DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 2329
Approvazione convenzione tipo e atto integrativo per alloggi in locazione per gli interventi di edilizia residenziale di cui all'art. 22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 85, e successive modifiche ed
integrazioni;
visto il DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994, riguardante i criteri
e le modalita' per la definizione del valore dei contributi in
materia di edilizia agevolata;
visto il DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994, riguardante la
determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale
agevolata;
vista la delibera del CER del 4 novembre 1993 che, ai sensi dell'art.
22 della Legge 179/92, stabilisce gli indirizzi metodologici per la
definizione dei criteri generali per il convenzionamento dei
programmi di edilizia agevolata;
vista la delibera del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre
1994 "Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n. 5039
del 5 ottobre 1994 - Legge 17 febbraio 1992, n.179 - recante ôNorme
per l'edilizia residenziale pubblica'. Programmazione per il
quadriennio 1992/1995", e successive modifiche ed integrazioni;
vista la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 26 novembre 1996
"Programmi di recupero urbano ex art. 11, Legge 493/93 -
Individuazione degli interventi" e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la delibera del Consiglio regionale n. 415 del 18 settembre
1996 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 2210 del 23 novembre 1994 - Criteri per l'attuazione del
programma per la realizzazione di alloggi per le persone anziane";
vista la delibera della Giunta regionale n. 1663 del 17 luglio 1996
"Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 4, lett. g). Determinazione dei
limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata e di edilizia residenziale convenzionata-agevolata (DM
5 agosto 1994)";
considerato:
- che, ai sensi dell'art. 22 della Legge 179/92, i programmi di
edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di
cui alla Legge 167/62, e successive modifiche ed integrazioni, in
aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero su aree convenzionate
esterne ai predetti piani, secondo criteri definiti dal CER e
recepiti dalle Regioni nelle convenzioni di cui agli artt. 7 e 8
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
- che il Comitato per l'edilizia residenziale, in data 4 novembre
1993, ha deliberato gli indirizzi metodologici per la definizione dei
criteri generali per il convenzionamento dei programmi di edilizia
agevolata;
- che il programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio
1992/1995, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione
consiliare 2210/94, prevede le seguenti tipologie di intervento:
nuova costruzione, recupero edilizio, risanamento delle parti comuni
degli edifici, e diverse finalizzazioni del contributo quali: la
proprieta' (artt. 6 e 7 della Legge 179/92), la locazione o il
godimento con proprieta' differita (art. 9 della Legge 179/92), la
locazione o il godimento a termine (art. 8 della Legge 179/92 e art.
9 della Legge 493/93), la locazione o il godimento permanente (art. 8
della Legge 179/92 e art. 9 della Legge 493/93) e infine gli
interventi finalizzati a particolari categorie sociali previsti
dall'art. 4 della Legge 179/92, attraverso le finalita' sopra
descritte;
- che con delibera della Giunta regionale 1663/96, oltre al costo
convenzionale parametrico per tipo e finalita' di intervento, sono
stati definiti i criteri e le modalita' per la determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi di edilizia agevolata, prezzo da
valere anche per la determinazione del canone di locazione o di
assegnazione in godimento degli alloggi destinati alle diverse
finalita' previste dalla programmazione;
- che le percentuali fissate dal DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994
e dalla delibera regionale 2210/94 per tipologia e finalita' da
applicare al costo convenzionale parametrico per determinare
l'ammontare del contributo sono le seguenti:
Proprieta' di alloggi di nuova costruzione:
prima fascia di reddito: 30%
seconda fascia di reddito: 20%
terza fascia di reddito: 10%
Per interventi di recupero le singole percentuali di cui sopra sono
aumentate del 5%.
Il contributo e' concesso ed erogato al soggetto attuatore, che lo
dovra' trasferire all'acquirente o all'assegnatario.
Locazione o godimento con proprieta' differita di alloggi di nuova
costruzione:
prima fascia di reddito: 25%
seconda fascia di reddito: 20%
terza fascia di reddito: 10%
Per interventi di recupero le singole percentuali di cui sopra sono
aumentate del 5%.
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore.
Locazione o godimento a termine di alloggi di nuova costruzione:
unica fascia di reddito: 20%
Per interventi di recupero la percentuale e' aumentata del 5%.
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore.
Locazione o godimento permanente di alloggi di nuova costruzione:
unica fascia di reddito: quota del 30% a fondo perduto e quota del
30% concesso a titolo di anticipazione da rimborsare.
Per interventi di recupero entrambe le percentuali sono aumentate del
5%.
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore;
- che il Segretario generale del CER, ai sensi dell'art. 2 del
predetto DM 5 agosto 1994, deve emanare un apposito regolamento per
la disciplina dei rapporti contrattuali degli interventi finalizzati
alla locazione o godimento con proprieta' differita.
Ritenuto:
- che sia pertanto necessario adottare lo schema tipo di convenzione
di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione, da utilizzare da
parte dei Comuni per convenzionare gli interventi localizzati
nell'ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale
pubblica 1992/1995, attuato con la delibera del Consiglio regionale
2210/94;
- che, in conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina
delle convenzioni, in particolare con l'abrogazione dei commi dal XV
al IXX dell'art. 35 della Legge 865/71, il predetto schema sia da
utilizzare per le aree in proprieta' localizzate nell'ambito dei
piani di zona di cui alla Legge 167/62 e successive modifiche ed
integrazioni, o delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71,
e successive modifiche ed integrazioni;
- che sia opportuno stabilire che, anche le convenzioni relative ad
aree concesse in diritto di superficie per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale compresi nel quadriennio
1992/1995, siano integrate sulla base dello schema di convenzione
tipo di cui al richiamato Allegato "A" in relazione alle specifiche
finalita' del contributo;
- che il contenuto della presente convenzione e della sua
integrazione, intervenendo a regolamentare i rapporti di cui agli
atti unilaterali d'obbligo riportati agli Allegati "B" e "C" della
citata delibera del Consiglio regionale 2210/94, sia sostitutivo
degli stessi, qualora non siano stati ancora formalizzati;
- che la convenzione redatta sulla base del presente schema puo'
essere integrata o modificata, in relazione a particolari situazioni,
sulla base di specifiche norme in materia di edilizia convenzionata.
Ritenuto altresi' opportuno, stante le nuove tipologie di contributo,
di dover predisporre, per gli interventi finalizzati alla locazione o
al godimento, uno specifico articolato integrativo allo schema di
convenzione cui attenersi anche per la stipula dei contratti di
locazione o per l'adozione degli atti di assegnazione e dei
regolamenti da parte delle cooperative di abitazione (l'articolato
integrativo e' riportato all'Allegato "B" del presente atto
deliberativo);
dato atto che il presente schema di convenzione tipo (Allegato "A") e
l'articolato integrativo (Allegato "B") sono stati elaborati tenendo
conto di quanto stabilito dalla Legge 179/92 e dalla Legge 493/93 e
successive modifiche ed integrazioni, da quanto fissato dalla
deliberazione del CER 4 novembre 1993, dalla deliberazione del
Consiglio regionale 2210/95 e dalle altre deliberazioni in materia;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto ai sensi del predetto articolo
di legge e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto
Raffaelli, in merito alla legittimita' del presente atto ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area e Qualita' edilizia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la convenzione tipo e la sua integrazione di cui agli
Allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
2) di considerare la narrativa parte integrante del presente atto;
3) di trasmettere la presente deliberazione al CER;
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
CONVENZIONE TIPO PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 17
FEBBRAIO 1992, N. 179
Convenzione tra il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . (impresa o cooperativa) per un intervento di nuova
costruzione in localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
L'anno . . . . . il giorno . . . . . . . . . del mese . . . . . . . .
. . avanti a me dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sono
presenti i signori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
. . che interviene al presente atto in qualita' di Sindaco del Comune
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. il . . . . . . . . . che interviene al presente atto in qualita'
di legale rappresentante della . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . (impresa o cooperativa
successivamente denominata Soggetto attuatore) con sede in . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . n. . . ., in virtu' dei poteri
conferitigli con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e
capacita' a contrarre io ufficiale rogante sono certo, assumendone la
piena responsabilita', premettono:
a) che con atto n. . . . . . del . . . . . . . . . ., ai sensi della
delibera di programma regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . .,
e' stato assegnato alla . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto
attuatore) un finanziamento di edilizia agevolata di Lire . . . . . .
. . . . . . . . . per la costruzione di un edificio nel comune di . .
. . . . . . . . , localita' . . . . . . . . . . . . . . ., da
realizzarsi sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in
assegnazione) dello stesso . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto
attuatore) censita al Nuovo catasto terreni del detto Comune, al
foglio . . . . ., part. . . . . ., costituito da n. . . . . . alloggi
da cedere (assegnare) in proprieta' a soggetti aventi i requisiti
previsti dalla vigente normativa ed al prezzo convenzionato con il
Comune;
b) che l'istanza volta ad ottenere la concessione edilizia per la
costruzione dell'edificio, presentata in data . . . . . . . . . .,
n.prot. . . . . ., da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e'
stata accolta e la concessione verra' rilasciata all'atto della
stipulazione della presente convenzione; (ovvero) che e' stata
rilasciata la concessione edilizia n. . . . . in data . . . . . . . .
. .;
c) che si allega alla presente convenzione la seguente
documentazione: 1) planimetria catastale dell'area oggetto
dell'intervento; 2) copia conforme del progetto relativo alla
richiesta di concessione edilizia; (ovvero) copia conforme del
progetto per cui e' stata rilasciata la concessione edilizia; 3)
(eventuale) progetto relativo alle opere di urbanizzazione
direttamente eseguite dal concessionario;
d) che per effetto della presente convenzione il contributo di cui
all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' ridotto alla sola
quota di cui all'art. 5 della stessa legge; (I CASO): realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune. Che il
Comune . . . . . . . . . . . . . . . provvedera' a costruire le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel lotto,
all'esterno dei comparti, nella zona di che trattasi, secondo le
modalita' ed i tempi previsti negli artt. 5 e 6 della presente
convenzione, a proprio insindacabile giudizio e ad adeguare quelle
esistenti alle effettive esigenze della popolazione dei complessi
residenziali insediati nella zona. (II CASO): realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria a cura e spese del . . . . . . . . .
. . . . . . (Soggetto attuatore). Che il . . . . . . . . . . . . . .
. (Soggetto attuatore) si obbliga a realizzare le opere di
urbanizzazione primaria secondo le modalita' e i tempi previsti nel
successivo art. 5.
(Il presente testo e' stato redatto con riferimento a interventi di
nuova costruzione; nel caso di interventi diversi da quelli di nuova
costruzione il testo dovra' riportare i dati specifici in relazione
al tipo di intervento).
Cio' premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1
Conferma delle premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) si impegna, in
conformita' alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a
realizzare gli interventi di cui alla lettera c) delle premesse con
l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalita' e termini
di cui ai successivi articoli.
L'intervento verra' realizzato su un terreno posto in localita' . . .
. . . . . . . . . . . ., di proprieta' dello stesso soggetto
attuatore.
Il terreno oggetto del presente atto, e' distinto al Nuovo catasto
terreni del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . , al foglio . . .
., part. . . . . ., di superficie totale mq. . . . . . . .
Detto terreno confina con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . salvo altri.
I dati catastali sono stati desunti . . . . . . . . . . . . . . .
(dal tipo di frazionamento n. . . . . ., redatto da . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . riconosciuto regolare per l'introduzione in
mappa il . . . . . . . . ., al n. . . . . ., o altro) documento che
in originale si allega al presente atto sotto la lettera "..".
Il terreno in oggetto e' pervenuto al . . . . . . . . . . . . . . .
(Soggetto attuatore) in virtu' dell'atto di compravendita a rogito
notaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . .
repertorio n. . . . . ., registrato in . . . . . . . . . . . . . . .
. . . in data . . . . . . . . . . (ovvero in assegnazione con
delibera comunale n. . . . . . del . . . . . . . . ).
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore o il Comune in
caso di assegnazione) garantisce la liberta' del terreno in oggetto
da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni
ipotecarie, nonche' diritti a favore di terzi che possano in
qualsiasi modo limitare la proprieta' dell'area, eccetto per
iscrizioni ipotecarie a favore di mutui contratti per ottenere i
finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili
oggetto della presente convenzione o anche a garanzia dei mutui
contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari (aventi causa)
degli stessi per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto.
Art. 3
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e degli
edifici di cui al progetto esecutivo sul quale la Commissione
edilizia ha espresso parere favorevole, sono conformi alle vigenti
leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard
edilizi stabiliti dall'art. 16, ultimo comma, e dall'art. 43 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457, al regolamento approvato con DPR 27
aprile 1978, n. 384, alla Legge 9 gennaio 1989, n.13 ed al DM Lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonche' a tutte le disposizioni
obbligatorie e per norma di leggi o di regolamenti.
(eventuale) Le caratteristiche costruttive e tipologiche
rispetteranno inoltre i limiti stabiliti dalla Regione.
Art. 4
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
(eventuale) Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto
attuatore) si impegna a ritirare la concessione edilizia entro e non
oltre . . . . . giorni dalla data di notifica della comunicazione del
Comune che nulla osta al rilascio della concessione stessa.
I lavori di costruzione degli edifici dovranno essere iniziati entro
. . . . . (mesi) dalla data di rilascio della concessione edilizia e
comunque entro il termine di 10 mesi dalla data di pubblicazione
della lettera regionale di ammissione definitiva al finanziamento del
soggetto attuatore nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 3,
ottavo comma, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni ed integrazioni.
I lavori dovranno essere ultimati entro . . . . . mesi dal loro
inizio e comunque entro i termini fissati dalla Regione, comprese le
eventuali proroghe che la stessa dovesse concedere.
Il Sindaco puo' prorogare, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione lavori in
caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla
volonta' della impresa realizzatrice, appositamente documentati.
Art. 5
Opere di urbanizzazione primaria
(I CASO): realizzazione da parte del Comune
Il Comune provvedera' a realizzare le opere di urbanizzazione
primaria all'esterno del lotto oggetto della convenzione ed a
servizio dell'intero insediamento residenziale.
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
dovranno essere ultimati . . . . . . . . . . (contestualmente agli
edifici oggetto della presente convenzione).
(II CASO): realizzazione a cura e spese del soggetto attuatore
Il concessionario si obbliga a realizzare, ai sensi dell'art. 11
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le seguenti opere di
urbanizzazione primaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . conformemente al progetto esecutivo approvato dal
Comune di . . . . . . . . . . . . . . ., in data . . . . . . . . . .
. . , che trovasi depositata agli atti del Comune.
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
dovranno essere ultimati contestualmente agli edifici, salvo
eventuale proroga relativa agli edifici stessi.
