DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998, n. 1478
Approvazione nuovo statuto "Istituto E. Andreoli" di Borgonovo Val Tidone (PC)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in
data 5 maggio 1998, con cui il Presidente dell'IPAB "Istituto Enrico
Andreoli", avente sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza) chiede che
la Regione Emilia-Romagna approvi, il nuovo statuto deliberato dal
Consiglio di amministrazione dello stesso ente con atto n. 48 del 7
aprile 1998;
dato atto che il suindicato provvedimento e' stato pubblicato senza
seguito di opposizioni all'albo dell'ente e all'Albo pretorio
comunale;
vista la deliberazione n. 110 del 22 aprile 1998, con cui la Giunta
comunale di Borgonovo Val Tidone esprime parere favorevole in merito
al nuovo statuto di cui trattasi;
dato atto che lo statuto in esame ridefinisce le finalita'
istituzionali dell'ente e le modalita' di perseguimento delle stesse
ed adegua la normativa riguardante le attribuzioni di competenza del
Consiglio e della dirigenza ai principi contenuti nel DLgs 29/93;
considerata l'opportunita' di approvare lo statuto in esame,
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, secondo comma, viene inserita la parola "inoltre" fra
"scopo" e "di fornire";
b) all'art. 2, terzo comma, viene inserita la parola "altresi'" fra
"offre" e "servizi";
c) all'art. 11, primo, quarto e quinto comma, la parola "Sindaco"
viene sostituita con "Comune";
d) all'art. 17, secondo comma, vengono inserite le parole "le
funzioni", fra "definisce" e "le modalita'";
e) all'art. 22, viene eliminata la parola "Generale";
visto che le modificazioni di cui sopra sono state comunicate
all'Amministrazione interessata con nota dell'Assessorato alle
Politiche sociali, educative e familiari, Qualita' urbana,
Immigrazione, Aiuti internazionali prot. n. 24121/SOC del 21/7/1998;
tenuto conto che con nota n. 1183 del 29 luglio 1998 l'IPAB
interessata accoglie le modificazioni proposte "ad esclusione di
quella indicata al punto c) (sostituire "Sindaco" con "Comune") in
quanto l'espressione "Sindaco" e' quanto espressamente concordato con
il Comune di Borgonovo Val Tidone";
dato atto che negli ultimi anni questa Regione (stante anche il
quadro normativo in continuo movimento) ha costantemente curato che
gli statuti delle IPAB nei cui Consigli sono presenti rappresentanti
dei Comuni non indichino l'Organo comunale competente alla nomina, in
quanto:
1) la competenza in materia di nomine effettuate da parte dei Comuni
e' oggi direttamente disciplinata dalla Legge 142/90 e successive
modificazioni, che contiene i principi generali in materia di
ordinamento delle Autonomie locali, derogabili solo con espresso
disposizioni legislative modificatorie;
2) allo stato attuale, le nomine dei rappresentanti dei Comuni nei
Consigli delle IPAB vengono effettuate dai Sindaci in relazione al
disposto dell'art. 13 della Legge 81/93, anche per le IPAB i cui
statuti, approvati prima dell'entrata in vigore della legge stessa,
attribuiscono nomine al Consiglio comunale;
3) e' quindi superfluo che uno statuto adottato in vigenza della
Legge 81/93 specifichi che alle nomine di competenza comunale
provvede il Sindaco, perche' oggi non potrebbe essere altrimenti;
mentre future modifiche della normativa nazionale che attribuissero
la competenza in materia di nomina ad altro Organo comunale
prevarrebbero comunque sulle fonti normative di secondo grado quali
gli statuti, delle IPAB che attribuissero tale funzione al Sindaco;
4) peraltro, nelle norme statutarie di un ente non possono essere
inserite norme che riguardino l'ordinamento di persone giuridiche
diverse (cfr Consiglio di Stato, Sez. II, 12 giugno 1973, n. 945); il
fatto, quindi, che lo statuto di un'IPAB indichi direttamente
l'Organo comunale competente ad effettuare nomine di consiglieri
della stessa IPAB si configura come lesivo dell'autonomia comunale
anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione fosse conforme alla
normativa sulle autonomie locali (cfr Lorenzetti in "Nuova rassegna"
n. 17/94);
ritenuto pertanto che allo statuto in esame debbano essere apportate
tutte le modificazioni piu' sopra elencate;
visti gli artt. 62 e 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed 1,
lett. a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4 - VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali dr Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Istituto Enrico Andreoli",
avente sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), nel testo deliberato
dal Consiglio di amministrazione dello stesso ente con atto n. 48 in
data 7 aprile 1998, con le modificazioni di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportate;
di dare atto che la presente deliberazione verra' integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.