REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 7 NOVEMBRE 1995, N. 54. MISURE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Integrazione della L.R. 7 novembre 1995, n. 54                                  
1. All'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, concernente                   
"Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di           
formazione professionale", viene aggiunto il seguente comma:                    
"2 bis. Il personale trasferito di cui al comma 1 e' considerato                
appartenente ai ruoli regionali ai fini dell'applicazione degli artt.           
2 e 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 "Misure straordinarie di                 
gestione flessibile dell'impiego regionale".".                                  
NOTA AL TITOLO                                                                  
La L.R. 7 novembre 1995, n. 54, concerne Riordino della funzione di             
gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale.             
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 citata alla             
nota al titolo, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Trattamento economico del personale e incentivazione                 
1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7                 
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto              
del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata ed il                
trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL                 
(contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresi' salvi              
gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in             
vigore all'atto del trasferimento, nonche' gli effetti di eventuali             
procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle                
qualifiche. Tale personale conserva altresi', fino alla scadenza                
dell'incarico attribuito, l'indennita' relativa alla posizione                  
ricoperta presso la Regione.                                                    
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le                
incentivazioni alla mobilita' previste dall'art. 23 della L.R. 9                
agosto 1993, n. 28.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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