DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1353
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Scienze della terra e geologico-ambientali dell'Universita' di Bologna per la realizzazione della carta geologica (analisi di laboratorio). Conferimento di incarico ai drr. Bassetti, Calieri, Fusco e Vaiani
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977, n.
32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale", e le
Leggi nazionali 67/88 e 305/89, relative alla cartografia geologica
nazionale;
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di
Scienza della terra e geo-ambientali dell'Universita' degli Studi di
Bologna che, in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante;
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi Informativi e
Telematica, prof. Cesare Maioli, provvedera' a sottoscrivere la
convenzione stessa;
3) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna la somma
di Lire 30.000.000 + Lire 6.000.000 per IVA per complessive Lire
36.000.000 secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione;
4) di conferire ai professionisti Maria Angela Bassetti, Roberta
Calieri, Fabio Fusco e Stefano-Claudio Vaiani l'incarico, la cui
durata e' stabilita in un anno dall'esecutivita' della presente
deliberazione, per l'esecuzione di analisi paleontologiche e
polliniche, con le modalita' e i tempi previsti sul disciplinare
d'incarico allegato e parte integrante della presente;
5) di dare atto che gli incarichi di cui al precedente punto 4) si
configurano quale prestazione resa in rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa da soggetto dichiarante l'esenzione IVA
come previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge 335/95, modificato
dall'art. 59, comma 16, della Legge 449/97;
6) di corrispondere alla dott.ssa Maria Angela Bassetti Lire
16.000.000 al lordo delle ritenuta di legge, piu' Lire 1.216.000
quale quota a carico Regione del contributo previdenziale 12%, per
una somma complessiva di Lire 17.216.000, per l'esecuzione di n. 80
analisi palinologiche;
7) di corrispondere alla dott.ssa Roberta Calieri Lire 7.000.000 al
lordo delle ritenute di legge, piu' Lire 532.000 quale quota a carico
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva
di Lire 7.532.000, per l'esecuzione di n. 100 analisi paleontologiche
(foraminiferi);
8) di corrispondere al dott. Fabio Fusco Lire 15.000.000 al lordo
delle ritenute di legge, piu' Lire 1.140.000 quale quota a carico
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva
di Lire 16.140.000, per l'esecuzione di n. 75 analisi palinologiche;
9) di corrispondere al dott. Stefano-Claudio Vaiani Lire 7.000.000 al
lordo delle ritenute di legge, piu' Lire 532.000 quale quota a carico
Regione del contributo previdenziale 12%, per una somma complessiva
di Lire 7.532.000, per l'esecuzione di n. 100 analisi paleontologiche
(foraminiferi);
la corresponsione delle somme di cui ai punti 6), 7), 8) e 9),
avverra' in tre soluzioni uguali previa presentazione di regolari
note: la prima ad un terzo delle analisi eseguite, previa
sottoscrizione del disciplinare, la seconda ad almeno il 50% delle
analisi eseguite, la terza a lavoro ultimato previo certificato di
regolare esecuzione da parte del Servizio Cartografico e Geologico;
10) di dare atto che l'incarico di cui al punto 4), ha carattere
professionale e quindi non instaura un rapporto di impiego e non
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.
46, comma 5, dello Statuto;
11) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3), 6), 7), 8)
e 9) che precedono, di Lire 84.420.000 IVA compresa, al n. 3732 di
impegno, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della Carta
geologica nazionale in attuazione del programma CARG (Legge 305/89 e
DPCM 8/11/1991) - Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1998, che e' dotato della necessaria disponibilita';
12) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94, il
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera' alla
liquidazione della spesa di cui al punto 11) con propri atti, sulla
base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 5
della convenzione e del punto 9) della presente, previa
certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio Cartografico e
Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro svolto;
(omissis)
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di
Scienze della Terra e geologico-ambientali dell'Universita' di
Bologna per la realizzazione della carta geologica (Analisi di
laboratorio)
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna - c.f. e p.I. n. 80062590379 -
rappresentata dal Direttore generale pro-tempore ai Sistemi
informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene nel
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n.
1353 del 31/7/1998, esecutiva ai sensi di legge;
il Dipartimento di Scienze della terra e geologico-ambientali
dell'Universita' degli Studi di Bologna - c.f. 80007010376, p.I.
