DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1650
Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Revoca delle deliberazioni 4004/94 e 1907/96
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 5, secondo comma, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" in base al quale la Regione e' chiamata ad
emanare norme relative alla costituzione ed alla gestione di un
patrimonio di richiami vivi di cattura, nonche' l'art. 4, comma 3
della stessa legge, che affida all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica compiti di controllo e certificazione dell'attivita'
svolta dagli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo;
visto inoltre l'art. 54 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria" che, oltre a fissare l'elenco
delle specie catturabili ai fini di cui sopra, affida alle
Amministrazioni provinciali l'istituzione degli impianti di cattura
sopracitati;
richiamate a tal proposito le "Direttive per la cattura di uccelli da
utilizzare a scopo di richiamo" emanate con proprio atto deliberativo
n. 4004 del 6 settembre 1994, con le quali si e' ottemperato a
quanto previsto dalla sopracitata normativa;
richiamata altresi' la deliberazione n. 1907 del 30 luglio 1996, con
la quale si provvide - d'intesa con le Associazioni dei catturatori e
con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica - ad apportare alcune
modificazioni di carattere tecnico alle sopracitate Direttive, al
fine di renderle piu' rispondenti agli obiettivi da perseguire;
considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha
trasmesso, in data 15 aprile 1998, con prot. n. 2359/T-A62 nuovi
orientamenti per le Amministrazioni interessate all'attivazione di
impianti di cattura, ed in particolare per la stesura dei regolamenti
per il funzionamento degli impianti medesimi;
ritenuto pertanto opportuno adottare nuove Direttive, al fine di
adeguarsi ai nuovi orientamenti dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica;
ravvisata altresi' la necessita' di revocare le proprie precedenti
Direttive emanate con il gia' richiamato atto deliberativo 4004/94,
nonche' le successive modifiche apportate con deliberazione 1907/96;
visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica in
data 15 settembre 1998, prot. n. 5026/T-A62;
considerato che tale parere e' favorevole, ad eccezione della norma
che prevede l'utilizzo della maglia di mm. 20 nei paretai a chiusura
verticale adibiti alla sola cattura di turdidi;
valutata l'opportunita' di adeguarsi al suddetto parere, non
prevedendo nelle presenti direttive tale possibilita';
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva;
vista la propria deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito,
rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare
a scopo di richiamo" secondo il testo allegato alla presente
deliberazione e facente della stessa parte integrante e
sostanziale;2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,
le deliberazioni 4004/94 e 1907/96;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive per la cattura di uccelli
da utilizzare a scopo di richiamo
Art. 1
Norme generali
Le attivita' di cattura di uccelli, finalizzate alla costituzione del
patrimonio di richiami vivi di cui all'art. 5, secondo comma, della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, si effettuano esclusivamente in
impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province che si
avvalgono, per la loro gestione, di operatori qualificati e valutati
idonei dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Gli operatori che intendono esercitare l'attivita' di cattura devono
annualmente presentare la documentazione necessaria entro i termini
stabiliti dalle Province le quali, esaminate le domande, devono
trasmettere in tempo utile, all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, la documentazione medesima, per la stesura dei protocolli
d'intesa di cui al successivo capoverso, ai fini del rilascio dei
relativi nulla osta.
Le attivita' effettuate in ciascun impianto di cattura autorizzato,
devono essere disciplinate da specifici protocolli, stabiliti in
accordo tra l'Istituto stesso e la Provincia titolare
dell'autorizzazione.
Tali protocolli devono contenere indicazioni di dettaglio, come
specificato dall'INFS nell'apposito schema per la redazione degli
stessi, in merito ai seguenti punti:
a) denominazione e localizzazione dell'impianto
b) tipologia e caratteristiche dell'impianto
c) attivita' dell'impianto
d) personale impiegato.
Gli impianti possono essere collocati anche all'interno delle zone di
ripopolamento e cattura di cui all'art. 19, comma 2, della L.R. 15
febbraio 1994, n. 8.
