COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Elezione del Presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna (IBACN) - (L.R. 10 aprile 1995, n. 29)
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si comunica
che si intende provvedere alla elezione del Presidente dell'Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali della regione
Emilia-Romagna (IBACN) - (L.R. 10 aprile 1995, n. 29).
1) Organismo a cui si riferisce la nomina: - Presidente dell'Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali della regione
Emilia-Romagna (IBACN).
2) Requisiti e condizioni occorrenti per l'elezione e le funzioni
connesse alla carica: - il Presidente dell'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna e'
scelto dal Consiglio regionale fra eminenti personalita' del mondo
scientifico e culturale (art. 5, L.R. 29/95); - l'eletto deve
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per
esercitare le funzioni connesse alla carica in rapporto ai compiti
attribuiti all'IBACN dalla legge regionale di cui si riporta il
seguente stralcio (art. 2, commi 1 e 2 della L.R. 29/95): "1.
L'Istituto promuove e svolge attivita' conoscitiva ed operativa, di
indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del
patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e
la conservazione dei centri storici, nonche' per lo svolgimento di
ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali,
prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli
Enti locali. In particolare, l'Istituto: a) provvede alla
costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali
e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi
per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione
alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni; b) presta
la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a
Province, Comunita' Montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori
di attivita' dell'Istituto; d) definisce e gestisce i flussi
informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con
la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi
informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale,
paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi
compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse
storico-testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati
o documentati nei musei della regione; e) cura gli interventi di
conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici,
librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di
proprieta' degli Enti locali e di enti convenzionati, sulla base di
proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti
nazionali di restauro; f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a
disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica,
cartografica, audiovisiva e multimediale nonche' la consultazione
delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali. 2.
L'Istituto esercita, altresi', nell'ambito della legge, della
programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le
funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia
"musei e biblioteche di Enti locali" di cui alle Leggi regionali 27
dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n.20."; - i requisiti di
onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD 16
marzo 1942, n. 267 (vedi art. 3, comma 2, L.R. 24/94); - l'eletto non
deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' che siano
prescritte per le funzioni da ricoprire (vedi art. 4, comma 1, L.R.
24/94); - in ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sull'Istituto, ovvero dipendente con
funzioni direttive dei medesimi organismi; c) magistrato ordinario,
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro
delle Forze armate o di Polizia, in servizio (vedi art. 4, comma 2,
L.R. 24/94). - Le nomine regionali non possono di regola essere
cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una volta; ogni
deroga deve essere adeguatamente motivata (vedi art. 5, comma 3, L.R.
24/94).
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature: Commissione "Scuola, Cultura e Turismo".
4) Organo competente a provvedere all'elezione del Presidente
dell'IBACN: Consiglio regionale.
5) Durata in carica: la durata dell'incarico e' triennale (art. 6,
L.R. 29/95).
6) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - indennita'
mensile di funzione calcolata sulla base del 75% della indennita'
prevista per i consiglieri regionali (delibera del Consiglio
regionale n. 2114 del 29 settembre 1983 e successive modifiche e
integrazioni); - indennita' chilometrica forfettaria mensile qualora
il luogo di abituale dimora non coincida con la sede dell'ente
(delibera del Consiglio regionale n. 2153 del 26 luglio 1988 e
tabella B della determinazione 1533/98 del Responsabile del Servizio
Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza); - indennita' di
missione e rimborso spese per attivita' fuori sede connesse con
l'espletamento dell'incarico conferito.
7) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare in carta semplice
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio
regionale, Via Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve indicare
gli incarichi eventualmente svolti o in corso di svolgimento dal
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi al 051/6395083-6395281-6395284.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti