REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1997, n. 2329

Approvazione convenzione tipo e atto integrativo per alloggi in locazione per gli interventi di edilizia residenziale di cui all'art. 22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed               
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed                 
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed                 
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche ed              
integrazioni;                                                                   
vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 85, e successive modifiche ed                
integrazioni;                                                                   
visto il DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994, riguardante i criteri            
e le modalita' per la definizione del valore dei contributi in                  
materia di edilizia agevolata;                                                  
visto il DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994, riguardante la                   
determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di                
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale                  
agevolata;                                                                      
vista la delibera del CER del 4 novembre 1993 che, ai sensi dell'art.           
22 della Legge 179/92, stabilisce gli indirizzi metodologici per la             
definizione dei criteri generali per il convenzionamento dei                    
programmi di edilizia agevolata;                                                
vista la delibera del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre               
1994 "Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n. 5039             
del 5 ottobre 1994 - Legge 17 febbraio 1992,  n.179 - recante ôNorme            
per l'edilizia residenziale pubblica'. Programmazione per il                    
quadriennio 1992/1995", e successive modifiche ed integrazioni;                 
vista la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 26 novembre 1996           
"Programmi di recupero urbano ex art. 11, Legge 493/93 -                        
Individuazione degli interventi" e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
vista la delibera del Consiglio regionale n. 415 del 18 settembre               
1996 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio                
regionale n. 2210 del 23 novembre 1994 - Criteri per l'attuazione del           
programma per la realizzazione di alloggi per le persone anziane";              
vista la delibera della Giunta regionale n. 1663 del 17 luglio 1996             
"Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 4, lett. g). Determinazione dei              
limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale             
sovvenzionata e di edilizia residenziale convenzionata-agevolata (DM            
5 agosto 1994)";                                                                
considerato:                                                                    
- che, ai sensi dell'art. 22 della Legge 179/92, i programmi di                 
edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di            
cui alla Legge 167/62, e successive modifiche ed integrazioni, in               
aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71, e                     
successive modifiche ed integrazioni, ovvero su aree convenzionate              
esterne ai predetti piani, secondo criteri definiti dal CER e                   
recepiti dalle Regioni nelle convenzioni di cui agli artt. 7 e 8                
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed                    
integrazioni;                                                                   
- che il Comitato per l'edilizia residenziale, in data 4 novembre               
1993, ha deliberato gli indirizzi metodologici per la definizione dei           
criteri generali per il convenzionamento dei programmi di edilizia              
agevolata;                                                                      
- che il programma di edilizia residenziale pubblica del quadriennio            
1992/1995, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione             
consiliare 2210/94, prevede le seguenti tipologie di intervento:                
nuova costruzione, recupero edilizio, risanamento delle parti comuni            
degli edifici, e diverse finalizzazioni del contributo quali: la                
proprieta' (artt. 6 e 7 della Legge 179/92), la locazione o il                  
godimento con proprieta' differita (art. 9 della Legge 179/92), la              
locazione o il godimento a termine (art. 8 della Legge 179/92 e art.            
9 della Legge 493/93), la locazione o il godimento permanente (art. 8           
della Legge 179/92 e art. 9 della Legge 493/93) e infine gli                    
interventi finalizzati a particolari categorie sociali previsti                 
dall'art. 4 della Legge 179/92, attraverso le finalita' sopra                   
descritte;                                                                      
- che con delibera della Giunta regionale 1663/96, oltre al costo               
convenzionale parametrico per tipo e finalita' di intervento, sono              
stati definiti i criteri e le modalita' per la determinazione del               
prezzo di cessione degli alloggi di edilizia agevolata, prezzo da               
valere anche per la determinazione del canone di locazione o di                 
assegnazione in godimento degli alloggi destinati alle diverse                  
finalita' previste dalla programmazione;                                        
- che le percentuali fissate dal DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994           
e dalla delibera regionale 2210/94 per tipologia e finalita' da                 
applicare al costo convenzionale parametrico per determinare                    
l'ammontare del contributo sono le seguenti:                                    
Proprieta' di alloggi di nuova costruzione:                                     
prima fascia di reddito: 30%                                                    
seconda fascia di reddito: 20%                                                  
terza fascia di reddito: 10%                                                    
Per interventi di recupero le singole percentuali di cui sopra sono             
aumentate del 5%.                                                               
Il contributo e' concesso ed erogato al soggetto attuatore, che lo              
dovra' trasferire all'acquirente o all'assegnatario.                            
Locazione o godimento con proprieta' differita di alloggi di nuova              
costruzione:                                                                    
prima fascia di reddito: 25%                                                    
seconda fascia di reddito: 20%                                                  
terza fascia di reddito: 10%                                                    
Per interventi di recupero le singole percentuali di cui sopra sono             
aumentate del 5%.                                                               
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore.                   
Locazione o godimento a termine di alloggi di nuova costruzione:                
unica fascia di reddito: 20%                                                    
Per interventi di recupero la percentuale e' aumentata del 5%.                  
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore.                   
Locazione o godimento permanente di alloggi di nuova costruzione:               
unica fascia di reddito: quota del 30% a fondo perduto e quota del              
30% concesso a titolo di anticipazione da rimborsare.                           
Per interventi di recupero entrambe le percentuali sono aumentate del           
5%.                                                                             
Il contributo e' attribuito ed erogato al soggetto attuatore;                   
- che il Segretario generale del CER, ai sensi dell'art. 2 del                  
predetto DM 5 agosto 1994, deve emanare un apposito regolamento per             
la disciplina dei rapporti contrattuali degli interventi finalizzati            
alla locazione o godimento con proprieta' differita.                            
Ritenuto:                                                                       
- che sia pertanto necessario adottare lo schema tipo di convenzione            
di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione, da utilizzare da           
parte dei Comuni per convenzionare gli interventi localizzati                   
nell'ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale                 
pubblica 1992/1995, attuato con la delibera del Consiglio regionale             
2210/94;                                                                        
- che, in conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina               
delle convenzioni, in particolare con l'abrogazione dei commi dal XV            
al IXX dell'art. 35 della Legge 865/71, il predetto schema sia da               
utilizzare per le aree in proprieta' localizzate nell'ambito dei                
piani di zona di cui alla Legge 167/62 e successive modifiche ed                
integrazioni, o delimitate ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71,            
e successive modifiche ed integrazioni;                                         
- che sia opportuno stabilire che, anche le convenzioni relative ad             
aree concesse in diritto di superficie per la realizzazione di                  
interventi di edilizia residenziale compresi nel quadriennio                    
1992/1995, siano integrate sulla base dello schema di convenzione               
tipo di cui al richiamato Allegato "A" in relazione alle specifiche             
finalita' del contributo;                                                       
- che il contenuto della presente convenzione e della sua                       
integrazione, intervenendo a regolamentare i rapporti di cui agli               
atti unilaterali d'obbligo riportati agli Allegati "B" e "C" della              
citata delibera del Consiglio regionale 2210/94, sia sostitutivo                
degli stessi, qualora non siano stati ancora formalizzati;                      
- che la convenzione redatta sulla base del presente schema puo'                
essere integrata o modificata, in relazione a particolari situazioni,           
sulla base di specifiche norme in materia di edilizia convenzionata.            
Ritenuto altresi' opportuno, stante le nuove tipologie di contributo,           
di dover predisporre, per gli interventi finalizzati alla locazione o           
al godimento, uno specifico articolato integrativo allo schema di               
convenzione cui attenersi anche per la stipula dei contratti di                 
locazione o per l'adozione degli atti di assegnazione e dei                     
regolamenti da parte delle cooperative di abitazione (l'articolato              
integrativo e' riportato all'Allegato "B" del presente atto                     
deliberativo);                                                                  
dato atto che il presente schema di convenzione tipo (Allegato "A") e           
l'articolato integrativo (Allegato "B") sono stati elaborati tenendo            
conto di quanto stabilito dalla Legge 179/92 e dalla Legge 493/93 e             
successive modifiche ed integrazioni, da quanto fissato dalla                   
deliberazione del CER 4 novembre 1993, dalla deliberazione del                  
Consiglio regionale 2210/95 e dalle altre deliberazioni in materia;             
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Responsabile del           
Servizio Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini, in merito alla                 
regolarita' tecnica del presente atto ai sensi del predetto articolo            
di legge e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto             
Raffaelli, in merito alla legittimita' del presente atto ai sensi               
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area e Qualita' edilizia,             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la convenzione tipo e la sua integrazione di cui agli           
Allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente               
deliberazione;                                                                  
2) di considerare la narrativa parte integrante del presente atto;              
3) di trasmettere la presente deliberazione al CER;                             
4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO "A"                                                                    
CONVENZIONE TIPO PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 17            
FEBBRAIO 1992, N. 179                                                           
Convenzione tra il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . (impresa o cooperativa) per un intervento di nuova                      
costruzione in localita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . .                                                                 
L'anno . . . . . il giorno . . . . . . . . . del mese . . . . . . . .           
. . avanti a me dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sono                
presenti i signori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il . . . . . . . . .           
. . che interviene al presente atto in qualita' di Sindaco del Comune           
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . ;                                                             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
.  il . . . . . . . . . che interviene al presente atto in qualita'             
di legale rappresentante della . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . (impresa o cooperativa                          
successivamente denominata Soggetto attuatore) con sede in . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . n. . . ., in virtu' dei poteri                    
conferitigli con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . .                                                                       
Detti comparenti, della cui identita' personale, qualifiche e                   
capacita' a contrarre io ufficiale rogante sono certo, assumendone la           
piena responsabilita', premettono:                                              
a) che con atto n. . . . . . del . . . . . . . . . ., ai sensi della            
delibera di programma regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . .,           
e' stato assegnato alla . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto                 
attuatore) un finanziamento di edilizia agevolata di Lire . . . . . .           
. . . . . . . . . per la costruzione di un edificio nel comune di . .           
. . . . . . . . , localita' . . . . . . . . . . . . . . ., da                   
realizzarsi sull'area di proprieta' (ovvero acquisita in                        
assegnazione) dello stesso . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto              
attuatore) censita al Nuovo catasto terreni del detto Comune, al                
foglio . . . . ., part. . . . . ., costituito da n. . . . . . alloggi           
da cedere (assegnare) in proprieta' a soggetti aventi i requisiti               
previsti dalla vigente normativa ed al prezzo convenzionato con il              
Comune;                                                                         
b) che l'istanza volta ad ottenere la concessione edilizia per la               
costruzione dell'edificio, presentata in data . . . . . . . . . .,              
n.prot. . . . . ., da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e'               
stata accolta e la concessione verra' rilasciata all'atto della                 
stipulazione della presente convenzione; (ovvero) che e' stata                  
rilasciata la concessione edilizia n. . . . . in data . . . . . . . .           
. .;                                                                            
c) che si allega alla presente convenzione la seguente                          
documentazione: 1) planimetria catastale dell'area oggetto                      
dell'intervento; 2) copia conforme del progetto relativo alla                   
richiesta di concessione edilizia; (ovvero) copia conforme del                  
progetto per cui e' stata rilasciata la concessione edilizia; 3)                
(eventuale) progetto relativo alle opere di urbanizzazione                      
direttamente eseguite dal concessionario;                                       
d) che per effetto della presente convenzione il contributo di cui              
all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' ridotto alla sola              
quota di cui all'art. 5 della stessa legge; (I CASO): realizzazione             
delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune. Che il              
Comune . . . . . . . . . . . . . . . provvedera' a costruire le opere           
di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel lotto,                     
all'esterno dei comparti, nella zona di che trattasi, secondo le                
modalita' ed i tempi previsti negli artt. 5 e 6 della presente                  
convenzione, a proprio insindacabile giudizio e ad adeguare quelle              
esistenti alle effettive esigenze della popolazione dei complessi               
residenziali insediati nella zona. (II CASO): realizzazione delle               
opere di urbanizzazione primaria a cura e spese del . . . . . . . . .           
. . . . . . (Soggetto attuatore). Che il . . . . . . . . . . . . . .            
. (Soggetto attuatore) si obbliga a realizzare le opere di                      
urbanizzazione primaria secondo le modalita' e i tempi previsti nel             
successivo art. 5.                                                              
(Il presente testo e' stato redatto con riferimento a interventi di             
nuova costruzione; nel caso di interventi diversi da quelli di nuova            
costruzione il testo dovra' riportare i dati specifici in relazione             
al tipo di intervento).                                                         
Cio' premesso, le parti convengono quanto segue:                                
Art. 1                                                                          
Conferma delle premesse                                                         
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.                
Art. 2                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) si impegna, in            
conformita' alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a           
realizzare gli interventi di cui alla lettera c) delle premesse con             
l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalita' e termini             
di cui ai successivi articoli.                                                  
L'intervento verra' realizzato su un terreno posto in localita' . . .           
. . . . . . . . . . . ., di proprieta' dello stesso soggetto                    
attuatore.                                                                      
Il terreno oggetto del presente atto, e' distinto al Nuovo catasto              
terreni del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . , al foglio . . .           
., part. . . . . ., di superficie totale mq. . . . . . . .                      
Detto terreno confina con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . salvo altri.                                
I dati catastali sono stati desunti . . . . . . . . . . . . . . .               
(dal tipo di frazionamento n. . . . . ., redatto da . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . riconosciuto regolare per l'introduzione in               
mappa il . . . . . . . . ., al n. . . . . ., o altro) documento che             
in originale si allega al presente atto sotto la lettera "..".                  
Il terreno in oggetto e' pervenuto al . . . . . . . . . . . . . . .             
(Soggetto attuatore) in virtu' dell'atto di compravendita a rogito              
notaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . .            
repertorio n. . . . . ., registrato in . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . in data . . . . . . . . . . (ovvero in assegnazione con                   
delibera comunale n. . . . . . del . . . . . . . . ).                           
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore o il Comune in             
caso di assegnazione) garantisce la liberta' del terreno in oggetto             
da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni                      
ipotecarie, nonche' diritti a favore di terzi che possano in                    
qualsiasi modo limitare la proprieta' dell'area, eccetto per                    
iscrizioni ipotecarie a favore di mutui contratti per ottenere i                
finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione degli immobili            
oggetto della presente convenzione o anche a garanzia dei mutui                 
contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari (aventi causa)           
degli stessi per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto.             
Art. 3                                                                          
Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi                         
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e degli              
edifici di cui al progetto esecutivo sul quale la Commissione                   
edilizia ha espresso parere favorevole, sono conformi alle vigenti              
leggi in materia di edilizia economica e popolare, agli standard                
edilizi stabiliti dall'art. 16, ultimo comma, e dall'art. 43 della              
Legge 5 agosto 1978, n. 457, al regolamento approvato con DPR 27                
aprile 1978, n. 384, alla Legge 9 gennaio 1989,  n.13 ed al DM Lavori           
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonche' a tutte le disposizioni                 
obbligatorie e per norma di leggi o di regolamenti.                             
(eventuale) Le caratteristiche costruttive e tipologiche                        
rispetteranno inoltre i limiti stabiliti dalla Regione.                         
Art. 4                                                                          
Termine di inizio ed ultimazione dei lavori                                     
(eventuale) Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto                  
attuatore) si impegna a ritirare la concessione edilizia entro e non            
oltre . . . . . giorni dalla data di notifica della comunicazione del           
Comune che nulla osta al rilascio della concessione stessa.                     
I lavori di costruzione degli edifici dovranno essere iniziati entro            
. . . . . (mesi) dalla data di rilascio della concessione edilizia e            
comunque entro il termine di 10 mesi dalla data di pubblicazione                
della lettera regionale di ammissione definitiva al finanziamento del           
soggetto attuatore nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 3,              
ottavo comma, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive                
modificazioni ed integrazioni.                                                  
I lavori dovranno essere ultimati entro . . . . . mesi dal loro                 
inizio e comunque entro i termini fissati dalla Regione, comprese le            
eventuali proroghe che la stessa dovesse concedere.                             
Il Sindaco puo' prorogare, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della            
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione lavori in               
caso di comprovati motivi di forza maggiore, indipendenti dalla                 
volonta' della impresa realizzatrice, appositamente documentati.                
Art. 5                                                                          
Opere di urbanizzazione primaria                                                
(I CASO): realizzazione da parte del Comune                                     
Il Comune provvedera' a realizzare le opere di urbanizzazione                   
primaria all'esterno del lotto oggetto della convenzione ed a                   
servizio dell'intero insediamento residenziale.                                 
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria                
dovranno essere ultimati . . . . . . . . . . (contestualmente agli              
edifici oggetto della presente convenzione).                                    
(II CASO): realizzazione a cura e spese del soggetto attuatore                  
Il concessionario si obbliga a realizzare, ai sensi dell'art. 11                
della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le seguenti opere di                        
urbanizzazione primaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .           
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .            
. . . . . . . . . conformemente al progetto esecutivo approvato dal             
Comune di . . . . . . . . . . . . . . ., in data . . . . . . . . . .            