In caso di inosservanza da parte dell'impresa dei termini di
ultimazione dei lavori come sopra determinati, l'Amministrazione
comunale provvedera' all'incameramento della fidejussione nella
misura che si rendera' necessaria per eseguire le opere di
urbanizzazione primaria non realizzate.
Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera
ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura del Comune ed a spese
del concessionario.
Il Comune effettuera' il controllo sulla esecuzione delle opere di
urbanizzazione con le seguenti modalita':
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti
Uffici Tecnici comunali;
- mediante il controllo delle opere, eseguito dai suddetti Uffici per
un periodo di mesi 3 a decorrere dalla completa ultimazione dei
lavori, diretta ad accertare il soddisfacente funzionamento delle
opere stesse.
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso
entro 4 mesi dalla effettiva ultimazione dei lavori, se accertata la
loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale
termine le opere tutte si intenderanno accettate.
Ai soli effetti del rilascio del certificato di abitabilita' degli
alloggi ed ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di
collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione e non siano
trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici Tecnici comunali
attesteranno il regolare funzionamento delle opere medesime.
In ogni caso, il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore)
e' tenuto a favore del Comune, per le opere ed i manufatti di cui al
presente articolo, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli
artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.
All'emissione del certificato di collaudo, ovvero al trascorrere
infruttuoso del termine per esso previsto, le opere ed i manufatti di
cui al presente articolo passeranno automaticamente in proprieta' al
Comune di . . . . . . . . . . . . . . ., il quale ne assumera'
immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto
dal comma precedente.
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti
ai sensi del presente articolo il Concessionario produrra', prima del
rilascio della concessione edilizia, fidejussione dell'importo di
Lire . . . . . . . . . . . . . . ., corrispondente al valore
attribuito alle opere di urbanizzazione da realizzare a sua cura e
spese.
Tale fidejussione dovra' essere rilasciata da Istituto di credito
compreso tra quelli indicati dal DPR 29 luglio 1948, n. 1309 e/o da
Istituto assicurativo.
Il Comune provvede a svincolare la fidejussione entro un mese
dall'approvazione del collaudo ovvero al trascorrere infruttuoso del
termine per esso previsto; la fidejussione si intende automaticamente
svincolata decorsi 15 giorni dalla data di messa in mora del Comune
stesso.
Sono a totale carico del . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto
attuatore) le sistemazioni e gli allacciamenti nell'ambito del lotto,
da progettare unitamente all'edificio, con obbligo a concedere le
servitu' di passaggio che si rendessero necessarie per la
realizzazione di pubblici servizi.
Il rilascio della licenza di abitabilita' sara' subordinato alla
ultimazione dei lavori di sistemazione posti a carico del . . . . . .
. . . . . . . . . (Soggetto attuatore) ed alla loro conformita' alle
previsioni dello strumento urbanistico attuativo.
Art. 6
Opere di urbanizzazione secondaria
Le opere di urbanizzazione secondaria, previste dal Piano urbanistico
generale e dal Piano attuativo al servizio del complesso edilizio
oggetto della presente convenzione, saranno realizzate dal Comune nel
limite delle proprie competenze istituzionali e della effettiva
disponibilita' dei mezzi finanziari, tenendo conto delle reali
esigenze della popolazione effettivamente insediata nella zona
stessa.
Art. 7
Opere di allacciamento ai pubblici servizi
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) assume
interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti
all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura,
gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, etc., dai condotti
principali di urbanizzazione primaria, ubicati all'esterno dei lotti,
fino al costruendo edificio.
Art. 8
Determinazione delle componenti
del prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo massimo complessivo degli alloggi che compongono l'edificio
e' costituito dalle seguenti voci:
a) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale valore reale dell'area o
dell'edificio determinato dal Comune o convenuto con esso
("determinato" nel caso di area PEEP o comunque pubblica, "convenuto"
nel caso di area gia' di proprieta' del soggetto operatore);
b) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale costo di costruzione
inteso come costo di realizzazione tecnica, comprensivo del
differenziale di qualita';
c) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale costo delle opere di
urbanizzazione, determinato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 28
gennaio 1977, n. 10 (ovvero da specifiche convenzioni urbanistiche);
d) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., per spese generali, fra cui
quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc.,
non superiore al . . . . .% del costo di costruzione di cui alla
precedente lettera b) (la percentuale deve essere tale che la somma
dei valori di cui alle lettere b) e d) non ecceda le indicazioni di
cui alla vigente delibera regionale relativa ai limiti massimi di
costo).
Art. 9
Prezzo iniziale di cessione degli alloggi
Il prezzo massimo complessivo degli alloggi convenzionati,
determinato ai sensi del precedente articolo in Lire . . . . . . . .
. . al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' riferito alla
superficie complessiva (Sc) di mq. . . . . . . . misurata come
indicato dai vigenti DM Lavori pubblici e delibera regionale relativi
ai limiti massimi di costo.
Il prezzo massimo di cessione degli alloggi (PICA) di cui alla
presente convenzione, determinato dividendo il prezzo massimo
complessivo di cessione degli alloggi convenzionati per la superficie
complessiva di cui al comma precedente, e' di Lire . . . . . . . . .
. . . . . . al mq. di superficie complessiva.
Detto prezzo puo' essere considerato "medio" e riferito al piano
medio dell'edificio; potra' pertanto variare per ciascun alloggio in
misura non superiore o inferiore al 10% del PICA sopra indicato, in
funzione dei coefficienti di caratura, fermo restando il prezzo
complessivo di cui al primo comma. Il PICA cosi' determinato
comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche
successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto
definitivo di cessione in proprieta'. A richiesta dell'acquirente o
dell'assegnatario e previa comunicazione al Comune, il . . . . . . .
. . . . . . . . (Soggetto attuatore) puo' apportare migliorie e
adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti
una variazione in aumento del PICA superiore al 10% del costo di
realizzazione tecnica di cui alla lettera b) dell'art. 8.
Art. 10
Revisione del prezzo di cessione degli alloggi
In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di
cessione di cui al precedente art. 9, il prezzo di cessione
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e'
definito da:
1) il valore parzialmente aggiornato del PICA ottenuto applicando gli
indici mensili di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione agli
addendi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 8, fra le date di
riferimento del PICA e della fine lavori;
2) la rivalutazione del prezzo aggiornato alla data di fine lavori,
applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati fino alla data della vendita;
3) la riduzione della somma dei valori 1) e 2) dell'1% all'anno, dal
IX anno dalla fine dei lavori fino al XX anno, e dello 0,5% all'anno,
dal XXI anno fino al termine di validita' della convenzione e
comunque non oltre il XXX anno;
4) l'aggiunta del valore documentato delle eventuali manutenzioni
straordinarie (art. 31, lettere b, c, d della Legge 457/78).
I criteri di revisione del prezzo di cessione, di cui ai punti 1) e
2) del presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi, per
i quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita ne' delibera
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fine
lavori.
Art. 11
Vincoli e requisiti soggettivi
Ai sensi dell'art. 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli acquirenti o gli
assegnatari degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non
meno di un quinquennio dalla data di acquisto. Per lo stesso periodo
di tempo e' ad essi vietata la locazione o l'alienazione
dell'alloggio.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio puo'
essere autorizzata dalla Regione, ai sensi del medesimo art. 20 della
Legge 179/92, quando sussistono gravi e sopravvenuti motivi.
Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'art. 6 della citata
Legge 179/92, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, per la
durata della convenzione potra' avvenire esclusivamente a favore di
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti
per l'edilizia agevolata convenzionata.
Oltre ai casi gia' previsti, si prescinde dal requisito del reddito
anche nelle seguenti situazioni:
a) in caso di alloggi finalizzati alla locazione a termine ai sensi
dell'art. 8 della Legge 179/92 qualora, dopo il periodo di vincolo di
destinazione stabilito in otto anni, siano concessi in locazione ad
un nuovo locatario;
b) in caso di alloggi finalizzati alla locazione a termine, ai sensi
dell'art. 8 della Legge 179/92 qualora, dopo il periodo di vincolo di
destinazione stabilito in otto anni, gli alloggi, fatti salvi i
diritti di prelazione del conduttore, siano alienati a persona
diversa dal locatario;
c) in caso di acquisto di un alloggio, fruente di contributo pubblico
concesso in una unica soluzione, da persone che l'abbiano ottenuto in
proprieta' da una cooperativa di abitazione o da una impresa di
costruzione o da altro soggetto operatore, a condizione che siano
trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione o di acquisto
richiamata all'art. 20 della Legge 179/92. Nel caso invece che il
contributo sia stato concesso in piu' annualita', le eventuali
residue annualita' di contributo possono essere mantenute in favore
dell'acquirente subentrante, a norma del citato art. 20, secondo
comma, solo nel caso che risulti essere in possesso anche del
requisito del reddito nei limiti vigenti al momento del subentro.
In forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti o gli
assegnatari e, successivamente, i loro eventuali aventi causa
subentreranno nella posizione giuridica del soggetto attuatore
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla
presente convenzione.Negli atti di trasferimento o di assegnazione
degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella
nota di trascrizione, in cui l'acquirente o l'assegnatario dovra'
dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovra'
impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contasto con le
prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare
vigenti al momento del trasferimento stesso.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti da'
luogo alla revoca parziale o totale del beneficio concesso.
Art. 12
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
e per la revisione periodica
Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun
alloggio e delle relative pertinenze e' calcolato in misura
percentuale massima del . . . . .% (in riferimento alle finalita'
dell'intervento) del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio
stabilito ai sensi del precedente art. 9.
Il canone annuo di locazione puo' essere revisionato ogni biennio. La
revisione si effettua applicando l'aliquota suddetta al prezzo di
cessione ricalcolato con i criteri di cui al precedente art. 10.
Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione in
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi
precedenti.
Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi non e'
comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico
del locatario.
Art. 13
Locazione o godimento a termine o permanente
e locazione o godimento con proprieta' differita
Per gli alloggi destinati alla locazione o al godimento a termine e
permanente o alla locazione o godimento con proprieta' differita, la
presente convenzione deve ritenersi integrata da quanto previsto
dall'Allegato "B" della delibera regionale n. . . . del . . . . . . .
. . . . , pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. . . . . .
del . . . . . . . . . . "Integrazione alla convenzione tipo per
interventi finalizzati alla locazione", della quale pertanto ne forma
parte integrante e sostanziale.
Art. 14
Durata della convenzione
La convenzione vincola il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di
anni . . . . . (da 20 a 30) dalla data di stipulazione.
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) puo' recedere
dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata
l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui
all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune, il quale,
verificato che i lavori non siano iniziati, emette l'ordinativo
d'incasso per l'importo di cui al comma precedente.
A versamento effettuato, il Comune provvede alla trascrizione della
comunicazione di recesso con le modalita' di cui al successivo art.
15.
Art. 15
Trascrizione della convenzione
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a
spese del soggetto attuatore.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal . . . . . . . . .
. . . . . . (Soggetto attuatore) contestualmente alla stipula della
convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.
Art. 16
Sanzioni
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.
Nella ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del soggetto
attuatore il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10, e' dovuto nella misura stabilita al momento del
verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla
quota di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, del 20% a
titolo di penale, oltre agli interessi legali.
Nella ipotesi di cui all'art. 4 della presente convenzione, la
inosservanza del termine ivi previsto, salvo l'ipotesi di proroga di
cui al secondo comma dello stesso articolo e qualora cio' non
comporti decadenza della concessione, determina l'obbligo del
soggetto attuatore di pagare una penale pari all'1% della quota di
cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, dell'importo
determinato al momento dell'accertamento della violazione per ogni
mese o frazione di mese di ritardo.
ALLEGATO "B"
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TIPO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
LOCAZIONE
PARTE PRIMA
Art. 1
Oggetto
1. Il presente articolato definisce i contenuti che vanno ad
integrare la convenzione comunale da stipularsi, ai sensi dell'art.
22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'art. 35 della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, fra il Comune ed i soggetti attuatori,
individuati dalla Regione per la realizzazione degli interventi di
cui agli artt. 8 e 9 della Legge 179/92 e all'art. 9 della Legge 4
novembre 1993, n. 493.
2. Tali contenuti debbono, altresi', essere recepiti nei regolamenti
e nei contratti che disciplinano i rapporti fra i soggetti attuatori
degli interventi e gli assegnatari in godimento e i locatari degli
alloggi costruiti o recuperati che usufruiscono dei contributi
pubblici di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 179/92 e all'art. 9
della Legge 493/93.
Qualora le convenzioni gia' stipulate, i regolamenti ed i contratti
di cui sopra non disciplinino tali tipologie d'intervento secondo
quanto previsto dal presente articolato, essi devono essere
debitamente integrati.
Art. 2
Prezzo di cessione o valore di assegnazione degli alloggi
1. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi, da valere anche come
valore di riferimento per la determinazione del canone di godimento o
di locazione, e' quello stabilito dall'art. 9 della convenzione tipo
e revisionato con le modalita' stabilite dall'art. 10 della
convenzione tipo.
Art. 3
Canoni di godimento o di locazione
1. I canoni massimi di locazione o i corrispettivi massimi di
godimento che possono essere praticati per l'intera durata della
convenzione sono calcolati applicando, al prezzo di cessione o al
valore di assegnazione di cui al precedente art. 2, aggiornati
secondo i criteri indicati in convenzione, la percentuale stabilita
dal DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1994, n. 194) a seconda della tipologia alla
quale l'intervento appartiene, e precisamente:
- locazione o assegnazione in godimento a termine (art. 8, Legge
179/92 e art. 9, Legge 493/93) misura massima pari al 4,5% del costo
di convenzione (PICA) o del valore di assegnazione per l'unica fascia
di reddito, attualmente fissata in Lire 50 milioni;
- locazione o assegnazione in godimento permanente (art. 8, Legge
179/92 e art. 9, Legge 394/93) misura massima pari al 4,5% del costo
di convenzione (PICA) o del valore di assegnazione per l'unica fascia
di reddito, attualmente fissata in Lire 35 milioni, fatte salve
specifiche disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari
categorie sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92;
- locazione o assegnazione in godimento con proprieta' differita
(art. 9, Legge 179/92) misura massima pari al:
- 3% per la prima fascia di reddito, attualmente fissata nel limite
di Lire 25 milioni;
- 3,5% per la seconda fascia di reddito, che attualmente comprende
redditi superiori a Lire 25 milioni e fino al limite di Lire 30
milioni;
- 4,5% per la terza fascia di reddito, che attualmente comprende
redditi superiori a Lire 30 milioni e fino al limite di Lire 50
milioni.
2. Per l'individuazione del limite massimo di reddito dei locatari e
degli assegnatari, si fa riferimento alle disposizioni previste
dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della Legge 457/78, e
successive integrazioni e modificazioni, nonche' alle disposizioni
emanate dalla Regione in materia.
3. Il canone puo' essere revisionato periodicamente secondo le
modalita' fissate all'art. 12 della convenzione tipo.
4. Possono essere pattuiti canoni di locazione in misura inferiore a
quella risultante dall'applicazione dei valori indicati nel
precedente comma 1.
5. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.
6. Qualora gli interventi di edilizia agevolata siano finanziati con
i fondi di sovvenzionata gli alloggi devono essere destinati a
lavoratori dipendenti, come previsto dal comma 5 dell'art. 1 del DM
Lavori pubblici del 5/8/1994, fatte salve specifiche disposizioni per
gli interventi finalizzati a particolari categorie sociali di cui
all'art. 4 della Legge 179/92.
Art. 4
Durata della convenzione comunale
per le aree e gli immobili in diritto di proprieta'
1. La durata della convenzione comunale, per gli alloggi finalizzati
alla locazione o al godimento a termine o con proprieta' differita,
e' di anni . . . . . (da 20 a 30).
2. Per gli alloggi finalizzati alla locazione o al godimento
permanente, soltanto ai fini della determinazione del canone, gli
effetti della convenzione durano fino alla scadenza dell'ultima rata
di rimborso della quota di contributo ottenuta a titolo di
anticipazione.
3. Sino al completo rimborso dell'anticipazione, il vincolo di
destinazione degli alloggi per la locazione o il godimento permanente
non puo' essere derogato. Dopo tale termine la Regione, acquisito il
parere favorevole del Comune, puo' autorizzare la modifica delle
finalita' degli alloggi a condizione che venga restituito il
contributo concesso a fondo perduto, rivalutato secondo le medesime
modalita' previste per l'anticipazione.
4. La convenzione comunale, per gli interventi finalizzati alla
locazione o al godimento permanente, nel caso in cui fruiscano dei
finanziamenti previsti dall'art. 8 della Legge 179/92, o dall'art. 9
della Legge 493/93, deve riportare esplicitamente la clausola che il
soggetto attuatore e' tenuto a rimborsare la somma ottenuta a titolo
di anticipazione, rivalutata secondo criteri e modalita' stabiliti
dall'art. 1 del DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994.
Art. 5
Valore del contributo di cui agli artt. 8 e 9
della Legge 179/92 e all'art. 9 della Legge 493/93
1. Per gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento a
termine (art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93) il contributo
concedibile agli operatori e' stabilito, ai sensi del DM Lavori
pubblici 5 agosto 1994, nella misura del 20% del costo parametrico
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 25%; gli alloggi
fruenti dei contributi di cui all'art. 9 della Legge 493/93, vanno
assegnati a lavoratori dipendenti, fatte salve specifiche
disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari categorie
sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.
2. Per gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento con
proprieta' differita (art. 9, Legge 179/92) il contributo concedibile
agli operatori e' stabilito, ai sensi del DM Lavori pubblici 5 agosto
1994, nelle seguenti misure:
- prima fascia di reddito, pari al 25% del costo parametrico
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 30%;
- seconda fascia di reddito, pari al 20% del costo parametrico
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 25%;
- terza fascia di reddito, pari al 10% del costo parametrico
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 15%.
3. Per gli interventi di nuova costruzione finalizzati alla locazione
o al godimento permanente (art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge
493/93) il contributo concedibile agli operatori e' stabilito, ai
sensi del DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, nella misura del 30% del
costo parametrico convenzionale oltre ad un'anticipazione pari al 30%
dello stesso costo parametrico convenzionale. Per gli interventi di
recupero edilizio tali percentuali sono elevate al 35%. Nel caso di
alloggi fruenti dei contributi di cui all'art. 9 della Legge 493/93,
essi vanno assegnati a lavoratori dipendenti, fatte salve specifiche
disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari categorie
sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.
4. La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base
all'incremento ISTAT per le famiglie di operai e impiegati,
verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della
integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del
trentesimo anno posteriore alla stessa data, dovra' essere
restituita, ai sensi dell'art. 13 della Legge 457/78, a partire dal
trentunesimo anno, in quindici annualita' costanti posticipate.
5. I contributi descritti ai precedenti commi sono concessi ed
erogati, a norma del DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994,
direttamente agli operatori per la cessione degli alloggi in
locazione o in godimento a soggetti in possesso dei requisiti
soggettivi e alle condizioni stabilite dalla normativa di
riferimento.
PARTE SECONDA
LOCAZIONE A TERMINE
Art. 6
Locazione o godimento a termine - art. 8,
Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93
1. Gli alloggi realizzati o recuperati con i contributi di cui agli
artt. 8 della Legge 179/92 e 9 della Legge 493/93 sono destinati alla
locazione per un periodo non inferiore ad anni otto.
2. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia
di edilizia agevolata.
Art. 7
Valore del contributo,
determinazione e revisione del canone
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente
art. 5, comma 1.
2. Il canone di godimento o di locazione e' determinato in base al
piano finanziario relativo al costo di realizzazione o di recupero
dell'intervento come individuato nella specifica convenzione
comunale.
3. L'ammontare annuo del canone non puo' essere superiore all'importo
risultante dall'applicazione del 4,5% al prezzo di cessione o valore
di assegnazione stabilito in convenzione.
4. Il canone e' aggiornato con cadenza non inferiore al biennio, a
partire dal . . . . . . . . . . con le modalita' previste dagli artt.
10 e 12 della convenzione tipo.
5. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.
6. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione o di
godimento in misura inferiore a quello sopra indicato.
Art. 8
Sostituzione del conduttore
1. Qualora, nel corso del periodo minimo iniziale di locazione di
otto anni, un'abitazione si renda disponibile, per il recesso del
conduttore o per la risoluzione del contratto per sua colpa,
l'operatore e' tenuto a sostituire sollecitamente il conduttore con
altro in possesso dei requisiti in vigore per questa tipologia di
interventi, stipulando un contratto di durata uguale al periodo di
tempo residuo; tale obbligo potra' non essere osservato qualora il
periodo di tempo residuo sia inferiore a sei mesi e l'operatore
comunichi al Comune e alla Regione la sua intenzione di alienare
l'abitazione ovvero di utilizzarla direttamente, alle condizioni
previste dal successivo art. 13.
Art. 9
Risoluzione del contratto
1. Alla scadenza dell'ottavo anno di locazione, qualunque sia il
tempo trascorso dall'eventuale sostituzione del conduttore di cui
all'articolo precedente, il contratto e' risolto di diritto; il
conduttore, tuttavia, continuera' ad occupare l'abitazione,
rispettando gli obblighi previsti dal contratto di locazione risolto,
fino al verificarsi di una delle condizioni indicate negli articoli
seguenti.
Art. 10
Alienazione
1. L'operatore puo' alienare gli immobili costituenti complessi
unitari senza frazionarli anche prima del termine di cui all'art. 9,
garantendo la prosecuzione dei contratti di locazione fino alla
scadenza del termine. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del
termine di cui all'art. 9, l'operatore potra' alienare l'intero
complesso o le singole abitazioni, con le modalita' indicate al
successivo art. 11, oppure dovra' rinnovare il contratto di locazione
con i precedenti conduttori come precisato al successivo art. 12.
Art. 11
Prelazione
1. Alla scadenza dell'ottavo anno, qualora l'alienazione di cui
all'art. 10 riguardi singole unita' immobiliari, l'operatore o il suo
avente causa, e' soggetto all'applicazione degli artt. 38 e 39 della
Legge 27 luglio 1978, n. 392, che disciplinano le modalita' da
adottare per consentire al conduttore di esercitare la prelazione
prevista dall'art. 8, comma 8, della Legge 179/92; nell'applicazione
di tali disposizioni:
a) il prezzo, che non potra' superare quello massimo previsto dalla
convenzione, e le condizioni di vendita, ivi comprese quelle relative
al pagamento del prezzo, notificate al conduttore, dovranno essere
quelle applicate al terzo acquirente in caso di rinuncia alla
prelazione; eventuali modifiche alla proposta di cessione piu'
favorevoli al terzo acquirente daranno al conduttore il diritto di
ricorrere all'applicazione dell'art. 39 della Legge 392/78, con il
versamento al terzo acquirente delle sole somme dallo stesso
corrisposte all'operatore;
b) le condizioni di pagamento del prezzo di vendita comunicate dal
proprietario al conduttore e da questo accettate, sostituiscono le
modalita' di pagamento previste dall'art. 38, comma 4, della Legge
392/78;
c) la comunicazione dell'operatore al conduttore e l'esercizio del
diritto di prelazione devono essere notificati anche al Comune, al
quale l'operatore deve, in ogni caso, trasmettere copia del contratto
di vendita.
Art. 12
Rinnovo del contratto di locazione
1. Scaduti i sei mesi di cui all'art. 10, l'operatore dovra'
rinnovare i contratti di locazione con i precedenti conduttori per la
durata minima prevista dalle disposizioni in quel momento in vigore
in materia di locazione degli immobili urbani e ad un canone non
superiore a quello massimo previsto dalla convenzione, trasmettendo
al Comune copia dei contratti di locazione e di quelli che in
seguito, e fino alla scadenza della convenzione, dovessero essere
stipulati con nuovi conduttori.
Art. 13
Destinazione dell'alloggio ad uso proprio dell'operatore
1. Entro i sei mesi di cui all'art. 10, l'operatore potra' comunicare
al conduttore ed al Comune la sua intenzione di destinare una o piu'
unita' immobiliari ad uso proprio, del coniuge o dei parenti in linea
retta entro il secondo grado; in questo caso, il conduttore dovra'
liberare l'alloggio al ricevimento della comunicazione di disdetta e
l'operatore dovra' trasmettere al Comune, entro sei mesi dalla
disponibilita' del o degli alloggi, i certificati di residenza dei
subentranti; trascorso inutilmente quest'ultimo termine o, comunque,
nel caso che gli alloggi liberati dai precedenti conduttori,
risultassero utilizzati per una destinazione diversa da quella
comunicata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 2
e 3, della Legge 392/78.
Art. 14
Decesso del conduttore
1. In caso di morte del locatario o dell'assegnatario, il contratto
si trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi
al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in
materia di locazione ad uso abitativo.
PARTE TERZA
LOCAZIONE O GODIMENTO
CON PROPRIETA' DIFFERITA
(art. 9 della Legge 179/92)
Art. 15
Valore del contributo
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente
art. 5, comma 2.
2. Gli alloggi realizzati o recuperati con il contributo di cui
all'art. 9 della Legge 179/92 sono destinati alla locazione o al
godimento con proprieta' differita per un periodo non inferiore ad
anni otto.
3. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia
di edilizia agevolata.
Art. 16
Corrispettivo di godimento o canone di locazione
1. Il corrispettivo di godimento o canone di locazione, applicato con
decorrenza dalla data di consegna dell'abitazione all'assegnatario o
al locatario, non puo' essere superiore a quello calcolato applicando
le percentuali previste dalla convenzione comunale, differenziata per
fasce di reddito, secondo quanto disposto al punto 2.3 del DM Lavori
pubblici 5 agosto 1994, e riportato all'art. 3 del presente atto, al
prezzo di cessione, aggiornato alla data di ultimazione lavori.
2. Nella determinazione del prezzo aggiornato, ai soli fini del
calcolo del corrispettivo di godimento o del canone di locazione,
devono essere esclusi sia il deposito cauzionale di cui all'art. 17,
sia gli eventuali acconti di cui all'art. 18, effettuati prima della
data di ultimazione lavori e, per gli aggiornamenti di cui al
successivo comma 4, effettuati prima della data da cui ha effetto
l'aggiornamento.
3. Per i contratti di prenotazione o assegnazione sottoscritti dopo
la data di ultimazione lavori, il canone di godimento o di locazione
e' determinato sulla base del prezzo di cessione aggiornato all'atto
della sottoscrizione di tali contratti con le modalita' di cui sopra.
4. Il corrispettivo di godimento o il canone di locazione e'
aggiornato, al termine di ciascun biennio e con effetto dal primo
mese del biennio successivo, applicando la percentuale utilizzata per
il calcolo del canone iniziale al prezzo di cessione, aggiornato con
le modalita' previste agli artt. 10 e 12 della convenzione tipo.
5. Unitamente al corrispettivo di cui ai commi precedenti,
l'assegnatario o il locatario deve rimborsare all'operatore le spese
dallo stesso effettivamente sostenute per la gestione dei servizi
comuni. Le spese di manutenzione straordinaria relative alle parti
comuni dell'intervento, nonche' le spese di manutenzione
straordinaria relative alle singole abitazioni, purche' non siano
causate dai relativi assegnatari o locatari, sono a carico
dell'operatore; sono ugualmente a carico dell'operatore le imposte e
le tasse il cui soggetto d'imposta sia il proprietario dell'immobile;
le spese di manutenzione ordinaria delle singole abitazioni, le spese
condominiali e le imposte e le tasse il cui soggetto d'imposta sia
l'utilizzatore dell'immobile sono a carico dei relativi assegnatari o
locatari.
6. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione in
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di
cui ai precedenti commi.
7. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.
8. Le spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'operatore
durante il rapporto locativo concorrono a determinare il prezzo di
cessione finale, cosi' come previsto dall'art. 10 della convenzione
tipo.
Art. 17
Deposito cauzionale
1. All'atto della sottoscrizione del preliminare o del contratto di
locazione o atto di assegnazione in godimento con proprieta'
differita, puo' essere previsto il versamento, a titolo di deposito
cauzionale, di una somma, non superiore al 5% del prezzo iniziale di
cessione dell'alloggio (PICA), sulla quale il soggetto operatore si
potra' rivalere nel caso in cui il locatario o l'assegnatario non
osservi gli obblighi posti a suo carico dal contratto per la corretta
conservazione dell'alloggio, delle relative pertinenze, degli
impianti e delle sue parti comuni. I contratti potranno prevedere che
su tale somma non vadano riconosciuti interessi.
Art. 18
Apporti finanziari del socio assegnatario o del locatario
1. Il contratto di assegnazione in godimento o di locazione con
proprieta' differita, compresi eventuali contratti preliminari,
possono prevedere che l'assegnatario o il locatario versino
all'operatore, oltre al deposito cauzionale di cui all'art. 17 e al
corrispettivo di godimento o al canone di locazione di cui all'art.
16, somme in acconto sul prezzo di cessione dell'abitazione.
2. I versamenti richiesti in acconto dall'operatore non possono
superare complessivamente il 50% del prezzo di cessione iniziale; e',
tuttavia, facolta' dell'assegnatario o del locatario effettuare
volontariamente versamenti eccedenti tale percentuale. I versamenti
in acconto sono regolati dagli accordi fra le parti.
3. Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' dell'operatore,
l'intervento non sia realizzato, questi deve restituire
all'assegnatario o al locatario il deposito cauzionale e gli
eventuali versamenti in acconto gia' corrisposti, maggiorati
dell'interesse, calcolato dalla data di ciascun versamento alla data
di restituzione, ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto,
maggiorato di . . . . . (percentuale concordata fra le parti).
Art. 19
Durata dell'assegnazione in godimento o della locazione
1. Il contratto di assegnazione in godimento o di locazione con
proprieta' differita non puo' prevedere una durata inferiore a anni
otto, come stabilito dall'art. 9, comma 1, della Legge 179/92.
2. Il socio assegnatario o il locatario, che sia in regola con il
pagamento dei canoni e con i versamenti in acconto sul prezzo di
cessione, puo' chiedere, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, l'anticipazione del trasferimento della proprieta'
dell'abitazione, purche' siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data di consegna dell'abitazione.
Art. 20
Inadempienze dell'assegnatario o del locatario
1. Il socio assegnatario o il locatario che non abbia provveduto al
versamento dei canoni o di spese condominiali per un importo
complessivamente pari a tre mensilita' o non abbia effettuato uno dei
versamenti in acconto di cui all'art. 18 prima della scadenza
pattuita per il versamento immediatamente successivo, se invitato, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a saldare quanto
dovuto, e' tenuto a provvedere entro i successivi novanta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto
ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, che deve essere comunicata
dall'operatore al Comune con la specificazione dei motivi che l'hanno
determinata, il socio assegnatario o il locatario deve liberare
l'abitazione entro tre mesi dalla data della risoluzione; da tale
data e per tutto il periodo di successiva occupazione
dell'abitazione, il socio assegnatario o il locatario e' tenuto a
corrispondere all'operatore il corrispettivo di godimento o il canone
di cui all'art. 16, aumentato del 20%. Trascorsi i tre mesi senza che
la riconsegna dell'abitazione abbia avuto luogo, il socio
assegnatario o il locatario perde il diritto alla restituzione del
deposito cauzionale di cui all'art. 17, che viene incamerato
dall'operatore a titolo risarcitorio, oltre alla rifusione di tutte
le spese sostenute per la liberazione forzata dell'abitazione dallo
stesso operatore, il quale, a questo titolo, potra' rivalersi sui
versamenti in acconto di cui all'art. 18.
Art. 21
Recesso dell'assegnatario o del locatario
1. Gli atti preliminari o il contratto di assegnazione o di locazione
devono prevedere e specificatamente disciplinare i casi di recesso
del locatario o dell'assegnatario sia prima della consegna
dell'alloggio che dopo la consegna.
2. L'alloggio liberato dovra' in ogni caso essere assegnato in
godimento o locato a soggetti in possesso dei richiesti requisiti
soggettivi.
3. Qualora il subentro si verifichi dopo la determinazione e
l'erogazione dell'intero contributo, continuano ad applicarsi le
precedenti aliquote per la determinazione del canone,
indipendentemente dalla fascia di reddito.
4. Il nuovo contratto di assegnazione in godimento o di locazione non
puo' avere durata inferiore al periodo di tempo che ancora residua
per completare gli otto anni di cui all'art. 9, comma 1, della Legge
179/92.
Art. 22
Decesso dell'assegnatario o del conduttore
1. Al socio assegnatario o al promittente locatario che deceda prima
della consegna dell'alloggio, puo' sostituirsi il coniuge superstite,
non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, in sua mancanza i
figli minorenni.
2. Uguale diritto e' riservato al convivente more uxorio e agli altri
componenti del nucleo familiare purche' conviventi alla data del
decesso e purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
l'accesso all'alloggio in vigore al momento del subentro. Per
l'individuazione dei conviventi aventi titolo si applicano le
disposizioni previste al comma 3, dell'art. 17 della Legge 179/92.
3. Nel caso di piu' aventi titolo al subentro, oltre alla
documentazione per l'accertamento della sussistenza del titolo e dei
requisiti soggettivi, dovra' essere prodotta una dichiarazione
sottoscritta da tutti gli aventi titolo, con la quale viene designato
il subentrante.
4. Nel caso invece che il socio assegnatario o il locatario deceda
dopo la consegna dell'alloggio, allo stesso si possono sostituire gli
eredi secondo il diritto comune; in tal caso non vanno accertati i
requisiti soggettivi.
5. Il subentro e' comunque subordinato alla verificata regolarita'
dei versamenti dovuti in base al contratto sottoscritto.
6. Nel caso di rinuncia al subentro si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 20 e 21 del presente atto.
Art. 23
Determinazione del prezzo di cessione finale
1. Il prezzo di assegnazione o cessione finale, applicato per il
trasferimento della proprieta' dell'abitazione al socio assegnatario
o al locatario, non puo' essere superiore al prezzo di cessione
iniziale, definito alla data di ultimazione dei lavori ai sensi degli
artt. 9 e 10 della convenzione tipo, al lordo di depositi ed acconti,
aggiornato secondo le modalita' previste dall'art. 10 della stessa
convenzione tipo. Nel caso di contratti sottoscritti dopo
l'ultimazione lavori, il prezzo iniziale e' quello aggiornato alla
data della sottoscrizione.
2. Ai soli fini del calcolo dell'importo dell'aggiornamento di cui al
precedente comma, da aggiungersi al prezzo di assegnazione o cessione
di cui alla prima parte del comma precedente, devono essere esclusi,
con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, il deposito
cauzionale di cui all'art. 17, nonche' gli eventuali versamenti in
acconto di cui all'art. 18, effettuati prima di tale data; devono
essere, altresi', esclusi il deposito cauzionale e gli acconti
versati successivamente, ciascuno con effetto dalla data del
rispettivo versamento.
Art. 24
Trasferimento della proprieta' dell'abitazione
1. Trascorso il periodo di assegnazione in godimento o di locazione
previsto dal contratto, l'operatore provvede entro i successivi sei
mesi, al trasferimento della proprieta' dell'abitazione, con rogito
notarile, al socio assegnatario o al locatario che abbia provveduto
ad effettuare tutti i versamenti previsti dallo stesso atto.
2. Il prezzo di cessione e' determinato ai sensi dell'art. 23; il
deposito cauzionale e gli acconti versati sono imputati, mediante
compensazione, in conto prezzo di cessione al momento del
trasferimento della proprieta' che si verifica ad ogni effetto solo
con la stipula del rogito notarile; la parte residua di tale prezzo
puo' essere finanziata in tutto o in parte, a richiesta
dell'assegnatario o del locatario, eventualmente mediante accollo del
debito residuo del mutuo acceso dall'operatore per la realizzazione
dell'intervento.
3. Qualora il trasferimento della proprieta' delle abitazioni
comprese in uno stesso edificio venga frazionata nel tempo,
l'operatore deve assicurarne l'amministrazione fino a quando non si
siano verificate le condizioni per la costituzione del condominio.
PARTE QUARTA
LOCAZIONE O GODIMENTO PERMANENTE
Art. 25
Locazione o godimento permanente
art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93
1. Gli interventi realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 8
della Legge 179/92 e 9 della Legge 493/93, sono destinati
permanentemente alla locazione o al godimento; la durata iniziale dei
contratti di locazione, a norma dell'art. 8, comma 1, della Legge
179/92, non puo' essere inferiore ad anni otto.
2. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia
di edilizia agevolata. Nel caso che gli interventi siano realizzati o
recuperati con contributi concessi ai sensi dell'art. 9 della Legge
493/93, il locatario o l'assegnatario deve risultare in possesso
anche del requisito di "lavoratore dipendente" cosi' come definito
all'art. 1, comma 5, del DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, fatte
salve le specifiche disposizioni per gli interventi finalizzati alle
particolari categorie sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.
Art. 26
Valore del contributo
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente
art. 5, comma 3.
2. Nella convenzione dovra' essere riportata la clausola con la quale
l'operatore si obbliga a rimborsare la somma ottenuta a titolo di
anticipazione secondo le modalita' stabilite dal DM Lavori pubblici 5
agosto 1994, e richiamate al comma 4 del precedente art. 5.
Art. 27
Canone di godimento, canone di locazione e loro revisione
1. Il canone di godimento e il canone di locazione sono determinati
in base al costo di realizzazione o di recupero dell'intervento, come
individuato nella specifica convenzione comunale.
2. L'ammontare annuo del canone non puo' essere superiore all'importo
risultante dall'applicazione del 4,5% al prezzo di cessione o valore
di assegnazione stabilito in convenzione.
3. Il canone e' aggiornato con cadenza non inferiore al biennio, a
partire dalla data . . . . . . . . . . con le modalita' stabilite
dagli artt. 10 e 12 della convenzione tipo.
4. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.
5. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione o di
godimento in misura inferiore a quella sopra indicata.
Art. 28
Regolamento e atto di assegnazione
1. Gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative a proprieta'
indivisa, destinati permanentemente alla locazione, sono assegnati in
godimento ai soci in possesso dei prescritti requisiti, secondo
norme, modalita', criteri e procedure stabilite dallo statuto sociale
e dai regolamenti approvati dagli organi sociali della stessa
cooperativa.
2. Il regolamento per l'assegnazione in godimento degli alloggi puo'
riportare anche:
a) criteri e modalita', nonche' procedure, per la prenotazione e
l'assegnazione degli alloggi;
b) modalita' per la determinazione del canone di godimento in base a
quanto previsto dall'art. 8 della Legge 179/92 e dalla convenzione
comunale;
c) la descrizione della composizione dei costi in base ai quali viene
determinato l'ammontare del canone di godimento, quale ad esempio: -
l'ammortamento dei capitali investiti (finanziamenti) - i costi
finanziari dei capitali investiti (oneri di finanziamento) -
l'ammontare finanziario - l'ammontare tecnico (ricostituzione del
capitale) - i costi delle opere di manutenzione straordinaria - i
costi generali (di amministrazione, assicurazione, imposte, tasse,
ecc.) - altro fermo restando che l'ammontare del canone annuo,
determinato dalla cooperativa, non puo' superare l'importo risultante
dall'applicazione della percentuale del 4,5% al costo di cessione o
al valore di assegnazione indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 e
che detto canone deve essere corrisposto dall'assegnatario per tutta
la durata dell'uso in godimento dell'alloggio;
d) il criterio per determinare l'ammontare dell'apporto finanziario
dell'assegnatario a parziale copertura del costo dell'intervento,
nonche' le modalita' di versamento e di restituzione;
e) il vincolo che l'alloggio deve essere occupato in modo
continuativo e direttamente dall'assegnatario e dal suo nucleo
familiare; eventuali deroghe devono essere espressamente previste dal
regolamento e autorizzate dal Consiglio d'amministrazione della
cooperativa;
f) il richiamo o la descrizione degli articoli dello statuto o del
regolamento che disciplinano i casi di rinuncia del socio
all'assegnazione, di decadenza o di revoca dall'assegnazione
dell'alloggio; in caso di morte dell'assegnatario si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17 della Legge 179/92;
g) il richiamo o la descrizione della normativa relativa alla
realizzazione o al recupero di interventi di edilizia residenziale
fruenti di contributi pubblici, con riferimento ai requisiti
soggettivi degli assegnatari;
h) la clausola che consente alla cooperativa di rivalersi, in caso di
morosita' dell'assegnatario giudizialmente accertata, anche sugli
apporti finanziari di cui alla lett. d), corrisposti dallo stesso
assegnatario alla cooperativa;
i) altro.
3. Nella determinazione del canone di godimento, si dovra' tenere
conto della necessita' di rispettare l'equilibrio finanziario
dell'intervento; pertanto anche in sede di elaborazione del piano
finanziario devono essere valutate le caratteristiche delle risorse
finanziarie impiegate per la copertura dei costi, compresa quella
derivante dagli apporti finanziari dei soci.
4. L'atto di assegnazione in godimento dell'alloggio al socio e'
adottato dal Consiglio di amministrazione della cooperativa nel
rispetto delle regole societarie e della normativa vigente in
materia. E' facolta' della cooperativa adottare specifici contratti
di assegnazione.
Art. 29
Contratto di locazione
1. Gli alloggi costruiti o recuperati da operatori diversi dalle
cooperative a proprieta' indivisa e finalizzati permanentemente alla
locazione, sono concessi a soggetti in possesso dei prescritti
requisiti con apposito contratto sottoscritto tra le parti.
2. La durata iniziale del contratto di locazione non puo' essere
inferiore ad anni otto; trascorso tale periodo il contratto e'
rinnovato ogni quattro anni, tacitamente per ulteriori quattro anni a
condizione che:
a) il locatario risulti essere in possesso, alla data del rinnovo,
dei requisiti soggettivi a quel momento vigenti;
b) non risulti essere moroso o inadempiente.
3. Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di
inadempienza e di recesso del locatario. A tal fine si fara'
riferimento a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente atto.
In caso di decesso del locatario si applicano le disposizioni
previste nell'art. 14.
PARTE QUINTA
Art. 30
Disposizioni finali
1. Per gli interventi destinati alla locazione o al godimento a
termine o permanente, l'operatore concessionario e' tenuto a
verificare la permanenza del requisito dell'impossidenza.
L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno,
deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la
sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale
documentazione l'operatore procedera' autonomamente ad effettuare la
verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario.
2. La perdita del requisito comporta, per il locatario, la
risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile e
per l'assegnatario, la decadenza dell'assegnazione e risoluzione
dell'eventuale contratto, con obbligo da parte sia del locatario che
dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei mesi
dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a rilascio
dell'alloggio deve essere data comunicazione, per conoscenza, al
Comune.
3. Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere
occupati in modo continuativo e direttamente dal locatario o
dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.
4. Parte degli alloggi finalizzati alla locazione o al godimento
permanente possono essere temporaneamente assegnati in godimento o
concessi in locazione per periodi predeterminati per far fronte a
particolari situazioni connesse alla mobilita' del mondo del lavoro o
altre particolari situazioni a carattere sociale, da convenire di
volta in volta con il Comune. In tali casi l'atto di assegnazione o
il contratto di locazione deve riportare in modo esplicito
l'accettazione delle parti.
5. Il presente atto deve altresi' ritenersi integrato dalle
specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti relativi agli
interventi realizzati ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/92, per
particolari categorie sociali, ivi compreso il programma destinato a
studenti universitari, di cui alla delibera della Giunta regionale
3282/96, e il programma destinato agli anziani, di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 415/96.
6. Per tutti gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento
a termine, con proprieta' differita e permanente, fruenti di
contributi pubblici, la convenzione comunale deve richiamare o
riportare le disposizioni relative a diritti, obblighi e vincoli,
contenuti nelle norme attuative degli interventi e specificati nel
presente atto, per ogni finalita' d'intervento, sussistenti in capo a
soggetti operatori e ai diretti beneficiari.
7. Le disposizioni del presente atto si applicano anche nei confronti
dei consorzi di cooperative di abitazione che agiscono direttamente
come soggetti operatori ed assegnano gli alloggi ai soci delle
cooperative consorziate.