COMUNICATO
Occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di marciapiedi e parcheggio lungo la Via A. Manzoni, da parte del Comune di San Mauro Pascoli
Il Sindaco,
- vista la deliberazione consiliare n. 63 in data 31/7/1997, divenuta
esecutiva il 23/8/1997, con la quale questo Ente ha approvato il
progetto relativo ai lavori di realizzazione di marciapiedi e
parcheggio lungo la Via A. Manzoni;
- visto che con il citato provvedimento e' stato disposto di
procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la
realizzazione delle opere predette, con l'indicazione delle fonti per
il finanziamento della spesa;
- considerato che l'approvazione dei progetti di opere o lavori da
parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ai sensi
dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di
dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed
indifferibilita' della loro esecuzione;
- visto l'art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 riguardante
l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le
occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori
attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione
e' di loro spettanza;
- richiamati gli artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n.
2359; la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la Legge 3 gennaio 1978, n.
1,
decreta:
Art. 1 - E' disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili in Comune
di San Mauro Pascoli ed identificati come nell'elenco appresso
riportato necessari alla esecuzione dei lavori di costruzione di
marciapiedi e parcheggio lungo la Via A. Manzoni:
Proprietari:
- Rossi Vittorio
Partita 1286, foglio 12, mappale 1456, superficie ha 4.505,
superficie reale da occupare mq. 450,50;
- Rossi Cristina e Francesco
Partita 4385, foglio 12, mappale 404, superficie ha 1.456, superficie
reale da occupare mq. 145,69.
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al
precedente art. 1 puo' essere protratta fino a 5 anni dalla data di
immissione nel possesso.
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.
Detto verbale dovra' essere redatto in contraddittorio con il
proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con
l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente
interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi
il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di
consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno
20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso
periodo all'Albo del Comune in cui sono siti gli immobili.
Art. 5 - L'indennita' di occupazione sara' comunicata al
proprietario, a cura dell'occupante nelle forme prescritte per la
notificazione degli atti processuali civili.
Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel
termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - Avverso il presente decreto puo' essere opposto ricorso al
competente Tribunale Amministrativo regionale entro i termini di
legge.
IL SINDACO
Luciana Garbuglia