01131710376, nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Piermaria
Luigi Rossi, domiciliato per la carica a Bologna in Piazza di Porta
San Donato n. 1, autorizzato con delibera del Consiglio di
Dipartimento in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
premesso:
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare
ad un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad
una conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna e dal 1982 con
le Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e
con il Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino del CNR di Pisa;
- che la predisposizione della carta geologica alla scala 1:50.000
sara' realizzata dalla Regione tramite rapporti di convenzione con le
Universita' ed i rilevatori professionisti che hanno eseguito e
diretto i rilevamenti di campagna alla scala 1:10.000;
- che la cartografia geologica in scala 1:50.000 non ricopre solo
interesse locale ma anche nazionale;
- che la Regione ha stipulato due convenzioni con il Servizio
Geologico nazionale, nell'ambito della Leggi n. 67 del 1988 e n. 305
del 1989;
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione
del progetto;
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato
tecnico alle convenzioni stipulate tra Regione Emilia-Romagna e
Servizio Geologico nazionale;
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di
Bologna tramite il Dipartimento di Scienze della terra e
geologico-ambientali che accetta, una ricerca finalizzata alla
caratterizzazione paleoambientale e biostratigrafica dei sedimenti
quaternari della pianura padana e alla preparazione dei campioni di
roccia nel laboratorio del Dipartimento e al coordinamento
scientifico-organizzativo delle analisi eseguite anche da terzi, non
dipendenti dell'Universita' degli Studi di Bologna.
Il docente del Dipartimento di Scienze della terra e
geologico-ambientali che partecipa all'esecuzione del suddetto studio
e' la prof.ssa Maria Luisa Colalongo.
Art. 2
Programma di lavoro
Coordinamento scientifico di n. 320 analisi paleontologiche e n. 155
analisi palinologiche e l'esecuzione da parte del Dipartimento di n.
120 analisi paleontologiche (extracodi e foraminiferi).
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli studi di Bologna provvedono a
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,
individuati rispettivamente nelle persone della prof.ssa Maria Luisa
Colalongo per l'Universita' e dai dottori Paolo Severi e Raffaele
Pignone, responsabile del progetto, per la Regione.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze della terra e
geologico-ambientali, previa presentazione di regolari fatture, una
somma di Lire 30.000.000 piu' Lire 6.000.000 per IVA (salvo eventuali
variazioni di aliquota) somma sostanzialmente rivolta alla copertura
della spese di laboratorio e di funzionamento.
Detta cifra verra' versata secondo le seguenti modalita':
- Lire 15.000.000 + IVA, a seguito di stipula della convenzione e a
stato di avanzamento della ricerca per il 50%, previa attestazione da
parte del responsabile del progetto per la Regione;
- Lire 15.000.000 + IVA, al completamento della ricerca in oggetto,
previa attestazione di regolarita' e congruita' dei lavori da parte
del responsabile del progetto per la Regione.
La somma complessiva sara' utilizzata dall'Universita' di Bologna
secondo quanto disposto dall'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e
dal relativo regolamento assunto dal Consiglio di amministrazione
della stessa Universita'.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del
Dipartimento durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i
casi di dolo o colpa grave. Il Dipartimento esonera e comunque tiene
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio
personale dipendente.
Il Dipartimento da parte sua, e' sollevato da ogni responsabilita'
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione, il Servizio Geologico nazionale e il Dipartimento hanno
il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati
della ricerca oggetto del presente contratto. Nel caso di
pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca che preceda
la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, il Dipartimento si
impegna a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla
Regione, al fine di consentirle di verificare l'assenza di
informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Geologico
nazionale, i quali utilizzeranno liberamente tutti gli elaborati pur
nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
Gli analisti ed i responsabili della ricerca pertanto si impegnano a
non fornire cartografie ed analisi, anche parziali, a terzi senza
l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e del Sevizio Geologico
nazionale.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal
Servizio Geologico nazionale. Il responsabile della ricerca si
impegna a fornire assistenza tecnica durante le fasi di stampa se
richiesta dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora il Dipartimento non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento, notificata per lettera raccomandata al Dipartimento,
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Il Dipartimento si riserva eventualmente di risolvere il contratto
nel caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al Dipartimento per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti C.P.C.
ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da
ciascuna delle parti e il terzo, che fungera' da Presidente del
collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli
stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei
due contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per la parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26
ottobre 1972, n. 682, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
Bologna,
per LA REGIONE per L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMILIA-ROMAGNA IL DIRETTORE
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DI
AI SISTEMI INFORMATIVI SCIENZE DELLA TERRA
E TELEMATICA E GEOLOGICO-AMBIENTALI
Cesare Maioli P. Luigi Rossi