COMUNE DI RIOLUNATO (MODENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 febbraio 1998, n. 7

Presa d'atto mancanza di opposizioni al Piano comunale per le attivita' estrattive e sua definitiva approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla data del compiuto             
deposito non sono state presentate da privati osservazioni od                   
opposizioni al PAE adottato con propria deliberazione 16/97;                    
2) di adeguarsi, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78               
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95), applicabile al                       
procedimento approvativo dei PAE per quanto disposto dall'art. 7,               
comma 3, della L.R. 17/91, introdotto per effetto di quanto disposto            
dall'art. 27 della L.R. 6/95, alle osservazioni formulate dalla                 
Giunta provinciale, apportando alle norme tecniche di attuazione del            
PAE (adottato con propria deliberazione 16/97) le seguenti modifiche            
e/o integrazioni predisposte dal geologo dr. Guerzoni:                          
a) (rif. p. 2 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Art. 6: al comma 3 il secondo periodo "Questi ultimi               
dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dai successivi            
artt. 13 e 14" e' sostituito da "Quest'ultimo non potra' superare il            
quantitativo di 10.000 mc e dovra' essere collocato ed utilizzato               
come regolato dai successivi artt. 13 e 14". Sempre all'art. 6 ove (a           
fine di pagina 7) e' indicato il volume complessivo "46.500" e'                 
sostituito da "31.500", all'inizio di p. 8, dopo "volume di scarto:             
10.000" e' aggiunto "mc" e "volume per recuperi: 15.000" e'                     
soppresso;                                                                      
b) (rif. p. 3 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Dopo l'art. 24 e' inserito l'art. 24 bis recante: "Art.            
24 bis - Studio di impatto ambientale La documentazione di progetto             
del Piano di coltivazione dovra' essere corredato di un apposito                
Studio di impatto ambientale, il quale avra' lo scopo di verificare             
attraverso un'analisi multicriteri, se l'intervento in oggetto                  
risponde agli standard di qualita' ambientale richiesti per le                  
attivita' estrattive come previsto dal PIAE e prescrivere, al fine di           
evitare il deposito in cava di potenziali inquinanti (carburanti, oli           
lubrificanti, ecc.): - l'inaccessibilita' del cantiere in particolare           
negli orari e nei periodi in cui non si esercita l'attivita' di cava            
e comunque quando sia assente il personale sorvegliante; - il divieto           
di serbatoi interrati di idrocarburi o di sostanze pericolose; - la             
garanzia della perfetta tenuta idraulica degli eventuali stoccaggi              
delle acque reflue civili e produttive connesse con l'attivita'                 
estrattiva e di frantumazione, nonche' le modalita' di allontanamento           
delle stesse, con divieto di formazione di specchi d'acqua di                   
qualsiasi natura in diretto contatto con la falda; - eventuali                  
campionamenti delle acque delle sorgenti e consegna dei rapporti                
sulle analisi con cadenza semestrale; - realizzando come da progetto            
fossi di guardia perimetrali al piazzale di cava, tali da raccogliere           
ed allontanare le acque di dilavamento superficiale.". Art. 40, comma           
3 - dopo "tuttavia nonostante la modesta entita' dell'ambito, si                
prevede" "lo studio come previsto dall'art. 44" e' sostituito da "uno           
studio di impatto ambientale come gia' previsto dall'art. 24 bis";              
c) (rif. p. 4 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Art. 24 E' integrato con un quarto comma recante: "Il              
piano di coltivazione dovra' contenere la descrizione tecnica di                
massima (modello, potenzialita' lavorativa, rumore, ecc.) e la                  
localizzazione dell'impianto di lavorazione preesistente. Prima                 
dell'inizio dell'attivita' di cava vera e propria dovranno ripulirsi            
i piazzali dalle attrezzature da smantellare";                                  
d) (rif. p. 5 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Art. 4 - E' aggiunto un secondo comma recante: "Nessuna            
attivita' estrattiva e' da sottoporre a piano particolareggiato";               
Art. 5 - Il comma 2 e' cosi' riformulato: "La previsione di piano si            
puo' ottenere per intervento diretto; nessuna attivita' estrattiva e'           
da sottoporre a piano particolareggiato";                                       
e) (rif. p. 7 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Art. 15 in calce e' aggiunto: "l) al fine di evitare               
fenomeni di crollo si dovra' procedere dall'alto verso il basso";               
f) (rif. p. 8 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) - l'adeguamento all'osservazione risulta da quanto gia'            
in precedenza stabilito (vedi lett. b);                                         
g) (rif. p. 9 del "considerato" della delibera della Giunta                     
provinciale) Anche in questo caso si e' gia' provveduto (cfr                    
precedente lett. b) integrando - con l'art. 24 bis - le NTA;                    
h) (rif. p. 10 del "considerato" della delibera della Giunta                    
provinciale) Art. 12 - E' aggiunto in calce un quarto comma recante:            
"All'inizio dei lavori si dovra' infine procedere al disgaggio dei              
massi instabili presenti sul profilo di scavo"; Art. 15 - Viene                 
aggiunto un secondo comma recante: "Si dovra' inoltre provvedere a              
quanto prescritto dal precedente art. 12, comma 4"; Art. 17 - Dopo "I           
nuovi fronti di cava devono essere aperti" e prima di "in posizione             
defilata..." e' aggiunto: "previo disgaggio dei massi percolanti                
presenti sul profilo di scavo";                                                 
3) di approvare definitivamente, con le modifiche ed integrazioni               
alle NTA di cui al punto 2 del dispositivo, il PAE del Comune di                
Riolunato adottato con proprio provvedimento 16/97;                             
4) di allegare al presente atto il testo delle NTA cosi' come                   
risultante dalle variazioni apportatevi;                                        
5) di disporre affinche' si provveda agli adempimenti conseguenti al            
presente atto, prescritti dalla vigente normativa regionale.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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