REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998, n. 1544

Approvazione nuovo statuto IPAB "Istituto Giovanni XXIII" di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza con           
cui il Commissario dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIIV" e dell'annessa           
"Opera mendicanti", aventi sede in Bologna, chiede che la Regione               
Emilia-Romagna approvi il nuovo statuto della prima di dette IPAB,              
deliberato dal cessato Consiglio di amministrazione con atto n. 329             
del 5 maggio 1998 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo statuto             
Istituto Giovanni XXIII (modifica della deliberazione n. 123 del 19             
febbraio 1998)";                                                                
dato atto che la citata deliberazione 329/98 e' stata pubblicata                
senza seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale;                        
dato atto che:                                                                  
a) con deliberazione n. 123 del 19 febbraio 1998, l'Amministrazione             
dell'IPAB in oggetto ha determinato di adottare un nuovo statuto per            
la regolamentazione dell'Istituto Giovanni XXIII, a sostituzione di             
quello vigente approvato con decreto del Presidente della Giunta                
della Regione Emilia-Romagna n. 596 del 21 maggio 1993; l'adozione              
del nuovo statuto risultava soprattutto stimolata dall'esigenza di              
adeguare l'ordinamento e l'organizzazione dell'IPAB alle disposizioni           
di cui al DLgs 29/93, nonche' di dotare l'ente stesso di strumenti              
operativi idonei al perseguimento di obiettivi di efficienza,                   
efficacia, economicita' e trasparenza;                                          
b) la citata deliberazione e' stata trasmessa al Comune di Bologna              
per il parere di cui all'art. 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;           
nell'occasione, l'Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi ha                  
ritenuto di richiedere anche il parere della Provincia di Bologna,              
non obbligatorio ai sensi della citata normativa, stante il bacino              
d'utenza dell'IPAB;                                                             
c) gli Enti locali suindicati hanno espresso rispettivamente "parere            
di massima favorevole" e "parere favorevole" allo statuto di cui                
trattasi, attraverso atti irrituali in quanto adottati dal rispettivi           
Consigli anziche' dalle rispettive Giunte, come  previsto dall'art.             
35 della Legge 142/90;                                                          
d) l'Amministrazione interessata ha tuttavia ritenuto di prendere               
atto dei pareri sopracitati e con successiva deliberazione n. 329               
adottata nella seduta del 5 maggio 1998 ha rideliberato un nuovo                
testo statutario che coglie alcune delle proposte effettuate dal                
Consiglio comunale di Bologna nelle premesse della deliberazione odg            
n. 110 del 20 aprile 1998;                                                      
dato atto che quest'ultimo testo statutario, come quello                        
precedentemente deliberato con la citata deliberazione n. 123,                  
ridefinisce le competenze ed il modo di operare del Consiglio di                
amministrazione alla luce del DLgs 29/93 e si differenzia da quello             
vigente anche per quanto riguarda in particolare l'indicazione delle            
finalita', la definizione della figura e delle funzioni dei soci,               
l'istituzione di un organo di revisione economico-finanziaria,                  
nonche' le modalita' di organizzazione delle strutture operative                
dell'ente;                                                                      
ritenuto che le disposizioni del nuovo statuto rispondano                       
all'obiettivo fondamentale di separare le funzione di                           
programmazione-verifica e le funzioni gestionali, ma contengano                 
disposizioni che necessitano di integrazioni e di modifiche                     
sostanziali e formali;                                                          
vista la nota prot. n. 29583/SOC in data 30 luglio 1998, con cui                
l'Assessorato alle Politiche sociali, educative e familiari, Qualita'           
urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali segnala al Commissario               
dell'IPAB in oggetto i punti dello statuto che dovrebbero essere                
modificati ed integrati;                                                        
vista la nota prot. n. 9046 del 30 luglio 1998, con cui il suindicato           
Commissario comunica "che nulla osta da parte della scrivente                   
Amministrazione all'adozione del nuovo statuto dell'IPAB cosi' come             
da voi modificato avvalendovi della Legge 6972/1890", anche in                  
relazione al fatto che cio' consentira' l'applicazione dei principi             
di cui al DLgs 29/93, non piu' rinviabile;                                      
ritenuto che, per facilita' di lettura, debba essere riportato qui di           
seguito l'intero testo dello statuto dell'IPAB in oggetto quale                 
risultante dalla citata deliberazione 329/98 e dalle modifiche                  
comunicate al Commissario dell'IPAB con la citata nota prot. n.                 
29583.                                                                          
Statuto dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIII"                                     
Art. 1                                                                          
Denominazione ed origini                                                        
1. L'IPAB Istituto Giovanni XXIII (d'ora in poi: Istituto) ha sede              
legale in Bologna. Esso risulta dalla fusione, approvata con decreto            
del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 11 dicembre           
1989, n. 832, dell'Istituto di cura e riposo Giovanni XXIII, sorto              
nel 1860 con la denominazione di "Regio Ricovero di mendicita'                  
Vittorio Emanuele II", con i seguenti enti:                                     
a) Ospizio dei vecchi settuagenari di San Giuseppe, fondato da                  
Antonio Bondi nel 1642;                                                         
b) Eredita' Mattei, istituita da Cesare Mattei nel 1896;                        
c) Patrimonio ex gesuitico, di cui al decreto del Governatore delle             
Romagne in data 20 novembre 1859;                                               
d) Eredita' Ferrarini, istituita da Luigi Ferrarini nel 1879;                   
e) Eredita' Zamboni, istituita da Francesco Zamboni nel 1866.                   
Art. 2                                                                          
Finalita'                                                                       
1. L'Istituto eroga servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in             
favore di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti                 
residenti nel comune di Bologna e, secondariamente, nel territorio              
provinciale, nel pieno rispetto della dignita', dell'autonomia e                
della riservatezza personale e tenendo conto di criteri di efficienza           
ed efficacia.                                                                   
2. Allo scopo di contribuire alla realizzazione di un sistema                   
integrato di servizi, l'ente esplica la propria attivita' nell'ambito           
delle linee programmatiche della Regione Emilia-Romagna e degli                 
indirizzi di politica assistenziale del Comune di Bologna e della               
Provincia di Bologna e secondo quanto previsto dagli accordi di                 
programma di cui alla normativa vigente. L'Istituto puo' concludere             
accordi e convenzioni con altre IPAB operanti nel territorio                    
regionale, con altri Enti pubblici, con le organizzazioni di                    
volontariato e con altre organizzazioni non lucrative.                          
3. L'Istituto puo' porre in essere ogni iniziativa funzionale agli              
scopi indicati dal primo comma del presente articolo, ivi compresa la           
scelta di autonomi modelli organizzativi idonei all'espletamento di             
forme di gestione a carattere sperimentale.                                     
Art. 3                                                                          
Prestazioni                                                                     
1. Il Consiglio di amministrazione determina, con apposito                      
regolamento che assume anche la funzione di carta dei servizi, i                
criteri che disciplinano la fruizione delle prestazioni, le modalita'           
di accesso e di dimissione e le piu' generali disposizioni regolanti            
l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi, nonche' i diritti, la           
partecipazione e l'informazione all'utenza.                                     
Art. 4                                                                          
Risorse e patrimonio                                                            
1. L'Istituto utilizza e finalizza al raggiungimento degli scopi                
istituzionali il proprio patrimonio e le risorse di cui dispone.                
2. Sono, in particolare, finalizzate alla realizzazione dei predetti            
scopi le risorse di origine pubblica o privata, sia acquisite in                
qualita' di corrispettivo per servizi e prestazioni rese agli utenti,           
sia derivanti da specifici finanziamenti erogati in base a                      
disposizioni normative statali e regionali o dalle rendite del                  
proprio patrimonio nonche' dalle quote versate dai soci di cui                  
all'art. 11 e da liberalita' disposte a favore dell'Istituto.                   
Art. 5                                                                          
Organi                                                                          
1. Sono organi dell'Istituto:                                                   
- il Consiglio di amministrazione;                                              
- il Presidente;                                                                
- l'Assemblea dei soci;                                                         
- l'Organo di revisione economica-finanziaria.                                  
