DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 febbraio 1998, n. 7
Presa d'atto mancanza di opposizioni al Piano comunale per le attivita' estrattive e sua definitiva approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla data del compiuto
deposito non sono state presentate da privati osservazioni od
opposizioni al PAE adottato con propria deliberazione 16/97;
2) di adeguarsi, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95), applicabile al
procedimento approvativo dei PAE per quanto disposto dall'art. 7,
comma 3, della L.R. 17/91, introdotto per effetto di quanto disposto
dall'art. 27 della L.R. 6/95, alle osservazioni formulate dalla
Giunta provinciale, apportando alle norme tecniche di attuazione del
PAE (adottato con propria deliberazione 16/97) le seguenti modifiche
e/o integrazioni predisposte dal geologo dr. Guerzoni:
a) (rif. p. 2 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Art. 6: al comma 3 il secondo periodo "Questi ultimi
dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dai successivi
artt. 13 e 14" e' sostituito da "Quest'ultimo non potra' superare il
quantitativo di 10.000 mc e dovra' essere collocato ed utilizzato
come regolato dai successivi artt. 13 e 14". Sempre all'art. 6 ove (a
fine di pagina 7) e' indicato il volume complessivo "46.500" e'
sostituito da "31.500", all'inizio di p. 8, dopo "volume di scarto:
10.000" e' aggiunto "mc" e "volume per recuperi: 15.000" e'
soppresso;
b) (rif. p. 3 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Dopo l'art. 24 e' inserito l'art. 24 bis recante: "Art.
24 bis - Studio di impatto ambientale La documentazione di progetto
del Piano di coltivazione dovra' essere corredato di un apposito
Studio di impatto ambientale, il quale avra' lo scopo di verificare
attraverso un'analisi multicriteri, se l'intervento in oggetto
risponde agli standard di qualita' ambientale richiesti per le
attivita' estrattive come previsto dal PIAE e prescrivere, al fine di
evitare il deposito in cava di potenziali inquinanti (carburanti, oli
lubrificanti, ecc.): - l'inaccessibilita' del cantiere in particolare
negli orari e nei periodi in cui non si esercita l'attivita' di cava
e comunque quando sia assente il personale sorvegliante; - il divieto
di serbatoi interrati di idrocarburi o di sostanze pericolose; - la
garanzia della perfetta tenuta idraulica degli eventuali stoccaggi
delle acque reflue civili e produttive connesse con l'attivita'
estrattiva e di frantumazione, nonche' le modalita' di allontanamento
delle stesse, con divieto di formazione di specchi d'acqua di
qualsiasi natura in diretto contatto con la falda; - eventuali
campionamenti delle acque delle sorgenti e consegna dei rapporti
sulle analisi con cadenza semestrale; - realizzando come da progetto
fossi di guardia perimetrali al piazzale di cava, tali da raccogliere
ed allontanare le acque di dilavamento superficiale.". Art. 40, comma
3 - dopo "tuttavia nonostante la modesta entita' dell'ambito, si
prevede" "lo studio come previsto dall'art. 44" e' sostituito da "uno
studio di impatto ambientale come gia' previsto dall'art. 24 bis";
c) (rif. p. 4 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Art. 24 E' integrato con un quarto comma recante: "Il
piano di coltivazione dovra' contenere la descrizione tecnica di
massima (modello, potenzialita' lavorativa, rumore, ecc.) e la
localizzazione dell'impianto di lavorazione preesistente. Prima
dell'inizio dell'attivita' di cava vera e propria dovranno ripulirsi
i piazzali dalle attrezzature da smantellare";
d) (rif. p. 5 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Art. 4 - E' aggiunto un secondo comma recante: "Nessuna
attivita' estrattiva e' da sottoporre a piano particolareggiato";
Art. 5 - Il comma 2 e' cosi' riformulato: "La previsione di piano si
puo' ottenere per intervento diretto; nessuna attivita' estrattiva e'
da sottoporre a piano particolareggiato";
e) (rif. p. 7 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Art. 15 in calce e' aggiunto: "l) al fine di evitare
fenomeni di crollo si dovra' procedere dall'alto verso il basso";
f) (rif. p. 8 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) - l'adeguamento all'osservazione risulta da quanto gia'
in precedenza stabilito (vedi lett. b);
g) (rif. p. 9 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Anche in questo caso si e' gia' provveduto (cfr
precedente lett. b) integrando - con l'art. 24 bis - le NTA;
h) (rif. p. 10 del "considerato" della delibera della Giunta
provinciale) Art. 12 - E' aggiunto in calce un quarto comma recante:
"All'inizio dei lavori si dovra' infine procedere al disgaggio dei
massi instabili presenti sul profilo di scavo"; Art. 15 - Viene
aggiunto un secondo comma recante: "Si dovra' inoltre provvedere a
quanto prescritto dal precedente art. 12, comma 4"; Art. 17 - Dopo "I
nuovi fronti di cava devono essere aperti" e prima di "in posizione
defilata..." e' aggiunto: "previo disgaggio dei massi percolanti
presenti sul profilo di scavo";
3) di approvare definitivamente, con le modifiche ed integrazioni
alle NTA di cui al punto 2 del dispositivo, il PAE del Comune di
Riolunato adottato con proprio provvedimento 16/97;
4) di allegare al presente atto il testo delle NTA cosi' come
risultante dalle variazioni apportatevi;
5) di disporre affinche' si provveda agli adempimenti conseguenti al
presente atto, prescritti dalla vigente normativa regionale.