REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1650

Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Revoca delle deliberazioni 4004/94 e 1907/96

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 5, secondo comma, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157             
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il               
prelievo venatorio" in base al quale la Regione e' chiamata ad                  
emanare norme relative alla costituzione ed alla gestione di un                 
patrimonio di richiami vivi di cattura, nonche' l'art. 4, comma 3               
della stessa legge, che affida all'Istituto nazionale per la fauna              
selvatica compiti di controllo e certificazione dell'attivita'                  
svolta dagli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo;                 
visto inoltre l'art. 54 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                       
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                     
l'esercizio dell'attivita' venatoria" che, oltre a fissare l'elenco             
delle specie catturabili ai fini di cui sopra, affida alle                      
Amministrazioni provinciali l'istituzione  degli impianti di cattura            
sopracitati;                                                                    
richiamate a tal proposito le "Direttive per la cattura di uccelli da           
utilizzare a scopo di richiamo" emanate con proprio atto deliberativo           
n. 4004 del 6 settembre  1994, con le quali si e' ottemperato a                 
quanto previsto dalla sopracitata normativa;                                    
richiamata altresi' la deliberazione n. 1907 del 30 luglio 1996, con            
la quale si provvide - d'intesa con le Associazioni dei catturatori e           
con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica - ad apportare alcune           
modificazioni di carattere tecnico alle sopracitate Direttive, al               
fine di renderle piu' rispondenti agli obiettivi da perseguire;                 
considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha                  
trasmesso, in data 15 aprile 1998, con prot. n. 2359/T-A62 nuovi                
orientamenti per le Amministrazioni interessate  all'attivazione di             
impianti di cattura, ed in particolare per la stesura dei regolamenti           
per il funzionamento  degli impianti medesimi;                                  
ritenuto pertanto opportuno adottare nuove Direttive,  al fine di               
adeguarsi ai nuovi orientamenti dell'Istituto  nazionale per la fauna           
selvatica;                                                                      
ravvisata altresi' la necessita' di revocare le proprie precedenti              
Direttive emanate con il gia' richiamato atto deliberativo 4004/94,             
nonche' le successive modifiche apportate con deliberazione 1907/96;            
visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica in               
data 15 settembre 1998, prot. n. 5026/T-A62;                                    
considerato che tale parere e' favorevole, ad eccezione della norma             
che prevede l'utilizzo della maglia di mm. 20 nei paretai a chiusura            
verticale adibiti alla sola cattura di turdidi;                                 
valutata l'opportunita' di adeguarsi al suddetto parere, non                    
prevedendo nelle presenti direttive tale possibilita';                          
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva;            
vista la propria deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva            
ai sensi di legge;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito,                   
rispettivamente, alla regolarita'  tecnica e alla legittimita' della            
presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della               
L.R. 19 novembre  1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare           
a scopo di richiamo" secondo il testo allegato alla presente                    
deliberazione e facente della stessa parte integrante e                         
sostanziale;2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,            
le deliberazioni 4004/94 e 1907/96;                                             
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive per la cattura di uccelli                                             
da utilizzare a scopo di richiamo                                               
Art. 1                                                                          
Norme generali                                                                  
Le attivita' di cattura di uccelli, finalizzate alla costituzione del           
patrimonio di richiami vivi di cui all'art. 5, secondo comma, della             
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, si effettuano esclusivamente in                 
impianti della cui autorizzazione  sono titolari le Province che si             
avvalgono, per la loro gestione, di operatori qualificati e valutati            
idonei dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.                          
Gli operatori che intendono esercitare l'attivita' di cattura devono            
annualmente presentare la documentazione necessaria entro i termini             
stabiliti dalle Province le quali, esaminate le domande, devono                 
trasmettere in tempo utile, all'Istituto nazionale per la fauna                 
selvatica, la documentazione medesima, per la stesura dei protocolli            
d'intesa di cui al successivo capoverso, ai fini del rilascio  dei              
relativi nulla osta.                                                            
Le attivita' effettuate in ciascun impianto di cattura autorizzato,             
devono essere disciplinate da specifici protocolli,  stabiliti in               
accordo tra l'Istituto stesso e la Provincia titolare                           
dell'autorizzazione.                                                            
Tali protocolli devono contenere indicazioni di dettaglio,  come                
specificato dall'INFS nell'apposito schema per la redazione degli               
stessi, in merito ai seguenti punti:                                            
a) denominazione e localizzazione dell'impianto                                 
b) tipologia e caratteristiche dell'impianto                                    
c) attivita' dell'impianto                                                      
d) personale impiegato.                                                         
Gli impianti possono essere collocati anche all'interno delle zone di           
ripopolamento e cattura di cui all'art. 19, comma 2, della L.R. 15              
febbraio 1994, n. 8.                                                            
La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo  e'                    
consentita per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello,            
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.                               
