rispetto a queste;                      
4) la qualificazione dei servizi funzionanti attraverso un insieme              
articolato e differenziato di interventi;                                       
5) la realizzazione di un sistema integrato di servizi pubblici e               
privati, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia.                 
In corrispondenza delle priorita' di cui sopra sono stati individuati           
programmi di intervento specifici, indicati di seguito, definendo per           
ciascuno di essi obiettivi e risorse (quote-parte dello stanziamento            
complessivo nel settore pari a Lire 14.300.000.000), in modo da                 
rendere esplicito cosa si intende privilegiare con ciascuno di tali             
interventi, evitare rischi di frammentarieta' e garantire quindi una            
loro maggiore incisivita' e una maggiore produttivita' della spesa.             
La logica piu' generale assunta per la determinazione delle quote e'            
costituita dall'attenzione, da un lato, per il consolidamento dei               
servizi esistenti, destinando circa il 20% delle risorse disponibili            
al sostegno alle spese di gestione, dall'altro all'ampliamento e alla           
qualificazione, finalizzando quasi l'80% a piani di sviluppo,                   
riferiti sia alle strutture sia alla tipologia e alla qualita'                  
dell'offerta educativa, e cio' conseguentemente anche ad una piu'               
esplicita ridefinizione del ruolo della Regione e delle Autonomie               
locali in rapporto alle rispettive funzioni e responsabilita' nello             
sviluppo dei sistemi di welfare locali.                                         
Gli obiettivi specifici e le relative quote-parte dello stanziamento            
sono i seguenti:                                                                
1) garantire un supporto nelle spese di gestione dei servizi a:                 
a) i Comuni la cui popolazione e' inferiore o uguale a 15.000                   
abitanti, che gestiscono asili nido, sia in forma diretta che in                
appalto o in convenzione con soggetti privati senza fini di lucro, in           
base al numero dei bambini in eta' 0-3 iscritti al servizio. La                 
quota-parte dello stanziamento regionale complessivo e' determinata             
in via previsionale in Lire 2.500.000.000 (Cap. 58430);                         
b) tutti i Comuni che gestiscono servizi integrativi agli asili nido,           
sia in forma diretta che in appalto o in convenzione con soggetti               
privati senza fini di lucro, con specifica attenzione per quei Comuni           
che hanno attivato centri gioco per bambini e genitori e/o spazi                
bambino (denominati nel Programma 1997 spazi accoglienza e gioco), in           
quanto servizi che meglio rispondono allo stato attuale all'esigenza            
di ampliare e differenziare l'offerta dei servizi tradizionali,                 
garantendo continuita' e qualita' dell'intervento. La quota-parte               
dello stanziamento regionale complessivo, trattandosi di un                     
intervento introdotto per la prima volta lo scorso anno, viene                  
indicata in via previsionale in Lire 6.700.000.000 (Cap. 58430) e               
verra' definita in maniera piu' precisa ad istruttoria ultimata con             
successivo atto deliberativo della Giunta regionale. Si sottolinea              
inoltre che l'intervento regionale per l'avvio dei servizi                      
integrativi (centri gioco per bambini e genitori e spazi bambino) e'            
stato inserito - unitamente alle risorse finanziarie ad esso                    
destinate, pari a Lire 1.000.000.000, come quota-parte dello                    
stanziamento sul Cap. 58430 - nel Programma regionale triennale di              
attuazione della Legge 285/97, di cui alla delibera di Consiglio                
regionale 915/98, e cio' per ragioni di coerenza e funzionalita',               
essendo tale intervento normato all'art. 5 di tale legge;                       
2) garantire ai Comuni, nei quali la domanda sociale e' piu' alta, il           
potenziamento dell'offerta tramite, la costruzione di edifici nuovi,            
l'ampliamento o la riorganizzazione di strutture esistenti o il                 
riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da utilizzare come           
sedi di asili nido o di servizi ad essi integrativi, cosi' come                 
descritti nel successivo punto 2.1b). Per tale intervento e' previsto           
uno stanziamento di Lire 3.500.000.000 (Cap. 58435) che verra'                  
assegnato con successivo atto deliberativo della Giunta regionale;              
3) promuovere lo sviluppo di una specifica sperimentazione -                    
l'educatore/trice familiare - nell'ambito dei servizi per l'infanzia            
integrativi all'asilo nido, intesa come soluzione innovativa                    
individuata per combinare le esigenze di cura ed educazione dei                 
bambini e il sostegno alle famiglie. Poiche' dopo una fase di                   
analisi, elaborazione e confronto tra Regione, Enti locali e                    
organizzazioni sindacali - nel periodo da dicembre 1997 a maggio 1998           
- si e' ritenuto piu' produttivo procedere nell'elaborazione e                  
attuazione del percorso formativo della nuova figura professionale,             
prima della piena attivazione del servizio, per questo anno non                 
verranno attribuiti agli Enti locali contributi finalizzati ad                  
attuare tale sperimentazione, preferendo rinviarla all'avvenuta                 
formazione specifica di tutti gli/le educatori/trici interessati. La            
spesa relativa al percorso formativo e di sostegno alla creazione di            
impresa - pari a circa Lire 350.000.000 - sara' coperta con specifici           
finanziamenti nell'ambito del Fondo sociale europeo, per i quali si             
sta predisponendo il progetto e la relativa richiesta di contributo.            
Nelle realta' locali in cui sono stati assegnati nell'anno 1997                 
contributi per l'attivazione del servizio presso le famiglie sara'              
possibile procedere a tale attivazione solo nel caso in cui si                  
utilizzi personale che abbia partecipato a corsi di qualificazione,             
in area socio-educativa e di avvio d'impresa, della durata di almeno            
400 ore, successivi all'acquisizione dei titoli di studio previsti              
dalla normativa vigente per l'accesso a posti di educatore di asilo             
nido, di insegnante di scuola dell'infanzia, o successivi al                    
conseguimento della laurea in scienze dell'educazione o in scienze              
della formazione. In tali situazioni i Comuni dovranno garantire la             
qualificazione e la messa in rete del servizio di educatore/trice               
familiare con gli altri servizi integrativi, attraverso i seguenti              
strumenti: la formazione permanente degli educatori (anche tramite              
iniziative in raccordo con gli educatori degli altri servizi), la               
supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche                      
qualificate, la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed                 
educatrici agli altri servizi integrativi al nido, la                           
formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche della                    
sicurezza e della alimentazione;                                                
4) garantire la qualificazione dei servizi gia' funzionanti                     
attraverso:                                                                     
a) la promozione delle attivita' di formazione permanente degli                 
operatori degli asili nido e dei servizi integrativi, a gestione                
comunale e convenzionata, finalizzata a sviluppare la qualita' e la             
differenziazione delle conoscenze e a ottimizzare i rapporti e i                
processi di lavoro in atto. A seguito del monitoraggio effettuato nel           
1996 si sono delineati nuovi obiettivi per rendere piu' efficaci gli            
interventi formativi: evitare l'eccessiva frammentazione dei corsi in           
rapporto alla composizione dell'aula, spesso estremamente ridotta, e            
all'articolazione oraria, altrettanto limitata; ridurre                         
progressivamente il numero molto ampio di sedi formative; rendere               
piu' omogenei i costi in relazione agli operatori. Lo stanziamento              
regionale relativo a questo intervento e' di Lire 600.000.000 (Cap.             
75647) ripartiti in quote provinciali, definite sulla base del                  
rapporto tra numero di operatori individuati inizialmente come                  
fruitori della formazione - in base alla programmazione dei corsi               
realizzati nell'anno formativo 1996/97 - e numero di operatori che              
hanno effettivamente partecipato ai corsi (ricavato dai dati a                  
consuntivo relativi al medesimo anno formativo). Le differenze in               
aumento o in diminuzione tra attivita' previste ed effettivamente               
realizzate sono state considerate ai fini della determinazione dei              
budget provinciali disponibili per l'anno 1998;                                 
b) il sostegno diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedano            
a dotarsi e ad utilizzare, in forma associata la figura professionale           
del coordinatore pedagogico, indispensabile per la programmazione               
educativa, l'analisi dei bisogni sociali delle famiglie e                       
l'elaborazione delle risposte, la formazione degli operatori e piu'             
in generale la predisposizione e l'attuazione del progetto pedagogico           
e organizzativo dei servizi. In continuita' con le novita' introdotte           
nel 1997, dopo un percorso sperimentale poliennale, si vincola                  
maggiormente l'erogazione dei contributi a una metodologia di lavoro            
comune tra gli Enti locali interessati all'intervento e si indica ai            
Comuni stessi l'opportunita' che i diversi coordinamenti pedagogici             
sovracomunali abbiano un tavolo di confronto a livello provinciale,             
per garantire una elaborazione condivisa delle linee piu' generali              
dei progetti educativi dei servizi - asili nido, servizi integrativi            
e scuole dell'infanzia - nonche' una verifica comune del processo di            
qualificazione attivato nei diversi territori. La quota-parte dello             
stanziamento regionale complessivo, prevista in Lire 7.800.000.000              
circa (Cap. 58430), verra' determinata in modo definitivo ad                    
istruttoria ultimata con successivo atto della Giunta regionale;                
c) la promozione di azioni per favorire l'integrazione delle                    
politiche per l'infanzia e la realizzazione di un equilibrio                    
territoriale sul piano della qualita' dell'offerta educativa. In                
specifico l'intervento e' finalizzato ad avviare e a sostenere il               
raccordo inter-istituzionale e la continuita' sia in senso verticale            
tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, sia in                
senso orizzontale tra famiglie, servizi per l'infanzia (educativi,              
sociali e sanitari), scuola elementare, altre agenzie di cura e sedi            
formative diverse, come biblioteche, ludoteche, e tra scuole                    
dell'infanzia gestite da Enti diversi (statali, comunali e private).            