La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo e'
consentita per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
Tale possibilita' puo' essere consentita per le specie passera
mattugia, passero d'Italia e storno, compatibilmente con la normativa
nazionale e regionale vigente in materia. Gli uccelli eventualmente
catturati negli impianti e non appartenenti a tali specie, devono
essere immediatamente liberati alla rete.
L'accesso agli impianti deve essere permesso in qualsiasi momento a
tutti i soggetti incaricati dalla Legge 157/92, art. 27, nonche' al
personale espressamente incaricato dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica. Qualora un impianto sia situato all'interno di una
proprieta' privata, il proprietario deve consentire il libero
accesso al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata
decadenza dell'autorizzazione a svolgere attivita' di cattura da
parte dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.
Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, e' necessario che
sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli
operatori sia dei soggetti catturati.
Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle
reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.
Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere
mantenuti in penombra per ridurne lo stress.
Art. 2
Valutazione di idoneita' del personale
operante negli impianti
La valutazione di idoneita' del personale che opera negli impianti di
cattura, come previsto dalla vigente normativa, viene effettuata
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica presso la propria sede
o presso una sede predisposta dall'Amministrazione provinciale e
concordata con l'Istituto stesso.
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneita' sono:
- capacita' comprovata nella messa in opera degli strumenti di
cattura previsti;
- capacita' di gestire e condurre correttamente l'impianto;
- capacita' di estrarre correttamente gli esemplari dalle reti;
- capacita' di identificare le specie catturabili e detenibili come
richiami, previste dal comma 4, art. 4, della Legge 157/92;
- capacita' di apporre correttamente i contrassegni inamovibili dei
quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di
richiamo devono essere dotati;
- capacita' di trascrivere correttamente i dati di carico e scarico
negli appositi registri.
L'idoneita' viene valutata attraverso una prova orale o a quiz e una
prova pratica.
La prova orale o a quiz verte sui seguenti argomenti:
- nozioni elementari sulla morfologia delle specie di uccelli oggetto
di cattura;
- rapporti tra il responsabile della stazione di cattura, l'organo
gestore e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
- elementi di legislazione venatoria riferita in particolare
all'attivita' da svolgere;
- impianti e attrezzature impiegate nella cattura degli uccelli;
- regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia
degli uccelli;
- regole da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati;
- regole igieniche durante le operazioni di cattura;
- mantenimento e cura degli uccelli catturati;
- regole di compilazione dei registri di carico e scarico.
La prova pratica consiste nella dimostrazione di aver acquisito le
nozioni relative alla conduzione e alla gestione dell'impianto, con
particolare riferimento a:
- riconoscimento delle specie oggetto di cattura;
- messa in opera degli strumenti di cattura;
- estrazione degli uccelli dalle reti;
- apposizione del contrassegno;
- compilazione dei registri di carico e scarico.
Art. 3
Tipologia e caratteristiche degli impianti
Gli impianti di cattura si suddividono in:
a) fissi e mobili; gli impianti fissi svolgono la loro attivita'
sempre nello stesso luogo per tutta la durata del periodo consentito
per le catture, mentre quelli mobili possono invece spostarsi
all'interno di una zona predeterminata;
b) a reti orizzontali, verticali o miste; gli impianti attrezzati con
reti orizzontali (copertoni, prodine e paretai), specializzati per
la cattura di allodola, pavoncella e colombaccio (nonche' di storno,
passera mattugia e passero d'Italia, qualora consentiti) devono
essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi
a scatto attivati meccanicamente ed in presenza di soggetti
appartenenti alle specie sopra riportate, che si siano posati
nell'area di cattura.
Gli impianti di cattura devono sempre essere collocati in luoghi
facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed
ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.
Le reti devono essere sempre costituite da doppio filo ritorto, al
fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento degli animali; le
dimensioni delle maglie devono essere rapportate alle specie che si
intendono catturare e comunque non possono essere inferiori a mm. 20
per l'allodola e per le specie del genere Passer (qualora
consentite), a mm. 32 per i turdidi e lo storno (qualora consentito),
a mm. 50 per la pavoncella e il colombaccio.
