REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998, n. 1546

Indirizzi alle Province per il coordinamento della disciplina dell'esercizio venatorio. Stagione 1998/99 - Leggi regionali 30/97 e 16/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione            
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria";              
vista la direttiva del Consiglio 79/409/CEE, ed in particolare l'art.           
9, comma 1, lett. a), in base al quale gli Stati membri possono                 
derogare a quanto previsto dagli articoli precedenti della direttiva            
medesima, al fine di prevenire gravi danni alle colture;                        
visto il Dlgs 4 giugno 1997, n. 143, in base al quale sono state                
conferite alle Regioni tutte le funzioni gia' esercitate dallo Stato            
in materia, fra l'altro, di caccia, ad eccezione di quelle                      
espressamente indicate all'art. 2, e cioe' le specie, cacciabili ai             
sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 157/92;                                
rilevato che il regime di deroga di cui all'art. 9 si presta soltanto           
ad applicazioni concrete e puntuali subordinate al rigoroso rispetto            
di precise esigenze e situazioni specifiche di carattere locale;                
vista la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 "Integrazione alla L.R. 15                  
febbraio 1994, n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna                 
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria";                          
vista la L.R. 16 giugno 1998, n. 16 "Definizione del calendario                 
venatorio regionale per la stagione 1998/99" la quale all'art. 1,               
comma 1, prevede che "ai fini della tutela della fauna selvatica e              
delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna           
e' sottoposto a regime di caccia programmata, sulla base della                  
vigente normativa nazionale e regionale .....";                                 
considerato che, in base alla vigente L.R. 30/97, le Province, al               
solo fine di prevenire e contenere i danni alle produzioni agricole,            
possono consentire, la caccia allo storno, al passero, alla passera             
mattugia ed alla taccola secondo le prescrizioni e le limitazioni               
specificate all'art. 1 della legge regionale medesima;                          
valutata l'opportunita' di coordinare l'attivita' delle Province                
nella disciplina dell'esercizio venatorio, al fine di uniformare                
l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva                  
comunitaria piu' volte citata e della L.R. 30/97, ferma restando la             
valutazione delle specifiche situazioni locali, viste anche le                  
esigenze rappresentate da alcune Province;                                      
vista la propria deliberazione n. 2541 in data 4/7/1995, esecutiva;             
vista la propria deliberazione n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva            
ai sensi di legge;                                                              
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, Rocco Bagnato e dal Direttore            
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito, rispettivamente,           
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;a maggioranza dei presenti           
e con il voto contrario dell'Assessore Borghi                                   
delibera:                                                                       
1) di approvare, ai fini del coordinamento espresso in premessa al              
presente atto, i seguenti indirizzi per le Province:                            
a) le Province che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/97, vogliano             
consentire, per prevenire e contenere i danni all'agricoltura, la               
caccia in deroga alle specie ivi indicate, devono accertare, mediante           
la valutazione delle specifiche situazioni locali, la sussistenza dei           
presupposti necessari, nel rispetto delle previsioni della legge                
regionale medesima;                                                             
b) le Province sono tenute ad inviare tempestivamente alla Regione              
copia degli atti eventualmente adottati;                                        
2) di pubblicare i presenti indirizzi sul Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina