DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998, n. 1544
Approvazione nuovo statuto IPAB "Istituto Giovanni XXIII" di Bologna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza con
cui il Commissario dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIIV" e dell'annessa
"Opera mendicanti", aventi sede in Bologna, chiede che la Regione
Emilia-Romagna approvi il nuovo statuto della prima di dette IPAB,
deliberato dal cessato Consiglio di amministrazione con atto n. 329
del 5 maggio 1998 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo statuto
Istituto Giovanni XXIII (modifica della deliberazione n. 123 del 19
febbraio 1998)";
dato atto che la citata deliberazione 329/98 e' stata pubblicata
senza seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale;
dato atto che:
a) con deliberazione n. 123 del 19 febbraio 1998, l'Amministrazione
dell'IPAB in oggetto ha determinato di adottare un nuovo statuto per
la regolamentazione dell'Istituto Giovanni XXIII, a sostituzione di
quello vigente approvato con decreto del Presidente della Giunta
della Regione Emilia-Romagna n. 596 del 21 maggio 1993; l'adozione
del nuovo statuto risultava soprattutto stimolata dall'esigenza di
adeguare l'ordinamento e l'organizzazione dell'IPAB alle disposizioni
di cui al DLgs 29/93, nonche' di dotare l'ente stesso di strumenti
operativi idonei al perseguimento di obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita' e trasparenza;
b) la citata deliberazione e' stata trasmessa al Comune di Bologna
per il parere di cui all'art. 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
nell'occasione, l'Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi ha
ritenuto di richiedere anche il parere della Provincia di Bologna,
non obbligatorio ai sensi della citata normativa, stante il bacino
d'utenza dell'IPAB;
c) gli Enti locali suindicati hanno espresso rispettivamente "parere
di massima favorevole" e "parere favorevole" allo statuto di cui
trattasi, attraverso atti irrituali in quanto adottati dal rispettivi
Consigli anziche' dalle rispettive Giunte, come previsto dall'art.
35 della Legge 142/90;
d) l'Amministrazione interessata ha tuttavia ritenuto di prendere
atto dei pareri sopracitati e con successiva deliberazione n. 329
adottata nella seduta del 5 maggio 1998 ha rideliberato un nuovo
testo statutario che coglie alcune delle proposte effettuate dal
Consiglio comunale di Bologna nelle premesse della deliberazione odg
n. 110 del 20 aprile 1998;
dato atto che quest'ultimo testo statutario, come quello
precedentemente deliberato con la citata deliberazione n. 123,
ridefinisce le competenze ed il modo di operare del Consiglio di
amministrazione alla luce del DLgs 29/93 e si differenzia da quello
vigente anche per quanto riguarda in particolare l'indicazione delle
finalita', la definizione della figura e delle funzioni dei soci,
l'istituzione di un organo di revisione economico-finanziaria,
nonche' le modalita' di organizzazione delle strutture operative
dell'ente;
ritenuto che le disposizioni del nuovo statuto rispondano
all'obiettivo fondamentale di separare le funzione di
programmazione-verifica e le funzioni gestionali, ma contengano
disposizioni che necessitano di integrazioni e di modifiche
sostanziali e formali;
vista la nota prot. n. 29583/SOC in data 30 luglio 1998, con cui
l'Assessorato alle Politiche sociali, educative e familiari, Qualita'
urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali segnala al Commissario
dell'IPAB in oggetto i punti dello statuto che dovrebbero essere
modificati ed integrati;
vista la nota prot. n. 9046 del 30 luglio 1998, con cui il suindicato
Commissario comunica "che nulla osta da parte della scrivente
Amministrazione all'adozione del nuovo statuto dell'IPAB cosi' come
da voi modificato avvalendovi della Legge 6972/1890", anche in
relazione al fatto che cio' consentira' l'applicazione dei principi
di cui al DLgs 29/93, non piu' rinviabile;
ritenuto che, per facilita' di lettura, debba essere riportato qui di
seguito l'intero testo dello statuto dell'IPAB in oggetto quale
risultante dalla citata deliberazione 329/98 e dalle modifiche
comunicate al Commissario dell'IPAB con la citata nota prot. n.
29583.
Statuto dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIII"
Art. 1
Denominazione ed origini
1. L'IPAB Istituto Giovanni XXIII (d'ora in poi: Istituto) ha sede
legale in Bologna. Esso risulta dalla fusione, approvata con decreto
del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 11 dicembre
1989, n. 832, dell'Istituto di cura e riposo Giovanni XXIII, sorto
nel 1860 con la denominazione di "Regio Ricovero di mendicita'
Vittorio Emanuele II", con i seguenti enti:
a) Ospizio dei vecchi settuagenari di San Giuseppe, fondato da
Antonio Bondi nel 1642;
b) Eredita' Mattei, istituita da Cesare Mattei nel 1896;
c) Patrimonio ex gesuitico, di cui al decreto del Governatore delle
Romagne in data 20 novembre 1859;
d) Eredita' Ferrarini, istituita da Luigi Ferrarini nel 1879;
e) Eredita' Zamboni, istituita da Francesco Zamboni nel 1866.
Art. 2
Finalita'
1. L'Istituto eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in
favore di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
residenti nel comune di Bologna e, secondariamente, nel territorio
provinciale, nel pieno rispetto della dignita', dell'autonomia e
della riservatezza personale e tenendo conto di criteri di efficienza
ed efficacia.
2. Allo scopo di contribuire alla realizzazione di un sistema
integrato di servizi, l'ente esplica la propria attivita' nell'ambito
delle linee programmatiche della Regione Emilia-Romagna e degli
indirizzi di politica assistenziale del Comune di Bologna e della
Provincia di Bologna e secondo quanto previsto dagli accordi di
programma di cui alla normativa vigente. L'Istituto puo' concludere
accordi e convenzioni con altre IPAB operanti nel territorio
regionale, con altri Enti pubblici, con le organizzazioni di
volontariato e con altre organizzazioni non lucrative.
3. L'Istituto puo' porre in essere ogni iniziativa funzionale agli
scopi indicati dal primo comma del presente articolo, ivi compresa la
scelta di autonomi modelli organizzativi idonei all'espletamento di
forme di gestione a carattere sperimentale.
Art. 3
Prestazioni
1. Il Consiglio di amministrazione determina, con apposito
regolamento che assume anche la funzione di carta dei servizi, i
criteri che disciplinano la fruizione delle prestazioni, le modalita'
di accesso e di dimissione e le piu' generali disposizioni regolanti
l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi, nonche' i diritti, la
partecipazione e l'informazione all'utenza.
Art. 4
Risorse e patrimonio
1. L'Istituto utilizza e finalizza al raggiungimento degli scopi
istituzionali il proprio patrimonio e le risorse di cui dispone.
2. Sono, in particolare, finalizzate alla realizzazione dei predetti
scopi le risorse di origine pubblica o privata, sia acquisite in
qualita' di corrispettivo per servizi e prestazioni rese agli utenti,
sia derivanti da specifici finanziamenti erogati in base a
disposizioni normative statali e regionali o dalle rendite del
proprio patrimonio nonche' dalle quote versate dai soci di cui
all'art. 11 e da liberalita' disposte a favore dell'Istituto.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di revisione economica-finanziaria.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri -
individuati fra persone in possesso di professionalita' e/o concrete
esperienze che abbiano attinenza con le finalita' e le
caratteristiche dell'Istituto - di cui tre nominati dal Comune di
Bologna, uno dalla Provincia di Bologna ed uno eletto fra i propri
componenti dall'Assemblea dei soci dell'Istituto qualora il numero
dei soci aventi diritto al voto ed effettivamente votanti non sia
inferiore a cinquanta; in caso contrario, quest'ultima nomina viene
attribuita alla Provincia di Bologna.
2. I consiglieri nominati dal Comune e dalla Provincia di Bologna
scadono dal mandato in coincidenza con la scadenza degli organi che
li hanno nominati. Il consigliere eletto dall'Assemblea dei soci
scade dal mandato contemporaneamente al consigliere di nomina
provinciale.
3. I consiglieri non possono ricoprire piu' di due mandati
consecutivi.
4. Sono da considerarsi decaduti di diritto i membri che, senza
giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del
Consiglio di amministrazione. La pronuncia di decadenza viene
adottata dal Consiglio stesso nella seduta successiva a quella in cui
si e' verificata l'ultima assenza.
Art. 7
Modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si insedia dietro convocazione del
Presidente uscente entro dieci giorni dal ricevimento del
provvedimento costitutivo del Consiglio stesso. Nella seduta di
insediamento, presieduta dal Consigliere anziano, vengono eletti il
Presidente ed il Vice Presidente, che assume le funzioni vicarie in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.
2. Le sedute ordinarie del Consiglio hanno luogo di norma una volta
al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per
l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio
preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre quando
lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente,
sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti. In
quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro
sette giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto -
indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da
trattare - che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno
cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di
urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della
seduta.
4. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare su argomenti non
compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e
nessuno si oppone.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza
la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti il Consiglio;
il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso
dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la
menzione nel verbale.
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore,
con funzioni anche di segretario verbalizzante. Il Presidente del
Consiglio di amministrazione puo' invitare alle sedute chiunque per
chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.
7. Il Consiglio di amministrazione adottera' un apposito regolamento
per disciplinare ulteriori modalita' di funzionamento non previste
dal presente articolo.
Art. 8
Deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza
assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le
modificazioni statutarie nonche' l'elezione del Presidente e del Vice
Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della
maggioranza dei componenti. Per validita' della seduta non e'
computato chi, avendovi interesse, non puo' prendere parte alla
deliberazione.
2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno
sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti
persone.
3. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi
dal Direttore e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la
riunione e dai Consiglieri intervenuti. Ciascun Consigliere ha
diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni
di voto da lui addotte.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere
corredata da parere in ordine alla regolarita' tecnica, contabile e
di legittimita' da parte delle figure apicali delle aree interessate
all'atto deliberativo. Il testo dei pareri e' inserito nella
deliberazione.
5. Tutti coloro che vi hanno interesse hanno diritto di ottenere a
proprie spese copia degli atti deliberativi soggetti a pubblicazione
a norma di legge; un apposito regolamento disciplina le modalita' di
accesso agli altri atti ed i limiti posti a tutela della riservatezza
delle persone interessate e degli interessi dell'Istituto.
Art. 9
Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo cui compete
l'individuazione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da
attuare nel pieno rispetto degli indirizzi di cui agli artt. 2 e 17.
2. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta,
contestualmente al bilancio annuale da adottarsi nei termini e nei
modi di legge, un bilancio di previsione pluriennale della durata di
tre esercizi, che ha esclusivamente carattere programmatorio e che
indica le linee di indirizzo di medio periodo. Entro sessanta giorni
dall'intervenuta esecutivita' del bilancio di previsione annuale, il
Consiglio definisce nei particolari il piano di gestione in ordine a:
a) contenuti specifici in ordine alle caratteristiche tecniche ed
economiche delle prestazioni e dei servizi da erogare;
b) determinazione specifica degli standard di qualita'
nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi;
c) determinazione particolareggiata del programma annuale degli
investimenti per la manutenzione, l'aggiornamento e la
modernizzazione delle strutture strumentali, in un concreto contesto
di disponibilita' finanziarie e patrimoniali;
d) determinazione degli indirizzi e dei criteri generali in ordine ai
compiti da rimettere alla responsabilita' del Direttore i cui limiti,
poteri e competenze troveranno specifico richiamo nel "Regolamento
interno all'Amministrazione";
e) determinazione particolareggiata della retta in base alle
specifiche norme regionali sulla sua composizione;
f) informativa all'utenza e alle sue rappresentanze in ordine alla
gestione e quindi alla consistenza della retta.
3. Il Consiglio di amministrazione verifica periodicamente la
conformita' della gestione alle previsioni del piano-programma
annuale, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di
gestione. Qualora siano rilevati significativi scostamenti o
irregolarita', il Consiglio di amministrazione impartisce apposite
direttive ed adotta i necessari provvedimenti.
4. Al Consiglio di amministrazione sono riservate le determinazioni
che riguardano l'approvazione delle modifiche statutarie, dei
regolamenti, dei bilanci e delle relative variazioni, dei conti
consuntivi, della pianta organica e delle sue modificazioni, nonche'
i criteri per la determinazione della misura delle rette e dei
corrispettivi dovuti all'Istituto per prestazioni e servizi.
5. Spettano, inoltre, al Consiglio di amministrazione la stipulazione
delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, secondo comma
del presente statuto; l'autorizzazione alla contrazione di mutui ed
alle spese che impegnino piu' esercizi; gli atti di disposizione
degli immobili di proprieta' dell'Istituto.
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Direttore
e dei rappresentanti dell'Istituto presso altri soggetti pubblici o
privati.
7. Le funzioni non espressamente riservate ad altro organo
dell'Istituto spettano al Consiglio di amministrazione.
Art. 10
Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di
amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e sovrintende
all'esecuzione degli atti del Consiglio di amministrazione e al
regolare funzionamento dell'Istituto.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per le riunioni
previste dal quinto comma del successivo art. 11.
