DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1998, n. 1629
Localizzazione degli interventi programmati con delibera di Consiglio regionale 22 gennaio 1998, n. 820 (Programmi di recupero urbano finanziati coi fondi di cui al DM 7 aprile 1997) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha istituito
i Programmi di recupero urbano;
visto il DM 7 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 15 maggio 1997, con cui il Ministero dei Lavori pubblici ha
ripartito fra le Ragioni la somma di Lire 800 miliardi stanziati
dall'art. 2, comma 63, lettera d) della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, attribuendo alla Regione Emilia-Romagna la somma di Lire
42.095.200.000, da destinare ai Programmi di recupero urbano;
vista la delibera del Consiglio ragionale 22 gennaio 1998, n. 820,
che ha stabilito i criteri di programmazione e le procedure di
selezione dei Programmi di recupero urbano, fissando in 90 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa, avvenuta il 25 febbraio
1998, la scadenza entro la quale i Comuni potevano presentare alla
Regione le proprie proposte;
preso atto che alla scadenza di cui sopra risultavano pervenute al
competente Assessorato ai Programmi d'area e Qualita' edilizia 28
richieste di contributo ai sensi della suddetta delibera, come
risulta dall'elenco di cui alla Tabella 1 dell'Allegato "A" alla
presente deliberazione;
considerato che sette delle richieste pervenute sono risultate non
ammissibili in fase istruttoria, in quanto non conformi alle
finalita' e agli obiettivi dei Programmi di recupero urbano ovvero
alle caratteristiche e ai contenuti che li caratterizzano, cosi' come
espressamente indicato ai punti 2) e 3) dell'Allegato "A" alla
delibera del Consiglio regionale 820/98;
ritenuto per i motivi suddetti di non ammettere al contributo le
richieste presentate dai Comuni di Lugo (RA), Lugagnano Val d'Arda
(PC), Castel San Giovanni (PC), Campagnola Emilia (RE), Castelvetro
Piacentino (PC), relativamente al "PEEP capoluogo", e Gragnano
Trebbiense (PC);
ritenuto inoltre necessario, dato il numero delle domande pervenute e
ritenute ammissibili, e vista l'entita' dei finanziamenti richiesti,
che ammontano complessivamente a Lire 267.931.000.000, ripartire i
fondi disponibili, attribuendo anche contributi parziali, nel
rispetto dei criteri di priorita' fissati nella citata delibera
820/98 al punto 7) dell'Allegato "A";
dato atto della graduatoria di cui alla Tabella 2 dell'Allegato "A"
alla presente deliberazione, redatta sulla basa della valutazione del
merito tecnico e dei criteri di priorita' gia' menzionati, in base ai
quali sono ritenuti in priorita' 1) i Programmi di recupero urbano
ricompresi nei Programmi speciali d'area individuati in base alla
L.R. 30/96 e in priorita' 2) gli interventi gia' presentati ma non
finanziati nei Programmi di recupero urbano di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 2966 dal 25 novembre 1996, non essendosi dato il
caso di programmi in priorita' 3), salvo quelli gia' rientranti nella
precedenti categorie di priorita';
dato atto che il Nucleo di valutazione, istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 1055 del 24 novembre 1994,
riunitosi il 30 giugno 1998 per esaminare i risultati
dell'istruttoria tecnica sui Programmi di recupero urbano di cui alla
delibera del Consiglio regionale 820/98, nel prendere atto della
graduatoria di merito fra le proposte pervenute, si e' espresso a
favore di un riparto delle risorse disponibili fre le proposte
situate nelle condizioni di priorita' 1 e 2 integrandole,
limitatamente ai programmi posti in priorita' 1, con gli stanziamenti
previsti a bilancio regionale per i Programmi speciali d'area di cui
alla L.R. 30/96; per quanto attiene i programmi posti in priorita' 2
si e' ritenuto di proporzionare l'entita' del contributo, non tanto
ad una quota percentuale fissa rispetto al finanziamento richiesto,
quanto alla effettiva possibilita' di dare attuazione a stralci
omogenei o a singoli interventi significativi, relazionati alla
specificita' dei singoli programmi; si da' atto altresi' che i
programmi non finanziati con il presente atto per la limitatezza
delle risorse finanziarie sono stati tuttavia valutati conformi ai
requisiti del bando;
dato atto infine del rispetto della quota massima fissata dall'art. 2
del DM 7 aprile 1997 nel 25% delle risorse disponibili, da destinare,
secondo le modalita' previste dall'art. 9 della Legge 493/93, alla
realizzazione di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo a
lavoratori dipendenti al fine di garantire la mobilita';
ritenuto di dover stabilire, al fini dell'attuazione degli
interventi, le procedure descritte nell'Allegato "B", che e' parte
integrante della presente deliberazione;
dato atto dal parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Programmi edilizi, arch. Piero Orlandi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2551/94;
dato atto dal parere favoravole espresso dal Direttore generale
dell'Area Programmazione - Pianificazione urbanistica dott. Roberto
Raffaelli, in merito alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area e Qualita' edilizia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto dell'elenco delle richieste pervenute dai Comuni
di cui alla Tabella 1 dell'Allegato "A", parte integrante della
presente deliberazione;
2) di approvare la localizzazione dei Programmi di recupero urbano e
l'entita' dei finanziamenti assegnati fino all'esaurimento dei fondi
attribuiti alla Regione Emilia-Romagna in base al DM 7 aprile 1997,
come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato "A";
3) di dare atto che la quota complessiva di fondi di edilizia
agevolata per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione a
lavoratori dipendenti e' inferiore al 25% delle risorse disponibili
in ottemperanza all'art. 2 del DM 7 aprile 1997;
4) di approvare, ai fini dell'attuazione degli interventi e
all'effettiva erogazione dei finanziamenti, le procedure di cui
all'Allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
5) di attribuire, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, L.R. n. 41 e del
punto 4.1 della delibera di Giunta regionale 2541/95, al Direttore
generale dell'Area Programmazione - Pianificazione urbanistica
l'autorizzazione ad effettuare, nell'ambito delle procedure di
attuazione di cui al punto 4), una piu' dettagliata localizzazione
degli interventi e ad approvare eventuali variazioni quantitative,
finanziarie e tipologiche dei programmi localizzati, nonche' ad
eseguire le necessarie correzione di meri errori materiali nella
localizzazione dei programmi;
6) di dare atto che gli Allegati "A" e "B" sono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
8) di trasmettere al CER la presente deliberazione.
ALLEGATO "A"
TABELLA 1
Finanziamento n. localizzazione richiestoprogr. Comune
programma (in milioni)
1) Casalecchio
di Reno (BO) San Biagio 16.000
2) Cesena ex Zuccherificio 9.975
3) Rimini Via Pascoli 8.963
4) Forli' ex Orsi Mangelli 12.025
5) Comacchio (FE) Centro storico 51.736
6) Lugo (RA) ex ENEL (*)
7) Salsomaggiore
Terme (PR) Una porta per la citta' 7.403
8) Ferrara ex ATAM - Foro Boario ex ghetto 12.460
9) Lugagnano Val d'Arda (PC) PEEP capoluogo (*)
10) Fiorenzuola d'Arda (PC) Fiorenzuola d'Arda (*)
11) Alseno (PC) Chiaravalle della Colomba 4.490
12) Castel San Giovanni (PC) San Bernardino (*)
13) Modena Fascia ferroviaria quadrante nord 18.597
14) Sasso Marconi (BO) Colle Ameno 1.862
15) Fidenza (PR) Fidenza Zona 4 9.266
16) Piacenza Piacenza x Piacenza PC2 4.822
17) Ravenna Darsena di citta' 12.959
18) Campagnola Emilia (RE) Centro storico (*)
19) Reggio Emilia Area ex Locatelli 6.185
20) Reggio Emilia Quartiere Stranieri 5.807
21) Collecchio (PR) Aree centrali del capoluogo 2.951
22) Parma Piazzale San Francesco 14.959
