REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1353

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Scienze della terra e geologico-ambientali dell'Universita' di Bologna per la realizzazione della carta geologica (analisi di laboratorio). Conferimento di incarico ai drr. Bassetti, Calieri, Fusco e Vaiani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.              
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le               
Leggi nazionali 67/88 e 305/89, relative alla cartografia geologica             
nazionale;                                                                      
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di                 
Scienza della terra e geo-ambientali dell'Universita' degli Studi di            
Bologna che, in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce            
parte integrante;                                                               
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi Informativi e              
Telematica, prof. Cesare Maioli, provvedera' a sottoscrivere la                 
convenzione stessa;                                                             
3) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna la somma             
di Lire 30.000.000 + Lire 6.000.000 per IVA per complessive Lire                
36.000.000 secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione;            
4) di conferire ai professionisti Maria Angela Bassetti, Roberta                
Calieri, Fabio Fusco e Stefano-Claudio Vaiani l'incarico, la cui                
durata e' stabilita in un anno dall'esecutivita' della presente                 
deliberazione, per l'esecuzione di analisi paleontologiche e                    
polliniche, con le modalita' e i tempi previsti sul disciplinare                
d'incarico allegato e parte integrante della presente;                          
5) di dare atto che gli incarichi di cui al precedente punto 4) si              
configurano quale prestazione resa in rapporto di collaborazione                
coordinata e continuativa da soggetto dichiarante l'esenzione IVA               
come previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge 335/95, modificato             
dall'art. 59, comma 16, della Legge 449/97;                                     
6) di corrispondere alla dott.ssa Maria Angela Bassetti Lire                    
16.000.000 al lordo delle ritenuta di legge, piu' Lire 1.216.000                
quale quota a carico Regione del contributo previdenziale 12%, per              
una somma complessiva di Lire 17.216.000, per l'esecuzione di n. 80             
analisi palinologiche;                                                          
7) di corrispondere alla dott.ssa Roberta Calieri Lire 7.000.000 al             
lordo delle ritenute di legge, piu' Lire 532.000 quale quota a carico           
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva             
di Lire 7.532.000, per l'esecuzione di n. 100 analisi paleontologiche           
(foraminiferi);                                                                 
8) di corrispondere al dott. Fabio Fusco Lire 15.000.000 al lordo               
delle ritenute di legge, piu' Lire 1.140.000 quale quota a carico               
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva             
di Lire 16.140.000, per l'esecuzione di n. 75 analisi palinologiche;            
9) di corrispondere al dott. Stefano-Claudio Vaiani Lire 7.000.000 al           
lordo delle ritenute di legge, piu' Lire 532.000 quale quota a carico           
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva             
di Lire 7.532.000, per l'esecuzione di n. 100 analisi paleontologiche           
(foraminiferi);                                                                 
la corresponsione delle somme di cui ai punti 6), 7), 8) e 9),                  
avverra' in tre soluzioni uguali previa presentazione di regolari               
note: la prima ad un terzo delle analisi eseguite, previa                       
sottoscrizione del disciplinare, la seconda ad almeno il 50% delle              
analisi eseguite, la terza a lavoro ultimato previo certificato di              
regolare esecuzione da parte del Servizio Cartografico e Geologico;             
10) di dare atto che l'incarico di cui al punto 4), ha carattere                
professionale e quindi non instaura un rapporto di impiego e non                
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.           
46, comma 5, dello Statuto;                                                     
11) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3), 6), 7), 8)            
e 9) che precedono, di Lire 84.420.000 IVA compresa, al n. 3732 di              
impegno, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della Carta             
geologica nazionale in attuazione del programma CARG (Legge 305/89 e            
DPCM 8/11/1991) - Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio                   
finanziario 1998, che e' dotato  della necessaria disponibilita';               
12) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94, il                 
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera' alla             
liquidazione della spesa di cui al punto 11) con propri atti, sulla             
base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5             
della convenzione e del punto 9) della presente, previa                         
certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio Cartografico e               
Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro svolto;                     
(omissis)                                                                       
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di                  
Scienze della Terra e geologico-ambientali dell'Universita' di                  
Bologna per la realizzazione della carta geologica (Analisi di                  
laboratorio)                                                                    
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna - c.f. e p.I. n. 80062590379 -                        
rappresentata dal Direttore generale pro-tempore ai Sistemi                     
informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene nel               
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.               
1353 del 31/7/1998, esecutiva ai sensi di legge;                                
il Dipartimento di Scienze della terra e geologico-ambientali                   
dell'Universita' degli Studi di Bologna - c.f. 80007010376, p.I.                
01131710376, nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Piermaria           
Luigi Rossi, domiciliato per la carica a Bologna in Piazza di Porta             
San Donato n. 1, autorizzato con delibera del Consiglio di                      
Dipartimento in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;                      
premesso:                                                                       
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e           
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di                    
apportare una  documentazione scientifica in grado di rappresentare             
ad un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad              
una conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici                    
territoriali;                                                                   
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa                       
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida            
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia           
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,             
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del              
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla                    
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,              
ecc.;                                                                           
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo              
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;            
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una                
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni             
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base              
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;                                   
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite            
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna e dal 1982 con             
le Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e              
con il Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica                  
dell'Appennino del CNR di Pisa;                                                 
- che la predisposizione della carta geologica alla scala 1:50.000              
sara' realizzata dalla Regione tramite rapporti di convenzione con le           
Universita' ed i rilevatori professionisti che hanno eseguito e                 
diretto i rilevamenti di campagna alla scala 1:10.000;                          
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo               
interesse locale ma anche nazionale;                                            
- che la Regione ha stipulato due convenzioni con il Servizio                   
Geologico nazionale, nell'ambito della Leggi n. 67 del 1988 e n. 305            
del 1989;                                                                       
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette               
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di                 
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello                         
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione            
del progetto;                                                                   
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei           
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato                  
tecnico alle convenzioni stipulate tra Regione Emilia-Romagna e                 
Servizio Geologico nazionale;                                                   
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i                  
rapporti che derivano da proficua collaborazione;                               
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto e soggetti della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di                 
Bologna tramite il Dipartimento di Scienze della terra e                        
geologico-ambientali che accetta, una ricerca finalizzata alla                  
caratterizzazione paleoambientale  e biostratigrafica dei sedimenti             
quaternari della pianura padana e alla preparazione dei campioni di             
roccia nel laboratorio del Dipartimento e al coordinamento                      
scientifico-organizzativo delle analisi eseguite anche da terzi, non            
dipendenti dell'Universita' degli Studi di Bologna.                             
Il docente del Dipartimento di Scienze della terra e                            
geologico-ambientali che partecipa all'esecuzione del suddetto studio           
e' la prof.ssa Maria Luisa Colalongo.                                           
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Coordinamento scientifico di n. 320 analisi paleontologiche e n. 155            
analisi palinologiche e l'esecuzione da parte del Dipartimento di n.            
120 analisi paleontologiche (extracodi e foraminiferi).                         
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata               
massima di un anno.                                                             
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Alla scadenza del rapporto di collaborazione,  la Regione                       
Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Bologna provvedono a              
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,             
individuati rispettivamente nelle persone della prof.ssa Maria Luisa            
Colalongo per l'Universita' e dai dottori Paolo Severi e Raffaele               
Pignone, responsabile del progetto, per la Regione.                             
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base                
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze della terra e                
geologico-ambientali, previa presentazione di regolari fatture, una             
somma di Lire 30.000.000 piu' Lire 6.000.000 per IVA (salvo eventuali           
variazioni di aliquota) somma sostanzialmente rivolta alla copertura            
della spese di laboratorio e di funzionamento.                                  
Detta cifra verra' versata secondo le seguenti modalita':                       
- Lire 15.000.000 + IVA, a seguito di stipula della convenzione e a             
stato di avanzamento della ricerca per il 50%, previa attestazione da           
parte del responsabile del progetto per la Regione;                             
- Lire 15.000.000 + IVA, al completamento della ricerca in oggetto,             
previa attestazione di regolarita' e congruita' dei lavori da parte             
del responsabile del progetto per la Regione.                                   
La somma complessiva sara' utilizzata dall'Universita' di Bologna               
secondo quanto disposto dall'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e           
dal relativo regolamento assunto dal Consiglio di amministrazione               
della stessa Universita'.                                                       
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del                    
Dipartimento durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i              
casi di dolo o colpa grave. Il Dipartimento esonera e comunque tiene            
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a                
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi                 
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio                    
personale dipendente.                                                           
Il Dipartimento da parte sua, e' sollevato da ogni responsabilita'              
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al              
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,                
salvo i casi di dolo o colpa grave.                                             
La Regione esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da                  
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione, il Servizio Geologico nazionale e il Dipartimento hanno             
il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati            
della ricerca oggetto del presente contratto. Nel caso di                       
pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca che preceda            
la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, il Dipartimento si           
impegna a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla                
Regione, al fine di consentirle di verificare l'assenza di                      
informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.                            
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Geologico                
nazionale, i quali utilizzeranno liberamente tutti gli elaborati pur            
nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.                        
Gli analisti ed i responsabili della ricerca pertanto si impegnano a            
non fornire cartografie ed analisi, anche parziali, a terzi senza               
l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e del Sevizio Geologico           
nazionale.                                                                      
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal                 
Servizio Geologico nazionale. Il responsabile della ricerca si                  
impegna a fornire assistenza tecnica durante le fasi di stampa se               
richiesta dalla Regione.                                                        
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione, qualora il Dipartimento non abbia                  
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida                
all'adempimento, notificata per lettera raccomandata al Dipartimento,           
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.                             
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
Il Dipartimento si riserva eventualmente di risolvere il contratto              
nel caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'              
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al Dipartimento per             
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta              
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti C.P.C.           
ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da                  
ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da Presidente del                 
collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli              
stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei              
due contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                        
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per la parti e inappellabili.                                
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive              
modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.               
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26               
ottobre 1972, n. 682, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
Bologna,                                                                        
per LA REGIONE  per L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA                                    
EMILIA-ROMAGNA  IL DIRETTORE                                                    
IL DIRETTORE GENERALE  DEL DIPARTIMENTO DI                                      
AI SISTEMI INFORMATIVI  SCIENZE DELLA TERRA                                     
E TELEMATICA  E GEOLOGICO-AMBIENTALI                                            
Cesare Maioli  P. Luigi Rossi                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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