Tale possibilita' puo' essere consentita per le specie passera                  
mattugia, passero d'Italia e storno, compatibilmente con la normativa           
nazionale e regionale vigente in materia. Gli uccelli eventualmente             
catturati negli impianti e non appartenenti a tali specie, devono               
essere immediatamente liberati alla rete.                                       
L'accesso agli impianti deve essere permesso in qualsiasi  momento a            
tutti i soggetti incaricati dalla Legge 157/92, art. 27, nonche' al             
personale espressamente incaricato  dall'Istituto nazionale per la              
fauna selvatica. Qualora un impianto sia situato all'interno di una             
proprieta' privata,  il proprietario deve consentire il libero                  
accesso al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata                  
decadenza  dell'autorizzazione a svolgere attivita' di cattura da               
parte dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.             
Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, e' necessario che             
sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli            
operatori sia dei soggetti catturati.                                           
Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle           
reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.           
Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere                    
mantenuti in penombra per ridurne lo stress.                                    
Art. 2                                                                          
Valutazione di idoneita' del personale                                          
operante negli impianti                                                         
La valutazione di idoneita' del personale che opera negli impianti di           
cattura, come previsto dalla vigente normativa, viene effettuata                
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica presso la propria sede           
o presso una sede predisposta dall'Amministrazione provinciale e                
concordata con l'Istituto stesso.                                               
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneita'  sono:               
- capacita' comprovata nella messa in opera degli strumenti  di                 
cattura previsti;                                                               
- capacita' di gestire e condurre correttamente l'impianto;                     
- capacita' di estrarre correttamente gli esemplari dalle reti;                 
- capacita' di identificare le specie catturabili e detenibili  come            
richiami, previste dal comma 4, art. 4, della Legge 157/92;                     
- capacita' di apporre correttamente i contrassegni inamovibili  dei            
quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di           
richiamo devono essere dotati;                                                  
- capacita' di trascrivere correttamente i dati di carico e scarico             
negli appositi registri.                                                        
L'idoneita' viene valutata attraverso una prova orale o a quiz e una            
prova pratica.                                                                  
La prova orale o a quiz verte sui seguenti argomenti:                           
- nozioni elementari sulla morfologia delle specie di uccelli oggetto           
di cattura;                                                                     
- rapporti tra il responsabile della stazione di cattura, l'organo              
gestore e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;                          
- elementi di legislazione venatoria riferita in particolare                    
all'attivita' da svolgere;                                                      
- impianti e attrezzature impiegate nella cattura degli uccelli;                
- regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia              
degli uccelli;                                                                  
- regole da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati;                 
- regole igieniche durante le operazioni di cattura;                            
- mantenimento e cura degli uccelli catturati;                                  
- regole di compilazione dei registri di carico e scarico.                      
La prova pratica consiste nella dimostrazione di aver acquisito le              
nozioni relative alla conduzione e alla gestione  dell'impianto, con            
particolare riferimento a:                                                      
- riconoscimento delle specie oggetto di cattura;                               
- messa in opera degli strumenti di cattura;                                    
- estrazione degli uccelli dalle reti;                                          
- apposizione del contrassegno;                                                 
- compilazione dei registri di carico e scarico.                                
Art. 3                                                                          
Tipologia e caratteristiche degli impianti                                      
Gli impianti di cattura si suddividono in:                                      
a) fissi e mobili; gli impianti fissi svolgono la loro attivita'                
sempre nello stesso luogo per tutta la durata del periodo consentito            
per le catture, mentre quelli mobili possono invece spostarsi                   
all'interno di una zona predeterminata;                                         
b) a reti orizzontali, verticali o miste; gli impianti attrezzati con           
reti orizzontali (copertoni,  prodine e paretai), specializzati per             
la cattura di allodola, pavoncella e colombaccio (nonche' di storno,            
passera mattugia e passero d'Italia, qualora consentiti)  devono                
essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi           
a scatto attivati meccanicamente  ed in presenza di soggetti                    
appartenenti alle specie sopra riportate, che si siano posati                   
nell'area di cattura.                                                           
Gli impianti di cattura devono sempre essere collocati in luoghi                
facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed               
ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.                         