23) Montegridolfo (RN) Centro storico 966
24) Bologna Ambiti vari capoluogo 54.495
25) Medicina (BO) Maggio 1998 9.100
26) Castelvetro Piacentino (PC) PEEP capoluogo (*)
27) Castelvetro Piacentino (PC) ex Chimoil 2.910
28) Gragnano Trebbiense (PC) PEEP (*)
Totale 267.931
(*) Non conforme ai requisiti del bando
(segue Tabella)
ALLEGATO "B"
Procedure di attuazione dei Programmi di recupero urbano di cui alla
delibera 820/98
I Comuni proponenti i programmi, che nella Tabella 2 dell'Allegato
"A" risultano assegnatari di contributo a valere sui fondi di cui al
DM 7 aprile 1997, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
debbono approvare l'impegnativa di programma, secondo lo schema
predisposto dalla Direzione generale Programmazione e Pianificazione
urbanistica e pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale n. 4 del
15 gennaio 1997 e trasmetterla, debitamente sottoscritta dal
rappresentante del Comune e dai soggetti attuatori intaressati, al
Servizio Programmi edilizi presso la medesima Direzione generale,
Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna.
Dato il carattere parziale del contributo regionale, i Comuni
proponenti potranno, contestualmente alla redazione dell'impegnativa
di programma, proporre la rimodulazione dell'intervento proposto in
base alle risorse attribuite, aggiornando la relativa documentazione,
con particolare riferimento alla relazione tecnico-finanziazia e allo
schema di convenzione di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo 6)
dell'Allegato "A" alla delibera 820/98, con facolta' per i soggetti
attuatori di integrare il piano finanziario con ulteriori risorse
proprie, ai fini della realizzazione degli interventi programmati.
Per i programmi ricompresi nei Programmi speciali d'area individuati
in base alla L.R. 30/96, dovra' essere allegata all'impegnativa di
programma documentazione comprovante che gli interventi di cui si
prevede il finanziamento rientrano tra quelli inseriti nel relativo
accordo di programma.Il Direttore generale dell'Area Programmazione -
Pianificazione urbanistica, verificata la conformita' degli atti
inseriti nell'impegnativa di programma, e preso atto di eventuali
variazioni quantitative, finanziarie e tipologie dei programmi
localizzati a seguito della rimodulazione, provvedera' alla
individuazione definitiva degli interventi e dei relativi soggetti
attuatori con propria determinazione, dalla cui pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione decorreranno i termini attuativi
degli interventi: entro i successivi 10 mesi gli interventi
finanziati dovranno pervenire, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della
Legge 179/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di
inizio lavori, pena la decadenza del beneficio. Per i programmi
ricompresi nei Programmi d'area e cofinanziati con i fondi stanziati
dal bilancio regionale i dieci mesi di tempo per pervenire alla data
di inizio lavori decorrono dalla approvazione dell'accordo di
programma, a partire cioe' da quando il Programma d'area sottoscritto
dalle parti interessate sara' approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale o, in presenza di varianti urbanistiche, del
Presidente della Giunta provinciale.
L'eventuale accordo di programma stipulato tra Comune, Regione ed
altre Amministrazioni pubbliche per l'attuazione del Programma di
recupero urbano in variante agli strumenti urbanistici deve
esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini per
l'avvio dei lavori comporta l'automatica inefficacia dell'eventuale
variante alle previsioni degli strumenti vigenti, prevista
dall'accordo stesso.
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalle presenti
procedure, si applicano le norme vigenti in materia di edilizia
residenziale pubblica e in particolare, in attuazione della Legge 5
agosto 1978, n. 457, la deliberazione della Giunta regionale 17
luglio 1996, n. 1663.