. . , che trovasi depositata agli atti del Comune.                              
I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria                
dovranno essere ultimati contestualmente agli edifici, salvo                    
eventuale proroga relativa agli edifici stessi.                                 
In caso di inosservanza da parte dell'impresa dei termini di                    
ultimazione dei lavori come sopra determinati, l'Amministrazione                
comunale provvedera' all'incameramento della fidejussione nella                 
misura che si rendera' necessaria per eseguire le opere di                      
urbanizzazione primaria non realizzate.                                         
Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera            
ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura del Comune ed a spese            
del concessionario.                                                             
Il Comune effettuera' il controllo sulla esecuzione delle opere di              
urbanizzazione con le seguenti modalita':                                       
- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti                
Uffici Tecnici comunali;                                                        
- mediante il controllo delle opere, eseguito dai suddetti Uffici per           
un periodo di mesi 3 a decorrere dalla completa ultimazione dei                 
lavori, diretta ad accertare il soddisfacente funzionamento delle               
opere stesse.                                                                   
Il certificato di collaudo definitivo dovra' comunque essere emesso             
entro 4 mesi dalla effettiva ultimazione dei lavori, se accertata la            
loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale            
termine le opere tutte si intenderanno accettate.                               
Ai soli effetti del rilascio del certificato di abitabilita' degli              
alloggi ed ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di                
collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione e non siano                   
trascorsi i termini di cui sopra, gli Uffici Tecnici comunali                   
attesteranno il regolare funzionamento delle opere medesime.                    
In ogni caso, il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore)             
e' tenuto a favore del Comune, per le opere ed i manufatti di cui al            
presente articolo, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli             
artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.                                      
All'emissione del certificato di collaudo, ovvero al trascorrere                
infruttuoso del termine per esso previsto, le opere ed i manufatti di           
cui al presente articolo passeranno automaticamente in proprieta' al            
Comune di . . . . . . . . . . . . . . ., il quale ne assumera'                  
immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto             
dal comma precedente.                                                           
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti           
ai sensi del presente articolo il Concessionario produrra', prima del           
rilascio della concessione edilizia, fidejussione dell'importo di               
Lire . . . . . . . . . . . . . . ., corrispondente al valore                    
attribuito alle opere di urbanizzazione da realizzare a sua cura e              
spese.                                                                          
Tale fidejussione dovra' essere rilasciata da Istituto di credito               
compreso tra quelli indicati dal DPR 29 luglio 1948, n. 1309 e/o da             
Istituto assicurativo.                                                          
Il Comune provvede a svincolare la fidejussione entro un mese                   
dall'approvazione del collaudo ovvero al trascorrere infruttuoso del            
termine per esso previsto; la fidejussione si intende automaticamente           
svincolata decorsi 15 giorni dalla data di messa in mora del Comune             
stesso.                                                                         
Sono a totale carico del . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto                
attuatore) le sistemazioni e gli allacciamenti nell'ambito del lotto,           
da progettare unitamente all'edificio, con obbligo a concedere le               
servitu' di passaggio che si rendessero necessarie per la                       
realizzazione di pubblici servizi.                                              
Il rilascio della licenza di abitabilita' sara' subordinato alla                
ultimazione dei lavori di sistemazione posti a carico del . . . . . .           
. . . . . . . . . (Soggetto attuatore) ed alla loro conformita' alle            
previsioni dello strumento urbanistico attuativo.                               
Art. 6                                                                          
Opere di urbanizzazione secondaria                                              
Le opere di urbanizzazione secondaria, previste dal Piano urbanistico           
generale e dal Piano attuativo al servizio del complesso edilizio               
oggetto della presente convenzione, saranno realizzate dal Comune nel           
limite delle proprie competenze istituzionali e della effettiva                 
disponibilita' dei mezzi finanziari, tenendo conto delle reali                  
esigenze della popolazione effettivamente insediata nella zona                  
stessa.                                                                         
Art. 7                                                                          
Opere di allacciamento ai pubblici servizi                                      
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) assume                    
interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti                   
all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura,            
gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, etc., dai condotti                
principali di urbanizzazione primaria, ubicati all'esterno dei lotti,           
fino al costruendo edificio.                                                    
Art. 8                                                                          
Determinazione delle componenti                                                 
del prezzo di cessione degli alloggi                                            
Il prezzo massimo complessivo degli alloggi che compongono l'edificio           
e' costituito dalle seguenti voci:                                              
a) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale valore reale dell'area o           
dell'edificio determinato dal Comune o convenuto con esso                       
("determinato" nel caso di area PEEP o comunque pubblica, "convenuto"           
nel caso di area gia' di proprieta' del soggetto operatore);                    
b) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale costo di costruzione               
inteso come costo di realizzazione tecnica, comprensivo del                     
differenziale di qualita';                                                      
c) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., quale costo delle opere di               
urbanizzazione, determinato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 28                
gennaio 1977, n. 10 (ovvero da specifiche convenzioni urbanistiche);            
d) Lire . . . . . . . . . . . . . . ., per spese generali, fra cui              
quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc.,             
non superiore al . . . . .% del costo di costruzione di cui alla                
precedente lettera b) (la percentuale deve essere tale che la somma             
dei valori di cui alle lettere b) e d) non ecceda le indicazioni di             
cui alla vigente delibera regionale relativa ai limiti massimi di               
costo).                                                                         
Art. 9                                                                          
Prezzo iniziale di cessione degli alloggi                                       
Il prezzo massimo complessivo degli alloggi convenzionati,                      
determinato ai sensi del precedente articolo in Lire . . . . . . . .            
. . al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, e' riferito alla           
superficie complessiva (Sc) di mq. . . . . . . . misurata come                  
indicato dai vigenti DM Lavori pubblici e delibera regionale relativi           
ai limiti massimi di costo.                                                     
Il prezzo massimo di cessione degli alloggi (PICA) di cui alla                  
presente convenzione, determinato dividendo il prezzo massimo                   
complessivo di cessione degli alloggi convenzionati per la superficie           
complessiva di cui al comma precedente, e' di Lire . . . . . . . . .            
. . . . . . al mq. di superficie complessiva.                                   
Detto prezzo puo' essere considerato "medio" e riferito al piano                
medio dell'edificio; potra' pertanto variare per ciascun alloggio in            
misura non superiore o inferiore al 10% del PICA sopra indicato, in             
funzione dei coefficienti di caratura, fermo restando il prezzo                 
complessivo di cui al primo comma. Il PICA cosi' determinato                    
comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche             
successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto            
definitivo di cessione in proprieta'. A richiesta dell'acquirente o             
dell'assegnatario e previa comunicazione al Comune, il . . . . . . .            
. . . . . . . . (Soggetto attuatore) puo' apportare migliorie e                 
adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti            
una variazione in aumento del PICA superiore al 10% del costo di                
realizzazione tecnica di cui alla lettera b) dell'art. 8.                       
Art. 10                                                                         
Revisione del prezzo di cessione degli alloggi                                  
In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di               
cessione di cui al precedente art. 9, il prezzo di cessione                     
dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, e'             
definito da:                                                                    
1) il valore parzialmente aggiornato del PICA ottenuto applicando gli           
indici mensili di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione agli             
addendi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 8, fra le date di                 
riferimento del PICA e della fine lavori;                                       
2) la rivalutazione del prezzo aggiornato alla data di fine lavori,             
applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di            
operai e impiegati fino alla data della vendita;                                
3) la riduzione della somma dei valori 1) e 2) dell'1% all'anno, dal            
IX anno dalla fine dei lavori fino al XX anno, e dello 0,5% all'anno,           
dal XXI anno fino al termine di validita' della convenzione e                   
comunque non oltre il XXX anno;                                                 
4) l'aggiunta del valore documentato delle eventuali manutenzioni               
straordinarie (art. 31, lettere b, c, d della Legge 457/78).                    
I criteri di revisione del prezzo di cessione, di cui ai punti 1) e             
2) del presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi, per           
i quali non siano intervenuti ne' preliminare di vendita ne' delibera           
di assegnazione, venduti o assegnati successivamente alla fine                  
lavori.                                                                         
Art. 11                                                                         
Vincoli e requisiti soggettivi                                                  
Ai sensi dell'art. 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e                   
successive modificazioni ed integrazioni, gli acquirenti o gli                  
assegnatari degli alloggi devono occupare gli alloggi stessi per non            
meno di un quinquennio dalla data di acquisto. Per lo stesso periodo            
di tempo e' ad essi vietata la locazione o l'alienazione                        
dell'alloggio.                                                                  
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio puo'           
essere autorizzata dalla Regione, ai sensi del medesimo art. 20 della           
Legge 179/92, quando sussistono gravi e sopravvenuti motivi.                    
Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'art. 6 della citata               
Legge 179/92, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, per la                
durata della convenzione potra' avvenire esclusivamente a favore di             
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti           
per l'edilizia agevolata convenzionata.                                         
Oltre ai casi gia' previsti, si prescinde dal requisito del reddito             
anche nelle seguenti situazioni:                                                
a) in caso di alloggi finalizzati alla locazione a termine ai sensi             
dell'art. 8 della Legge 179/92 qualora, dopo il periodo di vincolo di           
destinazione stabilito in otto anni, siano concessi in locazione ad             
un nuovo locatario;                                                             
b) in caso di alloggi finalizzati alla locazione a termine, ai sensi            
dell'art. 8 della Legge 179/92 qualora, dopo il periodo di vincolo di           
destinazione stabilito in otto anni, gli alloggi, fatti salvi i                 
diritti di prelazione del conduttore, siano alienati a persona                  
diversa dal locatario;                                                          
c) in caso di acquisto di un alloggio, fruente di contributo pubblico           
concesso in una unica soluzione, da persone che l'abbiano ottenuto in           
proprieta' da una cooperativa di abitazione o da una impresa di                 
costruzione o da altro soggetto operatore, a condizione che siano               
trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione o di acquisto                  
richiamata all'art. 20 della Legge 179/92. Nel caso invece che il               
contributo sia stato concesso in piu' annualita', le eventuali                  
residue annualita' di contributo possono essere mantenute in favore             
dell'acquirente subentrante, a norma del citato art. 20, secondo                
comma, solo nel caso che risulti essere in possesso anche del                   
requisito del reddito nei limiti vigenti al momento del subentro.               
In forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti o gli                   
assegnatari e, successivamente, i loro eventuali aventi causa                   
subentreranno nella posizione giuridica del soggetto attuatore                  
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla               
presente convenzione.Negli atti di trasferimento o di assegnazione              
degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella             
nota di trascrizione, in cui l'acquirente o l'assegnatario dovra'               
dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovra'           
impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contasto con le              
prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare            
vigenti al momento del trasferimento stesso.                                    
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti da'            
luogo alla revoca parziale o totale del beneficio concesso.                     
Art. 12                                                                         
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione                           
e per la revisione periodica                                                    
Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun                 
alloggio e delle relative pertinenze e' calcolato in misura                     
percentuale massima del . . . . .% (in riferimento alle finalita'               
dell'intervento) del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio                  
stabilito ai sensi del precedente art. 9.                                       
Il canone annuo di locazione puo' essere revisionato ogni biennio. La           
revisione si effettua applicando l'aliquota suddetta al prezzo di               
cessione ricalcolato con i criteri di cui al precedente art. 10.                
Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione in                 
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi                
precedenti.                                                                     
Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi non e'                      
comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico            
del locatario.                                                                  
Art. 13                                                                         
Locazione o godimento a termine o permanente                                    
e locazione o godimento con proprieta' differita                                
Per gli alloggi destinati alla locazione o al godimento a termine e             
permanente o alla locazione o godimento con proprieta' differita, la            
presente convenzione deve ritenersi integrata da quanto previsto                
dall'Allegato "B" della delibera regionale n. . . . del . . . . . . .           
. . . . , pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. . . . . .            
del . . . . . . . . . . "Integrazione alla convenzione tipo per                 
interventi finalizzati alla locazione", della quale pertanto ne forma           
parte integrante e sostanziale.                                                 
Art. 14                                                                         
Durata della convenzione                                                        
La convenzione vincola il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa             
al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per la durata di               
anni . . . . . (da 20 a 30) dalla data di stipulazione.                         
Il . . . . . . . . . . . . . . . (Soggetto attuatore) puo' recedere             
dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata                      
l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui               
all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.                                  
La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune, il quale,                
verificato che i lavori non siano iniziati, emette l'ordinativo                 
d'incasso per l'importo di cui al comma precedente.                             
A versamento effettuato, il Comune provvede alla trascrizione della             
comunicazione di recesso con le modalita' di cui al successivo art.             
15.                                                                             
Art. 15                                                                         
Trascrizione della convenzione                                                  
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche           
vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a               
spese del soggetto attuatore.                                                   
Le spese di trascrizione devono essere versate dal . . . . . . . . .            
. . . . . . (Soggetto attuatore) contestualmente alla stipula della             
convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.                   
Art. 16                                                                         
Sanzioni                                                                        
L'annullamento o la decadenza della concessione edilizia, nonche' la            
violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione,              
determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.               
Nella ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del soggetto           
attuatore il contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio                
1977, n. 10, e' dovuto nella misura stabilita al momento del                    
verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla                
quota di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, del 20% a           
titolo di penale, oltre agli interessi legali.                                  
Nella ipotesi di cui all'art. 4 della presente convenzione, la                  
inosservanza del termine ivi previsto, salvo l'ipotesi di proroga di            
cui al secondo comma dello stesso articolo e qualora cio' non                   
comporti decadenza della concessione, determina l'obbligo del                   
soggetto attuatore di pagare una penale pari all'1% della quota di              
cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, dell'importo                 
determinato al momento dell'accertamento della violazione per ogni              
mese o frazione di mese di ritardo.                                             
ALLEGATO "B"                                                                    
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TIPO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA              
LOCAZIONE                                                                       
PARTE PRIMA                                                                     
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. Il presente articolato definisce i contenuti che vanno ad                    
integrare la convenzione comunale da stipularsi, ai sensi dell'art.             
22 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'art. 35 della Legge 22           
ottobre 1971, n. 865, fra il Comune ed i soggetti attuatori,                    
individuati dalla Regione per la realizzazione degli interventi di              
cui agli artt. 8 e 9 della Legge 179/92 e all'art. 9 della Legge 4              
novembre 1993, n. 493.                                                          
2. Tali contenuti debbono, altresi', essere recepiti nei regolamenti            
e nei contratti che disciplinano i rapporti fra i soggetti attuatori            
degli interventi e gli assegnatari in godimento e i locatari degli              
alloggi costruiti o recuperati che usufruiscono dei contributi                  
pubblici di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 179/92 e all'art. 9                
della Legge 493/93.                                                             
Qualora le convenzioni gia' stipulate, i regolamenti ed i contratti             
di cui sopra non disciplinino tali tipologie d'intervento secondo               
quanto previsto dal presente articolato, essi devono essere                     
debitamente integrati.                                                          
Art. 2                                                                          
Prezzo di cessione o valore di assegnazione degli alloggi                       
1. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi, da valere anche come           
valore di riferimento per la determinazione del canone di godimento o           
di locazione, e' quello stabilito dall'art. 9 della convenzione tipo            
e revisionato con le modalita' stabilite dall'art. 10 della                     
convenzione tipo.                                                               
Art. 3                                                                          
Canoni di godimento o di locazione                                              
1. I canoni massimi di locazione o i corrispettivi massimi di                   
godimento che possono essere praticati per l'intera durata della                
convenzione sono calcolati applicando, al prezzo di cessione o al               
valore di assegnazione di cui al precedente art. 2, aggiornati                  
secondo i criteri indicati in convenzione, la percentuale stabilita             
dal DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, (pubblicato nella Gazzetta                
Ufficiale 20 agosto 1994, n. 194) a seconda della tipologia alla                
quale l'intervento appartiene, e precisamente:                                  
- locazione o assegnazione in godimento a termine (art. 8, Legge                
179/92 e art. 9, Legge 493/93) misura massima pari al 4,5% del costo            
di convenzione (PICA) o del valore di assegnazione per l'unica fascia           
di reddito, attualmente fissata in Lire 50 milioni;                             
- locazione o assegnazione in godimento permanente (art. 8, Legge               
179/92 e art. 9, Legge 394/93) misura massima pari al 4,5% del costo            
di convenzione (PICA) o del valore di assegnazione per l'unica fascia           
di reddito, attualmente fissata in Lire 35 milioni, fatte salve                 
specifiche disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari            
categorie sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92;                         
- locazione o assegnazione in godimento con proprieta' differita                
(art. 9, Legge 179/92) misura massima pari al:                                  
- 3% per la prima fascia di reddito, attualmente fissata nel limite             
di Lire 25 milioni;                                                             
- 3,5% per la seconda fascia di reddito, che attualmente comprende              
redditi superiori a Lire 25 milioni e fino al limite di Lire 30                 
milioni;                                                                        
- 4,5% per la terza fascia di reddito, che attualmente comprende                
redditi superiori a Lire 30 milioni e fino al limite di Lire 50                 
milioni.                                                                        
2. Per l'individuazione del limite massimo di reddito dei locatari e            
degli assegnatari, si fa riferimento alle disposizioni previste                 
dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della Legge 457/78, e                 
successive integrazioni e modificazioni, nonche' alle disposizioni              
emanate dalla Regione in materia.                                               
3. Il canone puo' essere revisionato periodicamente secondo le                  
modalita' fissate all'art. 12 della convenzione tipo.                           
4. Possono essere pattuiti canoni di locazione in misura inferiore a            
quella risultante dall'applicazione dei valori indicati nel                     
precedente comma 1.                                                             
5. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese            
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.                  
6. Qualora gli interventi di edilizia agevolata siano finanziati con            
i fondi di sovvenzionata gli alloggi devono essere destinati a                  
lavoratori dipendenti, come previsto dal comma 5 dell'art. 1 del DM             
Lavori pubblici del 5/8/1994, fatte salve specifiche disposizioni per           
gli interventi finalizzati a particolari categorie sociali di cui               
all'art. 4 della Legge 179/92.                                                  
Art. 4                                                                          
Durata della convenzione comunale                                               
per le aree e gli immobili in diritto di proprieta'                             
1. La durata della convenzione comunale, per gli alloggi finalizzati            
alla locazione o al godimento a termine o con proprieta' differita,             
e' di anni . . . . . (da 20 a 30).                                              
2. Per gli alloggi finalizzati alla locazione o al godimento                    
permanente, soltanto ai fini della determinazione del canone, gli               
effetti della convenzione durano fino alla scadenza dell'ultima rata            
di rimborso della quota di contributo ottenuta a titolo di                      
anticipazione.                                                                  
3. Sino al completo rimborso dell'anticipazione, il vincolo di                  
destinazione degli alloggi per la locazione o il godimento permanente           
non puo' essere derogato. Dopo tale termine la Regione, acquisito il            
parere favorevole del Comune, puo' autorizzare la modifica delle                
finalita' degli alloggi a condizione che venga restituito il                    
contributo concesso a fondo perduto, rivalutato secondo le medesime             
modalita' previste per l'anticipazione.                                         
4. La convenzione comunale, per gli interventi finalizzati alla                 
locazione o al godimento permanente, nel caso in cui fruiscano dei              
finanziamenti previsti dall'art. 8 della Legge 179/92, o dall'art. 9            
della Legge 493/93, deve riportare esplicitamente la clausola che il            
soggetto attuatore e' tenuto a rimborsare la somma ottenuta a titolo            
di anticipazione, rivalutata secondo criteri e modalita' stabiliti              
dall'art. 1 del DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994.                           
Art. 5                                                                          
Valore del contributo di cui agli artt. 8 e 9                                   
della Legge 179/92 e all'art. 9 della Legge 493/93                              
1. Per gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento a               
termine (art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93) il contributo             
concedibile agli operatori e' stabilito, ai sensi del DM Lavori                 
pubblici 5 agosto 1994, nella misura del 20% del costo parametrico              
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi             
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 25%; gli alloggi              
fruenti dei contributi di cui all'art. 9 della Legge 493/93, vanno              
assegnati a lavoratori dipendenti, fatte salve specifiche                       
disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari categorie             
sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.                                   
2. Per gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento con             
proprieta' differita (art. 9, Legge 179/92) il contributo concedibile           
agli operatori e' stabilito, ai sensi del DM Lavori pubblici 5 agosto           
1994, nelle seguenti misure:                                                    
- prima fascia di reddito, pari al 25% del costo parametrico                    
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi             
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 30%;                          
- seconda fascia di reddito, pari al 20% del costo parametrico                  
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi             
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 25%;                          
- terza fascia di reddito, pari al 10% del costo parametrico                    
convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione; per gli alloggi             
di recupero edilizio la percentuale e' elevata al 15%.                          
3. Per gli interventi di nuova costruzione finalizzati alla locazione           
o al godimento permanente (art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge                 
493/93) il contributo concedibile agli operatori e' stabilito, ai               
sensi del DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, nella misura del 30% del            
costo parametrico convenzionale oltre ad un'anticipazione pari al 30%           
dello stesso costo parametrico convenzionale. Per gli interventi di             
recupero edilizio tali percentuali sono elevate al 35%. Nel caso di             
alloggi fruenti dei contributi di cui all'art. 9 della Legge 493/93,            
essi vanno assegnati a lavoratori dipendenti, fatte salve specifiche            
disposizioni per gli interventi finalizzati a particolari categorie             
sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.                                   
4. La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base              
all'incremento ISTAT per le famiglie di operai e impiegati,                     
verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della               
integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del                 
trentesimo anno posteriore alla stessa data, dovra' essere                      
restituita, ai sensi dell'art. 13 della Legge 457/78, a partire dal             
trentunesimo anno, in quindici annualita' costanti posticipate.                 
5. I contributi descritti ai precedenti commi sono concessi ed                  
erogati, a norma del DM Lavori pubblici del 5 agosto 1994,                      
direttamente agli operatori per la cessione degli alloggi in                    
locazione o in godimento a soggetti in possesso dei requisiti                   
soggettivi e alle condizioni stabilite dalla normativa di                       
riferimento.                                                                    
PARTE SECONDA                                                                   
LOCAZIONE A TERMINE                                                             
Art. 6                                                                          
Locazione o godimento a termine - art. 8,                                       
Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93                                             
1. Gli alloggi realizzati o recuperati con i contributi di cui agli             
artt. 8 della Legge 179/92 e 9 della Legge 493/93 sono destinati alla           
locazione per un periodo non inferiore ad anni otto.                            
2. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in                
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia           
di edilizia agevolata.                                                          
Art. 7                                                                          
Valore del contributo,                                                          
determinazione e revisione del canone                                           
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto               
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente               
art. 5, comma 1.                                                                
2. Il canone di godimento o di locazione e' determinato in base al              
piano finanziario relativo al costo di realizzazione o di recupero              
dell'intervento come individuato nella specifica convenzione                    
comunale.                                                                       
3. L'ammontare annuo del canone non puo' essere superiore all'importo           
risultante dall'applicazione del 4,5% al prezzo di cessione o valore            
di assegnazione stabilito in convenzione.                                       
4. Il canone e' aggiornato con cadenza non inferiore al biennio, a              
partire dal . . . . . . . . . . con le modalita' previste dagli artt.           
10 e 12 della convenzione tipo.                                                 
5. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese            
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.                  
6. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione o di            
godimento in misura inferiore a quello sopra indicato.                          
Art. 8                                                                          
Sostituzione del conduttore                                                     
1. Qualora, nel corso del periodo minimo iniziale di locazione di               
otto anni, un'abitazione si renda disponibile, per il recesso del               
conduttore o per la risoluzione del contratto per sua colpa,                    
l'operatore e' tenuto a sostituire sollecitamente il conduttore con             
altro in possesso dei requisiti in vigore per questa tipologia di               
interventi, stipulando un contratto di durata uguale al periodo di              
tempo residuo; tale obbligo potra' non essere osservato qualora il              
periodo di tempo residuo sia inferiore a sei mesi e l'operatore                 
comunichi al Comune e alla Regione la sua intenzione di alienare                
l'abitazione ovvero di utilizzarla direttamente, alle condizioni                
previste dal successivo art. 13.                                                
Art. 9                                                                          
Risoluzione del contratto                                                       
1. Alla scadenza dell'ottavo anno di locazione, qualunque sia il                
tempo trascorso dall'eventuale sostituzione del conduttore di cui               
all'articolo precedente, il contratto e' risolto di diritto; il                 
conduttore, tuttavia, continuera' ad occupare l'abitazione,                     
rispettando gli obblighi previsti dal contratto di locazione risolto,           
fino al verificarsi di una delle condizioni indicate negli articoli             
seguenti.                                                                       
Art. 10                                                                         
Alienazione                                                                     
1. L'operatore puo' alienare gli immobili costituenti complessi                 
unitari senza frazionarli anche prima del termine di cui all'art. 9,            
garantendo la prosecuzione dei contratti di locazione fino alla                 
scadenza del termine. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del             
termine di cui all'art. 9, l'operatore potra' alienare l'intero                 
complesso o le singole abitazioni, con le modalita' indicate al                 
successivo art. 11, oppure dovra' rinnovare il contratto di locazione           
con i precedenti conduttori come precisato al successivo art. 12.               
Art. 11                                                                         
Prelazione                                                                      
1. Alla scadenza dell'ottavo anno, qualora l'alienazione di cui                 
all'art. 10 riguardi singole unita' immobiliari, l'operatore o il suo           
avente causa, e' soggetto all'applicazione degli artt. 38 e 39 della            
Legge 27 luglio 1978, n. 392, che disciplinano le modalita' da                  
adottare per consentire al conduttore di esercitare la prelazione               
prevista dall'art. 8, comma 8, della Legge 179/92; nell'applicazione            
di tali disposizioni:                                                           
a) il prezzo, che non potra' superare quello massimo previsto dalla             
convenzione, e le condizioni di vendita, ivi comprese quelle relative           
al pagamento del prezzo, notificate al conduttore, dovranno essere              
quelle applicate al terzo acquirente in caso di rinuncia alla                   
prelazione; eventuali modifiche alla proposta di cessione piu'                  
favorevoli al terzo acquirente daranno al conduttore il diritto di              
ricorrere all'applicazione dell'art. 39 della Legge 392/78, con il              
versamento al terzo acquirente delle sole somme dallo stesso                    
corrisposte all'operatore;                                                      
b) le condizioni di pagamento del prezzo di vendita comunicate dal              
proprietario al conduttore e da questo accettate, sostituiscono le              
modalita' di pagamento previste dall'art. 38, comma 4, della Legge              
392/78;                                                                         
c) la comunicazione dell'operatore al conduttore e l'esercizio del              
diritto di prelazione devono essere notificati anche al Comune, al              
quale l'operatore deve, in ogni caso, trasmettere copia del contratto           
di vendita.                                                                     
Art. 12                                                                         
Rinnovo del contratto di locazione                                              
1. Scaduti i sei mesi di cui all'art. 10, l'operatore dovra'                    
rinnovare i contratti di locazione con i precedenti conduttori per la           
durata minima prevista dalle disposizioni in quel momento in vigore             
in materia di locazione degli immobili urbani e ad un canone non                
superiore a quello massimo previsto dalla convenzione, trasmettendo             
al Comune copia dei contratti di locazione e di quelli che in                   
seguito, e fino alla scadenza della convenzione, dovessero essere               
stipulati con nuovi conduttori.                                                 
Art. 13                                                                         
Destinazione dell'alloggio ad uso proprio dell'operatore                        
1. Entro i sei mesi di cui all'art. 10, l'operatore potra' comunicare           
al conduttore ed al Comune la sua intenzione di destinare una o piu'            
unita' immobiliari ad uso proprio, del coniuge o dei parenti in linea           
retta entro il secondo grado; in questo caso, il conduttore dovra'              
liberare l'alloggio al ricevimento della comunicazione di disdetta e            
l'operatore dovra' trasmettere al Comune, entro sei mesi dalla                  
disponibilita' del o degli alloggi, i certificati di residenza dei              
subentranti; trascorso inutilmente quest'ultimo termine o, comunque,            
nel caso che gli alloggi liberati dai precedenti conduttori,                    
risultassero utilizzati per una destinazione diversa da quella                  
comunicata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 2            
e 3, della Legge 392/78.                                                        
Art. 14                                                                         
Decesso del conduttore                                                          
1. In caso di morte del locatario o dell'assegnatario, il contratto             
si trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi             
al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in                  
materia di locazione ad uso abitativo.                                          
PARTE TERZA                                                                     
LOCAZIONE O GODIMENTO                                                           
CON PROPRIETA' DIFFERITA                                                        
(art. 9 della Legge 179/92)                                                     
Art. 15                                                                         
Valore del contributo                                                           
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto               
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente               
art. 5, comma 2.                                                                
2. Gli alloggi realizzati o recuperati con il contributo di cui                 
all'art. 9 della Legge 179/92 sono destinati alla locazione o al                
godimento con proprieta' differita per un periodo non inferiore ad              
anni otto.                                                                      
3. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in                
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia           
di edilizia agevolata.                                                          
Art. 16                                                                         
Corrispettivo di godimento o canone di locazione                                
1. Il corrispettivo di godimento o canone di locazione, applicato con           
decorrenza dalla data di consegna dell'abitazione all'assegnatario o            
al locatario, non puo' essere superiore a quello calcolato applicando           
le percentuali previste dalla convenzione comunale, differenziata per           
fasce di reddito, secondo quanto disposto al punto 2.3 del DM Lavori            
pubblici 5 agosto 1994, e riportato all'art. 3 del presente atto, al            
prezzo di cessione, aggiornato alla data di ultimazione lavori.                 
2. Nella determinazione del prezzo aggiornato, ai soli fini del                 
calcolo del corrispettivo di godimento o del canone di locazione,               
devono essere esclusi sia il deposito cauzionale di cui all'art. 17,            
sia gli eventuali acconti di cui all'art. 18, effettuati prima della            
data di ultimazione lavori e, per gli aggiornamenti di cui al                   
successivo comma 4, effettuati prima della data da cui ha effetto               
l'aggiornamento.                                                                
3. Per i contratti di prenotazione o assegnazione sottoscritti dopo             
la data di ultimazione lavori, il canone di godimento o di locazione            
e' determinato sulla base del prezzo di cessione aggiornato all'atto            
della sottoscrizione di tali contratti con le modalita' di cui sopra.           
4. Il corrispettivo di godimento o il canone di locazione e'                    
aggiornato, al termine di ciascun biennio e con effetto dal primo               
mese del biennio successivo, applicando la percentuale utilizzata per           
il calcolo del canone iniziale al prezzo di cessione, aggiornato con            
le modalita' previste agli artt. 10 e 12 della convenzione tipo.                
5. Unitamente al corrispettivo di cui ai commi precedenti,                      
l'assegnatario o il locatario deve rimborsare all'operatore le spese            
dallo stesso effettivamente sostenute per la gestione dei servizi               
comuni. Le spese di manutenzione straordinaria relative alle parti              
comuni dell'intervento, nonche' le spese di manutenzione                        
straordinaria relative alle singole abitazioni, purche' non siano               
causate dai relativi assegnatari o locatari, sono a carico                      
dell'operatore; sono ugualmente a carico dell'operatore le imposte e            
le tasse il cui soggetto d'imposta sia il proprietario dell'immobile;           
le spese di manutenzione ordinaria delle singole abitazioni, le spese           
condominiali e le imposte e le tasse il cui soggetto d'imposta sia              
l'utilizzatore dell'immobile sono a carico dei relativi assegnatari o           
locatari.                                                                       
6. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione in              
misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di           
cui ai precedenti commi.                                                        
7. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese            
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.                  
8. Le spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'operatore              
durante il rapporto locativo concorrono a determinare il prezzo di              
cessione finale, cosi' come previsto dall'art. 10 della convenzione             
tipo.                                                                           
Art. 17                                                                         
Deposito cauzionale                                                             
1. All'atto della sottoscrizione del preliminare o del contratto di             
locazione o atto di assegnazione in godimento con proprieta'                    
differita, puo' essere previsto il versamento, a titolo di deposito             
cauzionale, di una somma, non superiore al 5% del prezzo iniziale di            
cessione dell'alloggio (PICA), sulla quale il soggetto operatore si             
potra' rivalere nel caso in cui il locatario o l'assegnatario non               
osservi gli obblighi posti a suo carico dal contratto per la corretta           
conservazione dell'alloggio, delle relative pertinenze, degli                   
impianti e delle sue parti comuni. I contratti potranno prevedere che           
su tale somma non vadano riconosciuti interessi.                                
Art. 18                                                                         
Apporti finanziari del socio assegnatario o del locatario                       
1. Il contratto di assegnazione in godimento o di locazione con                 
proprieta' differita, compresi eventuali contratti preliminari,                 
possono prevedere che l'assegnatario o il locatario versino                     
all'operatore, oltre al deposito cauzionale di cui all'art. 17 e al             
corrispettivo di godimento o al canone di locazione di cui all'art.             
16, somme in acconto sul prezzo di cessione dell'abitazione.                    
2. I versamenti richiesti in acconto dall'operatore non possono                 
superare complessivamente il 50% del prezzo di cessione iniziale; e',           
tuttavia, facolta' dell'assegnatario o del locatario effettuare                 
volontariamente versamenti eccedenti tale percentuale. I versamenti             
in acconto sono regolati dagli accordi fra le parti.                            
3. Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' dell'operatore,              
l'intervento non sia realizzato, questi deve restituire                         
all'assegnatario o al locatario il deposito cauzionale e gli                    
eventuali versamenti in acconto gia' corrisposti, maggiorati                    
dell'interesse, calcolato dalla data di ciascun versamento alla data            
di restituzione, ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto,                 
maggiorato di . . . . . (percentuale concordata fra le parti).                  
Art. 19                                                                         
Durata dell'assegnazione in godimento o della locazione                         
1. Il contratto di assegnazione in godimento o di locazione con                 
proprieta' differita non puo' prevedere una durata inferiore a anni             
otto, come stabilito dall'art. 9, comma 1, della Legge 179/92.                  
2. Il socio assegnatario o il locatario, che sia in regola con il               
pagamento dei canoni e con i versamenti in acconto sul prezzo di                
cessione, puo' chiedere, a mezzo di raccomandata con avviso di                  
ricevimento, l'anticipazione del trasferimento della proprieta'                 
dell'abitazione, purche' siano trascorsi almeno cinque anni dalla               
data di consegna dell'abitazione.                                               
Art. 20                                                                         
Inadempienze dell'assegnatario o del locatario                                  
1. Il socio assegnatario o il locatario che non abbia provveduto al             
versamento dei canoni o di spese condominiali per un importo                    
complessivamente pari a tre mensilita' o non abbia effettuato uno dei           
versamenti in acconto di cui all'art. 18 prima della scadenza                   
pattuita per il versamento immediatamente successivo, se invitato, a            
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a saldare quanto               
dovuto, e' tenuto a provvedere entro i successivi novanta giorni.               
Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto             
ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.                                      
2. In caso di risoluzione del contratto, che deve essere comunicata             
dall'operatore al Comune con la specificazione dei motivi che l'hanno           
determinata, il socio assegnatario o il locatario deve liberare                 
l'abitazione entro tre mesi dalla data della risoluzione; da tale               
data e per tutto il periodo di successiva occupazione                           
dell'abitazione, il socio assegnatario o il locatario e' tenuto a               
corrispondere all'operatore il corrispettivo di godimento o il canone           
di cui all'art. 16, aumentato del 20%. Trascorsi i tre mesi senza che           
la riconsegna dell'abitazione abbia avuto luogo, il socio                       
assegnatario o il locatario perde il diritto alla restituzione del              
deposito cauzionale di cui all'art. 17, che viene incamerato                    
dall'operatore a titolo risarcitorio, oltre alla rifusione di tutte             
le spese sostenute per la liberazione forzata dell'abitazione dallo             
stesso operatore, il quale, a questo titolo, potra' rivalersi sui               
versamenti in acconto di cui all'art. 18.                                       
Art. 21                                                                         
Recesso dell'assegnatario o del locatario                                       
1. Gli atti preliminari o il contratto di assegnazione o di locazione           
devono prevedere e specificatamente disciplinare i casi di recesso              
del locatario o dell'assegnatario sia prima della consegna                      
dell'alloggio che dopo la consegna.                                             
2. L'alloggio liberato dovra' in ogni caso essere assegnato in                  
godimento o locato a soggetti in possesso dei richiesti requisiti               
soggettivi.                                                                     
3. Qualora il subentro si verifichi dopo la determinazione e                    
l'erogazione dell'intero contributo, continuano ad applicarsi le                
precedenti aliquote per la determinazione del canone,                           
indipendentemente dalla fascia di reddito.                                      
4. Il nuovo contratto di assegnazione in godimento o di locazione non           
puo' avere durata inferiore al periodo di tempo che ancora residua              
per completare gli otto anni di cui all'art. 9, comma 1, della Legge            
179/92.                                                                         
Art. 22                                                                         
Decesso dell'assegnatario o del conduttore                                      
1. Al socio assegnatario o al promittente locatario che deceda prima            
della consegna dell'alloggio, puo' sostituirsi il coniuge superstite,           
non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, in sua mancanza i            
figli minorenni.                                                                
2. Uguale diritto e' riservato al convivente more uxorio e agli altri           
componenti del nucleo familiare purche' conviventi alla data del                
decesso e purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per            
l'accesso all'alloggio in vigore al momento del subentro. Per                   
l'individuazione dei conviventi aventi titolo si applicano le                   
disposizioni previste al comma 3, dell'art. 17 della Legge 179/92.              
3. Nel caso di piu' aventi titolo al subentro, oltre alla                       
documentazione per l'accertamento della sussistenza del titolo e dei            
requisiti soggettivi, dovra' essere prodotta una dichiarazione                  
sottoscritta da tutti gli aventi titolo, con la quale viene designato           
il subentrante.                                                                 
4. Nel caso invece che il socio assegnatario o il locatario deceda              
dopo la consegna dell'alloggio, allo stesso si possono sostituire gli           
eredi secondo il diritto comune; in tal caso non vanno accertati i              
requisiti soggettivi.                                                           
5. Il subentro e' comunque subordinato alla verificata regolarita'              
dei versamenti dovuti in base al contratto sottoscritto.                        
6. Nel caso di rinuncia al subentro si applicano le disposizioni di             
cui agli artt. 20 e 21 del presente atto.                                       
Art. 23                                                                         
Determinazione del prezzo di cessione finale                                    
1. Il prezzo di assegnazione o cessione finale, applicato per il                
trasferimento della proprieta' dell'abitazione al socio assegnatario            
o al locatario, non puo' essere superiore al prezzo di cessione                 
iniziale, definito alla data di ultimazione dei lavori ai sensi degli           
artt. 9 e 10 della convenzione tipo, al lordo di depositi ed acconti,           
aggiornato secondo le modalita' previste dall'art. 10 della stessa              
convenzione tipo. Nel caso di contratti sottoscritti dopo                       
l'ultimazione lavori, il prezzo iniziale e' quello aggiornato alla              
data della sottoscrizione.                                                      
2. Ai soli fini del calcolo dell'importo dell'aggiornamento di cui al           
precedente comma, da aggiungersi al prezzo di assegnazione o cessione           
di cui alla prima parte del comma precedente, devono essere esclusi,            
con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, il deposito                   
cauzionale di cui all'art. 17, nonche' gli eventuali versamenti in              
acconto di cui all'art. 18, effettuati prima di tale data; devono               
essere, altresi', esclusi il deposito cauzionale e gli acconti                  
versati successivamente, ciascuno con effetto dalla data del                    
rispettivo versamento.                                                          
Art. 24                                                                         
Trasferimento della proprieta' dell'abitazione                                  
1. Trascorso il periodo di assegnazione in godimento o di locazione             
previsto dal contratto, l'operatore provvede entro i successivi sei             
mesi, al trasferimento della proprieta' dell'abitazione, con rogito             
notarile, al socio assegnatario o al locatario che abbia provveduto             
ad effettuare tutti i versamenti previsti dallo stesso atto.                    
2. Il prezzo di cessione e' determinato ai sensi dell'art. 23; il               
deposito cauzionale e gli acconti versati sono imputati, mediante               
compensazione, in conto prezzo di cessione al momento del                       
trasferimento della proprieta' che si verifica ad ogni effetto solo             
con la stipula del rogito notarile; la parte residua di tale prezzo             
puo' essere finanziata in tutto o in parte, a richiesta                         
dell'assegnatario o del locatario, eventualmente mediante accollo del           
debito residuo del mutuo acceso dall'operatore per la realizzazione             
dell'intervento.                                                                
3. Qualora il trasferimento della proprieta' delle abitazioni                   
comprese in uno stesso edificio venga frazionata nel tempo,                     
l'operatore deve assicurarne l'amministrazione fino a quando non si             
siano verificate le condizioni per la costituzione del condominio.              
PARTE QUARTA                                                                    
LOCAZIONE O GODIMENTO PERMANENTE                                                
Art. 25                                                                         
Locazione o godimento permanente                                                
art. 8, Legge 179/92 e art. 9, Legge 493/93                                     
1. Gli interventi realizzati o recuperati ai sensi degli artt. 8                
della Legge 179/92 e 9 della Legge 493/93, sono destinati                       
permanentemente alla locazione o al godimento; la durata iniziale dei           
contratti di locazione, a norma dell'art. 8, comma 1, della Legge               
179/92, non puo' essere inferiore ad anni otto.                                 
2. I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in                
possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia           
di edilizia agevolata. Nel caso che gli interventi siano realizzati o           
recuperati con contributi concessi ai sensi dell'art. 9 della Legge             
493/93, il locatario o l'assegnatario deve risultare in possesso                
anche del requisito di "lavoratore dipendente" cosi' come definito              
all'art. 1, comma 5, del DM Lavori pubblici 5 agosto 1994, fatte                
salve le specifiche disposizioni per gli interventi finalizzati alle            
particolari categorie sociali di cui all'art. 4 della Legge 179/92.             
Art. 26                                                                         
Valore del contributo                                                           
1. L'ammontare del contributo concedibile agli operatori in conto               
capitale e' determinato secondo le modalita' di cui al precedente               
art. 5, comma 3.                                                                
2. Nella convenzione dovra' essere riportata la clausola con la quale           
l'operatore si obbliga a rimborsare la somma ottenuta a titolo di               
anticipazione secondo le modalita' stabilite dal DM Lavori pubblici 5           
agosto 1994, e richiamate al comma 4 del precedente art. 5.                     
Art. 27                                                                         
Canone di godimento, canone di locazione e loro revisione                       
1. Il canone di godimento e il canone di locazione sono determinati             
in base al costo di realizzazione o di recupero dell'intervento, come           
individuato nella specifica convenzione comunale.                               
2. L'ammontare annuo del canone non puo' essere superiore all'importo           
risultante dall'applicazione del 4,5% al prezzo di cessione o valore            
di assegnazione stabilito in convenzione.                                       
3. Il canone e' aggiornato con cadenza non inferiore al biennio, a              
partire dalla data . . . . . . . . . . con le modalita' stabilite               
dagli artt. 10 e 12 della convenzione tipo.                                     
4. Il canone, come sopra determinato, non e' comprensivo delle spese            
condominiali e degli altri oneri posti a carico del locatario.                  
5. Il concessionario puo' comunque pattuire canoni di locazione o di            
godimento in misura inferiore a quella sopra indicata.                          
Art. 28                                                                         
Regolamento e atto di assegnazione                                              
1. Gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative a proprieta'           
indivisa, destinati permanentemente alla locazione, sono assegnati in           
godimento ai soci in possesso dei prescritti requisiti, secondo                 
norme, modalita', criteri e procedure stabilite dallo statuto sociale           
e dai regolamenti approvati dagli organi sociali della stessa                   
cooperativa.                                                                    
2. Il regolamento per l'assegnazione in godimento degli alloggi puo'            
riportare anche:                                                                
a) criteri e modalita', nonche' procedure, per la prenotazione e                
l'assegnazione degli alloggi;                                                   
b) modalita' per la determinazione del canone di godimento in base a            
quanto previsto dall'art. 8 della Legge 179/92 e dalla convenzione              
comunale;                                                                       
c) la descrizione della composizione dei costi in base ai quali viene           
determinato l'ammontare del canone di godimento, quale ad esempio: -            
l'ammortamento dei capitali investiti (finanziamenti) - i costi                 
finanziari dei capitali investiti (oneri di finanziamento) -                    
l'ammontare finanziario - l'ammontare tecnico (ricostituzione del               
capitale) - i costi delle opere di manutenzione straordinaria - i               
costi generali (di amministrazione, assicurazione, imposte, tasse,              
ecc.) - altro fermo restando che l'ammontare del canone annuo,                  
determinato dalla cooperativa, non puo' superare l'importo risultante           
dall'applicazione della percentuale del 4,5% al costo di cessione o             
al valore di assegnazione indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27 e             
che detto canone deve essere corrisposto dall'assegnatario per tutta            
la durata dell'uso in godimento dell'alloggio;                                  
d) il criterio per determinare l'ammontare dell'apporto finanziario             
dell'assegnatario a parziale copertura del costo dell'intervento,               
nonche' le modalita' di versamento e di restituzione;                           
e) il vincolo che l'alloggio deve essere occupato in modo                       
continuativo e direttamente dall'assegnatario e dal suo nucleo                  
familiare; eventuali deroghe devono essere espressamente previste dal           
regolamento e autorizzate dal Consiglio d'amministrazione della                 
cooperativa;                                                                    
f) il richiamo o la descrizione degli articoli dello statuto o del              
regolamento che disciplinano i casi di rinuncia del socio                       
all'assegnazione, di decadenza o di revoca dall'assegnazione                    
dell'alloggio; in caso di morte dell'assegnatario si applicano le               
disposizioni previste dall'art. 17 della Legge 179/92;                          
g) il richiamo o la descrizione della normativa relativa alla                   
realizzazione o al recupero di interventi di edilizia residenziale              
fruenti di contributi pubblici, con riferimento ai requisiti                    
soggettivi degli assegnatari;                                                   
h) la clausola che consente alla cooperativa di rivalersi, in caso di           
morosita' dell'assegnatario giudizialmente accertata, anche sugli               
apporti finanziari di cui alla lett. d), corrisposti dallo stesso               
assegnatario alla cooperativa;                                                  
i) altro.                                                                       
3. Nella determinazione del canone di godimento, si dovra' tenere               
conto della necessita' di rispettare l'equilibrio finanziario                   
dell'intervento; pertanto anche in sede di elaborazione del piano               
finanziario devono essere valutate le caratteristiche delle risorse             
finanziarie impiegate per la copertura dei costi, compresa quella               
derivante dagli apporti finanziari dei soci.                                    
4. L'atto di assegnazione in godimento dell'alloggio al socio e'                
adottato dal Consiglio di amministrazione della cooperativa nel                 
rispetto delle regole societarie e della normativa vigente in                   
materia. E' facolta' della cooperativa adottare specifici contratti             
di assegnazione.                                                                
Art. 29                                                                         
Contratto di locazione                                                          
1. Gli alloggi costruiti o recuperati da operatori diversi dalle                
cooperative a proprieta' indivisa e finalizzati permanentemente alla            
locazione, sono concessi a soggetti in possesso dei prescritti                  
requisiti con apposito contratto sottoscritto tra le parti.                     
2. La durata iniziale del contratto di locazione non puo' essere                
inferiore ad anni otto; trascorso tale periodo il contratto e'                  
rinnovato ogni quattro anni, tacitamente per ulteriori quattro anni a           
condizione che:                                                                 
a) il locatario risulti essere in possesso, alla data del rinnovo,              
dei requisiti soggettivi a quel momento vigenti;                                
b) non risulti essere moroso o inadempiente.                                    
3. Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di                  
inadempienza e di recesso del locatario. A tal fine si fara'                    
riferimento a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente atto.            
In caso di decesso del locatario si applicano le disposizioni                   
previste nell'art. 14.                                                          
PARTE QUINTA                                                                    
Art. 30                                                                         
Disposizioni finali                                                             
1. Per gli interventi destinati alla locazione o al godimento a                 
termine o permanente, l'operatore concessionario e' tenuto a                    
verificare la permanenza del requisito dell'impossidenza.                       
L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno,           
deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o            
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la                     
sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale            
documentazione l'operatore procedera' autonomamente ad effettuare la            
verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario.               
2. La perdita del requisito comporta, per il locatario, la                      
risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile e            
per l'assegnatario, la decadenza dell'assegnazione e risoluzione                
dell'eventuale contratto, con obbligo da parte sia del locatario che            
dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei mesi             
dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a rilascio              
dell'alloggio deve essere data comunicazione, per conoscenza, al                
Comune.                                                                         
3. Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere            
occupati in modo continuativo e direttamente dal locatario o                    
dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.                                  
4. Parte degli alloggi finalizzati alla locazione o al godimento                
permanente possono essere temporaneamente assegnati in godimento o              
concessi in locazione per periodi predeterminati per far fronte a               
particolari situazioni connesse alla mobilita' del mondo del lavoro o           
altre particolari situazioni a carattere sociale, da convenire di               
volta in volta con il Comune. In tali casi l'atto di assegnazione o             
il contratto di locazione deve riportare in modo esplicito                      
l'accettazione delle parti.                                                     
5. Il presente atto deve altresi' ritenersi integrato dalle                     
specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti relativi agli               
interventi realizzati ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/92, per              
particolari categorie sociali, ivi compreso il programma destinato a            
studenti universitari, di cui alla delibera della Giunta regionale              
3282/96, e il programma destinato agli anziani, di cui alla                     
deliberazione del Consiglio regionale 415/96.                                   
6. Per tutti gli interventi finalizzati alla locazione o al godimento           
a termine, con proprieta' differita e permanente, fruenti di                    
contributi pubblici, la convenzione comunale deve richiamare o                  
riportare le disposizioni relative a diritti, obblighi e vincoli,               
contenuti nelle norme attuative degli interventi e specificati nel              
presente atto, per ogni finalita' d'intervento, sussistenti in capo a           
soggetti operatori e ai diretti beneficiari.                                    
7. Le disposizioni del presente atto si applicano anche nei confronti           
dei consorzi di cooperative di abitazione che agiscono direttamente             
come soggetti operatori ed assegnano gli alloggi ai soci delle                  
cooperative consorziate.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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