LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30
DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 5
Piano regionale integrato dei trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi
relativi alla mobilita' delle persone e delle merci e il trasporto
pubblico regionale e locale con il concorso degli Enti locali e
tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani
di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel
rispetto del principio di sussidiarieta', alla massima integrazione
delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il
principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione
secondo le finalita' e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e di altri
soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e
della mobilita' d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle
comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime,
aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale
e comunitaria.
4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste
dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce
prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di
coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del
PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in
conformita' a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento
provinciale.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 4
Il testo dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 concernente
Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione
territoriale, e' il seguente:
"Art. 4 - Piani di settore
1. Al fine di analizzare le situazioni e le tendenze di uno o piu'
settori ovvero di sistemi funzionali, individuare scenari-obiettivi,
progettare schemi di azioni strategiche e schemi di allestimento e
perfezionamento di sistemi informativi, la Regione puo' dotarsi di
Piani di settore.
2. I Piani di settore sono predisposti dalla Giunta regionale con il
concorso delle Province, del Circondario di Rimini, delle Comunita'
Montane e delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e
di Cesena, di norma mediante parere su uno schema di piano
preventivamente disposto dalla Giunta regionale, ovvero, se ritenuto
necessario con provvedimento del Consiglio regionale, mediante la
predisposizione di Piani infraregionali di settore.
3. I Piani di settore sono approvati con le modalita' previste
dall'art. 3; essi sono attuati per mezzo dei programmi e progetti di
cui al secondo comma dell'art. 3 ovvero attraverso integrazioni e
modifiche al Programma regionale di sviluppo.
4. Il Piano di settore che assuma determinazioni di specifica
rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le
determinazioni del Piano territoriale regionale e' adottato come
proposta di variante al Piano territoriale regionale stesso secondo
le procedure previste dalla presente legge.".