4. In caso di necessita' ed urgenza il Presidente provvede
all'adozione degli atti riservati al Consiglio di amministrazione del
quale non sia possibile la rituale convocazione. In questi casi, il
provvedimento e' presentato al Consiglio di amministrazione per la
ratifica nella seduta immediatamente successiva. Il regolamento
interno di amministrazione disciplinera' le fattispecie da
considerarsi casi di necessita' e d'urgenza.
Art. 11
Soci e loro assemblea
1. Sono soci dell'Istituto le persone e gli enti interessati a
partecipare all'Organo assembleare per contribuire al funzionamento
dell'Istituto stesso attraverso le funzioni di cui al quinto comma
del presente articolo; i soci sono tenuti a versare la quota il cui
ammontare e' stabilito di anno in anno dal Consiglio di
amministrazione.
2. La qualifica di socio e' incompatibile con lo stato di dipendente,
di fornitore di beni e servizi, di aggiudicatario di opere
dell'Istituto o componente del Collegio dei revisori dei conti
dell'Istituto.
3. L'apposito regolamento definisce le modalita' per il conseguimento
della qualifica di socio ed i criteri per la determinazione della
quota associativa, che debbono essere tali da favorire la massima
partecipazione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente definisce inoltre le
modalita' di convocazione e funzionamento dell'Assemblea, che e'
validamente costituita anche in prima convocazione qualunque sia il
numero dei presenti, tranne che per l'elezione dei rappresentanti nel
Consiglio di amministrazione e nell'Organo di revisione
economico-finanziaria.
5. L'Assemblea dei soci e' convocata almeno una volta l'anno per
l'esposizione, da parte del Presidente dell'Istituto, della relazione
annessa al rendiconto annuale; e' inoltre convocata per l'elezione
dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e
nell'Organo di revisione economico-finanziaria, nonche' per
l'espressione di parere sulle modifiche statutarie e sulle modifiche
del regolamento di cui al presente articolo.
6. Possono partecipare alla votazione per le elezioni di cui al comma
precedente soltanto i soci che abbiano regolarmente versato la loro
quota per l'anno in corso e per l'anno precedente.
Art. 12
Indennita'
1. Al Presidente e' corrisposta un'indennita' di carica, determinata
dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al 50% di
quanto previsto per il Sindaco del Comune di Bologna.
2. Al Vice Presidente spetta un'indennita' pari al 75% di quella
spettante al Presidente. A ciascuno dei restanti membri del Consiglio
di amministrazione e' attribuita un'indennita' pari al 40% di quanto
fissato per il Presidente.
3. Il Consiglio puo' stipulare polizze assicurative a copertura della
responsabilita' civile per fatti relativi al mandato.
Art. 13
Comitati consultivi misti
1. I Comitati consultivi misti svolgono funzioni consultive e di
proposta e sono costituiti presso ciascuna struttura dell'Istituto
secondo quanto disposto da un regolamento adottato dal Consiglio di
amministrazione.
2. Ai rappresentanti dei Comitati consultivi misti e' riconosciuto,
per lo svolgimento delle proprie funzioni, il diritto di accesso agli
atti e documenti dell'Istituto, con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al quinto comma dell'art. 8.
Art. 14
Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale
1. L'Istituto organizza i propri uffici ed i propri servizi in
conformita' ai principi sanciti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e nel rispetto dei criteri generali
individuati dal Consiglio di amministrazione, assicurando, in
particolare, l'articolazione degli uffici e dei servizi secondo
criteri di omogeneita' per compiti e funzioni svolte, di chiara
identificazione dei responsabili, di orientamento ad una gestione
efficiente ed efficace.
2. Un apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione
detta le norme riguardanti l'assunzione del personale, la disciplina
degli elementi del rapporto di lavoro non rimessi alla contrattazione
collettiva, i diritti, i doveri e le mansioni del personale, nonche'
la verifica dei carichi di lavoro.
Art. 15
Direttore
1. Al Direttore, il cui incarico ha di norma durata non superiore a
quella del Consiglio di amministrazione che lo nomina, e' attribuita
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, in
esecuzione degli obiettivi e dei programmi delineati dal Consiglio di
amministrazione anche attraverso il piano-programma di mandato. Il
Direttore provvede inoltre alla predisposizione degli atti e delle
delibere, ivi comprese le proposte del bilancio di previsione e del
bilancio consuntivo, ne cura la relativa documentazione e, in
generale, assicura la necessaria istruttoria di quanto concerne
l'attivita' deliberativa del Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore, entro i limiti dettati dal piano-programma, pone in
essere atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, dispone di
autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e
strumentali e di controllo, sovrintende e coordina le attivita' dei
dirigenti ed assicura il regolare funzionamento degli uffici e dei
servizi.
3. Il Direttore formula proposte al Consiglio di amministrazione in
ordine all'elaborazione del piano-programma e predispone annualmente
una relazione generale sui risultati della gestione dell'Istituto.
Tale documento viene, quindi, sottoposto all'approvazione del
Consiglio di amministrazione per la valutazione dei risultati e della
conformita' della gestione ai programmi preventivamente stabiliti.
4. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di
amministrazione, assumendo le funzioni di Segretario.
Art. 16
Dirigenti
1. I dirigenti, nell'ambito dei rispettivi servizi e in conformita'
ai criteri formulati dal piano-programma e alle direttive impartite
dal Direttore, provvedono alla gestione dei servizi e dei compiti
loro assegnati ponendo in essere gli atti conseguenti anche a
rilevanza esterna e sovrintendendo al relativo personale, secondo la
normativa regolamentare.
Art. 17
Metodologie operative
1. L'Istituto impronta il proprio modo di operare a criteri di
efficacia, efficienza, economicita', trasparenza ed imparzialita',
avvalendosi a tal fine anche di idonei strumenti di controllo di
gestione e di valutazione di qualita', nonche' di relazione con
l'utenza e con il pubblico.
Art. 18
Ordinamento contabile e finanziario
1. L'Istituto adegua la disciplina del bilancio e della gestione
economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni
contenute nelle vigenti disposizioni di legge riguardanti le IPAB
attraverso l'adozione di un apposito regolamento da parte del
Consiglio di amministrazione.
Art. 19
Organo di revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio di amministrazione costituisce un Collegio di
revisori composto da tre membri, che al suo interno nomina il
Presidente. Il Collegio dei revisori e' l'organo garante della
regolarita' economico-finanziaria e contabile dell'Istituto, ha
durata triennale ed i suoi componenti non possono ricoprire piu' di
due incarichi consecutivi.
2. I componenti del Collegio sono prescelti tra gli iscritti al
Registro dei revisori contabili e sono nominati uno dal Comune di
Bologna, uno dalla Provincia di Bologna ed uno dall'Assemblea dei
soci dell'Istituto qualora il numero dei soci aventi diritto al voto
ed effettivamente votanti non sia inferiore a cinquanta; in caso
contrario, quest'ultima nomina viene attribuita alla Provincia di
Bologna.
3. Ai revisori si applicano in via analogica, per quanto riguarda le
cause della loro incompatibilita' e ineleggibilita', le previsioni
contenute nel DLgs 25 febbraio 1995, n. 77.
4. Il compenso dei revisori e' fissato dal Consiglio di
amministrazione entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
Art. 20
Poteri e responsabilita'
dell'organo di revisione economico-finanziaria
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, primo
comma del presente statuto, e' garantito ai revisori l'accesso agli
atti ed ai documenti dell'Istituto.
2. I revisori sono personalmente responsabili della veridicita' delle
loro attestazioni ed hanno l'obbligo di adempiere ai loro doveri con
la diligenza del mandatario.
3. I revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di
amministrazione, se invitati a norma del sesto comma dell'art. 7 del
presente statuto.
Art. 21
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria e' svolto da un istituto bancario a cio'
autorizzato ed e' regolato da apposita convenzione deliberata dal
Consiglio di amministrazione, previo lo svolgimento della procedura
ad evidenza pubblica prevista dal regolamento di contabilita'
dell'Istituto.
Art. 22
Modificazioni dello statuto
1. Il presente statuto puo' essere modificato con delibera adottata a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione,
sentita l'assemblea dei soci.
Art. 23
Norma transitoria
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 11 da parte
della ricostituenda Amministrazione ordinaria dell'Istituto, ai soci,
nonche' all'Assemblea dei soci ed alle sue funzioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni dello statuto approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 596/93 e le
disposizioni interne vigenti alla data di entrata in vigore del
presente statuto.
Art. 24
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano la
normativa generale riguardante le Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza e la normativa riguardante il settore
socio-assistenziale in cui l'Istituto opera e la normativa
regolamentare dell'Istituto stesso.
visto l'art. 1, lettere a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 -
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il nuovo
statuto dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIII" di Bologna nel testo di
cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.