REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 291

Decisione in ordine al ricorso di cui all'art. 21, Legge 833/78 proposto dalla societa' ENI-AGIP - Divisione esplorazione e produzione - Stabilimento di Marina di Ravenna, avverso il verbale d'ispezione n. 1/02/98 del 25/2/1998 del Servizio Prevenzione Sicurezza ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dalla Societa' ENI Divisione AGIP                   
Distretto operativo di Marina di Ravenna, nella persona del                     
Responsabile;                                                                   
visto il verbale di accordo tra l'Azienda e le organizzazioni                   
rappresentative dei lavoratori, allegato al ricorso, riguardante le             
strategie organizzative per risolvere il problema del fumo di                   
sigaretta;                                                                      
visto il verbale d'ispzione n. 1/02/98 del 25/2/1998 redatto dal                
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro                       
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna;                                
richiesto il parere delle organizzazioni rappresentative dei                    
lavoratori e dei datori di lavoro;                                              
richieste altresi' le controdeduzioni al Servizio Prevenzione e                 
Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria                
locale di Ravenna;                                                              
considerato che con il verbale di cui si tratta veniva disposto, a              
mente dell'art. 4, punto 1, e dell'art. 3, punto 1, lettera a) del              
DLgs 626/94, di integrare la valutazione dei rischi con quello                  
relativo al rischio da fumo passivo per tutti gli uffici                        
dell'Azienda;                                                                   
constatato che il richiamato art. 4, punto 1, pone in relazione                 
l'attivita' lavorativa ed i conseguenti rischi e che l'art. 3, punto            
1, lettera a) prevede tra le misure generali di tutela della                    
sicurezza del lavoro, la valutazione dei rischi;                                
rilevato che il fumo di sigaretta non dipende da un'attivita'                   
lavorativa esercitata dall'azienda ricorrente, ma deriva da volontari           
comportamenti individuali, e che pertanto il richiamo ai succitati              
articoli non risulta essere pertinente;                                         
rilevato che la ricorrente, in allegato al ricorso, ha prodotto il              
testo di un accordo sottoscritto dall'ENI e dalle organizzazioni                
sindacali per la soluzione del problema del fumo passivo;                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla                     
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della             
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.           
2541 del 4/7/1995;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;                                    
decreta:                                                                        
1) di accogliere il ricorso di cui in premessa in quanto la                     
disposizione impartita con il verbale di cui all'oggetto richiama               
norme che specificatamente attengono ai rischi determinati dalla                
attivita' lavorativa;2) di annullare, di conseguenza la disposizione            
di cui al verbale n. 1/02/98 del 25/2/1998 redatto dal Servizio                 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.                               
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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