DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1998, n. 1079
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95 per l'anno 1998 *** MODULISTICA PUBBLICATA SUL DOCUMENTO CARTACEO ***
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 9 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", a norma del
quale la Regione assegna contributi per "progetti specifici di
attivita'" e per "dotazioni di servizi e attrezzature" alle
associazioni iscritte alla Sezione regionale dell'Albo istituito con
l'art. 12 della stessa legge;
vista la L.R. 23 aprile 1998, n. 14, con cui e' stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 1998;
ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalita' di
accesso ai contributi di cui trattasi relativamente all'annualita'
1998, per un ammontare complessivo stimato in Lire 300.000.000, a
valere sullo stanziamento di competenza del Capitolo 57705
"Contributi alle associazioni iscritte all'Albo regionale per la
realizzazione di progetti specifici di attivita' e per la dotazione
di servizi ed attrezzature (art. 9, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 come
modificata dalla L.R. 28 maggio 1996, n. 17)" del suddetto bilancio,
che reca la necessaria disponibilita';
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4 - sesto comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr.
Gianni Mantovani, ai sensi della predetta legge regionale e della
surrichiamata deliberazione di Giunta regionale, nonche' della
determinazione del Direttore generale Risorse Finanziarie e
Strumentali 7350/96;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;
a voti unanimi e palesi delibera:
- di approvare l'allegato A che forma parte integrante della presente
deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di accesso
ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95 per l'anno 1998, per
un ammontare complessivo di Lire 300.000.000;
- di dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta
regionale, si provvedera' all'individuazione delle iniziative ammesse
a contributo, alla quantificazione ed alla concessione dei contributi
stessi, con imputazione al Capitolo 57705 "Contributi alle
associazioni iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di
progetti specifici di attivita' e per la dotazione di servizi ed
attrezzature (art. 9, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 come modificata dalla
L.R. 28 maggio 1996, n. 17)" del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1998 che presenta la necessaria
disponibilita';
- di dare atto, inoltre, che alla liquidazione e alla emissione della
richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari
individuati cosi' come previsto al precedente punto 2, provvedera'
con propri atti formali in applicazione della normativa regionale
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'
indicate al punto 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;
- di dare atto infine che la presente deliberazione sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95
per l'anno 1998
1. Premessa
Gli interventi regionali previsti all'art. 9 della L.R. 10/95 sono
finalizzati esclusivamente a sostenere le strutture organizzative
dell'associazionismo sociale di rilevanza regionale, mentre gli
eventuali interventi a sostegno delle attivita' specifiche svolte
dalle associazioni stesse in attuazione delle proprie finalita'
restano disciplinati dalle normative di settore.
2. Soggetti destinatari
Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le
associazioni iscritte nella Sezione regionale dell'Albo di cui alla
L.R. 10/95 alla data di scadenza del presente bando, indicata al
successivo punto 7.
3. Oggetto dei contributi
Nell'ambito di cui all'art. 9 della L.R. 10/95:
a) per "progetti specifici di attivita'" si intendono progetti
concernenti l'avvio o il potenziamento di iniziative volte al
rafforzamento della struttura organizzativa delle associazioni.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva:
- i progetti di formazione-aggiornamento dei dirigenti non
riguardanti le attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali
...) delle associazioni, nonche' progetti di formazione-aggiornamento
degli addetti ad attivita' amministrativo-contabili e degli operatori
della comunicazione associativa;
- i progetti tesi al rafforzamento dei raccordi fra livelli centrali
e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi interassociativi
anche internazionali, allo sviluppo della base associativa e della
presa di coscienza del significato e delle opportunita' dell'operare
associativo;
- i progetti volti alla divulgazione della conoscenza delle attivita'
svolte.
Restano invece esclusi dal finanziamento sulla L.R. 10/95 i progetti
riguardanti le specifiche attivita' (sociali, sportive, culturali
...) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie
associazioni, nonche' le ricerche e gli studi relativi a dette
attivita' specifiche;
b) per "servizi ed attrezzature" si intendono rispettivamente:
b.1. servizi di supporto alla struttura organizzativa
dell'associazione o alle attivita' attraverso cui si realizzano i
fini istitutivi delle varie associazioni.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva,
l'istituzione in proprio o l'accesso a servizi di documentazione e
banche dati, la fruizione di consulenze fiscali-giuridiche-contabili.
Resta invece escluso dal finanziamento sulla L.R. 10/95 tutto quanto
riguarda direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di
assistenza o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi
o di bar... - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o
fruitori;
b.2. attrezzature di supporto alla struttura organizzativa
dell'associazione o alle attivita' attraverso cui si realizzano i
fini istitutivi delle varie associazioni.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, gli
acquisti di attrezzature informatiche e non.
Restano invece esclusi dal finanziamento sulla L.R. 10/95 gli
acquisti delle attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie,
strumenti musicali, occorrenti alle associazioni per attuare le
proprie finalita'.
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali
che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale.Sono
ammissibili a contributo sia progetti e iniziative gia' avviati
(purche' nell'anno in corso), che progetti e iniziative ancora da
avviare; questi ultimi debbono comunque avere inizio entro il termine
perentorio di cui al successivo punto 9.
Le spese riguardanti l'acquisto di attrezzature informatiche e non
(sia se previste con riferimento alla lett. a che con riferimento
alla lett. b del primo comma dell'art. 9 della L.R. 10/95), verranno
ammesse a finanziamento solo se l'associazione richiedente:
1) attesta di non disporre gia' di attrezzature idonee, per qualita'
e quantita', alla finalita' dichiarata;
2) si impegna ad inventariare le attrezzature oggetto di contributo
regionale ed a tenerle a disposizione della stessa associazione o dei
suoi livelli locali.
I progetti possono prevedere anche quote di costo per personale gia'
dipendente e/o persone con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa gia' instaurato, purche':
1) vengano indicati i nominativi delle persone interessate;
2) le competenze del personale e/o dei collaboratori siano pertinenti
al contenuto del progetto;
3) la quota di spesa indicata in ogni progetto non superi il 20% del
costo complessivo del progetto stesso e l'ammontare delle
retribuzioni poste a carico del complesso dei progetti non superi il
20% degli oneri complessivi che l'associazione sostiene per avvalersi
del personale e/o dei collaboratori interessati, per il periodo di
tempo di attuazione dei progetti.
Poiche' l'acquisizione di servizi o attrezzature non e' di norma fine
a se stessa, ma e' finalizzata alla realizzazione di "progetti di
attivita'", non si ritiene di dover suddividere il fondo regionale in
argomento fra le specifiche destinazioni di cui alle lettere a) e b)
del presente paragrafo.
4. Criteri di priorita'
Ai fini dell'ammissione a contributo, le associazioni richiedenti
indicheranno l'ordine di priorita' dei progetti, tenendo comunque
conto che la Giunta regionale ritiene particolarmente significativi:
a) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o
attrezzature elaborati o fruibili da associazioni operanti in settori
in cui il fenomeno associativo risulta meno diffuso per difficolta'
organizzative dovute alla complessita' delle problematiche;
b) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o
attrezzature rivolti a zone del territorio regionale in cui
l'adesione all'associazione richiedente risulta meno ampia;
c) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o
attrezzature con ricaduta piu' diffusa nel territorio regionale e
finalizzati in particolare all'applicazione delle disposizioni
legislative di piu' recente emanazione;
d) i progetti di natura fortemente innovativa concernenti attivita' o
acquisizione di servizi o attrezzature concretamente fruibili e
rispondenti ad esigenze reali;
e) i progetti di realizzazione o di implementazione di reti di
comunicazione informatica interassociativa;
f) i progetti che prevedono iniziative tese al superamento di
dimensioni o esperienze strettamente nazionali attraverso
l'acquisizione di abilita', conoscenze e strumenti finalizzati ad
"attrezzare" l'associazionismo ad operare in uno scenario europeo;
g) i progetti finalizzati ad accrescere il livello di autonomia delle
associazioni e, piu' in generale, dell'associazionismo.
5. Spese non ammissibili a contributo
Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3a) non sono
ammissibili a contributo le spese non direttamente finalizzate alla
realizzazione degli stessi progetti o comunque esorbitanti per
natura, quali ad es. le spese di acquisto e/o riattamento di
strutture immobiliari.
Per quanto riguarda la dotazione di servizi e attrezzature si rinvia
a quanto indicato al punto 3b).
6. Modalita' di presentazione delle domande
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Servizi Socio-sanitari - Ufficio
IPAB, volontariato associazionismo.
La richiesta, redatta come da fac-simile Allegato 1 e regolarizzata
ai fini dell'imposta di bollo (art. 5, tariffa all. A al DPR 642/72 e
successive modificazioni) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'associazione interessata.
La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino
obiettivi, contenuti e consistenza economica dell'iniziativa, come da
Allegati 2 e 3.
7. Termini
Le domande di ammissione ai contributi in oggetto debbono pervenire
improrogabilmente entro il 30 settembre 1998.
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 30
settembre 1998.
8. Costo dei progetti ed ammontare del contributo
Sono ammissibili a contributo solo i progetti comportanti una spesa
non inferiore a Lire 20.000.000; restano comunque esclusi i progetti
o iniziative che non prevedono quote di costo a carico
dell'associazione richiedente.
Il contributo non potra' eccedere ne' la somma necessaria per
completare il finanziamento dell'iniziativa tenuto conto delle
risorse impegnate dall'associazione e di eventuali altri contributi
pubblici o privati, ne' eccedere il 50% delle spese ammissibili.
L'ammontare complessivo dei contributi erogabili ad una medesima
associazione non potra' superare il tetto massimo di Lire
100.000.000; non saranno finanziabili piu' di tre progetti per ogni
associazione.
9. Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di attestazione a firma del
legale rappresentante dell'associazione assegnataria, che certifichi:
1) l'avvenuto avvio dell'iniziativa ammessa a contributo;
2) gli estremi dell'atto con cui l'organo competente
dell'associazione assegnataria ha deliberato l'impegno della quota di
spesa rimasta a carico dell'associazione.
10. Rendicontazione finale
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo
regionale, le associazioni assegnatarie dovranno far pervenire:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, resa ai
sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 e nel rispetto della normativa
vigente, attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa ammessa a
contributo, e recante l'elencazione analitica delle spese sostenute;
b) relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, da
cui risultino le modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.
L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la
documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni
dall'erogazione del contributo.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese effettivamente sostenute
per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo risultasse
inferiore alla spesa prevista, la Regione si riserva di procedere al
recupero della somma erogata in eccedenza, valutati i risultati
raggiunti.