Le reti devono essere sempre costituite da doppio filo ritorto, al              
fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento  degli animali; le            
dimensioni delle maglie devono essere rapportate alle specie che si             
intendono catturare e comunque non possono essere inferiori a mm. 20            
per l'allodola  e per le specie del genere Passer (qualora                      
consentite), a mm. 32 per i turdidi e lo storno (qualora consentito),           
a mm. 50 per la pavoncella e il colombaccio.                                    
Le reti orizzontali possono essere costituite da una sola prodina con           
pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina, coprenti                 
quando chiuse una superficie massima di mq. 70 per ogni paio di reti            
oppure da un copertone avente, da chiuso, una superficie non                    
superiore a mq. 120. L'uso del copertone deve essere tale da                    
consentire l'estrazione  manuale di soli uccelli appartenenti alle              
specie autorizzate e la liberazione naturale mediante apertura                  
dell'impianto, delle eventuali altre specie rimaste intrappolate.               
Gli impianti a reti verticali (roccoli e bresciane), specializzati              
per la cattura di tordo sassello, tordo bottaccio, cesena e merlo,              
possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net, di                 
maglia non inferiore a mm. 32 di lato, al fine di minimizzare la                
possibilita' di catturare  specie diverse da quelle soprariportate.             
Art. 4                                                                          
Attivita' degli impianti                                                        
Il periodo di attivita' degli impianti e' compreso tra il 20                    
settembre ed il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione della specie             
cesena per la quale e' consentita la cattura sino al 30 dicembre e              
del tordo sassello la cui cattura e' consentita sino al 10 dicembre.            
Ogni attivita' svolta al di fuori di questo periodo e' da                       
considerarsi illecita.                                                          
La Regione, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna              
selvatica, stabilisce annualmente il numero degli impianti                      
autorizzabili ed il numero dei soggetti catturabili in ciascuna                 
provincia e per ciascuna specie.                                                
Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo                  
annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare.  Al                     
raggiungimento di tale limite l'attivita' di cattura per ciascuna               
specie deve cessare e gli esemplari eventualmente  catturati in                 
soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.                   
All'interno degli impianti ogni attivita' direttamente o                        
indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle              
reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione  dei                   
contrassegni, compilazione dei registri ecc.), puo' essere esercitata           
solo ed esclusivamente da personale abilitato dall'Istituto nazionale           
per la fauna selvatica, secondo quanto previsto al precedente art. 2.           
Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere           
correlato alla potenzialita' di cattura dello stesso. Negli impianti            
fissi e mobili a reti verticali con piu' di 100 metri lineari di rete           
e negli impianti a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti              
devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due            
operatori  in possesso di idoneita' e di autorizzazione rilasciata              
dall'Amministrazione provinciale competente.                                    
Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino                 
contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente              
dalle dimensioni delle stesse. Per impianti  di minori dimensioni, o            
per quelli in cui la dimensione  lineare delle reti in attivita'                
venga temporaneamente ridotta a meno di 100 mt, e' consentita la                
presenza anche di un solo operatore.                                            
In un impianto a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti sono           
permesse le operazioni di cattura con un solo operatore nel caso sia            
utilizzata una sola coppia di reti, mentre le altre devono essere               
rese inidonee alla cattura. Ciascun operatore non puo' prestare                 
servizio contemporaneamente  presso piu' impianti. Gli impianti non             
possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire                
l'attivita' oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono                
essere rese inidonee alla cattura. Inoltre durante l'esercizio                  
dell'attivita' l'impianto non puo' essere abbandonato dagli operatori           
se non previa disattivazione delle reti.                                        
Durante il periodo di attivita' dell'impianto si deve effettuare                
almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni                   
climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e,                       
all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre                    
sospendere le attivita' di cattura qualora l'intensita' delle stesse            
non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti            
catturati con la necessaria rapidita'.                                          
Le localita' e le date di cattura, nonche' eventuali spostamenti                
degli impianti mobili, dovranno essere preventivamente  segnalate nei           
protocolli d'intesa ed autorizzate dall'Amministrazione provinciale             
territorialmente competente.    Per la gestione dell'impianto e'                
consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari ad 80 unita', con           
un massimo di 20 unita' per specie, per le strutture a reti verticali           
con piu' di 100 ml. di rete e per quelle a reti orizzontali con piu'            
di una coppia di reti, oltreche' per quelle strutture che utilizzino            
entrambi i tipi di rete.                                                        
Per gli impianti di minori dimensioni per i quali sia consentita la             
gestione anche da parte di un solo operatore, e' consentito                     
l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie.                      
I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente  alle specie           
catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati              
con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di           
cui e' prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto                 
devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente             
da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.              