Art. 6                                                                          
Consiglio di amministrazione                                                    
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri -               
individuati fra persone in possesso di professionalita' e/o concrete            
esperienze che abbiano attinenza con le finalita' e le                          
caratteristiche dell'Istituto - di cui tre nominati dal Comune di               
Bologna, uno dalla Provincia di Bologna ed uno eletto fra i propri              
componenti dall'Assemblea dei soci dell'Istituto qualora il numero              
dei soci aventi diritto al voto ed effettivamente votanti non sia               
inferiore a cinquanta; in caso contrario, quest'ultima nomina viene             
attribuita alla Provincia di Bologna.                                           
2. I consiglieri nominati dal Comune e dalla Provincia di Bologna               
scadono dal mandato in coincidenza con la scadenza degli organi che             
li hanno nominati. Il consigliere eletto dall'Assemblea dei soci                
scade dal mandato contemporaneamente al consigliere di nomina                   
provinciale.                                                                    
3. I consiglieri non possono ricoprire piu' di due mandati                      
consecutivi.                                                                    
4. Sono da considerarsi decaduti di diritto i membri che, senza                 
giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del            
Consiglio di amministrazione. La pronuncia di decadenza viene                   
adottata dal Consiglio stesso nella seduta successiva a quella in cui           
si e' verificata l'ultima assenza.                                              
Art. 7                                                                          
Modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione                     
1. Il Consiglio di amministrazione si insedia dietro convocazione del           
Presidente uscente entro dieci giorni dal ricevimento del                       
provvedimento costitutivo del Consiglio stesso. Nella seduta di                 
insediamento, presieduta dal Consigliere anziano, vengono eletti il             
Presidente ed il Vice Presidente, che assume le funzioni vicarie in             
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.                        
2. Le sedute ordinarie del Consiglio hanno luogo di norma una volta             
al mese e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per                 
l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio                   
preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre quando            
lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente,              
sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti. In                 
quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro               
sette giorni dal ricevimento della richiesta.                                   
3. Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto -            
indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da            
trattare - che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno               
cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di            
urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della               
seduta.                                                                         
4. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare su argomenti non             
compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e           
nessuno si oppone.                                                              
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza             
la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti il Consiglio;            
il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso                 
dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la                  
menzione nel verbale.                                                           
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.               
Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore,            
con funzioni anche di segretario verbalizzante. Il Presidente del               
Consiglio di amministrazione puo' invitare alle sedute chiunque per             
chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.                
7. Il Consiglio di amministrazione adottera' un apposito regolamento            
per disciplinare ulteriori modalita' di funzionamento non previste              
dal presente articolo.                                                          
Art. 8                                                                          
Deliberazioni                                                                   
1. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza            
assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le               
modificazioni statutarie nonche' l'elezione del Presidente e del Vice           
Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della                   
maggioranza dei componenti. Per validita' della seduta non e'                   
computato chi, avendovi interesse, non puo' prendere parte alla                 
deliberazione.                                                                  
2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno           
sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti           
persone.                                                                        
3. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi           
dal Direttore e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la                   
riunione e dai Consiglieri intervenuti. Ciascun Consigliere ha                  
diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni            
di voto da lui addotte.                                                         
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere           
corredata da parere in ordine alla regolarita' tecnica, contabile e             
di legittimita' da parte delle figure apicali delle aree interessate            
all'atto deliberativo. Il testo dei pareri e' inserito nella                    
deliberazione.                                                                  
5. Tutti coloro che vi hanno interesse hanno diritto di ottenere a              
proprie spese copia degli atti deliberativi soggetti a pubblicazione            
a norma di legge; un apposito regolamento disciplina le modalita' di            
accesso agli altri atti ed i limiti posti a tutela della riservatezza           
delle persone interessate e degli interessi dell'Istituto.                      
Art. 9                                                                          
Funzioni del Consiglio di amministrazione                                       
1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo cui compete                      
l'individuazione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da               
attuare nel pieno rispetto degli indirizzi di cui agli artt. 2 e 17.            
2. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta,                        
contestualmente al bilancio annuale da adottarsi nei termini e nei              
modi di legge, un bilancio di previsione pluriennale della durata di            
tre esercizi, che ha esclusivamente carattere programmatorio e che              
indica le linee di indirizzo di medio periodo. Entro sessanta giorni            
dall'intervenuta esecutivita' del bilancio di previsione annuale, il            
Consiglio definisce nei particolari il piano di gestione in ordine a:           
a) contenuti specifici in ordine alle caratteristiche tecniche ed               
economiche delle prestazioni e dei servizi da erogare;                          
b) determinazione specifica degli standard di qualita'                          
nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi;                                
c) determinazione particolareggiata del programma annuale degli                 
investimenti per la manutenzione, l'aggiornamento e la                          
modernizzazione delle strutture strumentali, in un concreto contesto            
di disponibilita' finanziarie e patrimoniali;                                   
d) determinazione degli indirizzi e dei criteri generali in ordine ai           
compiti da rimettere alla responsabilita' del Direttore i cui limiti,           
poteri e competenze troveranno specifico richiamo nel "Regolamento              
interno all'Amministrazione";                                                   
e) determinazione particolareggiata della retta in base alle                    
specifiche norme regionali sulla sua composizione;                              
f) informativa all'utenza e alle sue rappresentanze in ordine alla              
gestione e quindi alla consistenza della retta.                                 
3. Il Consiglio di amministrazione verifica periodicamente la                   
conformita' della gestione alle previsioni del piano-programma                  
annuale, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di                    
gestione. Qualora siano rilevati significativi scostamenti o                    
irregolarita', il Consiglio di amministrazione impartisce apposite              
direttive ed adotta i necessari provvedimenti.                                  
4. Al Consiglio di amministrazione sono riservate le determinazioni             
che riguardano l'approvazione delle modifiche statutarie, dei                   
regolamenti, dei bilanci e delle relative variazioni, dei conti                 
consuntivi, della pianta organica e delle sue modificazioni, nonche'            
i criteri per la determinazione della misura delle rette e dei                  
corrispettivi dovuti all'Istituto per prestazioni e servizi.                    
5. Spettano, inoltre, al Consiglio di amministrazione la stipulazione           
delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, secondo comma              
del presente statuto; l'autorizzazione alla contrazione di mutui ed             
alle spese che impegnino piu' esercizi; gli atti di disposizione                
degli immobili di proprieta' dell'Istituto.                                     
6. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Direttore           
e dei rappresentanti dell'Istituto presso altri soggetti pubblici o             
privati.                                                                        
7. Le funzioni non espressamente riservate ad altro organo                      
dell'Istituto spettano al Consiglio di amministrazione.                         
Art. 10                                                                         
Presidente                                                                      
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.                     
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di                  
amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e sovrintende                 
all'esecuzione degli atti del Consiglio di amministrazione e al                 
regolare funzionamento dell'Istituto.                                           
3. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per le riunioni                   
previste dal quinto comma del successivo art. 11.                               
4. In caso di necessita' ed urgenza il Presidente provvede                      
all'adozione degli atti riservati al Consiglio di amministrazione del           
quale non sia possibile la rituale convocazione. In questi casi, il             
provvedimento e' presentato al Consiglio di amministrazione per la              
ratifica nella seduta immediatamente successiva. Il regolamento                 
interno di amministrazione disciplinera' le fattispecie da                      
considerarsi casi di necessita' e d'urgenza.                                    
Art. 11                                                                         
Soci e loro assemblea                                                           
1. Sono soci dell'Istituto le persone e gli enti interessati a                  
partecipare all'Organo assembleare per contribuire al funzionamento             
dell'Istituto stesso attraverso le funzioni di cui al quinto comma              
del presente articolo; i soci sono tenuti a versare la quota il cui             
ammontare e' stabilito di anno in anno dal Consiglio di                         
amministrazione.                                                                
2. La qualifica di socio e' incompatibile con lo stato di dipendente,           
di fornitore di beni e servizi, di aggiudicatario di opere                      
dell'Istituto o componente del Collegio dei revisori dei conti                  
dell'Istituto.                                                                  
3. L'apposito regolamento definisce le modalita' per il conseguimento           
della qualifica di socio ed i criteri per la determinazione della               
quota associativa, che debbono essere tali da favorire la massima               
partecipazione.                                                                 
4. Il regolamento di cui al comma precedente definisce inoltre le               
modalita' di convocazione e funzionamento dell'Assemblea, che e'                
validamente costituita anche in prima convocazione qualunque sia il             
numero dei presenti, tranne che per l'elezione dei rappresentanti nel           
Consiglio di amministrazione e nell'Organo di revisione                         
economico-finanziaria.                                                          
5. L'Assemblea dei soci e' convocata almeno una volta l'anno per                
l'esposizione, da parte del Presidente dell'Istituto, della relazione           
annessa al rendiconto annuale; e' inoltre convocata per l'elezione              
dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e                    
nell'Organo di revisione economico-finanziaria, nonche' per                     
l'espressione di parere sulle modifiche statutarie e sulle modifiche            
del regolamento di cui al presente articolo.                                    
