DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1628
Autorizzazione alla rateizzazione nel pagamento di somme da restituire alla Regione Emilia-Romagna in relazione ai finanziamenti agevolati in materia di edilizia residenziale, modifica deliberazione Giunta regionale n. 2423 del 16 dicembre 1997
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni;
vista la Legge 15 febbraio 1980, n.25 e successive modificazioni ed
integrazioni;
vista la Legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni ed
integrazioni;
vista la Legge 5 aprile 1985, n.118 e successive modificazioni ed
integrazioni;
vista la Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22;
vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed
integrazioni;vista la L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 1997,
n. 2423 con la quale si provvedeva a disciplinare la rateizzazione
del pagamento di somme da restituire alla Regione Emilia-Romagna in
relazione a finanziamenti agevolati in materia di edilizia
residenziale;
premesso che nell'ambito dell'attivita' di controllo che
l'Assessorato Programmi d'aea - Qualita' edilizia della Regione
Emilia-Romagna svolge nei confronti sia dei soggetti attuatori, sia
dei beneficiari finali dei finanziamenti agevolati, si rende,
sovente, necessario provvedere a richieste di rimborso di somme per
effetto di decadenze e di conguagli, oppure al pagamento di somme per
effetto di conguagli dovuti all'applicazione di un tasso di interesse
nei confronti dell'assegnatario differente da quello previsto dalla
normativa;
rilevato che nella maggior parte dei casi le somme di cui si chiede
la restituzione ai soggetti destinatari dei provvedimenti
sanzionatori sono di rilevante entita', per cui essi non sono in
grado di restituirle entro il termine dei trenta giorni normalmente
intimato;considerato che l'emergere di un elevato numero di posizioni
per le quali si rende necessario procedere al conguaglio dei
contributi, sia a favore della Regione Emilia-Romagna, sia a favore
dei mutuatari, rende opportuna la modifica della citata deliberazione
della Giunta regionale del 16 dicembre 1997, n. 2423, al fine di una
piu' efficiente e razionale gestione amministrativa e contabile delle
procedure;
considerato che con lettera dell'Assessorato Programmi d'area -
Qualita' edilizia del 2 luglio 1998 e' stata comunicata agli istituti
di credito interessati la volonta' della Regione di provvedere in
occasione delle ordinarie operazioni di rendicontazione semestrale al
pagamento della somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna ed
all'incasso di quelle spettanti alla Regione Emilia-Romagna, e che a
tale richiesta gli istituti di credito hanno aderito in maniera
esplicita o tacita;
ritenuto pertanto opportuno stabilire che, in via ordinaria:
- il rimborso, da parte dei soggetti colpiti da provvedimenti
sanzionatori, delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna avvenga
tramite gli istituti di credito, con la rateizzazione, senza il
pagamento degli interessi, in un tempo massimo di due anni, con
quattro rate semestrali, per importi superiori ai due milioni di
lire; per un tempo massimo di un anno, con due rate semestrali, per
importi inferiori ai due milioni di lire e superiori ad un milione di
lire ed in un'unica rata semestrale per gli importi non superiori al
milione di lire;
- il pagamento delle somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna
avvenga in un'unica soluzione in occasione della prima
rendicontazione semestrale utile;
ritenuto altresi' opportuno confermare quanto previsto dalla citata
deliberazione della Giunta regionale 2423/97 circa la possibilita' di
autorizzare con lettera del Responsabile del Servizio competente, ed
in alternativa alla modalita' descritta in precedenza, la dilazione
del pagamento delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna, tramite
rateizzazioni, senza l'applicazione di interessi, entro un periodo
massimo di un anno con rate quadrimestrali per importi fino a tre
milioni di lire e con rate bimestrali per importi superiori ai tre
milioni, tramite il versamento sui conti correnti intestati alla
Regione Emilia-Romagna;
ritenuto infine opportuno di prevedere la possibilita' che con
lettera del Responsabile del Servizio competente possono essere
autorizzati periodi di rateizzazione superiori a quelli previsti nei
precedenti capoversi, e comunque non superiori ai quattro anni e
senza il pagamento degli interessi, nel caso di somme particolarmente
elevate e comunque non inferiori a Lire 15.000.000;
visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, ai
sensi dell'articolo 4, comma sesto, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 e del punto 3.1.2 della delibera di Giunta regionale 2541/95;
visto il parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore
generale Programmazione e Pianificazione urbanistica, dottor Roberto
Raffaelli, ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1.1 della delibera di Giunta regionale
2541/95;
su proposta dell'Assessore Programmi d'area - Qualita' edilizia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di modificare la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre
1997, n. 2423, cosi' come previsto in narrativa;
di stabilire che, in via ordinaria:
a) il rimborso, da parte dei soggetti colpiti da provvedimenti
sanzionatori, delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna avvenga
tramite gli istituti di credito, con la rateizzazione, senza il
pagamento degli interessi, in un tempo massimo di due anni con
quattro rate semestrali per importi superiori ai due milioni di lire,
per un tempo massimo di un anno con due rate semestrali per importi
inferiori ai due milioni di lire e superiori ad un milione di lire ed
in un'unica rata semestrale per gli importi non superiori al milione
di lire;
b) il pagamento delle somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna
avvenga in un'unica soluzione in occasione della prima
rendicontazione semestrale utile
di confermare quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta
regionale 2423/97 circa la possibilita' di autorizzare con lettera
del Responsabile del Servizio competente, ed in alternativa alla
modalita' di cui al precedente punto 2), la dilazione del pagamento
delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna, tramite
rateizzazioni, senza l'applicazione di interessi, entro un periodo
massimo di un anno con rate quadrimestrali per importi fino a tre
milioni di lire e con rate bimestrali per importi superiori ai tre
milioni, tramite il versamento sui conti correnti intestati alla
Regione Emilia-Romagna;
di autorizzare con lettera del Responsabile del Servizio competente
periodi di rateizzazione superiori a quelli previsti nei precedenti
punti 2) e 3), e comunque non superiori ai quattro anni e senza il
pagamento degli interessi, nel caso di somme particolarmente elevate
e comunque non inferiori a Lire 15.000.000;
di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.