DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 291
Decisione in ordine al ricorso di cui all'art. 21, Legge 833/78 proposto dalla societa' ENI-AGIP - Divisione esplorazione e produzione - Stabilimento di Marina di Ravenna, avverso il verbale d'ispezione n. 1/02/98 del 25/2/1998 del Servizio Prevenzione Sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dalla Societa' ENI Divisione AGIP
Distretto operativo di Marina di Ravenna, nella persona del
Responsabile;
visto il verbale di accordo tra l'Azienda e le organizzazioni
rappresentative dei lavoratori, allegato al ricorso, riguardante le
strategie organizzative per risolvere il problema del fumo di
sigaretta;
visto il verbale d'ispzione n. 1/02/98 del 25/2/1998 redatto dal
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna;
richiesto il parere delle organizzazioni rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
richieste altresi' le controdeduzioni al Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Ravenna;
considerato che con il verbale di cui si tratta veniva disposto, a
mente dell'art. 4, punto 1, e dell'art. 3, punto 1, lettera a) del
DLgs 626/94, di integrare la valutazione dei rischi con quello
relativo al rischio da fumo passivo per tutti gli uffici
dell'Azienda;
constatato che il richiamato art. 4, punto 1, pone in relazione
l'attivita' lavorativa ed i conseguenti rischi e che l'art. 3, punto
1, lettera a) prevede tra le misure generali di tutela della
sicurezza del lavoro, la valutazione dei rischi;
rilevato che il fumo di sigaretta non dipende da un'attivita'
lavorativa esercitata dall'azienda ricorrente, ma deriva da volontari
comportamenti individuali, e che pertanto il richiamo ai succitati
articoli non risulta essere pertinente;
rilevato che la ricorrente, in allegato al ricorso, ha prodotto il
testo di un accordo sottoscritto dall'ENI e dalle organizzazioni
sindacali per la soluzione del problema del fumo passivo;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
1) di accogliere il ricorso di cui in premessa in quanto la
disposizione impartita con il verbale di cui all'oggetto richiama
norme che specificatamente attengono ai rischi determinati dalla
attivita' lavorativa;2) di annullare, di conseguenza la disposizione
di cui al verbale n. 1/02/98 del 25/2/1998 redatto dal Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA