REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1998, n. 1478

Approvazione nuovo statuto "Istituto E. Andreoli" di Borgonovo Val Tidone (PC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 5 maggio 1998, con cui il Presidente dell'IPAB "Istituto Enrico            
Andreoli", avente sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza) chiede che            
la Regione Emilia-Romagna approvi, il nuovo statuto deliberato dal              
Consiglio di amministrazione dello stesso ente con atto n. 48 del 7             
aprile 1998;                                                                    
dato atto che il suindicato provvedimento e' stato pubblicato senza             
seguito di opposizioni all'albo dell'ente e all'Albo pretorio                   
comunale;                                                                       
vista la deliberazione n. 110 del 22 aprile 1998, con cui la Giunta             
comunale di Borgonovo Val Tidone esprime parere favorevole in merito            
al nuovo statuto di cui trattasi;                                               
dato atto che lo statuto in esame ridefinisce le finalita'                      
istituzionali dell'ente e le modalita' di perseguimento delle stesse            
ed adegua la normativa riguardante le attribuzioni di competenza del            
Consiglio e della dirigenza ai principi contenuti nel DLgs 29/93;               
considerata l'opportunita' di approvare lo statuto in esame,                    
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:                                
a) all'art. 2, secondo comma, viene inserita la parola "inoltre" fra            
"scopo" e "di fornire";                                                         
b) all'art. 2, terzo comma, viene inserita la parola "altresi'" fra             
"offre" e "servizi";                                                            
c) all'art. 11, primo, quarto e quinto comma, la parola "Sindaco"               
viene sostituita con "Comune";                                                  
d) all'art. 17, secondo comma, vengono inserite le parole "le                   
funzioni", fra "definisce" e "le modalita'";                                    
e) all'art. 22, viene eliminata la parola "Generale";                           
visto che le modificazioni di cui sopra sono state comunicate                   
all'Amministrazione interessata con nota dell'Assessorato alle                  
Politiche sociali, educative e familiari, Qualita' urbana,                      
Immigrazione, Aiuti internazionali prot. n. 24121/SOC del 21/7/1998;            
tenuto conto che con nota n. 1183 del 29 luglio 1998 l'IPAB                     
interessata accoglie le modificazioni proposte "ad esclusione di                
quella indicata al punto c) (sostituire "Sindaco" con "Comune") in              
quanto l'espressione "Sindaco" e' quanto espressamente concordato con           
il Comune di Borgonovo Val Tidone";                                             
dato atto che negli ultimi anni questa Regione (stante anche il                 
quadro normativo in continuo movimento) ha costantemente curato che             
gli statuti delle IPAB nei cui Consigli sono presenti rappresentanti            
dei Comuni non indichino l'Organo comunale competente alla nomina, in           
quanto:                                                                         
1) la competenza in materia di nomine effettuate da parte dei Comuni            
e' oggi direttamente disciplinata dalla Legge 142/90 e successive               
modificazioni, che contiene i principi generali in materia di                   
ordinamento delle Autonomie locali, derogabili solo con espresso                
disposizioni legislative modificatorie;                                         
2) allo stato attuale, le nomine dei rappresentanti dei Comuni nei              
Consigli delle IPAB vengono effettuate dai Sindaci in relazione al              
disposto dell'art. 13 della Legge 81/93, anche per le IPAB i cui                
statuti, approvati prima dell'entrata in vigore della legge stessa,             
attribuiscono nomine al Consiglio comunale;                                     
3) e' quindi superfluo che uno statuto adottato in vigenza della                
Legge 81/93 specifichi che alle nomine di competenza comunale                   
provvede il Sindaco, perche' oggi non potrebbe essere altrimenti;               
mentre future modifiche della normativa nazionale che attribuissero             
la competenza in materia di nomina ad altro Organo comunale                     
prevarrebbero comunque sulle fonti normative di secondo grado quali             
gli statuti, delle IPAB che attribuissero tale funzione al Sindaco;             
4) peraltro, nelle norme statutarie di un ente non possono essere               
inserite norme che riguardino l'ordinamento di persone giuridiche               
diverse (cfr Consiglio di Stato, Sez. II, 12 giugno 1973, n. 945); il           
fatto, quindi, che lo statuto di un'IPAB indichi direttamente                   
l'Organo comunale competente ad effettuare nomine di consiglieri                
della stessa IPAB si configura come lesivo dell'autonomia comunale              
anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione fosse conforme alla                    
normativa sulle autonomie locali (cfr Lorenzetti in "Nuova rassegna"            
n. 17/94);                                                                      
ritenuto pertanto che allo statuto in esame debbano essere apportate            
tutte le modificazioni piu' sopra elencate;                                     
visti gli artt. 62 e 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed 1,               
lett. a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4 - VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr Francesco Taroni in merito alla                    
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI            
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della            
Giunta regionale 2541/95;                                                       
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi,                                                        
delibera:                                                                       
di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Istituto Enrico Andreoli",             
avente sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), nel testo deliberato            
dal Consiglio di amministrazione dello stesso ente con atto n. 48 in            
data 7 aprile 1998, con le modificazioni di cui in premessa che qui             
si intendono integralmente riportate;                                           
di dare atto che la presente deliberazione verra' integralmente                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.                                  

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ultima modifica 19 maggio 2023 20:22

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