LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 7 NOVEMBRE 1995, N. 54. MISURE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione della L.R. 7 novembre 1995, n. 54
1. All'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, concernente
"Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di
formazione professionale", viene aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Il personale trasferito di cui al comma 1 e' considerato
appartenente ai ruoli regionali ai fini dell'applicazione degli artt.
2 e 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 "Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale".".
NOTA AL TITOLO
La L.R. 7 novembre 1995, n. 54, concerne Riordino della funzione di
gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 citata alla
nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 11 - Trattamento economico del personale e incentivazione
1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata ed il
trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL
(contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresi' salvi
gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in
vigore all'atto del trasferimento, nonche' gli effetti di eventuali
procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle
qualifiche. Tale personale conserva altresi', fino alla scadenza
dell'incarico attribuito, l'indennita' relativa alla posizione
ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le
incentivazioni alla mobilita' previste dall'art. 23 della L.R. 9
agosto 1993, n. 28.".