Le reti orizzontali possono essere costituite da una sola prodina con
pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina, coprenti
quando chiuse una superficie massima di mq. 70 per ogni paio di reti
oppure da un copertone avente, da chiuso, una superficie non
superiore a mq. 120. L'uso del copertone deve essere tale da
consentire l'estrazione manuale di soli uccelli appartenenti alle
specie autorizzate e la liberazione naturale mediante apertura
dell'impianto, delle eventuali altre specie rimaste intrappolate.
Gli impianti a reti verticali (roccoli e bresciane), specializzati
per la cattura di tordo sassello, tordo bottaccio, cesena e merlo,
possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net, di
maglia non inferiore a mm. 32 di lato, al fine di minimizzare la
possibilita' di catturare specie diverse da quelle soprariportate.
Art. 4
Attivita' degli impianti
Il periodo di attivita' degli impianti e' compreso tra il 20
settembre ed il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione della specie
cesena per la quale e' consentita la cattura sino al 30 dicembre e
del tordo sassello la cui cattura e' consentita sino al 10 dicembre.
Ogni attivita' svolta al di fuori di questo periodo e' da
considerarsi illecita.
La Regione, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, stabilisce annualmente il numero degli impianti
autorizzabili ed il numero dei soggetti catturabili in ciascuna
provincia e per ciascuna specie.
Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo
annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare. Al
raggiungimento di tale limite l'attivita' di cattura per ciascuna
specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in
soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.
All'interno degli impianti ogni attivita' direttamente o
indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle
reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dei
contrassegni, compilazione dei registri ecc.), puo' essere esercitata
solo ed esclusivamente da personale abilitato dall'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, secondo quanto previsto al precedente art. 2.
Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere
correlato alla potenzialita' di cattura dello stesso. Negli impianti
fissi e mobili a reti verticali con piu' di 100 metri lineari di rete
e negli impianti a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti
devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due
operatori in possesso di idoneita' e di autorizzazione rilasciata
dall'Amministrazione provinciale competente.
Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino
contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente
dalle dimensioni delle stesse. Per impianti di minori dimensioni, o
per quelli in cui la dimensione lineare delle reti in attivita'
venga temporaneamente ridotta a meno di 100 mt, e' consentita la
presenza anche di un solo operatore.
In un impianto a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti sono
permesse le operazioni di cattura con un solo operatore nel caso sia
utilizzata una sola coppia di reti, mentre le altre devono essere
rese inidonee alla cattura. Ciascun operatore non puo' prestare
servizio contemporaneamente presso piu' impianti. Gli impianti non
possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire
l'attivita' oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono
essere rese inidonee alla cattura. Inoltre durante l'esercizio
dell'attivita' l'impianto non puo' essere abbandonato dagli operatori
se non previa disattivazione delle reti.
Durante il periodo di attivita' dell'impianto si deve effettuare
almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e,
all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre
sospendere le attivita' di cattura qualora l'intensita' delle stesse
non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti
catturati con la necessaria rapidita'.
Le localita' e le date di cattura, nonche' eventuali spostamenti
degli impianti mobili, dovranno essere preventivamente segnalate nei
protocolli d'intesa ed autorizzate dall'Amministrazione provinciale
territorialmente competente. Per la gestione dell'impianto e'
consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari ad 80 unita', con
un massimo di 20 unita' per specie, per le strutture a reti verticali
con piu' di 100 ml. di rete e per quelle a reti orizzontali con piu'
di una coppia di reti, oltreche' per quelle strutture che utilizzino
entrambi i tipi di rete.
Per gli impianti di minori dimensioni per i quali sia consentita la
gestione anche da parte di un solo operatore, e' consentito
l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie.
I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie
catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati
con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di
cui e' prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto
devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente
da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.
Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei
limiti numerici sopra riportati) anche con soggetti provenienti da
allevamento, purche' opportunamente contrassegnati con anelli chiusi,
e muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima
provenienza.
I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in
osservanza al dettato della Legge 157/92, art. 21, comma 1, lett. r)
e delle norme stabilite dalla Legge 473/93. E' ammesso l'uso di
zimbelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, quinto
capoverso, del presente provvedimento, regolarmente imbracati, non
sottoposti direttamente a strattonamenti.
L'Amministrazione provinciale provvede ogni anno a redigere una
relazione consuntiva sull'attivita' svolta negli impianti e ad
inviarla all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 30
gennaio dell'anno successivo.
Negli anni successivi alla prima autorizzazione all'attivita', la
Provincia e' tenuta a predisporre e comunicare all'INFS solo le
parti del protocollo d'intesa per le quali siano intervenute
modifiche. Per le parti non modificate, la Provincia dichiara
espressamente che non e' stata apportata alcuna variazione rispetto
all'anno precedente.
Art. 5
Marcatura e registrazione degli uccelli catturati
Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini
di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di
contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e fornito
dall'Amministrazione provinciale; immediatamente dopo la marcatura il
titolare dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito
registro, anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati.
Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti
soggetti sprovvisti di contrassegno. I richiami catturati che siano
eventualmente marcati con anelli utilizzati per lo studio sulle
migrazioni, devono essere immediatamente liberati.
I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per
lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati
negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere
immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima
cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati
devono essere trasmessi con appposita cartolina o modulo
dell'Amministrazione provinciale all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
Nel caso in cui si verifichi il decesso o la fuga accidentale di un
uccello gia' marcato, l'evento andra' segnalato sul registro
giornaliero.
Art. 6
Centri di raccolta e cessione dei richiami
Le Amministrazioni provinciali, per la cessione dei richiami ai
cacciatori, si avvalgono di appositi centri di raccolta, nei quali
devono giornalmente confluire gli uccelli catturati nei singoli
impianti, gia' muniti del contrassegno previsto al precedente art. 5.
Il titolare del centro di raccolta, nominativamente incaricato dalla
Provincia, ha l'obbligo di segnare su appositi registri di carico e
scarico forniti dalla Provincia stessa, tutte le operazioni che
avvengono all'interno del centro, con particolare riferimento al
numero dei soggetti giornalmente confluiti e ceduti, alle eventuali
giacenze di giornata ed alle generalita' dei cacciatori ai quali i
richiami vengano assegnati.
I centri di raccolta per la gestione dei richiami vivi, ai fini di
garantire la copertura del fabbisogno, possono utilizzare richiami
provenienti dai centri e impianti di altre province e regioni,
purche' provvisti di idonea marcatura e certificazione.
Le marcature e le certificazioni dei richiami che il cacciatore abbia
direttamente acquisito presso tali centri di raccolta devono essere
convalidate dalla Provincia di residenza che puo' autorizzare la
detenzione ed il relativo utilizzo dei richiami stessi ad esclusivo
uso venatorio, previa verifica della congruita' degli stessi con la
normativa vigente e fino al raggiungimento dei quantitativi totali e
per specie, consentiti per singolo cacciatore.
Le Province, al fine di garantire il servizio di cattura e gestione
dei richiami vivi attraverso gli impianti ed i centri, possono
prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento
e la gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. E'
vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura
utilizzati a fini di richiamo.
Per la cessione dei richiami vivi le Province adottano specifiche
modalita' e liste di prenotazione, dando comunque la precedenza ai
cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento
fisso - lett. b), art. 12, comma 5, Legge 157/92.
Art. 7
Divieti
L'esercizio venatorio e' vietato in un raggio compreso tra mt. 300 e
mt. 500 dall'impianto di cattura, opportunamente segnalato da parte
del titolare.
La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non
deve essere inferiore a mt. 500.
Per tutto il periodo di attivita' autorizzato non e' consentita ne'
la detenzione di armi da fuoco ne' di munizioni all'interno
dell'impianto.