6. Possono partecipare alla votazione per le elezioni di cui al comma           
precedente soltanto i soci che abbiano regolarmente versato la loro             
quota per l'anno in corso e per l'anno precedente.                              
Art. 12                                                                         
Indennita'                                                                      
1. Al Presidente e' corrisposta un'indennita' di carica, determinata            
dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al 50% di              
quanto previsto per il Sindaco del Comune di Bologna.                           
2. Al Vice Presidente spetta un'indennita' pari al 75% di quella                
spettante al Presidente. A ciascuno dei restanti membri del Consiglio           
di amministrazione e' attribuita un'indennita' pari al 40% di quanto            
fissato per il Presidente.                                                      
3. Il Consiglio puo' stipulare polizze assicurative a copertura della           
responsabilita' civile per fatti relativi al mandato.                           
Art. 13                                                                         
Comitati consultivi misti                                                       
1. I Comitati consultivi misti svolgono funzioni consultive e di                
proposta e sono costituiti presso ciascuna struttura dell'Istituto              
secondo quanto disposto da un regolamento adottato dal Consiglio di             
amministrazione.                                                                
2. Ai rappresentanti dei Comitati consultivi misti e' riconosciuto,             
per lo svolgimento delle proprie funzioni, il diritto di accesso agli           
atti e documenti dell'Istituto, con le modalita' stabilite dal                  
regolamento di cui al quinto comma dell'art. 8.                                 
Art. 14                                                                         
Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale                        
1. L'Istituto organizza i propri uffici ed i propri servizi in                  
conformita' ai principi sanciti dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e               
successive modificazioni e nel rispetto dei criteri generali                    
individuati dal Consiglio di amministrazione, assicurando, in                   
particolare, l'articolazione degli uffici e dei servizi secondo                 
criteri di omogeneita' per compiti e funzioni svolte, di chiara                 
identificazione dei responsabili, di orientamento ad una gestione               
efficiente ed efficace.                                                         
2. Un apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione            
detta le norme riguardanti l'assunzione del personale, la disciplina            
degli elementi del rapporto di lavoro non rimessi alla contrattazione           
collettiva, i diritti, i doveri e le mansioni del personale, nonche'            
la verifica dei carichi di lavoro.                                              
Art. 15                                                                         
Direttore                                                                       
1. Al Direttore, il cui incarico ha di norma durata non superiore a             
quella del Consiglio di amministrazione che lo nomina, e' attribuita            
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, in            
esecuzione degli obiettivi e dei programmi delineati dal Consiglio di           
amministrazione anche attraverso il piano-programma di mandato. Il              
Direttore provvede inoltre alla predisposizione degli atti e delle              
delibere, ivi comprese le proposte del bilancio di previsione e del             
bilancio consuntivo, ne cura la relativa documentazione e, in                   
generale, assicura la necessaria istruttoria di quanto concerne                 
l'attivita' deliberativa del Consiglio di amministrazione.                      
2. Il Direttore, entro i limiti dettati dal piano-programma, pone in            
essere atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, dispone di                
autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane e                  
strumentali e di controllo, sovrintende e coordina le attivita' dei             
dirigenti ed assicura il regolare funzionamento degli uffici e dei              
servizi.                                                                        
3. Il Direttore formula proposte al Consiglio di amministrazione in             
ordine all'elaborazione del piano-programma e predispone annualmente            
una relazione generale sui risultati della gestione dell'Istituto.              
Tale documento viene, quindi, sottoposto all'approvazione del                   
Consiglio di amministrazione per la valutazione dei risultati e della           
conformita' della gestione ai programmi preventivamente stabiliti.              
4. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di                          
amministrazione, assumendo le funzioni di Segretario.                           