Le batterie di richiami possono essere  rifornite (nell'ambito dei              
limiti numerici sopra riportati) anche con soggetti provenienti da              
allevamento, purche' opportunamente contrassegnati con anelli chiusi,           
e muniti di valida documentazione  che ne comprovi la legittima                 
provenienza.                                                                    
I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in                    
osservanza al dettato della Legge 157/92, art. 21, comma 1, lett. r)            
e delle norme stabilite dalla Legge 473/93. E' ammesso l'uso di                 
zimbelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, quinto             
capoverso, del presente  provvedimento, regolarmente imbracati, non             
sottoposti direttamente a strattonamenti.                                       
L'Amministrazione provinciale provvede ogni anno a redigere una                 
relazione consuntiva sull'attivita' svolta negli impianti e ad                  
inviarla all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 30             
gennaio dell'anno successivo.                                                   
Negli anni successivi alla prima autorizzazione all'attivita', la               
Provincia e' tenuta a predisporre e comunicare  all'INFS solo le                
parti del protocollo d'intesa per le quali siano intervenute                    
modifiche. Per le parti non modificate,  la Provincia dichiara                  
espressamente che non e' stata apportata alcuna variazione rispetto             
all'anno precedente.                                                            
Art. 5                                                                          
Marcatura e registrazione degli uccelli catturati                               
Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini            
di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di                  
contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate                     
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e fornito                        
dall'Amministrazione provinciale; immediatamente dopo la marcatura il           
titolare dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito                  
registro, anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati.           
Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti                   
soggetti sprovvisti di contrassegno. I richiami catturati che siano             
eventualmente marcati con anelli utilizzati per lo studio sulle                 
migrazioni, devono essere immediatamente liberati.                              
I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per            
lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati                
negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere                    
immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima             
cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati            
devono essere trasmessi con appposita cartolina o modulo                        
dell'Amministrazione  provinciale all'Istituto nazionale per la fauna           
selvatica.                                                                      
Nel caso in cui si verifichi il decesso o la fuga accidentale di un             
uccello gia' marcato, l'evento andra' segnalato sul registro                    
giornaliero.                                                                    
Art. 6                                                                          
Centri di raccolta e cessione dei richiami                                      
Le Amministrazioni provinciali, per la cessione dei richiami ai                 
cacciatori, si avvalgono di appositi centri di raccolta, nei quali              
devono giornalmente confluire gli uccelli catturati nei singoli                 
impianti, gia' muniti del contrassegno previsto al precedente art. 5.           
Il titolare del centro di raccolta, nominativamente incaricato dalla            
Provincia,  ha l'obbligo di segnare su appositi registri di carico e            
scarico forniti dalla Provincia stessa, tutte le operazioni che                 
avvengono all'interno del centro, con particolare  riferimento al               
numero dei soggetti giornalmente confluiti e ceduti, alle eventuali             
giacenze di giornata ed alle generalita' dei cacciatori ai quali i              
richiami vengano assegnati.                                                     
I centri di raccolta per la gestione dei richiami vivi, ai fini di              
garantire la copertura del fabbisogno, possono utilizzare richiami              
provenienti dai centri e impianti di altre province e regioni,                  
purche' provvisti di idonea marcatura  e certificazione.                        
Le marcature e le certificazioni dei richiami che il cacciatore abbia           
direttamente acquisito presso tali centri di raccolta devono essere             
convalidate dalla Provincia di residenza che puo' autorizzare la                
detenzione ed il relativo utilizzo dei richiami stessi ad esclusivo             
uso venatorio, previa verifica della congruita' degli stessi con la             
normativa  vigente e fino al raggiungimento dei quantitativi totali e           
per specie, consentiti per singolo cacciatore.                                  
Le Province, al fine di garantire il servizio di cattura e gestione             
dei richiami vivi attraverso gli impianti ed i centri, possono                  
prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento            
e la gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. E'            
vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura                  
utilizzati a fini di richiamo.                                                  
Per la cessione dei richiami vivi le Province adottano specifiche               
modalita' e liste di prenotazione, dando comunque la precedenza ai              
cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento            
fisso - lett. b), art. 12, comma 5, Legge 157/92.                               
Art. 7                                                                          
Divieti                                                                         
L'esercizio venatorio e' vietato in un raggio compreso tra mt. 300 e            
mt. 500 dall'impianto di cattura, opportunamente  segnalato da parte            
del titolare.                                                                   
La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non              
deve essere inferiore a mt. 500.                                                
Per tutto il periodo di attivita' autorizzato non e' consentita ne'             
la detenzione di armi da fuoco ne' di munizioni all'interno                     
dell'impianto.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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