Per l'attuazione dell'insieme di questi interventi la quota-parte               
dello stanziamento regionale complessivo e' determinata in Lire                 
1.500.000.000 (Cap. 58430). Analogamente agli anni scorsi il fondo              
verra' ripartito unicamente sulla base di progetti presentati dai               
Comuni a questa Regione;                                                        
5) sostenere la realizzazione di un sistema integrato di scuole                 
dell'infanzia pubbliche e private, tramite interventi diversificati,            
in aggiunta a quelli sostenuti finanziariamente dai Comuni,                     
finalizzati a:                                                                  
a) il supporto alle convenzioni tra Comuni e scuole dell'infanzia               
private senza fini di lucro e/o IPAB, nelle quali siano definiti gli            
impegni reciproci;                                                              
b) la promozione di una qualificazione permanente delle scuole                  
dell'infanzia convenzionate attraverso un sostegno mirato                       
all'attivazione di coordinamenti pedagogici di gruppi delle stesse              
scuole, analogamente a quanto previsto per i servizi comunali                   
all'Obiettivo 4b) di cui sopra;                                                 
c) il sostegno a specifici progetti migliorativi dell'offerta                   
educativa, rivolti a gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate.              
Per l'attuazione dell'insieme degli interventi di cui ai punti a), b)           
e c), e' previsto uno stanziamento di Lire 4.700.000.000 sul Cap.               
72633, riservando una quota di circa Lire 4.000.000.000 per                     
l'intervento di cui alla lettera a), e una quota-parte di circa Lire            
700.000.000 per gli interventi di cui alle lettere b) e c). Poiche'             
si tratta di interventi in parte nuovi, una piu' precisa                        
determinazione delle quote sara' possibile a istruttorie ultimate con           
successivo atto deliberativo della Giunta regionale.                            
2. Criteri per l'assegnazione dei contributi regionali ai Comuni per            
gli interventi sopra specificati                                                
2.1a Contributi per la gestione degli asili nido (cfr. precedente               
Obiettivo 1a)                                                                   
Criteri di ammissione delle domande                                             
Sono ammesse al contributo le domande presentate dai Comuni la cui              
popolazione sia inferiore o pari a 15.000 abitanti, che verranno                
accolte totalmente, fermo restando il rispetto delle indicazioni                
procedurali contenute nell'apposita circolare regionale. Le domande             
dovranno riferirsi a servizi di asili nido, sia a tempo pieno che a             
part-time.                                                                      
Criteri per la determinazione dei contributi                                    
Delle risorse disponibili verra' riservata una quota-parte da                   
destinare in misura forfetaria - pari a Lire 10.000.000 per Comune -            
ai Comuni collinari e montani con popolazione inferiore o pari a                
15.000 abitanti. La restante somma verra' suddivisa per il numero               
totale di bambini da 0 a 3 anni iscritti ai servizi dei Comuni che              
possono accedere al contributo, individuando cosi' una quota a                  
bambino iscritto. Tale quota sara' incrementata, secondo una                    
percentuale da definire con precisione nella fase istruttoria in                
rapporto alle risorse disponibili, a fronte di situazioni particolari           
dal punto di vista socio-economico e geografico: l'apertura nel                 
periodo estivo di nuovi servizi, o un forte potenziamento di quelli             
esistenti, in alcuni comuni della costa adriatica; la disponibilita'            
dei Comuni ad offrire un servizio a bambini residenti in altre                  
realta' che ne sono sprovviste; la formalizzazione di accordi                   
sovracomunali per la gestione del servizio mediante consorzio,                  
convenzione o accordo di programma.                                             
2.1b Contributi per la gestione di servizi integrativi all'asilo nido           
(cfr. precedente Obiettivo 1b)                                                  
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo             
restando il rispetto delle indicazioni procedurali contenute                    
nell'apposita circolare regionale. In particolare, in questo secondo            
anno di attivazione dell'intervento regionale potranno richiedere il            
contributo i Comuni che gestiscono - o in forma diretta o in appalto            
o in convenzione con soggetti ed enti privati senza fini di lucro -             
centri-gioco per bambini e genitori e/o spazi bambino (denominati               
"spazi gioco e accoglienza" nel Programma 1997).                                
I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono                   
richiedere il contributo solo se il centro-giochi o lo spazio bambini           
funzionano ad utenza sovracomunale. I Comuni montani, data la                   
conformazione del loro territorio, accedono al contributo                       
indipendentemente dall'utilizzo sovracomunale dei servizi.                      
I centri-gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche,                      
documentate dai Comuni stessi:                                                  
- calendario di funzionamento annuale minimo di 8 mesi;                         
- orario di apertura settimanale minimo di tre mezze giornate o, in             
alternativa, di almeno 6 ore non nella stessa giornata;                         
- utilizzo di personale qualificato con professionalita' educativa e            
regolarmente aggiornato;                                                        
- progettazione del servizio e relativa supervisione affidate a una             
figura tecnica con competenze socio-pedagogiche.                                
