REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1628

Autorizzazione alla rateizzazione nel pagamento di somme da restituire alla Regione Emilia-Romagna in relazione ai finanziamenti agevolati in materia di edilizia residenziale, modifica deliberazione Giunta regionale n. 2423 del 16 dicembre 1997

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed              
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 15 febbraio 1980, n.25 e successive modificazioni ed             
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni ed               
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 5 aprile 1985, n.118 e successive modificazioni ed               
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22;                                   
vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed           
integrazioni;vista la L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                             
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;           
vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 1997,             
n. 2423 con la quale si provvedeva a disciplinare la rateizzazione              
del pagamento di somme da restituire alla Regione Emilia-Romagna in             
relazione a finanziamenti agevolati in materia di edilizia                      
residenziale;                                                                   
premesso che nell'ambito dell'attivita' di controllo che                        
l'Assessorato Programmi d'aea - Qualita' edilizia della Regione                 
Emilia-Romagna svolge nei confronti sia dei soggetti attuatori, sia             
dei beneficiari finali dei finanziamenti agevolati, si rende,                   
sovente, necessario provvedere a richieste di rimborso di somme per             
effetto di decadenze e di conguagli, oppure al pagamento di somme per           
effetto di conguagli dovuti all'applicazione di un tasso di interesse           
nei confronti dell'assegnatario differente da quello previsto dalla             
normativa;                                                                      
rilevato che nella maggior parte dei casi le somme di cui si chiede             
la restituzione ai soggetti destinatari dei provvedimenti                       
sanzionatori sono di rilevante entita', per cui essi non sono in                
grado di restituirle entro il termine dei trenta giorni normalmente             
intimato;considerato che l'emergere di un elevato numero di posizioni           
per le quali si rende necessario procedere al conguaglio dei                    
contributi, sia a favore della Regione Emilia-Romagna, sia a favore             
dei mutuatari, rende opportuna la modifica della citata deliberazione           
della Giunta regionale del 16 dicembre 1997, n. 2423, al fine di una            
piu' efficiente e razionale gestione amministrativa e contabile delle           
procedure;                                                                      
considerato che con lettera dell'Assessorato Programmi d'area -                 
Qualita' edilizia del 2 luglio 1998 e' stata comunicata agli istituti           
di credito interessati la volonta' della Regione di provvedere in               
occasione delle ordinarie operazioni di rendicontazione semestrale al           
pagamento della somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna ed                    
all'incasso di quelle spettanti alla Regione Emilia-Romagna, e che a            
tale richiesta gli istituti di credito hanno aderito in maniera                 
esplicita o tacita;                                                             
ritenuto pertanto opportuno stabilire che, in via ordinaria:                    
- il rimborso, da parte dei soggetti colpiti da provvedimenti                   
sanzionatori, delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna avvenga            
tramite gli istituti di credito, con la rateizzazione, senza il                 
pagamento degli interessi, in un tempo massimo di due anni, con                 
quattro rate semestrali, per importi superiori ai due milioni di                
lire; per un tempo massimo di un anno, con due rate semestrali, per             
importi inferiori ai due milioni di lire e superiori ad un milione di           
lire ed in un'unica rata semestrale per gli importi non superiori al            
milione di lire;                                                                
- il pagamento delle somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna                  
avvenga in un'unica soluzione in occasione della prima                          
rendicontazione semestrale utile;                                               
ritenuto altresi' opportuno confermare quanto previsto dalla citata             
deliberazione della Giunta regionale 2423/97 circa la possibilita' di           
autorizzare con lettera del Responsabile del Servizio competente, ed            
in alternativa alla modalita' descritta in precedenza, la dilazione             
del pagamento delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna, tramite           
rateizzazioni, senza l'applicazione di interessi, entro un periodo              
massimo di un anno con rate quadrimestrali per importi fino a tre               
milioni di lire e con rate bimestrali per importi superiori ai tre              
milioni, tramite il versamento sui conti correnti intestati alla                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
ritenuto infine opportuno di prevedere la possibilita' che con                  
lettera del Responsabile del Servizio competente possono essere                 
autorizzati periodi di rateizzazione superiori a quelli previsti nei            
precedenti capoversi, e comunque non superiori ai quattro anni e                
senza il pagamento degli interessi, nel caso di somme particolarmente           
elevate e comunque non inferiori a Lire 15.000.000;                             
visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal                  
Responsabile del Servizio Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, ai            
sensi dell'articolo 4, comma sesto, della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 e del punto 3.1.2 della delibera di Giunta regionale 2541/95;                
visto il parere favorevole di legittimita' espresso dal Direttore               
generale Programmazione e  Pianificazione urbanistica, dottor Roberto           
Raffaelli, ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della L.R. 19 novembre            
1992, n. 41 e del punto 3.1.1 della delibera di Giunta regionale                
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore Programmi d'area - Qualita' edilizia;                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di modificare la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre           
1997, n. 2423, cosi' come previsto in narrativa;                                
di stabilire che, in via ordinaria:                                             
a) il rimborso, da parte dei soggetti colpiti da provvedimenti                  
sanzionatori, delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna avvenga            
tramite gli istituti di credito, con la rateizzazione, senza il                 
pagamento degli interessi, in un tempo massimo di due anni con                  
quattro rate semestrali per importi superiori ai due milioni di lire,           
per un tempo massimo di un anno con due rate semestrali per importi             
inferiori ai due milioni di lire e superiori ad un milione di lire ed           
in un'unica rata semestrale per gli importi non superiori al milione            
di lire;                                                                        
b) il pagamento delle somme dovute dalla Regione Emilia-Romagna                 
avvenga in un'unica soluzione in occasione della prima                          
rendicontazione semestrale utile                                                
di confermare quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta           
regionale 2423/97 circa la possibilita' di autorizzare con lettera              
del Responsabile del Servizio competente, ed in alternativa alla                
modalita' di cui al precedente punto 2), la dilazione del pagamento             
delle somme dovute alla Regione Emilia-Romagna, tramite                         
rateizzazioni, senza l'applicazione di interessi, entro un periodo              
massimo di un anno con rate quadrimestrali per importi fino a tre               
milioni di lire e con rate bimestrali per importi superiori ai tre              
milioni, tramite il versamento sui conti correnti intestati alla                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
di autorizzare con lettera del Responsabile del Servizio competente             
periodi di rateizzazione superiori a quelli previsti nei precedenti             
punti 2) e 3), e comunque non superiori ai quattro anni e senza il              
pagamento degli interessi, nel caso di somme particolarmente elevate            
e comunque non inferiori a Lire 15.000.000;                                     
di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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