DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1998, n. 1077
Classificazione delle acque dolci surperficiali destinate all'approvvigionamento idro-potabile della stazione in localita' Rullato in comune di Sarsina (FO) sul torrente San Biagio *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- il DPR 3 luglio 1982, n. 515 che da' attuazione alla direttiva CEE
75/440 "concernente la qualita' delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile";
- il DM della Sanita' del 15 febbraio 1983 che detta "disposizioni
relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e
delle analisi delle acque superficiali destinate
all'approvvigionamento idrico- potabile";
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "criteri generali e
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla
produzione di acqua potabile";
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle acque";
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi";
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla Direttiva CEE
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;
premesso che:
- ai sensi della lettera a) dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1982, n.515
sono di competenza regionale le funzioni concernenti l'esecuzione
delle operazioni di rilievo delle caratteristiche delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa
classificazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto in parola e
secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b)
dell'art. 2 del medesimo decreto;
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 9 del febbraio
1983, ha gia' provveduto, con deliberazione della Giunta n. 4993 del
5 ottobre 1988, alla redazione del Piano regionale di risanamento di
cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM Sanita' 15
febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da
utilizzare;
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque" secondo le procedure disposte dal DPR 515/82, la Regione
Emilia-Romagna ha classificato con deliberazioni proprie, le acque
dolci superficiali utilizzate a scopo potabile e con circolare n. 17
del 31 luglio 1990 sono state elencate le stazioni esistenti nelle
diverse categorie indicate, i punti di presa autorizzati in attesa di
procedere alla classificazione e fissate le frequenze di
campionamenti e analisi;
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7 gennaio 1991
che ha per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita'
delle acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni
impartite mediante circolare n. 17 del 31 luglio 1990, ha fissato le
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti
analitici;
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15 febbraio
1994 la Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;
atteso che:
- ai sensi del primo comma dell'art. 5 del DPR n. 515 del 3 luglio
1982, per la classificazione delle acque in una delle categorie A1,
A2, A3, di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, i valori
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei
campioni ai valori- limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai
valori limiti specificati nella colonna G, quando non sia indicato il
corrispondente valore nella colonna I;
- ai sensi del successivo secondo comma dell'art. 5 del sopra
menzionato decreto del Presidente della Repubblica, per il rimanente
5% e 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i
parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal
valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH,
l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica, in dipendenza delle categorie nelle quali le acque dolci
superficiali vengono classificate, ai fini della loro
potabilizzazione devono essere eseguiti i trattamenti specifici
necessari a garantire il rispetto delle caratteristiche di qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
- ai sensi del sopramenzionato provvedimento deliberativo del 26
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non
corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del DPR
515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella
colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono
riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la
necessita' di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 del
medesimo DPR 515/82, atti a migliorare le caratteristiche
qualitative;
- ai sensi del sopra menzionato provvedimento deliberativo del 26
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che
presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del
DPR 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con
apposita notazione circa la necessita' di intervento prioritario, ai
sensi dell'art. 7 del medesimo DPR 515/82, per il miglioramento delle
caratteristiche qualitative inferiori a quelle della categoria A3;
considerato che:
- per la stazione di prelievo in comune di Sarsina in prossimita'
dell'opera di presa sul torrente San Biagio, ai fini della
classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di
acque potabili sono state valutate le 12 analisi effettuate dal 15
gennaio 1997 al 15 dicembre 1997 cosi' come espresso nell'atto
deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, riportate in tabella
allegata, parte integrante del presente provvedimento;
- tali analisi sono state effettuate su campioni prelevati con le
modalita' previste dall'art. 5 del DM 15 febbraio 1983, che
risultavano pertanto rappresentativi della qualita' delle acque nelle
varie situazioni del medesimo corpo idrico nel corso di un anno
idrologico;
- il Servizio territoriale competente dell'Azienda-Unita' sanitaria
locale di Cesena ha espresso parere favorevole sull'attitudine alla
potabilizzazione delle acque in oggetto, cosi' come previsto dal DM
26 marzo 1991, allegato 2, punto 4 e dalla circolare regionale 34/94;
- il Servizio Analisi e Pianificazione ambientale dell'Assessorato
Territorio, Programmazione e Ambiente ha espresso il proprio parere
favorevole rispetto alla congruita' della derivazione in oggetto con
gli obiettivi fissati dalla programmazione nel settore acqua;
- il Servizio provinciale Difesa del suolo dichiara che il prelievo
delle acque in parola e' oggetto di concessione di derivazione per la
durata di 15 anni a far data dall'1 gennaio 1994;
preso atto che e' possibile procedere alla classificazione dell'acqua
di cui sopra nella categoria A1 in quanto la percentuale di valori
conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100 e la
percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna G e'
pari a 93 e le non conformita' sono riferite esclusivamente a
parametri microbiologici;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita' e Servizi Sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
viste le considerazioni esplicitate in premessa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare ai sensi dell'art. 3 del DPR 515/82 la
classificazione delle acque dolci superficiali della stazione sul
torrente San Biagio, localita' Rullato in comune di Sarsina (FO),
bacino Savio in categoria A1 in base alle risultanze dei controlli
analitici effettuati e riportati nella tabella allegata, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
c) di comunicare la classificazione delle acque dolci superficiali
della stazione suindicata ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita'.