REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1998, n. 1079

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95 per l'anno 1998 *** MODULISTICA PUBBLICATA SUL DOCUMENTO CARTACEO ***

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto l'art. 9 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la                     
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", a norma del               
quale la Regione assegna contributi per "progetti specifici di                  
attivita'" e per "dotazioni di servizi e attrezzature" alle                     
associazioni iscritte alla Sezione regionale dell'Albo istituito con            
l'art. 12 della stessa legge;                                                   
vista la L.R. 23 aprile 1998, n. 14, con cui e' stato approvato il              
Bilancio di previsione per l'esercizio 1998;                                    
ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalita' di                
accesso ai contributi di cui trattasi relativamente all'annualita'              
1998, per un ammontare complessivo stimato in Lire 300.000.000, a               
valere sullo stanziamento di competenza del Capitolo 57705                      
"Contributi alle associazioni iscritte all'Albo regionale per la                
realizzazione di progetti specifici di attivita' e per la dotazione             
di servizi ed attrezzature (art. 9, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 come               
modificata dalla L.R. 28 maggio 1996, n. 17)" del suddetto bilancio,            
che reca la necessaria disponibilita';                                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4 - sesto comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                    
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr.                 
Gianni Mantovani, ai sensi della predetta legge regionale e della               
surrichiamata deliberazione di Giunta regionale, nonche' della                  
determinazione del Direttore generale Risorse Finanziarie e                     
Strumentali 7350/96;                                                            
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi delibera:                                               
- di approvare l'allegato A che forma parte integrante della presente           
deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di accesso            
ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95 per l'anno 1998, per           
un ammontare complessivo di Lire 300.000.000;                                   
- di dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta                   
regionale, si provvedera' all'individuazione delle iniziative ammesse           
a contributo, alla quantificazione ed alla concessione dei contributi           
stessi, con imputazione al Capitolo 57705 "Contributi alle                      
associazioni iscritte all'Albo regionale per la realizzazione di                
progetti specifici di attivita' e per la dotazione di servizi ed                
attrezzature (art. 9, L.R. 7 marzo 1995, n. 10 come modificata dalla            
L.R. 28 maggio 1996, n. 17)" del Bilancio di previsione per                     
l'esercizio finanziario 1998 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
- di dare atto, inoltre, che alla liquidazione e alla emissione della           
richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari                      
individuati cosi' come previsto al precedente punto 2, provvedera'              
con propri atti formali in applicazione della normativa  regionale              
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'                   
indicate al punto 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;                
- di dare atto infine che la presente deliberazione sara' pubblicata            
nel Bollettino Ufficiale regionale.                                             
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 10/95           
per l'anno 1998                                                                 
1. Premessa                                                                     
Gli interventi regionali previsti all'art. 9 della L.R. 10/95 sono              
finalizzati esclusivamente a sostenere le strutture organizzative               
dell'associazionismo sociale di rilevanza regionale, mentre gli                 
eventuali interventi a sostegno delle attivita' specifiche svolte               
dalle associazioni stesse in attuazione delle proprie finalita'                 
restano disciplinati dalle normative di settore.                                
2. Soggetti destinatari                                                         
Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le                   
associazioni iscritte nella Sezione regionale dell'Albo di cui alla             
L.R. 10/95 alla data di scadenza del presente bando, indicata al                
successivo punto 7.                                                             
3. Oggetto dei contributi                                                       
Nell'ambito di cui all'art. 9 della L.R. 10/95:                                 
a) per "progetti specifici di attivita'" si intendono progetti                  
concernenti l'avvio o il potenziamento di iniziative volte al                   
rafforzamento della struttura organizzativa delle associazioni.                 
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva:               
- i progetti di formazione-aggiornamento dei dirigenti non                      
riguardanti le attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali               
...) delle associazioni, nonche' progetti di formazione-aggiornamento           
degli addetti ad attivita' amministrativo-contabili e degli operatori           
della comunicazione associativa;                                                
- i progetti tesi al rafforzamento dei raccordi fra livelli centrali            
e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi interassociativi           
anche internazionali, allo sviluppo della base associativa e della              
presa di coscienza del significato e delle opportunita' dell'operare            
associativo;                                                                    
- i progetti volti alla divulgazione della conoscenza delle attivita'           
svolte.                                                                         
Restano invece esclusi dal finanziamento sulla L.R. 10/95 i progetti            
riguardanti le specifiche attivita' (sociali, sportive, culturali               
...) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie                 
associazioni, nonche' le ricerche e gli studi relativi a dette                  
attivita' specifiche;                                                           
b) per "servizi ed attrezzature" si intendono rispettivamente:                  
b.1. servizi di supporto alla struttura organizzativa                           
dell'associazione o alle attivita' attraverso cui si realizzano i               
fini istitutivi delle varie associazioni.                                       
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva,               
l'istituzione in proprio o l'accesso a servizi di documentazione e              
banche dati, la fruizione di consulenze fiscali-giuridiche-contabili.           
Resta invece escluso dal finanziamento sulla L.R. 10/95 tutto quanto            
riguarda direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di             
assistenza o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi           
o di bar... - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o           
fruitori;                                                                       
b.2. attrezzature di supporto alla struttura organizzativa                      
dell'associazione o alle attivita' attraverso cui si realizzano i               
fini istitutivi delle varie associazioni.                                       
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, gli           
acquisti di attrezzature informatiche e non.                                    
Restano invece esclusi dal finanziamento sulla L.R. 10/95 gli                   
acquisti delle attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie,            
strumenti musicali, occorrenti alle associazioni per attuare le                 
proprie finalita'.                                                              
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali           
che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale.Sono             
ammissibili a contributo sia progetti e iniziative gia' avviati                 
(purche' nell'anno in corso), che progetti e iniziative ancora da               
avviare; questi ultimi debbono comunque avere inizio entro il termine           
perentorio di cui al successivo punto 9.                                        
Le spese riguardanti l'acquisto di attrezzature informatiche e non              
(sia se previste con riferimento alla lett. a che con riferimento               
alla lett. b del primo comma dell'art. 9 della L.R. 10/95), verranno            
ammesse a finanziamento solo se l'associazione richiedente:                     
1) attesta di non disporre gia' di attrezzature idonee, per qualita'            
e quantita', alla finalita' dichiarata;                                         
2) si impegna ad inventariare le attrezzature oggetto di contributo             
regionale ed a tenerle a disposizione della stessa associazione o dei           
suoi livelli locali.                                                            
I progetti possono prevedere anche quote di costo per personale gia'            
dipendente e/o persone con rapporto di collaborazione coordinata e              
continuativa gia' instaurato, purche':                                          
1) vengano indicati i nominativi delle persone interessate;                     
2) le competenze del personale e/o dei collaboratori siano pertinenti           
al contenuto del progetto;                                                      
3) la quota di spesa indicata in ogni progetto non superi il 20% del            
costo complessivo del progetto stesso e l'ammontare delle                       
retribuzioni poste a carico del complesso dei progetti non superi il            
20% degli oneri complessivi che l'associazione sostiene per avvalersi           
del personale e/o dei collaboratori interessati, per il periodo di              
tempo di attuazione dei progetti.                                               
Poiche' l'acquisizione di servizi o attrezzature non e' di norma fine           
a se stessa, ma e' finalizzata alla realizzazione di "progetti di               
attivita'", non si ritiene di dover suddividere il fondo regionale in           
argomento fra le specifiche destinazioni di cui alle lettere a) e b)            
del presente paragrafo.                                                         
4. Criteri di priorita'                                                         
Ai fini dell'ammissione a contributo, le associazioni richiedenti               
indicheranno l'ordine di priorita' dei progetti, tenendo comunque               
conto che la Giunta regionale ritiene particolarmente significativi:            
a) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o                 
attrezzature elaborati o fruibili da associazioni operanti in settori           
in cui il fenomeno associativo risulta meno diffuso per difficolta'             
organizzative dovute alla complessita' delle problematiche;                     
b) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o                 
attrezzature rivolti a zone del territorio regionale in cui                     
l'adesione all'associazione richiedente risulta meno ampia;                     
c) i progetti concernenti attivita' o acquisizione di servizi o                 
attrezzature con ricaduta piu' diffusa nel territorio regionale e               
finalizzati in particolare all'applicazione delle disposizioni                  
legislative di piu' recente emanazione;                                         
d) i progetti di natura fortemente innovativa concernenti attivita' o           
acquisizione di servizi o attrezzature concretamente fruibili e                 
rispondenti ad esigenze reali;                                                  
e) i progetti di realizzazione o di implementazione di reti di                  
comunicazione informatica interassociativa;                                     
f) i progetti che prevedono iniziative tese al superamento di                   
dimensioni o esperienze strettamente nazionali attraverso                       
l'acquisizione di abilita', conoscenze e strumenti finalizzati ad               
"attrezzare" l'associazionismo ad operare in uno scenario europeo;              
g) i progetti finalizzati ad accrescere il livello di autonomia delle           
associazioni e, piu' in generale, dell'associazionismo.                         
5. Spese non ammissibili a contributo                                           
Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3a) non sono                     
ammissibili a contributo le spese non direttamente finalizzate alla             
realizzazione degli stessi progetti o comunque esorbitanti per                  
natura, quali ad es. le spese di acquisto e/o riattamento di                    
strutture immobiliari.                                                          
Per quanto riguarda la dotazione di servizi e attrezzature si rinvia            
a quanto indicato al punto 3b).                                                 
6. Modalita' di presentazione delle domande                                     
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla            
Regione Emilia-Romagna - Servizio Servizi Socio-sanitari - Ufficio              
IPAB, volontariato associazionismo.                                             
La richiesta, redatta come da fac-simile Allegato 1 e regolarizzata             
ai fini dell'imposta di bollo (art. 5, tariffa all. A al DPR 642/72 e           
successive modificazioni) deve essere sottoscritta dal legale                   
rappresentante dell'associazione interessata.                                   
La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino            
obiettivi, contenuti e consistenza economica dell'iniziativa, come da           
Allegati 2 e 3.                                                                 
7. Termini                                                                      
Le domande di ammissione ai contributi in oggetto debbono pervenire             
improrogabilmente entro il 30 settembre 1998.                                   
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo             
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 30             
settembre 1998.                                                                 
8. Costo dei progetti ed ammontare del contributo                               
Sono ammissibili a contributo solo i progetti comportanti una spesa             
non inferiore a Lire 20.000.000; restano comunque esclusi i progetti            
o iniziative che non prevedono quote di costo a carico                          
dell'associazione richiedente.                                                  
Il contributo non potra' eccedere ne' la somma necessaria per                   
completare il finanziamento dell'iniziativa tenuto conto delle                  
risorse impegnate dall'associazione e di eventuali altri contributi             
pubblici o privati, ne' eccedere il 50% delle spese ammissibili.                
L'ammontare complessivo dei contributi erogabili ad una medesima                
associazione non potra' superare il tetto massimo di Lire                       
100.000.000; non saranno finanziabili piu' di tre progetti per ogni             
associazione.                                                                   
9. Erogazione dei contributi                                                    
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro               
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di           
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di attestazione a firma del           
legale rappresentante dell'associazione assegnataria, che certifichi:           
1) l'avvenuto avvio dell'iniziativa ammessa a contributo;                       
2) gli estremi dell'atto con cui l'organo competente                            
dell'associazione assegnataria ha deliberato l'impegno della quota di           
spesa rimasta a carico dell'associazione.                                       
10. Rendicontazione finale                                                      
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo             
regionale, le associazioni assegnatarie dovranno far pervenire:                 
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, resa ai           
sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 e nel rispetto della normativa              
vigente, attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa ammessa a             
contributo, e recante l'elencazione analitica delle spese sostenute;            
b) relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, da            
cui risultino le modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i                   
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.                                 
L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la                         
documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni           
dall'erogazione del contributo.                                                 
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese effettivamente sostenute            
per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo risultasse            
inferiore alla spesa prevista, la Regione si riserva di procedere al            
recupero della somma erogata in eccedenza, valutati i risultati                 
raggiunti.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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