Gli spazi bambino dovranno avere le seguenti caratteristiche,                   
documentate dai Comuni stessi:                                                  
- l'accoglienza e l'inserimento di bambini dai 18 ai 36 mesi;                   
- un'apertura giornaliera (senza l'erogazione del pasto e del riposo            
pomeridiano) fino ad un massimo di 5 ore e per almeno tre giorni                
nell'arco della settimana: per questo primo anno di erogazione del              
contributo si fissa, come requisito minimale per l'accesso, un                  
calendario annuale di funzionamento di almeno 6 mesi, tenuto conto              
della recente istituzione e apertura di questa tipologia di servizio;           
- l'iscrizione dei bambini al servizio, secondo le modalita' di                 
fruizione previste dal Comune, sulla base delle esigenze                        
socio-educative rilevate, con la garanzia di gruppi di bambini                  
stabili e di una loro presenza continuativa nei medesimi orari;                 
- l'utilizzo di personale adeguato sul piano quantitativo                       
(orientativamente un educatore ogni 8 bambini) e qualificato sul                
piano educativo, aggiornato periodicamente e con la supervisione del            
coordinatore pedagogico.                                                        
Criteri per la determinazione dei contributi                                    
Per la determinazione dei contributi si utilizzeranno i seguenti                
criteri:                                                                        
- la frequenza giornaliera media dei bambini, riferita al totale dei            
centri gioco e/o degli spazi bambino funzionanti in un bacino                   
comunale o sovracomunale, e calcolata dividendo il numero totale di             
frequenze individuali in un anno (che possono essere riferite anche             
allo stesso bambino che frequenta piu' volte) per il numero totale di           
giornate di apertura nell'anno: in base ad essa si determinera' una             
quota di contributo per singola frequenza. Tale quota sara'                     
incrementata, in percentuale da definirsi nella fase istruttoria, da            
un minimo del 10% ad un massimo del 20%, in rapporto alla                       
disponibilita' finanziaria, a fronte di particolari situazioni                  
socio-economiche: l'assenza di altri servizi per l'infanzia, in                 
particolare rivolti alla fascia di eta' 0-3 anni, e l'appartenenza              
dei Comuni all'area montana.                                                    
2.2 Contributi per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di            
strutture da destinare ad asili nido o a servizi integrativi (cfr.              
precedente Obiettivo 2)                                                         
Criteri di ammissione delle domande                                             
Essendo gia' quantificato lo stanziamento di bilancio anche per il              
1999, i criteri di ammissibilita' e di spesa relativi a questo fondo            
(Cap. 58435) hanno durata biennale. Potranno richiedere il contributo           
le seguenti categorie di Comuni:                                                
- Comuni in cui non funziona alcun tipo di servizio socio-educativo             
rivolto ai bambini da 0 a 3 anni;                                               
- Comuni sede di servizi (asili nido e/o servizi integrativi) rivolti           
ai bambini da 0 a 3 anni, in cui la domanda inevasa (cioe' la lista             
di attesa per l'ammissione al servizio) sia pari a piu' dei 15% della           
domanda totale di servizio.                                                     
Verranno altresi' ritenute valide le domande gia' considerate                   
ammissibili per l'accesso al fondo 1997, che non sono state pero'               
finanziate in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, non            
avranno comunque priorita' sulle nuove richieste. Inoltre le domande            
corredate di progetto esecutivo approvato avranno priorita' temporale           
e saranno percio' inserite nell'annualita' 1998 piuttosto che nel               
1999.                                                                           
Criteri per la determinazione dei contributi e la valutazione dei               
progetti                                                                        
In corrispondenza delle tre diverse tipologie di interventi                     
sottoindicate e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,               
verranno determinati contributi differenziati in termini percentuali            
rispetto alla spesa ammissibile, secondo l'ordine di priorita'                  
indicato di seguito e, all'interno di questo, rispetto al costo medio           
previsto per posto-bambino, adottato come indicatore di efficacia               
della spesa comunale:                                                           
- per riattamento di immobili gia' adibiti ad altri usi, da destinare           
a servizi per l'infanzia (asili nido o servizi integrativi): il 50%             
della spesa, che verra' ammessa nella misura massima di Lire                    
300.000.000;                                                                    
- per ampliamenti o riorganizzazioni di strutture esistenti, gia'               
funzionanti come servizi per l'infanzia: 50% della spesa che verra'             
ammessa nella misura massima di Lire 500.000.000;                               
- per nuove costruzioni: il 40% della spesa che verra' ammessa nella            
misura massima di Lire 1.000.000.000;                                           
2.3 Avvio del percorso sperimentale relativo all'educatore/trice                
familiare (cfr. precedente Obiettivo 3).                                        
Come esplicitato e motivato al precedente Obiettivo 3), non sono                
previsti contributi ai Comuni per questo anno finanziario.                      
2.4a Contributi per la formazione permanente degli operatori dei                
servizi per l'infanzia (cfr. precedente Obiettivo 4a)                           
Criteri per la presentazione e l'ammissione dei progetti formativi              
Analogamente agli anni scorsi i fondi destinati agli interventi di              
formazione permanente verranno assegnati dalla Regione unicamente               
sulla base di progetti presentati dai Comuni alle Province e da                 
queste approvati e recepiti nei piani provinciali.                              
Per favorire una maggiore razionalizzazione delle risorse e                     
incentivare la sinergia tra Comuni e tra coordinamenti pedagogici,              
potranno presentare progetti di formazione alle Amministrazioni                 
provinciali competenti:                                                         
- aggregazioni di Comuni, sia su base provinciale che                           
interprovinciale, rappresentati da un Comune capozona per la gestione           
delle attivita' formative;                                                      
- Comuni singoli con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.           
I progetti dei Comuni, che dovranno essere presentati e approvati               
dalle Amministrazioni provinciali, dovranno avere le seguenti                   
caratteristiche, ovvero prevedere:                                              
- un coinvolgimento piu' ampio degli operatori dei servizi per                  
l'infanzia, tale da offrire opportunita' formative, oltre agli                  
operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, anche agli             
operatori degli asili nido privati convenzionati con i Comuni ed a              
quelli dei servizi integrativi, sia comunali che privati                        
convenzionati. Iniziative formative rivolte esclusivamente ad                   
insegnanti delle scuole dell'infanzia, comunali, statali e private              
anche in forma congiunta tra loro non potranno essere finanziate,               
trattandosi di attivita' previste al successivo punto 2.4c);                    
- un dimensionamento dell'aula per ogni corso formativo, che non sia            
inferiore alle 10 persone e superiore alle 35 persone, con                      
possibilita' di replicare i corsi nei casi in cui l'adesione dei                
partecipanti sia superiore al tetto massimo indicato. A parziale                
deroga rispetto alla composizione dell'aula-tipo, potranno essere               
approvate iniziative che prevedono fasi formative all'interno di un             
percorso complessivo rivolte a un numero piu' alto di partecipanti              
(seminari, stage ecc.);                                                         
- l'applicazione di parametri finanziari, per quel che riguarda i               
compensi per i docenti e gli esperti, utilizzando una tariffa oraria            
contenuta tra una cifra minima pari a Lire 120.000 e una cifra                  
massima di Lire 200.000 al netto di oneri contributivi e fiscali e di           
IVA, secondo quanto indicato con delibera di Giunta regionale 1475/97           
"Direttive attuative per la formazione professionale e per                      
l'orientamento. Triennio 1997-1999"; tali tariffe potranno essere               
superate solo per esperti di chiara fama nazionale o per esperti                
stranieri, chiamati ad intervenire nell'ambito delle iniziative                 
proposte sempre all'interno del preventivo complessivo di spesa                 
approvato;                                                                      
- una durata non inferiore alle 15 ore.                                         
Si indicano inoltre di seguito alcuni ambiti di approfondimento                 
ritenuti di maggiore rilevanza, cosi' come emerso anche dall'esame              
dei progetti formativi realizzati nei precedenti anni, che si ritiene           
possano costituire un utile quadro di riferimento in cui collocare le           
specifiche iniziative formative per l'anno scolastico 1998/1999:                
1) il sostegno alle competenze genitoriali, ovvero la riflessione               
sulla condivisione degli impegni di cura, i cambiamenti familiari, le           
nuove famiglie, i problemi socio-educativi e relazionali all'interno            
delle famiglie nei loro percorsi di vita;                                       
2) le differenze etniche: gli aspetti relativi all'inserimento dei              
bambini stranieri, ai rapporti con le loro famiglie, alle dinamiche             
interculturali tra le famiglie;                                                 
3) la qualita' dei servizi, ovvero gli aspetti relativi alla                    
valutazione dei processi, delle strategie educative e delle                     
specificita' professionali e dei diversi ruoli presenti nei servizi,            
alla documentazione delle attivita', alla organizzazione ed ai                  
problemi gestionali connessi alla relazione/comunicazione tra                   
operatori nel servizio e tra servizi differenti, alla                           
relazione/comunicazione con le famiglie;                                        
4) gli spazi destinati ai bambini ed alle famiglie nei servizi e nei            
contesti urbani, comprendendo l'organizzazione, l'adattabilita', la             
flessibilita' e la qualita' dello spazio interno ed esterno ai                  
servizi e la riprogettazione di percorsi educativi, ludici,                     
ricreativi rispetto alle risorse che il territorio offre;                       
5) l'integrazione dei bambini con deficit - progetti individuali di             
inserimento e socializzazione - e la riflessione sui bambini con                
problemi di disagio socio- psicologico e relazionale;                           
6) l'acquisizione di tecniche e/o abilita' su argomenti direttamente            
legati all'attivita' (laboratori teatrali, di lettura, di animazione,           
ecc.) e volti a migliorare la qualita' dell'offerta educativa.                  
Criteri di valutazione dei progetti formativi e di determinazione dei           
contributi                                                                      
La valutazione dei progetti, e la conseguente determinazione dei                
contributi, verra' effettuata da parte delle Amministrazioni                    
provinciali sia sulla base di elementi qualitativi che in rapporto              
alle spese considerate ammissibili. Nel primo caso verranno                     
considerati in particolare:                                                     
a) l'aggregazione di piu' realta' territoriali a livello                        
sovracomunale in quanto consente l'accentramento della gestione sul             
piano amministrativo e organizzativo e la possibilita' di utilizzare            
sedi comuni per un confronto piu' allargato tra gli operatori;                  
b) il coinvolgimento degli operatori degli asili nido privati                   
convenzionati con i Comuni e dei servizi integrativi agli asili nido,           
sia comunali che privati convenzionati;                                         
c) la congruenza della spesa in rapporto alle caratteristiche e al              
dimensionamento dei corsi formativi.                                            
Per quanto riguarda le spese ammissibili esse riguarderanno:                    
- i compensi ai relatori/docenti e le relative spese di viaggio e               
soggiorno;                                                                      
- la produzione di materiali didattici, i materiali di consumo e i              
costi organizzativi;                                                            
- i costi sostenuti dagli Enti locali per le trasferte del personale            
inviato in formazione, al di fuori del territorio comunale, secondo i           
parametri fissati dalla normativa vigente.                                      
Non saranno ammesse spese per acquisto di attrezzature informatiche             
e/o di ufficio.                                                                 
2.4b Contributi per l'incentivazione e il sostegno all'utilizzo di              
figure di coordinamento pedagogico dei servizi comunali (cfr.                   
precedente Obiettivo 4b)                                                        
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande verranno accolte totalmente, fermo restando il rispetto              
delle indicazioni procedurali contenute nell'apposita circolare                 
regionale. Le richieste dovranno contenere l'articolazione del                  
progetto e la definizione delle attivita' previste per il                       
coordinatore pedagogico.                                                        
La linea di tendenza della Regione e' quella di prevedere l'accesso             
al contributo regionale esclusivamente da parte delle associazioni              
sovracomunali, in modo da incentivare e consolidare la collaborazione           
tra gli Enti locali - trattandosi di Comuni di dimensioni ridotte - e           
garantire una maggiore razionalizzazione della funzione di                      
coordinamento pedagogico e una maggiore produttivita' della spesa.              
In tale logica dovranno essere superate anche eventuali situazioni              
critiche caratterizzate da una frammentazione dell'intervento, quali            
ad esempio la presenza di piu' figure all'interno di una stessa zona            
di limitate dimensioni (comprendente tre o quattro Comuni) o la                 
scarsa produttivita' dell'intervento stesso (ad esempio la presenza             
dello stesso coordinatore in piu' associazioni sovracomunali).                  
Laddove permangano fattori eccezionali che impediscano il costituirsi           
di associazioni - Comuni montani e situazioni particolari,                      
adeguatamente motivate dal punto di vista socio-culturale e                     
geografico - si richiede comunque la realizzazione di progetti di               
lavoro comuni con altre zone di coordinamento (sulla formazione degli           
operatori, sui progetti di continuita' e di raccordo                            
interistituzionale, o su altri ambiti d'intervento).                            
Criteri di determinazione dei contributi                                        
La determinazione dei contributi avverra' sulla base di una                     
valutazione dell'impegno professionale dei coordinatori, in termini             
di tempo e presenza richiesti. In particolare si utilizzeranno i                
seguenti criteri:                                                               
- numero complessivo dei servizi coinvolti nel progetto globale di              
qualificazione: asili nido, servizi integrativi agli asili nido, e              
scuole dell'infanzia comunali (per le scuole dell'infanzia private e'           
previsto uno specifico intervento, cosi' come indicato al punto                 
2.5b). Le scuole dell'infanzia comunali interessate al coordinamento            
verranno prese in considerazione solo laddove sia presente anche                
l'asilo nido e/o servizi integrativi a questo;                                  
- numero dei Comuni interessati per ogni area di aggregazione, cosi'            
come stabilito nell'atto di incarico annuale a ciascun coordinatore             
da parte del Comune capozona.                                                   
Sulla base sia del numero dei servizi che del numero dei Comuni,                
verranno definite fasce diversificate di contribuzione regionale,               
privilegiando le situazioni in cui ad egual numero di servizi da                
coordinare corrisponde un maggior numero di Comuni. Tali fasce                  
prevederanno contributi cosi' definiti:                                         
- un minimo di Lire 6.000.000 riferito alle situazioni eccezionali di           
uno o due servizi in un unico Comune;                                           
- un massimo di Lire 22.000.000 riferito all'aggregazione di quattro            
Comuni con otto servizi.                                                        
Per le associazioni che comprendono un numero maggiore di Comuni e/o            
servizi e' possibile integrare il contributo, prevedendo piu' di una            
figura professionale, ferme restando le indicazioni di cui sopra.               
Ai Comuni montani verra' attribuita una quota forfetaria integrativa            
- la cui entita' verra' definita a istruttoria ultimata - al fine di            
riconoscere le specificita' socio-culturali e geografiche del loro              
territorio.                                                                     
2.4c Contributi per progetti di qualificazione, raccordo                        
inter-istituzionale e continuita' tra i servizi socio-educativi                 
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni (cfr. precedente Obiettivo 4c)              
Criteri di ammissione delle domande e dei progetti e indicazioni di             
priorita'                                                                       
Le domande presentate dai Comuni verranno accolte totalmente, fermo             
restando il rispetto delle procedure indicate con apposita circolare;           
i relativi contributi verranno assegnati esclusivamente su progetti.            
Particolare attenzione verra' prestata ad alcuni elementi sia di                
carattere metodologico - in coerenza con gli obiettivi specifici                
sottesi all'intervento di che trattasi - sia in rapporto ad alcune              
tematiche e ambiti di lavoro ritenuti prioritari e indicati di                  
seguito.                                                                        
Tra le priorita' di tipo metodologico particolare rilievo e'                    
attribuito ai seguenti elementi:                                                
- la sovracomunalita' dei progetti;                                             
- la promozione del raccordo tra le diverse scuole dell'infanzia                
(statali, comunali e private);                                                  
- la realizzazione di progetti su alcune tematiche di particolare               
rilevanza socio-culturale (l'integrazione dei bambini con deficit               
l'educazione interculturale e piu' in generale l'educazione alle                
differenze).                                                                    
Gli ambiti di lavoro e il numero massimo di progetti ammissibili al             
contributo, anche al fine di evitare la frammentarieta'                         
nell'elaborazione dei progetti, sono definiti nel modo seguente,                
fermo restando che i Comuni sceglieranno su quale di questi ambiti              
orientare il proprio impegno:                                                   
a) la formazione congiunta tra gli operatori dei nidi e delle scuole            
dell'infanzia, ad esclusione della formazione ordinaria: verranno               
presi in considerazione solo i progetti che si distinguono, per                 
portata innovativa, interesse di livello regionale, sperimentalita'             
delle metodologie o dei contenuti, e quelli che prevedono iniziative            
di formazione congiunta tra le insegnanti di scuole dell'infanzia               
gestite da Enti diversi, e tra queste e le insegnanti delle scuole              
elementari;                                                                     
b) la programmazione comune, da parte degli operatori dei nidi, delle           
scuole dell'infanzia - sia pubbliche che private - e delle scuole               
elementari, del biennio 2/4 anni e/o del biennio 5/7 anni, ovvero               
degli interventi miranti a preparare il passaggio dei bambini da                
un'istituzione all'altra; rientrano in tale ambito anche i progetti             
per il passaggio dei bambini con deficit per i quali si richiede un             
progetto complessivo che implichi il coinvolgimento dell'Azienda                
Unita' sanitaria locale e il rapporto con le famiglie;                          
c) la programmazione di attivita' didattiche comuni tra nidi, scuole            
dell'infanzia e scuole elementari, e tra scuole dell'infanzia private           
e pubbliche, che implichino l'utilizzo congiunto e programmato di               
centri formativi esterni ad entrambe le istituzioni (ludoteche,                 
biblioteche per ragazzi, teatri per bambini, centri per l'infanzia e            
le famiglie, spazi verdi attrezzati, ecc.);                                     
d) la informazione/formazione rivolta ai genitori di tutti i bambini            
in eta' 0-6, utenti e non dei servizi educativi, con possibilita' di            
estendere le iniziative anche ai genitori dei bambini da 6 a 11 anni.           
Per i Comuni o per le associazioni sovracomunali fino a 50.000                  
abitanti sara' ammesso un unico progetto, mentre si potranno                    
accogliere due progetti per i Comuni o per le associazioni                      
sovracomunali sopra ai 50.000 abitanti.                                         
Criteri generali e specifici per la valutazione dei progetti e per la           
determinazione dei contributi                                                   
L'assegnazione dei contributi avverra' sulla base dei seguenti                  
criteri, sia di carattere generale che specifico, qualitativi e                 
quantitativi:                                                                   
- il coinvolgimento di scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi,            
anche in termini di capacita' progettuale e di coordinamento da parte           
dell'Ente locale per favorire e sollecitare forme di dialogo e di               
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzionali e non;            
- la sovracomunalita' dei progetti, intesa come elemento di                     
razionalizzazione della spesa - sia regionale che comunale - e quindi           
di ottimizzazione dell'uso delle risorse;                                       
- la capacita' progettuale espressa dai diversi soggetti coinvolti,             
pubblici e privati in relazione alle tematiche sopracitate ritenute             
rilevanti rispetto agli obiettivi regionali di qualificazione dei               
servizi e di valorizzazione ed integrazione delle diversita';                   
- la coerenza da parte dei Comuni tra la definizione delle risorse              
necessarie all'attivazione dei progetti e la qualita' e la dimensione           
dei progetti stessi, al fine di incentivare una logica complessiva di           
produttivita' ed investimento;                                                  
- il grado di pertinenza dei progetti rispetto agli obiettivi                   
regionali;                                                                      
- la dimensione numerica dei servizi per l'infanzia coinvolti, e                
quindi l'ampiezza degli interventi previsti;                                    
- la qualita' dei progetti, ovvero la loro validita' dal punto di               
vista pedagogico, culturale, metodologico, organizzativo e in                   
rapporto al contenimento della spesa.                                           
I contributi verranno assegnati in modo differenziato - in rapporto             
alle richieste avanzate complessivamente dai Comuni e all'ammontare             
dei finanziamenti disponibili - secondo una percentuale decrescente             
da un massimo del 70% ad un minimo del 30% della spesa ammessa a                
contributo per ciascun progetto, in corrispondenza di progetti che              
comprendano tutti gli elementi qualitativi e quantitativi sopra                 
citati oppure solo parte di essi. La mancata presentazione del                  
rendiconto sui contributi regionali gia' assegnati comportera' il               
ridimensionamento della valutazione iniziale, e quindi dell'entita'             
del contributo.                                                                 
I progetti poliennali dopo il terzo anno di attuazione, saranno                 
ammessi a contributo con una percentuale inferiore alla valutazione             
iniziale.                                                                       
Contributi pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento saranno              
concessi solo in corrispondenza di progetti che, oltre a presentare             
tutti gli elementi positivi sopracitati, siano in fase di avvio.                
Criteri di esclusione                                                           
Costituira' motivo di esclusione dal contributo uno o piu' dei                  
seguenti elementi:                                                              
- la non pertinenza dei progetti agli obiettivi di questo intervento            
regionale (ad esempio progetti per cui sono previste altre forme di             
sostegno regionale, oppure il semplice acquisto di materiali);                  
- l'esubero del numero dei progetti presentati rispetto agli standard           
di cui sopra. In questi casi si procedera' alla selezione del/i                 
progetto/i utilizzando i criteri generali evidenziati sopra;                    
- la presentazione di progetti gia' finanziati negli anni precedenti            
e ripresentati nella stessa forma, senza sostanziali ampliamenti;               
- la presentazione dei progetti non da parte dei Comuni ma di singole           
scuole dell'infanzia;                                                           
- le richieste che si connotano come programmazioni                             
educativo-didattiche degli asili nido e delle scuole dell'infanzia,             
piuttosto che come veri e propri progetti di qualificazione, in                 
quanto considerate parte della normale attivita'.                               
2.5a - 5b - 5c Contributi per il sostegno alle convenzioni tra Enti             
locali e scuole dell'infanzia private senza fini di lucro, per                  
l'attivazione di coordinamenti pedagogici di gruppi delle stesse                
scuole e per la promozione di progetti migliorativi dell'offerta                
educativa (cfr. precedente Obiettivo 5.)                                        
Criteri di ammissione delle domande                                             
Le domande presentate dai Comuni ai sensi della L.R. 52/95 verranno             
accolte totalmente, fermo restando il rispetto delle procedure                  
indicate con apposita circolare e nei limiti della disponibilita'               
finanziaria.                                                                    
Per quanto attiene in particolare alle domande inerenti il                      
coordinamento pedagogico, esse dovranno riguardare gruppi di scuole             
dell'infanzia convenzionate e specificare nell'atto di incarico le              
funzioni effettivamente previste per il coordinatore.                           
Quanto ai progetti migliorativi, intervento parzialmente nuovo, essi            
dovranno coinvolgere gruppi di scuole dell'infanzia convenzionate e             
prestare particolare attenzione agli ambiti tematici di seguito                 
indicati:                                                                       
- formazione degli insegnanti;                                                  
- formazione/informazione dei genitori;                                         
- integrazione di bambini con handicap;                                         
- allestimento di spazi per specifici progetti educativo-didattici.             
Per ciascun ambito provinciale potra' essere presentato un numero               
massimo di due progetti per le province con popolazione fino a                  
500.000 abitanti e un numero massimo di 3 progetti per le province              
con popolazione superiore a 500.000 abitanti.                                   
Criteri per la determinazione dei contributi                                    
Per la ripartizione della quota-parte pari a circa Lire 4.000.000.000           
relativa al sostegno a titolo generale delle convenzioni gia' in atto           
verranno considerati i seguenti elementi:                                       
- il numero delle sezioni convenzionate;                                        
- l'ampiezza demografica dei comuni;                                            
- la presenza nel territorio comunale esclusivamente di scuole                  
dell'infanzia gestite dagli Enti privati o da IPAB.                             
Nei limiti dello stanziamento complessivo verra' quindi assegnato un            
contributo calcolato sulla base del numero di sezioni funzionanti               
nelle scuole materne convenzionate, differenziando la quota per                 
sezione, in base all'ampiezza demografica, prevedendo cioe' un                  
incremento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.           
Un ulteriore incremento della quota per sezione sara' destinato ai              
Comuni che siano sede solo di scuole dell'infanzia private o IPAB,              
per sostenere e incentivare un intervento qualificato dell'Ente                 
locale nei confronti di tali scuole. Per la ripartizione della quota            
parte pari a circa di Lire 700.000.000 relativa ai coordinatori                 
pedagogici e ai progetti migliorativi i criteri saranno i seguenti:             
- per la valutazione dei progetti di coordinamento per la                       
determinazione del relativo contributo si considerera' l'impegno                
professionale dei coordinatori definito in base al numero di scuole             
dell'infanzia convenzionate coordinate, tenuto conto altresi' delle             
specificita' territoriali (conformazione dei territori, distanza tra            
i comuni sede delle scuole coordinate, collocazione delle scuole                
all'interno dei diversi comuni, ecc.);                                          
- per la valutazione dei progetti migliorativi e la determinazione              
del relativo contributo, si considereranno la loro qualita' e                   
pertinenza agli obiettivi regionali, e la coerenza tra i progetti               
stessi e la tipologia ed entita' delle voci di spesa previste.                  
L'entita' dei contributi sara' determinata sulla base di tali                   
elementi, da un massimo del 70% a un minimo del 30% delle spese                 
ammesse, in analogia con quanto previsto per i contributi concessi ai           
Comuni per gli interventi di cui al precedente punto 2.4c).                     
Criteri di esclusione                                                           
Non verranno accolte le domande di Comuni che non siano titolari di             
convenzione con le scuole dell'infanzia private senza fini di lucro o           
gestite da IPAB. Sia per i progetti migliorativi che per i                      
coordinamenti pedagogici non verranno prese in considerazione                   
richieste che non riguardino gruppi di scuole. Inoltre, per quanto              
attiene in specifico l'intervento di promozione del coordinamento               
pedagogico, nel totale delle scuole coordinate non saranno comprese             
quelle seguite da coordinatori pedagogici eventualmente finanziati              
dai Comuni nell'ambito degli accordi territoriali tra i Comuni stessi           
e i gestori delle scuole convenzionate.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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