DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1637
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Archeologia dell'Universita' degli studi di Bologna per l'elaborazione di dati archeologici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale";
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di
Archeologia dell'Universita' di Bologna, che in allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi informativi e
Telematica provvedera' alla stipula della convenzione.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento
di Archeologia dell'Universita' degli studi di Bologna per
l'elaborazione di dati archeologici
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, nella persona del Direttore generale ai
Sistemi informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene
nel presente atto per dare attuazione alla delibera di Giunta n. 1637
del 21/9/1998, esecutiva ai sensi di legge,
il Dipartimento di Archeologia dell'Universita' degli studi di
Bologna, nella persona del Direttore del suddetto Dipartimento, prof.
Giuseppe Sassatelli;
premesso:
- che, la conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue
espressioni superficiali e sotterranee, e' una condizione essenziale
per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue
attivita' e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi;
- che, la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo
interesse nazionale ma anche locale, per la redazione, ad esempio, di
piani di bacino, per la zonizzazione sismica e la costruzione di
grandi opere ingegneristiche (autostrade, ferrovie, dighe, ecc.), per
la programmazione di interventi territoriali connessi anche a
problematiche di tutela archeologica;
considerato:
- che la realizzazione della cartografia geologica di pianura
prevede, per il completamento della prima fase, la raccolta di tutti
i dati archeologici riferiti a insediamenti o a ritrovamenti
sporadici ai quali sia possibile attribuire una localizzazione certa,
l'eta' e la quota di ritrovamento s.l.m;
- che gli aspetti legati al popolamento antico e alla ricostruzione
delle infrastrutture territoriali della regione sono di estrema
utilita' per la realizzazione della Carta geologica di pianura;
- che tali informazioni permetteranno oltre che l'attribuzione
dell'eta' dei sedimenti anche una loro piu' puntuale mappatura;
- che gli elaborati finali di tale iniziativa costituiranno un utile
supporto anche alla conoscenza e alla tutela archeologica e potranno
confluire in altri programmi di ricerca;
- che e' opportuno nell'interesse delle due parti regolare i rapporti
di collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La presente convenzione e' inerente:
a) L'Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna nella sua
attivita' di ricerca volta a definire la situazione geologica e
morfologica del territorio regionale potra' avvalersi della
collaborazione del Dipartimento di Archeologia dell'Universita' di
Bologna per quanto concerne gli aspetti legati al popolamento antico
e alla ricostruzione delle infrastrutture territoriali della regione.
In particolare il Dipartimento di Archeologia dell'Universita' di
Bologna curera' la raccolta dei dati necessari all'allestimento di
carte tematiche volte alla ricostruzione dell'evoluzione del rapporto
tra uomo e ambiente.
b) In tale lavoro il Dipartimento di Archeologia potra' avvalersi a
propria discrezione di laureandi, specializzandi e dottorandi,
nonche' di collaboratori esterni facenti anche capo ad altri
Dipartimenti universitari.
c) L'Ufficio Geologico della Regione a sua volta si impegna a fornire
consulenza, sia direttamente sia tramite la possibilita' di
consultare i dati di carattere "ambientale" disponibili, o a
collaborare con il Dipartimento di Archeologia in studi che abbiano
come scopo la ricostruzione dell'assetto del paesaggio antico.
d) Gli eventuali costi delle varie ricerche commissionate
dall'Ufficio Geologico al Dipartimento di Archeologia saranno
determinati di volta in volta e saranno oggetti di singoli atti
deliberativi. L'Ufficio Geologico, comunque, si impegna a fornire al
Dipartimento di Archeologia tutta la documentazione, sia su carta che
su supporto informatico, e aerofotografica relativa all'area e al
tema di indagine.
Art. 2
Durata della convenzione
La convenzione avra' durata quinquennale dalla data della firma
congiunta ed e' tacitamente rinnovata per uguale periodo in caso di
mancata disdetta da parte di uno dei contraenti, disdetta da darsi
entro 3 mesi dalla data di scadenza.
Art. 3
Proprieta' ed utilizzazione dei dati
I dati raccolti dal Dipartimento di Archeologia per incarico della
Regione saranno di proprieta' di quest'ultima. Il Dipartimento di
Archeologia si riserva pero' di poterli elaborare ai fini di una
pubblicazione specificamente a carattere archeologico o
storico-topografico, diversa da quella interdisciplinare che potra'
eventualmente essere fatta assieme all'Ufficio Geologico.
Una eventuale utilizzazione dei dati diversa da quella prevista dalla
presente convenzione rendera' necessaria la stipula di un'apposita
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il dipartimento di
Archeologia dell'Universita' di Bologna.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Per parte regionale vengono individuati come responsabili della
convenzione il dott. Raffaele Pignone, responsabile dell'Ufficio
Geologico regionale e la dott.ssa Maria Teresa De Nardo.
Per parte del Dipartimento viene individuato come responsabile della
convenzione il dott. Dall'Aglio Pier Luigi.
Art. 5
Foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, la questione verra' in prima istanza definita in
via amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente sara' quello di
Bologna.
Art. 6
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e
successive modifiche, con spesa a carico della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi del'art. 16, Tab. B, del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
Bologna li',
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per L'UNIVERSITA' DEGLI
IL DIRETTORE GENERALE PROTEMPORE STUDI DI BOLOGNA
AI SISTEMI INFORMATIVI E IL DIRETTORE PROTEMPORE
TELEMATICA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA
Cesare Maioli Giuseppe Sassatelli
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