Art. 16                                                                         
Dirigenti                                                                       
1. I dirigenti, nell'ambito dei rispettivi servizi e in conformita'             
ai criteri formulati dal piano-programma e alle direttive impartite             
dal Direttore, provvedono alla gestione dei servizi e dei compiti               
loro assegnati ponendo in essere gli atti conseguenti anche a                   
rilevanza esterna e sovrintendendo al relativo personale, secondo la            
normativa regolamentare.                                                        
Art. 17                                                                         
Metodologie operative                                                           
1. L'Istituto impronta il proprio modo di operare a criteri di                  
efficacia, efficienza, economicita', trasparenza ed imparzialita',              
avvalendosi a tal fine anche di idonei strumenti di controllo di                
gestione e di valutazione di qualita', nonche' di relazione con                 
l'utenza e con il pubblico.                                                     
Art. 18                                                                         
Ordinamento contabile e finanziario                                             
1. L'Istituto adegua la disciplina del bilancio e della gestione                
economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni                
contenute nelle vigenti disposizioni di legge riguardanti le IPAB               
attraverso l'adozione di un apposito regolamento da parte del                   
Consiglio di amministrazione.                                                   
Art. 19                                                                         
Organo di revisione economico-finanziaria                                       
1. Il Consiglio di amministrazione costituisce un Collegio di                   
revisori composto da tre membri, che al suo interno nomina il                   
Presidente. Il Collegio dei revisori e' l'organo garante della                  
regolarita' economico-finanziaria e contabile dell'Istituto, ha                 
durata triennale ed i suoi componenti non possono ricoprire piu' di             
due incarichi consecutivi.                                                      
2. I componenti del Collegio sono prescelti tra gli iscritti al                 
Registro dei revisori contabili e sono nominati uno dal Comune di               
Bologna, uno dalla Provincia di Bologna ed uno dall'Assemblea dei               
soci dell'Istituto qualora il numero dei soci aventi diritto al voto            
ed effettivamente votanti non sia inferiore a cinquanta; in caso                
contrario, quest'ultima nomina viene attribuita alla Provincia di               
Bologna.                                                                        
3. Ai revisori si applicano in via analogica, per quanto riguarda le            
cause della loro incompatibilita' e ineleggibilita', le previsioni              
contenute nel DLgs 25 febbraio 1995, n. 77.                                     
4. Il compenso dei revisori e' fissato dal Consiglio di                         
amministrazione entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.            
Art. 20                                                                         
Poteri e responsabilita'                                                        
dell'organo di revisione economico-finanziaria                                  
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, primo           
comma del presente statuto, e' garantito ai revisori l'accesso agli             
atti ed ai documenti dell'Istituto.                                             
2. I revisori sono personalmente responsabili della veridicita' delle           
loro attestazioni ed hanno l'obbligo di adempiere ai loro doveri con            
la diligenza del mandatario.                                                    
3. I revisori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di            
amministrazione, se invitati a norma del sesto comma dell'art. 7 del            
presente statuto.                                                               
Art. 21                                                                         
Servizio di tesoreria                                                           
1. Il servizio di tesoreria e' svolto da un istituto bancario a cio'            
autorizzato ed e' regolato da apposita convenzione deliberata dal               
Consiglio di amministrazione, previo lo svolgimento della procedura             
ad evidenza pubblica prevista dal regolamento di contabilita'                   
dell'Istituto.                                                                  
Art. 22                                                                         
Modificazioni dello statuto                                                     
1. Il presente statuto puo' essere modificato con delibera adottata a           
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione,           
sentita l'assemblea dei soci.                                                   
Art. 23                                                                         
Norma transitoria                                                               
1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 11 da parte                
della ricostituenda Amministrazione ordinaria dell'Istituto, ai soci,           
nonche' all'Assemblea dei soci ed alle sue funzioni, continuano ad              
applicarsi le disposizioni dello statuto approvato con decreto del              
Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 596/93 e le               
disposizioni interne vigenti alla data di entrata in vigore del                 
presente statuto.                                                               
Art. 24                                                                         
Norma finale                                                                    
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano la           
normativa generale riguardante le Istituzioni pubbliche di assistenza           
e beneficenza e la normativa riguardante il settore                             
socio-assistenziale in cui l'Istituto opera e la normativa                      
regolamentare dell'Istituto stesso.                                             
visto l'art. 1, lettere a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 -               
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi,                                                        
delibera:                                                                       
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il nuovo                 
statuto dell'IPAB "Istituto Giovanni XXIII" di Bologna nel testo di             
cui in premessa, che qui si intende integralmente riportato;                    
di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                    
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina